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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/10/2025, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 20/10/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1809/2024 del Ruolo Generale
Civile – Lavoro e Previdenza
TRA
Pt_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. S. Miglio giusta procura in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATO INCIDENTALE
E
CP_1 con l'Avv. G. Angelozzi giusta procura in atti
APPELLATA PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
Respinge l'appello principale.
Dichiara inammissibile l'appello incidentale.
Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Il Presidente
Dott. Stefano Scarafoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 20/10/2025, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1809/2024 del Ruolo Generale
Civile – Lavoro e Previdenza
TRA
Pt_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. S. Miglio giusta procura in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
APPELLATO INCIDENTALE
E
CP_1 con l'Avv. G. Angelozzi giusta procura in atti
APPELLATA PRINCIPALE
APPELLANTE INCIDENTALE ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO
Respinge l'appello principale.
Dichiara inammissibile l'appello incidentale.
Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
Il Presidente
Dott. Stefano Scarafoni