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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 8738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8738 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 35375/2019 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. n. 35375/2019 promossa da:
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SS SI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli, Traversa
NZ CA n. 13;
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. (P. I. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Napoli, Via Silvio Spaventa 9, presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Riccardo Vizzino che la rappresenta e difende;
CONVENUTO
E
; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni: come da comparse conclusionali in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, esponeva che il 27/04/2018, Parte_1 alle ore 15:30 circa, in Napoli alla Via Nazionale, giungendo all'incrocio di Via Bari, in qualità di conducente del motociclo Honda SH tg. EK57111, veniva urtato dal motociclo Malaguti, tg
DV52844, di proprietà di . Il conducente del veicolo in questione si immetteva Controparte_2 lungo la via Nazionale, urtando il lato sinistro del veicolo dell'attore.
In seguito, per effetto dell'urto, il motociclo Honda SH rovinava al suolo unitamente al suo conducente, il quale, a causa della caduta, riportava lesioni personali e veniva accompagnato presso il pronto soccorso dell'ospedale S.M. Loreto Nuovo di Napoli, ove i sanitari gli diagnosticavano
“Frattura chiusa del collo chirurgico dell'omero”. Tanto premesso, chiedeva Parte_1 il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, alla società assicuratrice CP_1
nonché alla in qualità di responsabile civile.
[...] Controparte_2
Nella contumacia della responsabile civile, si costituiva Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda perché infondata e l'accertamento della nullità e/o annullabilità del contratto assicurativo per violazione degli obblighi di informazione, con vittoria di spese di lite, formulando contestualmente domanda di rivalsa avverso la convenuta . Controparte_2
La causa veniva istruita documentalmente, mediante l'escussione dei testi indicati da parte attrice e veniva espletata consulenza tecnica medico-legale al fine di valutare i danni subiti dall'attore.
La domanda deve essere accolta per i motivi e nei limiti di seguito indicati.
In via preliminare, deve evidenziarsi la proponibilità della domanda poiché il danneggiato ha assolto l'onere di richiesta stragiudiziale di risarcimento, ai sensi degli artt. 145 e 287 del d. lgs. n.
209/05. La richiesta di risarcimento è stata inoltrata all'impresa designata, la quale l'ha ricevuta, in data 10/06/2019 e, successivamente il 21/06/2019. Essa contiene tutte le indicazioni essenziali per la formulazione da parte della società assicuratrice della propria offerta di risarcimento: descrive la dinamica del sinistro, denunzia il tipo di lesioni subite dal fornisce il dato relativo Parte_1 all'età dell'infortunato. La domanda, infine, è stata proposta dopo la scadenza dello spatium deliberandi di 60 giorni, di tal che la società assicuratrice ha avuto a disposizione tutto il tempo necessario per espletare le verifiche del caso e giungere alla formulazione di una proposta ponderata.
Venendo al merito, giova anzitutto osservare come sia provata la sussistenza, in capo rispettivamente a e , della proprietà dei due veicoli convolti Parte_1 Controparte_2 nel sinistro (cfr. certificato cronologico e libretto di circolazione inerenti i veicoli in esame, allegati alla produzione della parte attrice).
Ciò posto, occorre, quindi, soffermarsi sull'accertamento in merito alla responsabilità del sinistro.
Al riguardo si deve premettere che la dinamica del sinistro, così come descritta dall'attore, risulta provata alla luce delle dichiarazioni rese dai testi citati dall'attore all'udienza del 09/05/2023. In particolare, il teste indifferente alle parti in causa, dichiarava di essere a Testimone_1 conoscenza dei fatti di causa perché in quella data aveva un colloquio di lavoro con il titolare della pizzeria “Pellone” ubicata proprio in Via Nazionale e sul punto evidenziava: “…ero in attesa fuori la pizzeria;
verso le ore 15:00-16:00 circa vidi una signora alla guida di un motociclo che proveniva da via Bari ed impattò il motorino SH che percorreva via Nazionale, in direzione Corso
Meridionale, condotto dal;
preciso che il motociclo che proveniva da via Bari era in Parte_1 controsenso;
il motociclo proveniente da via Bari colpiva con il suo lato anteriore la parte posteriore laterale sinistra del motorino SH (…); il lamentava dolori alla spalla destra;
Parte_1 ricordo che arrivarono dei parenti che provvidero ad accompagnarlo al pronto soccorso;
un parente del si avvicinò e mi chiese il numero di telefono”. Parte_1
Alla stessa udienza veniva escusso un secondo teste, il quale confermava la dinamica del sinistro descritta dall'attore e rendeva dichiarazioni precise e concordanti con quelle rese dall'altro testimone.
Per altro verso, siffatta conclusione è confortata dal giudizio espresso dal CTU sulla sussistenza del nesso causale, al quale il Tribunale ritiene di prestare adesione siccome immune da vizi e congruamente motivato.
Ne segue che alla vada ascritta la responsabilità esclusiva dell'evento dannoso, non CP_2 sussistendo alcun elemento da cui desumere un concorso di colpa del Parte_1
Infatti, è indubbio che la manovra dalla stessa tenuta integri una palese violazione del codice della strada, poiché la viaggiava in controsenso. Per_1
Venendo ad esaminare il profilo del quantum, giova, anzitutto, soffermarsi sul danno non patrimoniale.
Sulla base della CTU medico legale depositata agli atti di causa, cui il Tribunale ritiene di potere aderire in quanto immune da vizi e congruamente motivata, in conseguenza del sinistro, l'attore riportava: “Frattura chiusa del collo chirurgico dell'omero”.
Pertanto, alla luce delle conclusioni esposte dal perito d'ufficio, dott. , i Persona_2 danni, subiti da possono così quantificarsi: 14% danno biologico;
l'inabilità Parte_1 temporanea parziale al 75% per giorni (60), al 50% per giorni 30 (trenta) ed al 25% per giorni 30
(trenta).
Il danno subito da per il suo carattere non patrimoniale, non può che Parte_1 essere liquidato sulla base della Tabella del danno non patrimoniale per lesioni macropermanenti, applicabile nella specie per essere i postumi residuati alla parte attrice valutati oltre la soglia del
9%. Orbene, alla stregua della citata tabella, il danno non patrimoniale permanente nel suo valore
“medio” ammonta ad euro 51.141,68, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro
(48 anni) e della riscontrata percentuale di invalidità permanente (pari al 14%).
Va, peraltro, chiarito che nella liquidazione suddetta non è stato altresì calcolato il c.d. danno morale, quale lesione ulteriore di interessi costituzionalmente rilevanti ma, tuttavia, diversi dal bene salute, non essendo stata raggiunta la relativa prova al riguardo. In particolare, sulla risarcibilità del c.d. danno morale, sono doverose alcune precisazioni sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 26972/08. Com'è noto, le Sezioni Unite non hanno escluso rilevanza risarcitoria alla sofferenza morale. La Suprema Corte ha escluso solo ogni automatismo risarcitorio, incompatibile con i principi generali del danno: in altri termini, occorre la prova di una sofferenza morale soggettiva non coincidente con quella derivante dal biologico in quanto tale, con conseguente divieto di liquidare tale sofferenza, ove provata, come frazione del biologico.
Sul punto, deve, invero, osservarsi che neppure i testi hanno riferito fatti specifici dai quali desumere un cambio delle abitudini di vita dell'attore a seguito del sinistro per cui è causa o di ripercussioni gravi sulla vita del danneggiato.
A titolo di danno non patrimoniale, all'attore è dovuta la somma di complessiva di euro
56.655,45, comprensivo dell'importo pagato a titolo di spese mediche ritenute congrue dal CTU.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, all'attore deve essere riconosciuta la somma di euro
56.655,45, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, importo già devalutato e rivalutato fino alla data del deposito della presente pronunzia. Pertanto, la somma ottenuta in seguito alla devalutazione (euro 42.689,22) viene rivalutata anno per anno con il calcolo degli interessi legali con esclusione degli interessi sugli interessi. Ciò al fine di evitare che si realizzi il cumulo, non consentito, di interessi e rivalutazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/95). Effettuando tale calcolo viene determinata la somma di euro 56.655,45, comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
In ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta, la stessa deve ritenersi ammissibile, in quanto connessa per oggetto e titolo alla domanda principale e ritualmente formulata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta. In particolare, parte convenuta, chiedeva di dichiarare la nullità o annullamento del contratto assicurativo richiamando gli art. 1892
e 1895. Difatti l'art. 1892 c.c. consente all'assicuratore di annullare il contratto in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato che abbiano inciso sulla valutazione del rischio. Ai sensi dell'art. 1895 c.c., il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, con conseguente nullità dello stesso. La norma tutela l'interesse dell'assicuratore a una corretta valutazione del rischio, sulla base di informazioni veritiere e complete.
Nel caso di specie, tuttavia, la compagnia assicurativa non provava l'omessa indicazione da parte dell'assicurato del proprio coinvolgimento in numerosi sinistri pregressi, poiché non depositava la copia del contratto assicurativo, né produceva documentazione comprovante l'effettivo coinvolgimento del responsabile civile in altri incidenti stradali, solo genericamente indicati.
La domanda riconvenzionale deve, pertanto, essere rigettata per difetto assoluto di prova, poiché non risulta dimostrato né che il contraente assicurato abbia reso dichiarazioni reticenti, inesatte o incomplete, né le effettive circostanze che, secondo l'assunto della compagnia assicurativa, avrebbero inciso sulla corretta valutazione del rischio, determinanti per il consenso dell'assicuratore.
Tale prova incombeva senza dubbio sulla convenuta e non può certo dirsi superata dal principio di non contestazione, attesa la contumacia del responsabile civile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
La liquidazione dei compensi professionali viene operata come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/14, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2 aprile 2014, in vigore dal 3 aprile 2014, tenuto conto dell'importo complessivamente liquidato in favore della parte attrice.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, liquidate come in corso di causa, vanno poste a definitivo carico delle convenute in solido tra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro per Controparte_2 cui è causa, e, per l'effetto, in accoglimento, per quanto di ragione della domanda, condanna e in solido, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento, in favore della parte attrice, dell'importo di euro 56.655,45, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta;
3) Condanna e in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, alla rifusione delle spese anticipate per il giudizio dall'attore, che liquida in euro 10.103,00, per compenso ed euro 450,00 per esborsi, rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute, in solido.
Così deciso in Napoli, il 2/10/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Ucchiello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. n. 35375/2019 promossa da:
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
SS SI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Napoli, Traversa
NZ CA n. 13;
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. (P. I. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in Napoli, Via Silvio Spaventa 9, presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. Riccardo Vizzino che la rappresenta e difende;
CONVENUTO
E
; Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
Conclusioni: come da comparse conclusionali in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, esponeva che il 27/04/2018, Parte_1 alle ore 15:30 circa, in Napoli alla Via Nazionale, giungendo all'incrocio di Via Bari, in qualità di conducente del motociclo Honda SH tg. EK57111, veniva urtato dal motociclo Malaguti, tg
DV52844, di proprietà di . Il conducente del veicolo in questione si immetteva Controparte_2 lungo la via Nazionale, urtando il lato sinistro del veicolo dell'attore.
In seguito, per effetto dell'urto, il motociclo Honda SH rovinava al suolo unitamente al suo conducente, il quale, a causa della caduta, riportava lesioni personali e veniva accompagnato presso il pronto soccorso dell'ospedale S.M. Loreto Nuovo di Napoli, ove i sanitari gli diagnosticavano
“Frattura chiusa del collo chirurgico dell'omero”. Tanto premesso, chiedeva Parte_1 il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, alla società assicuratrice CP_1
nonché alla in qualità di responsabile civile.
[...] Controparte_2
Nella contumacia della responsabile civile, si costituiva Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda perché infondata e l'accertamento della nullità e/o annullabilità del contratto assicurativo per violazione degli obblighi di informazione, con vittoria di spese di lite, formulando contestualmente domanda di rivalsa avverso la convenuta . Controparte_2
La causa veniva istruita documentalmente, mediante l'escussione dei testi indicati da parte attrice e veniva espletata consulenza tecnica medico-legale al fine di valutare i danni subiti dall'attore.
La domanda deve essere accolta per i motivi e nei limiti di seguito indicati.
In via preliminare, deve evidenziarsi la proponibilità della domanda poiché il danneggiato ha assolto l'onere di richiesta stragiudiziale di risarcimento, ai sensi degli artt. 145 e 287 del d. lgs. n.
209/05. La richiesta di risarcimento è stata inoltrata all'impresa designata, la quale l'ha ricevuta, in data 10/06/2019 e, successivamente il 21/06/2019. Essa contiene tutte le indicazioni essenziali per la formulazione da parte della società assicuratrice della propria offerta di risarcimento: descrive la dinamica del sinistro, denunzia il tipo di lesioni subite dal fornisce il dato relativo Parte_1 all'età dell'infortunato. La domanda, infine, è stata proposta dopo la scadenza dello spatium deliberandi di 60 giorni, di tal che la società assicuratrice ha avuto a disposizione tutto il tempo necessario per espletare le verifiche del caso e giungere alla formulazione di una proposta ponderata.
Venendo al merito, giova anzitutto osservare come sia provata la sussistenza, in capo rispettivamente a e , della proprietà dei due veicoli convolti Parte_1 Controparte_2 nel sinistro (cfr. certificato cronologico e libretto di circolazione inerenti i veicoli in esame, allegati alla produzione della parte attrice).
Ciò posto, occorre, quindi, soffermarsi sull'accertamento in merito alla responsabilità del sinistro.
Al riguardo si deve premettere che la dinamica del sinistro, così come descritta dall'attore, risulta provata alla luce delle dichiarazioni rese dai testi citati dall'attore all'udienza del 09/05/2023. In particolare, il teste indifferente alle parti in causa, dichiarava di essere a Testimone_1 conoscenza dei fatti di causa perché in quella data aveva un colloquio di lavoro con il titolare della pizzeria “Pellone” ubicata proprio in Via Nazionale e sul punto evidenziava: “…ero in attesa fuori la pizzeria;
verso le ore 15:00-16:00 circa vidi una signora alla guida di un motociclo che proveniva da via Bari ed impattò il motorino SH che percorreva via Nazionale, in direzione Corso
Meridionale, condotto dal;
preciso che il motociclo che proveniva da via Bari era in Parte_1 controsenso;
il motociclo proveniente da via Bari colpiva con il suo lato anteriore la parte posteriore laterale sinistra del motorino SH (…); il lamentava dolori alla spalla destra;
Parte_1 ricordo che arrivarono dei parenti che provvidero ad accompagnarlo al pronto soccorso;
un parente del si avvicinò e mi chiese il numero di telefono”. Parte_1
Alla stessa udienza veniva escusso un secondo teste, il quale confermava la dinamica del sinistro descritta dall'attore e rendeva dichiarazioni precise e concordanti con quelle rese dall'altro testimone.
Per altro verso, siffatta conclusione è confortata dal giudizio espresso dal CTU sulla sussistenza del nesso causale, al quale il Tribunale ritiene di prestare adesione siccome immune da vizi e congruamente motivato.
Ne segue che alla vada ascritta la responsabilità esclusiva dell'evento dannoso, non CP_2 sussistendo alcun elemento da cui desumere un concorso di colpa del Parte_1
Infatti, è indubbio che la manovra dalla stessa tenuta integri una palese violazione del codice della strada, poiché la viaggiava in controsenso. Per_1
Venendo ad esaminare il profilo del quantum, giova, anzitutto, soffermarsi sul danno non patrimoniale.
Sulla base della CTU medico legale depositata agli atti di causa, cui il Tribunale ritiene di potere aderire in quanto immune da vizi e congruamente motivata, in conseguenza del sinistro, l'attore riportava: “Frattura chiusa del collo chirurgico dell'omero”.
Pertanto, alla luce delle conclusioni esposte dal perito d'ufficio, dott. , i Persona_2 danni, subiti da possono così quantificarsi: 14% danno biologico;
l'inabilità Parte_1 temporanea parziale al 75% per giorni (60), al 50% per giorni 30 (trenta) ed al 25% per giorni 30
(trenta).
Il danno subito da per il suo carattere non patrimoniale, non può che Parte_1 essere liquidato sulla base della Tabella del danno non patrimoniale per lesioni macropermanenti, applicabile nella specie per essere i postumi residuati alla parte attrice valutati oltre la soglia del
9%. Orbene, alla stregua della citata tabella, il danno non patrimoniale permanente nel suo valore
“medio” ammonta ad euro 51.141,68, tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro
(48 anni) e della riscontrata percentuale di invalidità permanente (pari al 14%).
Va, peraltro, chiarito che nella liquidazione suddetta non è stato altresì calcolato il c.d. danno morale, quale lesione ulteriore di interessi costituzionalmente rilevanti ma, tuttavia, diversi dal bene salute, non essendo stata raggiunta la relativa prova al riguardo. In particolare, sulla risarcibilità del c.d. danno morale, sono doverose alcune precisazioni sulla scorta di quanto affermato dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 26972/08. Com'è noto, le Sezioni Unite non hanno escluso rilevanza risarcitoria alla sofferenza morale. La Suprema Corte ha escluso solo ogni automatismo risarcitorio, incompatibile con i principi generali del danno: in altri termini, occorre la prova di una sofferenza morale soggettiva non coincidente con quella derivante dal biologico in quanto tale, con conseguente divieto di liquidare tale sofferenza, ove provata, come frazione del biologico.
Sul punto, deve, invero, osservarsi che neppure i testi hanno riferito fatti specifici dai quali desumere un cambio delle abitudini di vita dell'attore a seguito del sinistro per cui è causa o di ripercussioni gravi sulla vita del danneggiato.
A titolo di danno non patrimoniale, all'attore è dovuta la somma di complessiva di euro
56.655,45, comprensivo dell'importo pagato a titolo di spese mediche ritenute congrue dal CTU.
Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, all'attore deve essere riconosciuta la somma di euro
56.655,45, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, importo già devalutato e rivalutato fino alla data del deposito della presente pronunzia. Pertanto, la somma ottenuta in seguito alla devalutazione (euro 42.689,22) viene rivalutata anno per anno con il calcolo degli interessi legali con esclusione degli interessi sugli interessi. Ciò al fine di evitare che si realizzi il cumulo, non consentito, di interessi e rivalutazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/95). Effettuando tale calcolo viene determinata la somma di euro 56.655,45, comprensiva di interessi e rivalutazione, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
In ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla parte convenuta, la stessa deve ritenersi ammissibile, in quanto connessa per oggetto e titolo alla domanda principale e ritualmente formulata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta. In particolare, parte convenuta, chiedeva di dichiarare la nullità o annullamento del contratto assicurativo richiamando gli art. 1892
e 1895. Difatti l'art. 1892 c.c. consente all'assicuratore di annullare il contratto in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti dell'assicurato che abbiano inciso sulla valutazione del rischio. Ai sensi dell'art. 1895 c.c., il contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, con conseguente nullità dello stesso. La norma tutela l'interesse dell'assicuratore a una corretta valutazione del rischio, sulla base di informazioni veritiere e complete.
Nel caso di specie, tuttavia, la compagnia assicurativa non provava l'omessa indicazione da parte dell'assicurato del proprio coinvolgimento in numerosi sinistri pregressi, poiché non depositava la copia del contratto assicurativo, né produceva documentazione comprovante l'effettivo coinvolgimento del responsabile civile in altri incidenti stradali, solo genericamente indicati.
La domanda riconvenzionale deve, pertanto, essere rigettata per difetto assoluto di prova, poiché non risulta dimostrato né che il contraente assicurato abbia reso dichiarazioni reticenti, inesatte o incomplete, né le effettive circostanze che, secondo l'assunto della compagnia assicurativa, avrebbero inciso sulla corretta valutazione del rischio, determinanti per il consenso dell'assicuratore.
Tale prova incombeva senza dubbio sulla convenuta e non può certo dirsi superata dal principio di non contestazione, attesa la contumacia del responsabile civile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore e della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
La liquidazione dei compensi professionali viene operata come in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/14, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2 aprile 2014, in vigore dal 3 aprile 2014, tenuto conto dell'importo complessivamente liquidato in favore della parte attrice.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, liquidate come in corso di causa, vanno poste a definitivo carico delle convenute in solido tra di loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, II SEZIONE civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e , così provvede: Controparte_1 Controparte_2
1) dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro per Controparte_2 cui è causa, e, per l'effetto, in accoglimento, per quanto di ragione della domanda, condanna e in solido, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento, in favore della parte attrice, dell'importo di euro 56.655,45, oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da parte convenuta;
3) Condanna e in persona del legale Controparte_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, in solido tra loro, alla rifusione delle spese anticipate per il giudizio dall'attore, che liquida in euro 10.103,00, per compenso ed euro 450,00 per esborsi, rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico delle parti convenute, in solido.
Così deciso in Napoli, il 2/10/2025