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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/12/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N.26/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.26/2023
Tra
, rappresentato e difeso dagli Avv. Romano Vaccarella e Cinzia Falaschi ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Perugia, Via Danzetta n.7, come da procura allegata agli atti Appellante
E
in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso il cui uffici siti in Perugia, Via degli
Offici n.14, è come per legge domiciliata Appellata
nonche'
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Melillo ed elettivamente domiciliato in Controparte_2
Perugia, Via Cacciatori delle Alpi n.28 presso lo studio dell'Avv. Angelo Santi come da delega a margine della comparsa costitutiva Appellato
e , rappresentata e difesa dagli Avv. Isabella De Bellis Sciarra, Federica Rosati Controparte_3
e EF ID ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sciarra sito in Perugia, Via S. Lucia
n.7, come da procura alle liti materialmente congiunta alla comparsa costitutiva ex art.83 cpc
Appellata ed appellante incidentale
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.90/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Voglia la Corte riformare in toto l'impugnata sentenza e per l'effetto, in accoglimento delle domande proposte dall'avv. nel giudizio di primo grado, accertare e dichiarare che la condotta dei Parte_1 convenuti dott. e dott.ssa descritta nell'atto introduttivo del giudizio Controparte_2 Controparte_3 di primo grado, integra gli estremi del delitto di cui all'art. 323 c.p. e, comunque, di fatto illecito ex combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 13 legge n. 117/1988, e dichiarare altresì l'illegittimità dell'effetto, prodotto da tale condotta illecita (l'acquisizione nella banca dati SIDDA-SIDNA della documentazione di cui in narrativa) - condannare i convenuti e in solido tra loro ed il , CP_2 CP_3 Controparte_4 ovvero condannarli disgiuntamente ma ciascuno in solido con il , al risarcimento dei Controparte_4 danni non patrimoniali nella misura di € 100.000,00, ovvero in quella – maggiore o minore – ritenuta di giustizia;
salvo il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali da far valere in separata sede;
con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Presidenza del Consiglio dei Ministri:
“Si chiede che l'appello avversario venga respinto con integrale conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese.”
Per AN ER:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare l'appello svolto ex adverso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando, in questo modo, la sentenza del Tribunale di Perugia, n. 885/2022, resa in data 8 giugno 2022.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, da liquidarsi secondo i vigenti parametri dui legge, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario”
Per : Controparte_3
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni avversa istanza, domanda, azione ed eccezione:
1.- Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto. 2.- In accoglimento dell'appello incidentale, condannare l'Avv. a risarcire alla concludente i danni da lite Pt_1 temeraria, in misura non inferiore ad Euro 50.000,00 (art. 96, comma 1, c.p.c.) e ad una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. per la fase di primo grado. 3.- Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, e condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., anche per la presente fase di giudizio, non inferiore ad Euro 20.000,00”
La causa veniva dapprima trattenuta per la decisione in data 27/6/24 ma poi, stante l'intervenuto trasferimento, con anticipato possesso nelle nuove funzioni, di uno dei Magistrati componenti il Collegio, la stessa aveva dovuto essere rimessa sul ruolo con ordinanza datata 31/3/2025 per la sua nuova assunzione in decisione con
Collegio in diversa composizione, ciò che avveniva in data 28/8/25.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva appello avverso la sentenza n.885/22 Parte_1 con cui il Tribunale di Perugia aveva rigettato le sue domande volte ad ottenere la condanna dei convenuti, in solido fra loro oppure disgiuntamente ma comunque, per quanto riguardava la ed il in solido CP_3 CP_2 con la al risarcimento dei danni dagli stessi a lui cagionati nella misura Controparte_1 di euro 100.000,00 o in quell'altra misura, maggiore o minore, che fosse stata ritenuta di giustizia. Il Pt_1 premesso di essere un imprenditore operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dava atto di aver appreso da un articolo pubblicato il 29/3/18 sul settimanale “L'Espresso” che era stato indagato dalla Procura della
Repubblica di Roma e, in particolare, dal P.M. dott. per concorso esterno in associazione Controparte_2 camorristica, accusa per la quale era stata comunque richiesta l'archiviazione ed aggiungeva di aver scoperto che l'indagine a suo carico era partita dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia il quale Persona_1 lo aveva additato come personaggio centrale nel traffico illecito di rifiuti in Italia. Il deduceva poi di Pt_1 aver evidenziato al Tribunale come il nonostante la sua stessa richiesta di archiviazione del CP_2 procedimento iscritto a suo carico per prescrizione – richiesta poi accolta dal GI – Controparte_3 avesse ciò nonostante inviato il verbale delle sommarie informazioni rese dal alla banca dati nazionale Per_1
SIDDA-SIDNA nella quale vengono raccolte tutte le informazioni potenzialmente rilevanti ai fini delle indagini di competenza della DDA e che può essere consultata da qualsiasi Magistrato operi nell'ambito delle direzioni antimafia. Sosteneva quindi l'appellante che il non avrebbe dovuto trasmettere il verbale CP_2 delle s.i.t. rese dal in quanto ciò non aveva fatto in precedenza quando, il 28/5/12, aveva già interrogato Per_1 quest'ultimo assieme ad un collega della DDA di Napoli, evidenziando che l'ulteriore interrogatorio del medesimo , avvenuto da parte del solo in data 2/9/14, era quindi stato finalizzato unicamente Per_1 CP_2
a poter inserire, stavolta, il suo nominativo all'interno della predetta banca dati all'evidente scopo di danneggiarlo, così compiendo il reato di cui all'art.323 cp.
L'appellante dava poi atto di aver dedotto che anche la GI si era resa colpevole del reato di cui CP_3 all'art.323 cp avendo voluto archiviare per prescrizione la sua posizione nonostante che egli avesse chiesto di rinunciare alla prescrizione e di portare avanti le indagini a suo carico al fine di evidenziare la sua innocenza;
il tutto senza peraltro rilevare l'illegittima condotta del collega che le aveva richiesto l'archiviazione CP_2 del procedimento dopo aver comunque trasmesso il verbale di audizione del presso la banca dati Per_1
SIDDA-SIDNA.
Il illustrava poi le posizioni assunte in I grado dalle controparti così come riassunte nella sentenza Pt_1 impugnata. Evidenziava quindi che si era costituito il deducendo che, quale Magistrato addetto alle CP_2 indagini relative ad eventuali reati ambientali commessi presso il plesso industriale della discarica di
Malagrotta in Roma, aveva ricevuto dalla DDA di Napoli la trasmissione del verbale delle dichiarazioni rese dal in data 21/10/11 tanto che aveva dovuto stralciare la posizione di esso da un più ampio Per_1 Pt_1 procedimento in corso, iscrivendo quindi a suo carico il nuovo fascicolo della Procura di Roma recante il n.15078/2013-21, poi conclusosi, come sopra già detto, con l'archiviazione della sua posizione per intervenuta prescrizione. Precisava al riguardo che innanzi al Tribunale il aveva dedotto che l'inserimento del CP_2 verbale di audizione del nella citata banca dati era stato un incombente cui egli era obbligato sulla Per_1 base della risoluzione del CSM del 13/3/14 e della circolare interna della Procura di Roma del 17/10/12 che facevano obbligo ai Pubblici Ministeri procedenti per reati di criminalità organizzata di inserire tali dati in tale archivio.
Aggiungeva che in I grado di era costituita anche la osservando di aver correttamente proceduto CP_3 all'archiviazione del procedimento n.15078/2013-21 iscritto a suo carico poiché a suo dire la rinuncia alla prescrizione non era consentita in favore dell'indagato a fronte della richiesta di archiviazione del P.M., potendo la facoltà prevista dall'art.129 cpp essere esercitata solo da parte dell'imputato, quindi solo laddove fosse precedentemente intervenuta un'eventuale citazione, o rinvio, a giudizio. Rilevava altresì che la aveva anche affermato che ella non avrebbe comunque potuto, in nessun caso, intervenire sul CP_3 provvedimento con cui il aveva trasmesso il verbale di audizione del alla banca dati su citata CP_2 Per_1
e ciò in quanto trattasi di un provvedimento di esclusiva competenza dei Pubblici Ministeri e che la stessa aveva richiesto la sua condanna al risarcimento dei danni da lei subiti in ragione della temerarietà della lite o per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96, comma 3, cpc.
Aggiungeva, ancora, il che si era costituita innanzi al Tribunale anche la Pt_1 Controparte_1
Ministri eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda risarcitoria diretta da lui proposta ai sensi dell'art.13 della legge n.117/88 contro la ed il domanda diretta ammissibile solo, CP_3 CP_2 secondo la Presidenza, laddove sia già intervenuta una condanna del Magistrato passata in giudicato o che richiede, laddove un processo penale sia tuttora pendente a carico del Magistrato, la necessaria costituzione di parte civile in quella sede. Riferiva, ancora, l'appellante che la Presidenza del Consiglio aveva rilevato che la trasmissione del verbale delle s.i.t. rese dal collaboratore di giustizia alla banca dati corrispondeva ad un preciso obbligo del P.M. e che comunque il mero fatto della presenza di riferimenti al suo nominativo presso la banca dati SIDDA-SIDNA non poteva essere causa per lui di alcun pregiudizio, non presupponendo tale trasmissione delle dichiarazioni dal alcuna valutazione, nemmeno di massima, della sua colpevolezza Per_1 da parte del Aggiungeva infine che la Presidenza del Consiglio, sulla base delle medesime CP_2 argomentazioni poste dalla aveva ritenuto che non sussistesse alcuna illegittimità nell'operato di CP_3 quest'ultima. Tutto ciò posto, il riferiva quindi che il Tribunale, all'esito del giudizio, aveva così statuito: “dichiara Pt_1 inammissibile la domanda proposta dall'attore nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 CP_3
[...]
➢ rigetta nel resto la domanda;
➢ condanna alla refusione delle spese processuali dei convenuti e Parte_1 Controparte_2 [...]
che si liquidano, per ciascun convenuto, in euro 8.030,00 per compensi professionali Controparte_1 oltre I.V.A e C.A.P come per legge e rimborso forfettario (15%);
➢ condanna rifondere le spese di lite del presente giudizio in favore di Parte_1 Controparte_3
che si liquidano, in euro 518,00 per spese e euro 8.030,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge e rimborso forfettario (15%).”.
Orbene con il primo motivo di appello il censurava la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva Pt_1 ritenuto inammissibile la sua domanda risarcitoria proposta direttamente contro i due Magistrati ai sensi dell'art.13 della legge n.117/88 sul rilievo per cui l'orientamento che richiede, ai fini della proponibilità di tale domanda, la previa definizione del procedimento penale a carico del Magistrato si pone in netto contrasto con il principio dell'abolizione della c.d. pregiudizialità penale di cui all'art.75 cpp, abolizione che non dovrebbe tollerare eccezioni nemmeno per i Magistrati trattandosi, diversamente, di un privilegio “odioso” in favore di questi. Con il secondo motivo il censurava la sentenza del primo Giudice laddove non aveva rilevato Pt_1 che l'ulteriore interrogatorio del collaboratore – che già aveva reso dichiarazioni a suo carico nel 2011 Per_1 innanzi alla Corte d'Appello di Napoli e che era stato risentito dallo stesso assieme ad altro collega CP_2 della DDA di Napoli nel maggio del 2012 – avvenuto il 12/9/14 era stato inutile ma funzionale solo a poter inserire il suo nominativo nell'archivio SIDDA-SIDNA, quindi al solo fine di danneggiarlo. Concludeva quindi come sopra.
Si costituivano anche in questa sede i due Magistrati convenuti ribadendo le medesime argomentazioni di cui sopra, come già esposte innanzi al Tribunale;
la spiegava poi appello incidentale al fine di ottenere CP_3 la riforma della sentenza di I grado nella parte in cui aveva rigettato la sua domanda di condanna del Pt_1 per lite temeraria o, eventualmente, per responsabilità aggravata.
Quanto alla Presidenza del Consiglio la stessa ribadiva anche in questa sede, a fronte del primo motivo di appello principale, che il principio della pregiudizialità penale con riguardo all'azione diretta ex art.13 della legge n.117/88 è volto ad evitare – così come lo era in precedenza il c.d. filtro di ammissibilità – che qualunque soggetto che si ritenga danneggiato da un provvedimento giurisdizionale possa liberamente convenire in giudizio direttamente in sede civile il Magistrato per il risarcimento del danno. La Controparte_1 contestava poi anche il secondo motivo di appello ribadendo quanto già esposto in I grado circa la totale assenza di dolo o colpa grave in capo sia al che alla che avevano agito sulla base dei loro CP_2 CP_3 obblighi professionali e concludeva quindi come sopra.
Ciò posto la Corte osserva che l'appello è infondato.
Quanto al primo motivo deve rilevarsi in relazione all'azione diretta prevista nei confronti del Magistrato che l'art.13 della legge n.117/88 prevede che “Chi ha subìto un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie.” La disposizione parla dunque di reato “commesso”, il che già sul piano letterale evidenzia che deve sussistere già un accertamento circa il fatto che il Magistrato abbia, appunto, commesso il reato, accertamento che presuppone pertanto l'avvenuto passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza che lo contenga;
in alternativa, chi ritenga di aver subito un danno può anche sin dall'inizio costituirsi parte civile nel processo penale a carico del Magistrato ma la ratio è la stessa ed infatti anche in tal caso l'eventuale condanna civile potrà essere pronunciata (in questo caso nello stesso giudizio) quando venga pronunciata anche la condanna penale. Ciò che, in altri termini, il comma 1 dell'art.13 in commento è teso ad evitare è che possa venire condizionata l'indipendenza e l'autonomia della funzione giurisdizionale (non del Magistrato in quanto persona fisica), costituzionalmente garantita: ciò in ragione non di un “pregiudizio odioso” ma a causa delle precipue caratteristiche e funzioni dell'attività svolta dai Magistrati i quali – essendo chiamati quotidianamente ad adottare, accanto a decisioni
“gradite” ai destinatari dei loro provvedimenti, anche decisioni non gradite – ove potessero continuamente venire convenuti, liberamente, innanzi ai Tribunali civili per il risarcimento di asseriti danni subirebbero condizionamenti costanti, incompatibili, appunto, con la necessaria autonomia e indipendenza della specifica funzione. Del resto, come già evidenziato dal Tribunale, proprio per questo in precedenza la normativa di cui alla legge n.117/88 prevedeva il c.d. filtro di ammissibilità, oggi abolito, ma le cui ragioni, almeno quando si deduca addirittura l'avvenuta commissione di un reato da parte di un Magistrato, debbono comunque essere tutelate richiedendosi, ai fini della proposizione di una domanda risarcitoria, un chiaro e definitivo accertamento penale che costituisca fondamento delle ragioni del preteso danneggiato. Corretta pertanto la decisione del Tribunale laddove aveva ritenuto inammissibili le domande proposte dal direttamente Pt_1 contro il e la CP_2 CP_3
Venendo poi al secondo motivo di appello si osserva che le doglianze del risultano incentrate, quanto Pt_1 alla posizione del sulla deduzione di una sua inutile attività istruttoria (vale a dire la nuova audizione CP_2 del avvenuta nel settembre del 2014) svolta al solo fine di poter disporre di un verbale di audizione da Per_1 inserire nella banca data SIDDA-SIDNA affinché potesse rimanere traccia del nominativo del quale Pt_1 soggetto additato di essere un riferimento di alto livello nell'ambito di un'associazione a delinquere. Orbene in primo luogo si osserva che una tale narrazione risulta incompatibile con due circostanze: da una parte, il fatto che il aveva dovuto procedere all'iscrizione di un nuovo procedimento penale, il n.15078/2013- CP_2
21, quale stralcio del procedimento più ampio, già pendente, n.7449/08 a seguito della trasmissione alla
Procura di Roma, ove egli prestava servizio, del verbale della deposizione testimoniale in data 21/10/11 del da parte della DDA di Napoli, dunque a seguito non di una sua iniziativa istruttoria ma a seguito di Per_1 un'attività di altro ufficio, ciò che già rende difficilmente configurabile una qualche forma di dolo da parte sua volto a danneggiare il dall'altra parte la narrazione di parte appellante è incompatibile con le su Pt_1 richiamate disposizioni di cui alla risoluzione del CSM del 13/3/14 e alla circolare interna della Procura di
Roma del 17/10/12 che - pacificamente e per quanto risulta dalla documentazione in atti -- facevano obbligo ai Pubblici Ministeri procedenti per reati di criminalità organizzata di inserire nell'archivio SIDDA- SIDNA, addirittura non oltre 48 ore dalla redazione o dall'acquisizione dei relativi atti, elementi istruttori quali interrogatori, esami, informative ed anche, naturalmente, verbali contenenti eventuali dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Non si vede pertanto come il potesse, e perché avrebbe dovuto, sottrarsi a CP_2 tali obblighi professionali, obblighi peraltro teoricamente anche sanzionabili sul piano disciplinare.
Né a diverse conclusioni potrebbe addivenirsi sulla base dell'ulteriore argomentazione dell'appellante secondo cui la nuova audizione del del settembre 2014 non era necessaria avendolo, il sentito già nel Per_1 CP_2 maggio 2012 assieme ad un collega dalla DDA di Napoli, tanto più che il predetto collaboratore era stato in carcere per molti anni, dal 1991 in poi, e difficilmente avrebbe potuto, quindi, essere a conoscenza di fatti successivi a quelli (collocabili dagli anni '80 e sino al 1991) su cui aveva già riferito. Sul punto risultano integralmente condivisibili le osservazioni già svolte dal Tribunale circa l'impossibilità per il quando CP_2 aveva dovuto aprire il nuovo procedimento n. 15078/2013-21, di escludere che il potesse nel frattempo Per_1 essere venuto a conoscenza di circostanze nuove, magari circa l'eventuale perpetuazione, anche dopo il 1991, delle condotte di reato di cui aveva in precedenza parlato in riferimento agli anni precedenti a quello;
in sostanza, secondo l'appellante, una volta sentito un collaboratore di giustizia, non lo si dovrebbe sentire mai più, dovendosi dare per scontato che quello – generalmente si tratta di soggetti che ben conoscono i protagonisti e le vicende della criminalità organizzata – nulla abbia mai più saputo circa gli sviluppi delle circostanze di reato già portate a conoscenza dei Magistrati. Ma una tale affermazione è del tutto infondata: in primo luogo perché un collaboratore che abbia già reso dichiarazioni può verosimilmente continuare a ricevere, anche casualmente attraverso le sue pregresse conoscenze, informazioni – spesso circolanti proprio all'interno del carcere, da parte di altri detenuti, con conseguente irrilevanza delle deduzioni di parte appellante secondo cui la detenzione del dopo il 1991 comporterebbe che le sue informazioni in merito alle attività di gestione Per_1 dei rifiuti in questione dovessero per forza arrestarsi a quella data– circa l'eventuale prosecuzione o meno di quelle attività criminali;
in secondo luogo, perché, prima di richiedere un'archiviazione è obbligo del Pubblico
Ministero acquisire un quadro aggiornato – se del caso, appunto, interrogando nuovamente testimoni o collaboratori che avevano reso dichiarazioni ormai diverso tempo addietro – delle vicende oggetto di un procedimento di nuova iscrizione. Il tempo intercorso, poi, tra la nuova audizione e la richiesta di archiviazione
– notoriamente ricollegabile, di norma, ai carichi di lavoro degli uffici – non dimostra in ogni caso, di per sé, alcuna condotta censurabile in capo al CP_2
Sullo sfondo delle doglianze di parte appellante resta poi la mancanza di un “movente”, non avendo nemmeno il spiegato per quale ragione il avrebbe voluto appositamente danneggiarlo. Del resto non Pt_1 CP_2 sussiste nemmeno il preteso danneggiamento: la rintracciabilità del nominativo di una persona all'interno della banca dati SIDDA-SIDNA non comporta infatti alcun pregiudizio sino a quando un'eventuale indagine non sfoci in un provvedimento giurisdizionale che, sulla base di ben altri elementi (non bastando certo fare riferimento alla menzione di questo o quel nominativo in tale banca dati) e dunque aliunde, non accerti che sussistano in effetti a carico dei quella persona elementi tali da giustificare, ad esempio, un rinvio a giudizio.
Qualunque soggetto, e non solo chi sia stato menzionato da un collaboratore di giustizia, può risultare in qualche modo individuato nell'ambito di tale banca dati ma una tale menzione (in mezzo ad una enorme quantità di altri dati e nomi) resta, di per sé sola considerata, del tutto innocua.
Ancor più infondate risultano poi le deduzioni di parte appellante per quanto riguarda la posizione dalla GI
Va anzitutto evidenziata l'ovvia considerazione – dalla stessa puntualizzata – per cui, giacché CP_3
l'obbligo di inserimento nel SIDDA-SIDNA di un verbale di dichiarazioni di un collaboratore rientra nelle competenze dell'ufficio del Pubblico Ministero, in nessun modo sarebbe stato per lei né doveroso, né possibile, intervenire per impedire, o censurare, la trasmissione dell'atto in questione presso la banca dati. Tantomeno si configura una qualche condotta illegittima della con riferimento all'adozione del provvedimento di CP_3 archiviazione dopo sette mesi dall'istanza del avendo la stessa, in tale lasso di tempo, adottato il Pt_1 decreto di fissazione dell'udienza, celebrato la stessa in data 25/9/18, e poi, entro i successivi due mesi, redatto e depositato il provvedimento di archiviazione. Come, poi, tali tempi potrebbero dimostrare una qualche condotta illegittima volutamente posta in essere dalla ai danni del non è dato comprendere. CP_3 Pt_1
Venendo ora alla lamentata violazione del diritto dell'appellante a rinunciare alla prescrizione si osserva come sia consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione (si vedano le varie sentenze correttamente citate dalla difesa dell'appellata) secondo cui la rinuncia alla prescrizione prevista dal secondo comma dell'art.129 cpp non è applicabile in fase di indagini preliminari e quindi in vista del provvedimento di archiviazione, essendosi ritenuto addirittura “abnorme” il provvedimento del GI investito da una richiesta di archiviazione che abbia prosciolto l'indagato ai sensi della citata disposizione, applicabile in realtà solo laddove sia stata esercitata l'azione penale e quindi l'indagato abbia già assunto la veste di imputato. Né, tantomeno, sarebbe stato configurabile un obbligo del GI di ordinare la prosecuzione di indagini in merito a fattispecie di reato che risultavano già prescritte (ordine che avrebbe anche potuto addirittura essere fonte, per la di CP_3 responsabilità contabile impegnando risorse pubbliche finalizzate all'accertamento di fatti non più perseguibili).
Si osserva, del resto, che solo in un caso la Suprema Corte ha ritenuto applicabile l'istituto della rinuncia alla prescrizione in fase di archiviazione ma le motivazioni addotte in quella sede confermano che nella specie, invece, nessuna rinuncia alla prescrizione poteva essere validamente effettuata dal ed invero nella Pt_1 sentenza n.26289/18 la Cassazione – beninteso dopo aver espressamente premesso che “in materia di archiviazione non opera il disposto dell'art. 129 cod. proc. pen.” così confermando quanto sin qui evidenziato in merito - aveva censurato l'avvenuta archiviazione de plano, senza dunque garantire il contraddittorio in merito alla rinuncia alla prescrizione formalizzata dall'indagato, perché quest'ultimo vantava in quella sede l'interesse, qualificato, ad ottenere, tramite appunto la prosecuzione delle indagini al fine di dimostrare la propria innocenza, un indennizzo per l'ingiusta detenzione subita in relazione al reato oggetto della richiesta di archiviazione;
la Corte di Cassazione aveva quindi spiegato che “Qualora invece il contraddittorio non sia assicurato, va in concreto valutato se in capo all'indagato possa individuarsi un concreto interesse a dolersi del mancato riconoscimento della facoltà di interlocuzione.
9. In realtà, in caso di archiviazione, quale che sia la ragione dell'accoglimento della richiesta, ciò può nella gran parte dei casi escludersi, non configurandosi per l'indagato una ragione di doglianza avverso un provvedimento che definisce in senso favorevole e senza residui la sua posizione. Ma può nondimeno capitare che un interesse sia ravvisabile. 4
Qualora il soggetto abbia subito un periodo di custodia cautelare, egli ha interesse ad ottenere un provvedimento che non lo pregiudichi in vista della successiva richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione.”. In altri termini in tanto può sorgere per il GI l'obbligo di fissare l'udienza per discutere la richiesta di archiviazione per prescrizione in quanto sia ravvisabile in concreto interesse dell'indagato a rinunciare a tale prescrizione, come nel caso esaminato dalla Cassazione: ne consegue che certamente in questo caso – dove oltretutto la aveva anche fissato e regolarmente tenuto l'udienza – non v'era nemmeno CP_3 un tale obbligo per il Giudice in quanto, non essendovi alcun interesse qualificato (vale a dire volto all'ottenimento di un qualche beneficio previsto dalla legge) in capo l'odierna appellata ben poteva, Pt_1 come ha fatto, pronunciare comunque l'archiviazione del procedimento (cosa che avrebbe in questo caso potuto fare anche de plano).
Risulta infine fondato l'appello incidentale proposto dalla medesima anche se non con riferimento CP_3 alla sua domanda risarcitoria per lite temeraria non avendo la stessa dimostrato di aver subito i danni non patrimoniali lamentati: non risultano infatti, agli atti di questo giudizio, prove in ordine a precise circostanze di fatto idonee a dimostrare, a suo carico, il verificarsi di un grave contraccolpo psicologico conseguente alla sua citazione nel presente giudizio o una effettiva lesione, nel suo ambiente lavorativo o nell'ambito delle sue conoscenze in genere, della sua immagine professionale, non potendosi ritenere dimostrativo della sussistenza di serie conseguenze in tal senso il mero fatto della notifica della citazione presso il suo ufficio.
Dovrà però accogliersi l'appello incidentale in relazione alla richiesta di applicazione, a carico del Pt_1 della sanzione prevista dall'art.96, comma 3, cpc per responsabilità aggravata: le doglianze di quest'ultimo, ribadite anche in II grado, risultavano del tutto infondate, non presentando nemmeno alcun profilo di controvertibilità avendo i due Magistrati operato nel pieno e corretto adempimento dei loro doveri professionali;
si ritiene pertanto di condannare il al pagamento, in favore della dell'importo Pt_1 CP_3 di euro 10.000,00 (5.000,00 per il I grado e 5.000,00 per il II grado) ed al pagamento, in favore della
[...]
della somma di euro 2.000,00. CP_5
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, della sua non elevata complessità e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto da condanna il Controparte_3 al pagamento in suo favore della somma di euro 10.000,00; Pt_1
- Condanna altresì l'appellante al versamento dell'importo di euro 2.000,00 in favore della
Controparte_5
- Condanna poi l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle tre controparti, che liquida in euro 9.200,00 per ciascuno quale compenso professionale, oltre ad euro 569,25 in favore della sola e, per tutti, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come CP_3 per legge;
- Da atto della sussistenza, a carico del dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 Pt_1 quater, del DPR n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 18/12/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott.S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.26/2023
Tra
, rappresentato e difeso dagli Avv. Romano Vaccarella e Cinzia Falaschi ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Perugia, Via Danzetta n.7, come da procura allegata agli atti Appellante
E
in persona del Presidente pro-tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso il cui uffici siti in Perugia, Via degli
Offici n.14, è come per legge domiciliata Appellata
nonche'
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Melillo ed elettivamente domiciliato in Controparte_2
Perugia, Via Cacciatori delle Alpi n.28 presso lo studio dell'Avv. Angelo Santi come da delega a margine della comparsa costitutiva Appellato
e , rappresentata e difesa dagli Avv. Isabella De Bellis Sciarra, Federica Rosati Controparte_3
e EF ID ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sciarra sito in Perugia, Via S. Lucia
n.7, come da procura alle liti materialmente congiunta alla comparsa costitutiva ex art.83 cpc
Appellata ed appellante incidentale
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Spoleto n.90/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per : Parte_1
“Voglia la Corte riformare in toto l'impugnata sentenza e per l'effetto, in accoglimento delle domande proposte dall'avv. nel giudizio di primo grado, accertare e dichiarare che la condotta dei Parte_1 convenuti dott. e dott.ssa descritta nell'atto introduttivo del giudizio Controparte_2 Controparte_3 di primo grado, integra gli estremi del delitto di cui all'art. 323 c.p. e, comunque, di fatto illecito ex combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 13 legge n. 117/1988, e dichiarare altresì l'illegittimità dell'effetto, prodotto da tale condotta illecita (l'acquisizione nella banca dati SIDDA-SIDNA della documentazione di cui in narrativa) - condannare i convenuti e in solido tra loro ed il , CP_2 CP_3 Controparte_4 ovvero condannarli disgiuntamente ma ciascuno in solido con il , al risarcimento dei Controparte_4 danni non patrimoniali nella misura di € 100.000,00, ovvero in quella – maggiore o minore – ritenuta di giustizia;
salvo il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali da far valere in separata sede;
con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Per Presidenza del Consiglio dei Ministri:
“Si chiede che l'appello avversario venga respinto con integrale conferma della sentenza impugnata e con vittoria di spese.”
Per AN ER:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, rigettare l'appello svolto ex adverso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando, in questo modo, la sentenza del Tribunale di Perugia, n. 885/2022, resa in data 8 giugno 2022.
Con vittoria di spese ed onorari di causa, da liquidarsi secondo i vigenti parametri dui legge, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario”
Per : Controparte_3
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, disattesa ogni avversa istanza, domanda, azione ed eccezione:
1.- Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto ed in diritto. 2.- In accoglimento dell'appello incidentale, condannare l'Avv. a risarcire alla concludente i danni da lite Pt_1 temeraria, in misura non inferiore ad Euro 50.000,00 (art. 96, comma 1, c.p.c.) e ad una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. per la fase di primo grado. 3.- Con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, e condanna dell'appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., anche per la presente fase di giudizio, non inferiore ad Euro 20.000,00”
La causa veniva dapprima trattenuta per la decisione in data 27/6/24 ma poi, stante l'intervenuto trasferimento, con anticipato possesso nelle nuove funzioni, di uno dei Magistrati componenti il Collegio, la stessa aveva dovuto essere rimessa sul ruolo con ordinanza datata 31/3/2025 per la sua nuova assunzione in decisione con
Collegio in diversa composizione, ciò che avveniva in data 28/8/25.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato interponeva appello avverso la sentenza n.885/22 Parte_1 con cui il Tribunale di Perugia aveva rigettato le sue domande volte ad ottenere la condanna dei convenuti, in solido fra loro oppure disgiuntamente ma comunque, per quanto riguardava la ed il in solido CP_3 CP_2 con la al risarcimento dei danni dagli stessi a lui cagionati nella misura Controparte_1 di euro 100.000,00 o in quell'altra misura, maggiore o minore, che fosse stata ritenuta di giustizia. Il Pt_1 premesso di essere un imprenditore operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dava atto di aver appreso da un articolo pubblicato il 29/3/18 sul settimanale “L'Espresso” che era stato indagato dalla Procura della
Repubblica di Roma e, in particolare, dal P.M. dott. per concorso esterno in associazione Controparte_2 camorristica, accusa per la quale era stata comunque richiesta l'archiviazione ed aggiungeva di aver scoperto che l'indagine a suo carico era partita dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia il quale Persona_1 lo aveva additato come personaggio centrale nel traffico illecito di rifiuti in Italia. Il deduceva poi di Pt_1 aver evidenziato al Tribunale come il nonostante la sua stessa richiesta di archiviazione del CP_2 procedimento iscritto a suo carico per prescrizione – richiesta poi accolta dal GI – Controparte_3 avesse ciò nonostante inviato il verbale delle sommarie informazioni rese dal alla banca dati nazionale Per_1
SIDDA-SIDNA nella quale vengono raccolte tutte le informazioni potenzialmente rilevanti ai fini delle indagini di competenza della DDA e che può essere consultata da qualsiasi Magistrato operi nell'ambito delle direzioni antimafia. Sosteneva quindi l'appellante che il non avrebbe dovuto trasmettere il verbale CP_2 delle s.i.t. rese dal in quanto ciò non aveva fatto in precedenza quando, il 28/5/12, aveva già interrogato Per_1 quest'ultimo assieme ad un collega della DDA di Napoli, evidenziando che l'ulteriore interrogatorio del medesimo , avvenuto da parte del solo in data 2/9/14, era quindi stato finalizzato unicamente Per_1 CP_2
a poter inserire, stavolta, il suo nominativo all'interno della predetta banca dati all'evidente scopo di danneggiarlo, così compiendo il reato di cui all'art.323 cp.
L'appellante dava poi atto di aver dedotto che anche la GI si era resa colpevole del reato di cui CP_3 all'art.323 cp avendo voluto archiviare per prescrizione la sua posizione nonostante che egli avesse chiesto di rinunciare alla prescrizione e di portare avanti le indagini a suo carico al fine di evidenziare la sua innocenza;
il tutto senza peraltro rilevare l'illegittima condotta del collega che le aveva richiesto l'archiviazione CP_2 del procedimento dopo aver comunque trasmesso il verbale di audizione del presso la banca dati Per_1
SIDDA-SIDNA.
Il illustrava poi le posizioni assunte in I grado dalle controparti così come riassunte nella sentenza Pt_1 impugnata. Evidenziava quindi che si era costituito il deducendo che, quale Magistrato addetto alle CP_2 indagini relative ad eventuali reati ambientali commessi presso il plesso industriale della discarica di
Malagrotta in Roma, aveva ricevuto dalla DDA di Napoli la trasmissione del verbale delle dichiarazioni rese dal in data 21/10/11 tanto che aveva dovuto stralciare la posizione di esso da un più ampio Per_1 Pt_1 procedimento in corso, iscrivendo quindi a suo carico il nuovo fascicolo della Procura di Roma recante il n.15078/2013-21, poi conclusosi, come sopra già detto, con l'archiviazione della sua posizione per intervenuta prescrizione. Precisava al riguardo che innanzi al Tribunale il aveva dedotto che l'inserimento del CP_2 verbale di audizione del nella citata banca dati era stato un incombente cui egli era obbligato sulla Per_1 base della risoluzione del CSM del 13/3/14 e della circolare interna della Procura di Roma del 17/10/12 che facevano obbligo ai Pubblici Ministeri procedenti per reati di criminalità organizzata di inserire tali dati in tale archivio.
Aggiungeva che in I grado di era costituita anche la osservando di aver correttamente proceduto CP_3 all'archiviazione del procedimento n.15078/2013-21 iscritto a suo carico poiché a suo dire la rinuncia alla prescrizione non era consentita in favore dell'indagato a fronte della richiesta di archiviazione del P.M., potendo la facoltà prevista dall'art.129 cpp essere esercitata solo da parte dell'imputato, quindi solo laddove fosse precedentemente intervenuta un'eventuale citazione, o rinvio, a giudizio. Rilevava altresì che la aveva anche affermato che ella non avrebbe comunque potuto, in nessun caso, intervenire sul CP_3 provvedimento con cui il aveva trasmesso il verbale di audizione del alla banca dati su citata CP_2 Per_1
e ciò in quanto trattasi di un provvedimento di esclusiva competenza dei Pubblici Ministeri e che la stessa aveva richiesto la sua condanna al risarcimento dei danni da lei subiti in ragione della temerarietà della lite o per responsabilità aggravata ai sensi dell'art.96, comma 3, cpc.
Aggiungeva, ancora, il che si era costituita innanzi al Tribunale anche la Pt_1 Controparte_1
Ministri eccependo preliminarmente l'inammissibilità della domanda risarcitoria diretta da lui proposta ai sensi dell'art.13 della legge n.117/88 contro la ed il domanda diretta ammissibile solo, CP_3 CP_2 secondo la Presidenza, laddove sia già intervenuta una condanna del Magistrato passata in giudicato o che richiede, laddove un processo penale sia tuttora pendente a carico del Magistrato, la necessaria costituzione di parte civile in quella sede. Riferiva, ancora, l'appellante che la Presidenza del Consiglio aveva rilevato che la trasmissione del verbale delle s.i.t. rese dal collaboratore di giustizia alla banca dati corrispondeva ad un preciso obbligo del P.M. e che comunque il mero fatto della presenza di riferimenti al suo nominativo presso la banca dati SIDDA-SIDNA non poteva essere causa per lui di alcun pregiudizio, non presupponendo tale trasmissione delle dichiarazioni dal alcuna valutazione, nemmeno di massima, della sua colpevolezza Per_1 da parte del Aggiungeva infine che la Presidenza del Consiglio, sulla base delle medesime CP_2 argomentazioni poste dalla aveva ritenuto che non sussistesse alcuna illegittimità nell'operato di CP_3 quest'ultima. Tutto ciò posto, il riferiva quindi che il Tribunale, all'esito del giudizio, aveva così statuito: “dichiara Pt_1 inammissibile la domanda proposta dall'attore nei confronti di e Parte_1 Controparte_2 CP_3
[...]
➢ rigetta nel resto la domanda;
➢ condanna alla refusione delle spese processuali dei convenuti e Parte_1 Controparte_2 [...]
che si liquidano, per ciascun convenuto, in euro 8.030,00 per compensi professionali Controparte_1 oltre I.V.A e C.A.P come per legge e rimborso forfettario (15%);
➢ condanna rifondere le spese di lite del presente giudizio in favore di Parte_1 Controparte_3
che si liquidano, in euro 518,00 per spese e euro 8.030,00 per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.A.P. come per legge e rimborso forfettario (15%).”.
Orbene con il primo motivo di appello il censurava la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva Pt_1 ritenuto inammissibile la sua domanda risarcitoria proposta direttamente contro i due Magistrati ai sensi dell'art.13 della legge n.117/88 sul rilievo per cui l'orientamento che richiede, ai fini della proponibilità di tale domanda, la previa definizione del procedimento penale a carico del Magistrato si pone in netto contrasto con il principio dell'abolizione della c.d. pregiudizialità penale di cui all'art.75 cpp, abolizione che non dovrebbe tollerare eccezioni nemmeno per i Magistrati trattandosi, diversamente, di un privilegio “odioso” in favore di questi. Con il secondo motivo il censurava la sentenza del primo Giudice laddove non aveva rilevato Pt_1 che l'ulteriore interrogatorio del collaboratore – che già aveva reso dichiarazioni a suo carico nel 2011 Per_1 innanzi alla Corte d'Appello di Napoli e che era stato risentito dallo stesso assieme ad altro collega CP_2 della DDA di Napoli nel maggio del 2012 – avvenuto il 12/9/14 era stato inutile ma funzionale solo a poter inserire il suo nominativo nell'archivio SIDDA-SIDNA, quindi al solo fine di danneggiarlo. Concludeva quindi come sopra.
Si costituivano anche in questa sede i due Magistrati convenuti ribadendo le medesime argomentazioni di cui sopra, come già esposte innanzi al Tribunale;
la spiegava poi appello incidentale al fine di ottenere CP_3 la riforma della sentenza di I grado nella parte in cui aveva rigettato la sua domanda di condanna del Pt_1 per lite temeraria o, eventualmente, per responsabilità aggravata.
Quanto alla Presidenza del Consiglio la stessa ribadiva anche in questa sede, a fronte del primo motivo di appello principale, che il principio della pregiudizialità penale con riguardo all'azione diretta ex art.13 della legge n.117/88 è volto ad evitare – così come lo era in precedenza il c.d. filtro di ammissibilità – che qualunque soggetto che si ritenga danneggiato da un provvedimento giurisdizionale possa liberamente convenire in giudizio direttamente in sede civile il Magistrato per il risarcimento del danno. La Controparte_1 contestava poi anche il secondo motivo di appello ribadendo quanto già esposto in I grado circa la totale assenza di dolo o colpa grave in capo sia al che alla che avevano agito sulla base dei loro CP_2 CP_3 obblighi professionali e concludeva quindi come sopra.
Ciò posto la Corte osserva che l'appello è infondato.
Quanto al primo motivo deve rilevarsi in relazione all'azione diretta prevista nei confronti del Magistrato che l'art.13 della legge n.117/88 prevede che “Chi ha subìto un danno in conseguenza di un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto al risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato. In tal caso l'azione civile per il risarcimento del danno ed il suo esercizio anche nei confronti dello Stato come responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie.” La disposizione parla dunque di reato “commesso”, il che già sul piano letterale evidenzia che deve sussistere già un accertamento circa il fatto che il Magistrato abbia, appunto, commesso il reato, accertamento che presuppone pertanto l'avvenuto passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza che lo contenga;
in alternativa, chi ritenga di aver subito un danno può anche sin dall'inizio costituirsi parte civile nel processo penale a carico del Magistrato ma la ratio è la stessa ed infatti anche in tal caso l'eventuale condanna civile potrà essere pronunciata (in questo caso nello stesso giudizio) quando venga pronunciata anche la condanna penale. Ciò che, in altri termini, il comma 1 dell'art.13 in commento è teso ad evitare è che possa venire condizionata l'indipendenza e l'autonomia della funzione giurisdizionale (non del Magistrato in quanto persona fisica), costituzionalmente garantita: ciò in ragione non di un “pregiudizio odioso” ma a causa delle precipue caratteristiche e funzioni dell'attività svolta dai Magistrati i quali – essendo chiamati quotidianamente ad adottare, accanto a decisioni
“gradite” ai destinatari dei loro provvedimenti, anche decisioni non gradite – ove potessero continuamente venire convenuti, liberamente, innanzi ai Tribunali civili per il risarcimento di asseriti danni subirebbero condizionamenti costanti, incompatibili, appunto, con la necessaria autonomia e indipendenza della specifica funzione. Del resto, come già evidenziato dal Tribunale, proprio per questo in precedenza la normativa di cui alla legge n.117/88 prevedeva il c.d. filtro di ammissibilità, oggi abolito, ma le cui ragioni, almeno quando si deduca addirittura l'avvenuta commissione di un reato da parte di un Magistrato, debbono comunque essere tutelate richiedendosi, ai fini della proposizione di una domanda risarcitoria, un chiaro e definitivo accertamento penale che costituisca fondamento delle ragioni del preteso danneggiato. Corretta pertanto la decisione del Tribunale laddove aveva ritenuto inammissibili le domande proposte dal direttamente Pt_1 contro il e la CP_2 CP_3
Venendo poi al secondo motivo di appello si osserva che le doglianze del risultano incentrate, quanto Pt_1 alla posizione del sulla deduzione di una sua inutile attività istruttoria (vale a dire la nuova audizione CP_2 del avvenuta nel settembre del 2014) svolta al solo fine di poter disporre di un verbale di audizione da Per_1 inserire nella banca data SIDDA-SIDNA affinché potesse rimanere traccia del nominativo del quale Pt_1 soggetto additato di essere un riferimento di alto livello nell'ambito di un'associazione a delinquere. Orbene in primo luogo si osserva che una tale narrazione risulta incompatibile con due circostanze: da una parte, il fatto che il aveva dovuto procedere all'iscrizione di un nuovo procedimento penale, il n.15078/2013- CP_2
21, quale stralcio del procedimento più ampio, già pendente, n.7449/08 a seguito della trasmissione alla
Procura di Roma, ove egli prestava servizio, del verbale della deposizione testimoniale in data 21/10/11 del da parte della DDA di Napoli, dunque a seguito non di una sua iniziativa istruttoria ma a seguito di Per_1 un'attività di altro ufficio, ciò che già rende difficilmente configurabile una qualche forma di dolo da parte sua volto a danneggiare il dall'altra parte la narrazione di parte appellante è incompatibile con le su Pt_1 richiamate disposizioni di cui alla risoluzione del CSM del 13/3/14 e alla circolare interna della Procura di
Roma del 17/10/12 che - pacificamente e per quanto risulta dalla documentazione in atti -- facevano obbligo ai Pubblici Ministeri procedenti per reati di criminalità organizzata di inserire nell'archivio SIDDA- SIDNA, addirittura non oltre 48 ore dalla redazione o dall'acquisizione dei relativi atti, elementi istruttori quali interrogatori, esami, informative ed anche, naturalmente, verbali contenenti eventuali dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Non si vede pertanto come il potesse, e perché avrebbe dovuto, sottrarsi a CP_2 tali obblighi professionali, obblighi peraltro teoricamente anche sanzionabili sul piano disciplinare.
Né a diverse conclusioni potrebbe addivenirsi sulla base dell'ulteriore argomentazione dell'appellante secondo cui la nuova audizione del del settembre 2014 non era necessaria avendolo, il sentito già nel Per_1 CP_2 maggio 2012 assieme ad un collega dalla DDA di Napoli, tanto più che il predetto collaboratore era stato in carcere per molti anni, dal 1991 in poi, e difficilmente avrebbe potuto, quindi, essere a conoscenza di fatti successivi a quelli (collocabili dagli anni '80 e sino al 1991) su cui aveva già riferito. Sul punto risultano integralmente condivisibili le osservazioni già svolte dal Tribunale circa l'impossibilità per il quando CP_2 aveva dovuto aprire il nuovo procedimento n. 15078/2013-21, di escludere che il potesse nel frattempo Per_1 essere venuto a conoscenza di circostanze nuove, magari circa l'eventuale perpetuazione, anche dopo il 1991, delle condotte di reato di cui aveva in precedenza parlato in riferimento agli anni precedenti a quello;
in sostanza, secondo l'appellante, una volta sentito un collaboratore di giustizia, non lo si dovrebbe sentire mai più, dovendosi dare per scontato che quello – generalmente si tratta di soggetti che ben conoscono i protagonisti e le vicende della criminalità organizzata – nulla abbia mai più saputo circa gli sviluppi delle circostanze di reato già portate a conoscenza dei Magistrati. Ma una tale affermazione è del tutto infondata: in primo luogo perché un collaboratore che abbia già reso dichiarazioni può verosimilmente continuare a ricevere, anche casualmente attraverso le sue pregresse conoscenze, informazioni – spesso circolanti proprio all'interno del carcere, da parte di altri detenuti, con conseguente irrilevanza delle deduzioni di parte appellante secondo cui la detenzione del dopo il 1991 comporterebbe che le sue informazioni in merito alle attività di gestione Per_1 dei rifiuti in questione dovessero per forza arrestarsi a quella data– circa l'eventuale prosecuzione o meno di quelle attività criminali;
in secondo luogo, perché, prima di richiedere un'archiviazione è obbligo del Pubblico
Ministero acquisire un quadro aggiornato – se del caso, appunto, interrogando nuovamente testimoni o collaboratori che avevano reso dichiarazioni ormai diverso tempo addietro – delle vicende oggetto di un procedimento di nuova iscrizione. Il tempo intercorso, poi, tra la nuova audizione e la richiesta di archiviazione
– notoriamente ricollegabile, di norma, ai carichi di lavoro degli uffici – non dimostra in ogni caso, di per sé, alcuna condotta censurabile in capo al CP_2
Sullo sfondo delle doglianze di parte appellante resta poi la mancanza di un “movente”, non avendo nemmeno il spiegato per quale ragione il avrebbe voluto appositamente danneggiarlo. Del resto non Pt_1 CP_2 sussiste nemmeno il preteso danneggiamento: la rintracciabilità del nominativo di una persona all'interno della banca dati SIDDA-SIDNA non comporta infatti alcun pregiudizio sino a quando un'eventuale indagine non sfoci in un provvedimento giurisdizionale che, sulla base di ben altri elementi (non bastando certo fare riferimento alla menzione di questo o quel nominativo in tale banca dati) e dunque aliunde, non accerti che sussistano in effetti a carico dei quella persona elementi tali da giustificare, ad esempio, un rinvio a giudizio.
Qualunque soggetto, e non solo chi sia stato menzionato da un collaboratore di giustizia, può risultare in qualche modo individuato nell'ambito di tale banca dati ma una tale menzione (in mezzo ad una enorme quantità di altri dati e nomi) resta, di per sé sola considerata, del tutto innocua.
Ancor più infondate risultano poi le deduzioni di parte appellante per quanto riguarda la posizione dalla GI
Va anzitutto evidenziata l'ovvia considerazione – dalla stessa puntualizzata – per cui, giacché CP_3
l'obbligo di inserimento nel SIDDA-SIDNA di un verbale di dichiarazioni di un collaboratore rientra nelle competenze dell'ufficio del Pubblico Ministero, in nessun modo sarebbe stato per lei né doveroso, né possibile, intervenire per impedire, o censurare, la trasmissione dell'atto in questione presso la banca dati. Tantomeno si configura una qualche condotta illegittima della con riferimento all'adozione del provvedimento di CP_3 archiviazione dopo sette mesi dall'istanza del avendo la stessa, in tale lasso di tempo, adottato il Pt_1 decreto di fissazione dell'udienza, celebrato la stessa in data 25/9/18, e poi, entro i successivi due mesi, redatto e depositato il provvedimento di archiviazione. Come, poi, tali tempi potrebbero dimostrare una qualche condotta illegittima volutamente posta in essere dalla ai danni del non è dato comprendere. CP_3 Pt_1
Venendo ora alla lamentata violazione del diritto dell'appellante a rinunciare alla prescrizione si osserva come sia consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione (si vedano le varie sentenze correttamente citate dalla difesa dell'appellata) secondo cui la rinuncia alla prescrizione prevista dal secondo comma dell'art.129 cpp non è applicabile in fase di indagini preliminari e quindi in vista del provvedimento di archiviazione, essendosi ritenuto addirittura “abnorme” il provvedimento del GI investito da una richiesta di archiviazione che abbia prosciolto l'indagato ai sensi della citata disposizione, applicabile in realtà solo laddove sia stata esercitata l'azione penale e quindi l'indagato abbia già assunto la veste di imputato. Né, tantomeno, sarebbe stato configurabile un obbligo del GI di ordinare la prosecuzione di indagini in merito a fattispecie di reato che risultavano già prescritte (ordine che avrebbe anche potuto addirittura essere fonte, per la di CP_3 responsabilità contabile impegnando risorse pubbliche finalizzate all'accertamento di fatti non più perseguibili).
Si osserva, del resto, che solo in un caso la Suprema Corte ha ritenuto applicabile l'istituto della rinuncia alla prescrizione in fase di archiviazione ma le motivazioni addotte in quella sede confermano che nella specie, invece, nessuna rinuncia alla prescrizione poteva essere validamente effettuata dal ed invero nella Pt_1 sentenza n.26289/18 la Cassazione – beninteso dopo aver espressamente premesso che “in materia di archiviazione non opera il disposto dell'art. 129 cod. proc. pen.” così confermando quanto sin qui evidenziato in merito - aveva censurato l'avvenuta archiviazione de plano, senza dunque garantire il contraddittorio in merito alla rinuncia alla prescrizione formalizzata dall'indagato, perché quest'ultimo vantava in quella sede l'interesse, qualificato, ad ottenere, tramite appunto la prosecuzione delle indagini al fine di dimostrare la propria innocenza, un indennizzo per l'ingiusta detenzione subita in relazione al reato oggetto della richiesta di archiviazione;
la Corte di Cassazione aveva quindi spiegato che “Qualora invece il contraddittorio non sia assicurato, va in concreto valutato se in capo all'indagato possa individuarsi un concreto interesse a dolersi del mancato riconoscimento della facoltà di interlocuzione.
9. In realtà, in caso di archiviazione, quale che sia la ragione dell'accoglimento della richiesta, ciò può nella gran parte dei casi escludersi, non configurandosi per l'indagato una ragione di doglianza avverso un provvedimento che definisce in senso favorevole e senza residui la sua posizione. Ma può nondimeno capitare che un interesse sia ravvisabile. 4
Qualora il soggetto abbia subito un periodo di custodia cautelare, egli ha interesse ad ottenere un provvedimento che non lo pregiudichi in vista della successiva richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione.”. In altri termini in tanto può sorgere per il GI l'obbligo di fissare l'udienza per discutere la richiesta di archiviazione per prescrizione in quanto sia ravvisabile in concreto interesse dell'indagato a rinunciare a tale prescrizione, come nel caso esaminato dalla Cassazione: ne consegue che certamente in questo caso – dove oltretutto la aveva anche fissato e regolarmente tenuto l'udienza – non v'era nemmeno CP_3 un tale obbligo per il Giudice in quanto, non essendovi alcun interesse qualificato (vale a dire volto all'ottenimento di un qualche beneficio previsto dalla legge) in capo l'odierna appellata ben poteva, Pt_1 come ha fatto, pronunciare comunque l'archiviazione del procedimento (cosa che avrebbe in questo caso potuto fare anche de plano).
Risulta infine fondato l'appello incidentale proposto dalla medesima anche se non con riferimento CP_3 alla sua domanda risarcitoria per lite temeraria non avendo la stessa dimostrato di aver subito i danni non patrimoniali lamentati: non risultano infatti, agli atti di questo giudizio, prove in ordine a precise circostanze di fatto idonee a dimostrare, a suo carico, il verificarsi di un grave contraccolpo psicologico conseguente alla sua citazione nel presente giudizio o una effettiva lesione, nel suo ambiente lavorativo o nell'ambito delle sue conoscenze in genere, della sua immagine professionale, non potendosi ritenere dimostrativo della sussistenza di serie conseguenze in tal senso il mero fatto della notifica della citazione presso il suo ufficio.
Dovrà però accogliersi l'appello incidentale in relazione alla richiesta di applicazione, a carico del Pt_1 della sanzione prevista dall'art.96, comma 3, cpc per responsabilità aggravata: le doglianze di quest'ultimo, ribadite anche in II grado, risultavano del tutto infondate, non presentando nemmeno alcun profilo di controvertibilità avendo i due Magistrati operato nel pieno e corretto adempimento dei loro doveri professionali;
si ritiene pertanto di condannare il al pagamento, in favore della dell'importo Pt_1 CP_3 di euro 10.000,00 (5.000,00 per il I grado e 5.000,00 per il II grado) ed al pagamento, in favore della
[...]
della somma di euro 2.000,00. CP_5
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, della sua non elevata complessità e dell'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- In accoglimento dell'appello incidentale proposto da condanna il Controparte_3 al pagamento in suo favore della somma di euro 10.000,00; Pt_1
- Condanna altresì l'appellante al versamento dell'importo di euro 2.000,00 in favore della
Controparte_5
- Condanna poi l'appellante alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle tre controparti, che liquida in euro 9.200,00 per ciascuno quale compenso professionale, oltre ad euro 569,25 in favore della sola e, per tutti, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come CP_3 per legge;
- Da atto della sussistenza, a carico del dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 Pt_1 quater, del DPR n.115/02.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 18/12/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott.S. Salcerini)