Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERAMO
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr. Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°
2113/2022 R.G.
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04.12.1996 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in
Alba Adriatica (TE) - S.S. 16 Adriatica n.7/C presso e nello studio dell'Avv. Sigmar
Frattarelli (c.f. - pec: , C.F._2 Email_1
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(C.F.: , con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Roma alla Via Giuseppe Grezar n° 14, in persona dell' Avv. Elena Venditti, in qualità di Responsabile del Contenzioso Abruzzo, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 177893 raccolta nr Persona_1
11776 del 28/04/2022, rilasciata da , con sede in Controparte_2
Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n.
) ente pubblico economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del P.IVA_1
decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo , CP_3
tra cui , svolgenti le funzioni della riscossione Controparte_4
nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, elettivamente domiciliata in Avezzano (AQ), Via Vincenzo Falcone n. 10 presso lo studio dell'Avv. Daniela D'Angelo del Foro di Avezzano (C.F.
1 di 9
difende, giusta procura in atti
OPPOSTA nonchè contro
l' (CF Controparte_5
), in persona del Presidente pro-tempore dott. Prof. , con P.IVA_2 Controparte_6
sede in Roma, nonché per la Controparte_7
in persona del legale Rappresentante pro-tempore con sede in Roma,
[...]
rappresentati e difesi dagli Avvocati SILVANA MARIOTTI (cod. fisc.
E
- p.e.c.: e C.F._4 Email_3
(cod. fisc. – p.e.c.: Parte_2 CodiceFiscale_5
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_5
in Fiumicino (RM) in data 23.01.2023 n. rep. 37590 – raccolta 7131, ed Persona_2 elettivamente domiciliati con i sottoscritti procuratori presso l'Ufficio Legale Periferico dell' in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16, CP_7
OPPOSTO
ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• Condanna parte opponente al pagamento in favore dell' Controparte_2
delle spese di giudizio che liquida in € 1.865,00 oltre al rimborso
[...] generale del 15%, IVA e CPA.
• Nulla per le spese nei confronti dell' CP_7
Così deciso in Teramo in data 19 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte opponente: CP_
“- accertare e dichiarare la insussistenza del diritto dell' e dell'
[...]
di procedere ad esecuzione nei confronti del ricorrente per i crediti Controparte_1 riportati nel preavviso di fermo amministrativo n.10880202200000926000, essendo stata accertata con sentenza passata in giudicato la insussistenza in capo al ricorrente dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti per tutte le motivazioni descritte in narrativa;
2 di 9 - annullare il preavviso di fermo amministrativo n.10880202200000926000 dichiarando CP_ la non debenza di tutti i contributi ad esso sottesi;
- con vittoria delle spese di lite”.
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Per parte opposta : Controparte_1
“-accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di con riguardo CP_8 all'attività di formazione e notifica degli AVA e dei ruoli sottesi al preavviso di fermo opposto, di esclusiva competenza dell'ente impositore;
CP_7 nel merito, dichiarare inammissibile, improcedibile, ovvero rigettare perché infondata ogni avversa domanda. Vinte in ogni caso le spese di lite”.
**********************************************************************
Per parte opposta : CP_7
“-a) la inammissibilità della proposta opposizione ad avviso di addebito siccome manifestamente tardiva;
-b) in via subordinata e gradata, il rigetto dell'opposizione, con ogni consequenziale pronuncia di legge, anche in ordine al pagamento delle spese processuali;
-c) in ogni, porre le spese del giudizio a carico dell' ”. Controparte_1
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso ex art. 615 cpc depositato in data 02.12.2022, ritualmente notificato,
, in epigrafe generalizzato/a proponeva opposizione previa Parte_1
istanza di sospensiva, avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 10880-2022-
00000926000 notificato il 27.10.2022 dall' in Controparte_2 relazione al pagamento dell'importo di € 8.233,15, derivante dai seguenti avvisi di addebito e relativi al mancato pagamento della contribuzione Gestione Autonoma
Commercianti:
1) avviso di addebito n.40820170001537213000 notificato dall' il 19.01.2018 CP_7
e relativo ai contributi I.V.S. anno 2016, dell'importo di € 2.649,96;
2) avviso di addebito n.40820180001131127000 notificato dall' il 14.08.2018 CP_7
relativo ai contributi I.V.S. anno 2017, dell'importo di € 3.004,16;
3) avviso di addebito n.40820180002721932000 notificato dall' il 08.01.2019 CP_7 relativo ai contributi I.V.S. anno 2017, dell'importo di € 2.016,43.
A sostegno della domanda deduceva l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla
Gestione Commercianti e del versamento della relativa contribuzione dal gennaio 2018 in poi, oltre che l'annullamento dell'avviso di addebito n.40820180002721932000, in virtù di sentenza n. 222/2020 emessa dal Tribunale di Teramo- sez. Lavoro nell'ambito dei procedimenti riuniti allibrati ai numeri 2061/2018 RG e 332/2019 RG, con i quali il ricorrente aveva richiesto rispettivamente l'accertamento negativo dell'obbligo contributivo e l'annullamento dell'avviso di addebito predetto.
3 di 9 Aggiungeva che la sopravvenienza dei fatti estintivi della pretesa previdenziale
, connessa ad avviso di addebito o ruoli non impugnati o non tutti impugnati, come CP_7
nel caso degli avvisi n.40820170001537213000 e n.40820180001131127000, comportava l'estinzione della relativa obbligazione previdenziale che poteva essere fatta valere con il rimedio della opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. dinanzi al
Giudice del Lavoro.
Con decreto inaudita altera parte del 07.12.2022 il GL sospendeva l'efficacia esecutiva del preavviso di fermo amministrativo n. 10880-2022-00000926000 e fissava l'udienza di discussione del ricorso.
In data 09.02.2023, si costituiva in giudizio l Controparte_2
, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva,
[...]
atteso che le doglianze formulate dal erano esclusivamente riferibili alla Pt_1 debenza della pretesa creditoria ed all'illegittimità degli AVA notificati dall' . CP_7
Nel merito ha rappresentato che l'AVA n. 40820180002721932000 era stato annullato con la sentenza n. 222/2020 all'esito del giudizio nel quale l' era CP_2
rimasta estranea e solo in data 15.11.2022, con provvedimento n. CP_7
20221115135253370309, comunicato in data 17.11.2022, l'ente creditore aveva disposto lo sgravio con conseguente aggiornamento del ruolo.
In data 18.03.2023, l' si costituiva in giudizio, Controparte_9
contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto, eccependo la decadenza dall'opposizione in quanto gli AVA non erano stati impugnati nel termine perentorio di
40 giorni fissato dall'art. 24, co. 5, D. Lgs. 46/1999, con conseguente irretrattabilità del credito.
Inoltre l'Istituto opposto ha rilevato di aver disposto lo sgravio d'ufficio dell'avviso di addebito annullato con sentenza n. 222/2020 e che l'inserimento nel preavviso di fermo del credito annullato era imputabile esclusivamente all' . Controparte_2
All'udienza del 12.04.2023, si revocava il provvedimento di sospensione dell'esecutività del titolo di iscrizione della misura cautelare, sul rilievo che l'annullamento dell'iscrizione a ruolo disposta dall' per l'importo di € 2.016,43 a CP_7 fronte di un carico iscritto pari a complessivi € 8.233,15, con riduzione di un quarto ed il valore del bene mobile, su cui risulta preannunciata l'intenzione di procedere a fermo amministrativo da parte dell' lasciava alterata Controparte_2
l'adeguatezza della misura cautelare.
4 di 9 La causa veniva istruita a mezzo di produzione documentale e ritenuta matura per la decisione, all'udienza del 19 marzo 2025, viene discussa e decisa sulla scorta dei seguenti motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, con ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c., ha impugnato il preavviso di fermo n. 10880-2022-00000926000 eccependo, in virtù della sentenza n. 222/2020 emessa dal Tribunale di Teramo, da un lato, il mancato obbligo di iscrizione alla
Gestione Commercianti e quindi la caducazione di ogni pretesa creditoria da parte dell'Ente previdenziale e, dall'altro, l'annullamento dell'avviso di addebito n.40820180002721932000.
L ha eccepito preliminarmente il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva sul rilievo che le contestazioni formulate dalla parte ricorrente fossero inerenti ad una sopravvenuta estinzione della pretesa contributiva con conseguente illegittimità del preavviso di fermo opposto in esito ad un giudizio al quale rimasta estranea.
L'eccezione va disattesa.
Giova osservare, in punto di diritto, che “in un'azione di contestazione del fermo amministrativo, nonostante essa integri un'ordinaria azione di accertamento negativo circa i presupposti per l'adozione di quella misura, legittimato passivo necessario è
l'agente della riscossione;
da un lato, perché esso ha dato corso, sia pure per ineludibile dovere istituzionale, all'iscrizione della misura e quindi causa alla necessità, per il preteso debitore, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata la condanna alla cancellazione;
residuando la sua facoltà di chiamare in causa l'ente creditore quale presupposto per escludere, in via di rivalsa
e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità” (Corte di Cassazione, Sezione VI-3 Civile, 7 maggio 2018, n. 10854).
La chiamata in causa dell'ente creditore da parte dell'agente di riscossione non si configura affatto come onere per quest'ultimo ai fini di poter far valere la sua estraneità alla pretesa ed essere mandato assolto da ogni domanda dell'opponente vittorioso, ma solo quale presupposto per escludere, in via di rivalsa e quindi esclusivamente nei rapporti interni con quello, la propria istituzionale responsabilità, non essendosi potuto esimere dal dovere di ufficio di attivare la procedura di riscossione (cfr. Cass.
25/02/2016, n. 3707).
5 di 9 Nel caso di specie ha contestato vizi inerenti alla fase esecutiva di Pt_1 competenza del concessionario della riscossione (addebito dell'importo relativo all'AVA n.40820180002721932000) ed ha sollevato contestazioni nel merito della pretesa, chiamando lui stesso in giudizio l'Ente previdenziale.
Nel merito delle contestazioni mosse dal ricorrente, l'opposizione si appalesa non meritevole di accoglimento.
La circostanza relativa alla dedotta insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla
Gestione separata, con quella della relativa contribuzione, costituisce il fattore dirimente ai fini della decisione.
Ebbene, secondo la ricostruzione offerta dal la sentenza numero 222/2020 Pt_1
emessa dal Tribunale di Teramo, un funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato, ha accertato l'insussistenza ab origine dell'obbligo di iscrizione, l'insussistenza dell'obbligo per il ricorrente di versare i contributi anche per il futuro da gennaio 2018 ed ha annullato l'avviso di addebito n.40820180002721932000 (impugnato con il ricorso n.332/2019).
In conformità a tali assunti, il ricorrente che nel termine prescritto non aveva impugnato l' AVA n. 40820170001537213000 relativo ai contributi I.V.S. anno 2016 e l'AVA n. 40820180001131127000 relativo ai contributi I.V.S. anno 2017, a fondamento dell'odierna opposizione, rileva la mancata debenza degli importi ivi rappresentati alla luce del provvedimento giudiziario sopravvenuto in epoca successiva alla loro notifica.
Ritiene il Giudicante, proprio in ossequio al principio espresso dall'art. 2909 cod. civ., che nel caso di specie la citata sentenza assuma una veste sostanziale ben diversa da quanto prospettato dalla parte ricorrente.
Giova sottolineare come la cosa giudicata sostanziale determini un effetto impeditivo, preclusivo alla cognizione della statuizione giuridica già oggetto di decisione da parte del Giudice, il quale, in un eventuale successivo giudizio, sarà vincolato alla precedente decisione sotto due aspetti: da un lato dovrà necessariamente attenersi alla statuizione compiuta in precedenza quando la domanda successiva abbia il medesimo oggetto della precedente, dall'altro lato, nel caso in cui la domanda successiva abbia un oggetto diverso ma connesso a quello precedente di quest'ultima statuizione, il magistrato dovrà necessariamente tenerne conto come evento non più contestabile nella formazione del proprio iter decisionale.
6 di 9 E per tale ragione risulta precluso proporre in un successivo giudizio una domanda fondata su ragioni giuridiche che, seppure non prospettate né espressamente enunciate in quello precedente, costituiscano tuttavia una premessa ed un precedente logico della relativa pronuncia, tali da non comportare la prospettazione di un autonomo thema decidendum (Cassazione civile Sez. II sentenza n. 21352 del 4 novembre 2005).
Sulla sussistenza del giudicato esterno, come nel caso di interesse, la Corte di
Cassazione ha stabilito che esso “non costituisce oggetto di eccezione in senso tecnico, ma è rilevabile in ogni stato e grado anche d'ufficio, senza che in ciò sia riscontrabile alcuna violazione dei principi del giusto processo” (Cass. n. 12159/2011).
Il giudice di merito, chiamato all'interpretazione del giudicato esterno, nell'accertare l'oggetto e i limiti della decisione, ”non può fermarsi all'esame della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza, ma deve individuarne l'essenza
e l'effettiva portata, alla stregua non soltanto del dispositivo, ma anche dei motivi che lo sorreggono” (Cass. Civile Sez. II n. 1093 del 18 gennaio 2007).
La natura di giudicato, quale regola del caso concreto, comportandone l'assimilabilità agli elementi normativi della fattispecie, esclude peraltro la possibilità di ricorrere, ai fini della sua interpretazione, ai criteri ermeneutici dettati per le manifestazioni di volontà negoziale, trovando invece applicazione, in via analogica, i principi dettati dall'art. 12 disp. prel. cod. civ. e dovendosi quindi procedere alla ricostruzione del comando oggettivato nella sentenza attraverso l'integrazione del dispositivo con la motivazione che lo sostiene, avendo riguardo, ove residuano incertezze interpretative, anche alle domande poste dalle parti, nonché alle risultanze degli atti processuali (cfr. Cass. SS.UU. 9 maggio 2008, n. 11501; Cass. Sez. II, 27 ottobre 2010 n. 21961).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, occorre chiedersi quali siano le statuizioni irrevocabili che costituiscono ius receptum nel presente giudizio.
Il ragionamento esposto con chiarezza in sede motivazionale nella sentenza n.222/2020 conduce ad una univoca lettura delle espressioni in essa utilizzate, che rendono l'iter logico-giuridico seguito dal giudice lineare e di facile interpretazione.
Difatti il Giudicante, nell'esporre le ragioni dell'accoglimento del ricorso promosso dal ha dichiarato : “Il ricorso può trovare accoglimento per i motivi che Pt_1
CP_ seguono. In primo luogo va evidenziato che l'eccezione dell' appare priva di pregio, in quanto il ricorrente non ha proposto impugnazione avverso i due predetti avvisi di
7 di 9 addebito (ormai consolidati), ma ha chiesto la pronuncia di accertamento della insussistenza dell'obbligo contributivo per il futuro, ovvero per non essere più tenuto al versamento dei contributi per il periodo successivo ai due avvisi di addebito non impugnati. Non è corretto affermare dunque che l'omessa impugnazione dei pregressi avvisi di addebito preclude il diritto di chiedere l'accertamento della insussistenza dell'obbligo contributivo per il periodo successivo ai due predetti avvisi di addebito, non essendovi a riguardo alcuna preclusione normativa .” (pag. 4).
Infine, per quel che è di ulteriore interesse, il GOP specifica “Alla luce di tali pacifiche circostanze, non sussistono affatto i presupposti per la sussistenza dell'obbligo in capo al ricorrente di iscrizione alla Gestione Commercianti, cosicché in accoglimento della domanda di accertamento negativo dell'obbligo contributivo, deve dichiararsi la insussistenza dell'obbligo per il ricorrente di iscriversi alla Gestione Commercianti e, quindi, di continuare e versare i relativi contributi per tutto il periodo successivo ai due avvisi di addebito inerenti i periodi maggio-dicembre 2016 e gennaio-dicembre 2017”.
Non lascia spazio ad una diversa interpretazione, a cui in realtà l'odierno opponente vorrebbe tendere, la circostanza che gli avvisi di addebito non impugnati si sono ormai consolidati divenendo pertanto esecutivi.
In ordine all'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti ed al pagamento della relativa contribuzione, infatti, il Giudice onorario stabilisce come non dovuto l'importo per il periodo successivo ai due avvisi di addebito riguardanti maggio/dicembre 2016 (ava n.40820170001537213000) e l'annualità 2017
(n.40820180001131127000).
E' proprio sintetizzando la parte motiva che il dispositivo ne ricalca in modo perfettamente aderente il ragionamento.
In ordine poi all'annullamento dell'avviso di addebito n. n.40820180002721932000 dichiarato nella predetta sentenza, le motivazioni ivi espresse, e sulle quali per mancata impugnazione si è formato il giudicato, rendono vana ogni ulteriore disquisizione.
Tale debito contributivo, annullato in sede giudiziale, non poteva essere posto a fondamento del preavviso di fermo notificato da parte dell' . Controparte_2
Deve comunque darsi atto come, contrariamente a quanto dedotto dall' , solo in CP_7
epoca successiva alla notifica della comunicazione preventiva di fermo veniva
8 di 9 comunicato al concessionario lo sgravio effettuato (doc. 4 fasc. opposta) che lo stesso poi ha provveduto a recepire, aggiornando pertanto il ruolo.
Parte ricorrente eccepisce che l'annullamento di uno degli avvisi sottesi al preavviso renda quest'ultimo illegittimo, con ciò intendendo come il vizio parziale del preavviso di fermo travolga l'intero atto.
Giova sul punto sottolineare come il preavviso di fermo amministrativo non risulta essere ontologicamente analogo all'atto di precetto, costituendo il primo una coazione indiretta, uno strumento di natura pubblicistica, disciplinato dall'art. 86 DPR N.
602/1973, con i limiti imposti dalla proporzionalità e ragionevolezza tesa ad indurre il privato ad adempiere l'obbligazione portata nella cartella esattoriale senza costringere il concessionario ad iniziare l'esecuzione forzata, a differenza del potere concesso al creditore di diritto comune.
La coercizione effettuata sul soggetto passivo rende tale strumento non prodromico all'esecuzione, ma tale da sostanziarsi in una misura di carattere cautelare di natura afflittiva e non esecutiva (cfr. Cass. SS.UU. n. 919/2017) su un bene specifico del debitore.
La non comparabilità degli istituti, rende l'eccezione mossa priva di fondamento.
Anche sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione va rigettata.ù
In ordine alle spese di lite, le stesse seguono la regola generale della soccombenza con condanna di al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_2
delle spese di giudizio che si liquidano come da dispositivo, con
[...]
l'applicazione dei parametri minimi ridotti della metà, in assenza di attività istruttoria, di cui al D.M. 55/2014, aggiornato con il DM 147/2022.
In virtù del tardivo invio dello sgravio effettuato da parte dell' , della circostanza CP_7
che il concessionario non ha subito alcun danno dal ritardo della comunicazione del flusso telematico, per cui nei rapporti interni alcun risarcimento può essere dallo stesso richiesto nei confronti dell'Ente creditore, risultando l'opposizione comunque infondata, nulla si dispone per le spese nei confronti dell'Istituto di Previdenza Sociale.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Giuseppe Marcheggiani
9 di 9