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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 12/11/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 478/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO
Sezione lavoro
in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Marta D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 478 del registro generale lavoro per l'anno 2020
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti dagli Avv.ti Fabio Michelangeli e CP_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del curatore fallimentare Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Dario Di Biase
OPPOSTO
NONCHE' CONTRO
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Beatrice Ronchetti Controparte_3
TERZO INTERVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 217/2020, emesso il 30.7.2020 dal
Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice del Lavoro, (ricorso depositato il 19.10.2020 e ritualmente notificato), l'opponente ha adìto il Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice del lavoro, per chiedere di: “IN VIA CAUTELARE sospendere la provvisoria esecutività del decreto opposto ai sensi dell'art. 649 cpc, ricorrendo i gravi motivi meglio esposti in narrativa;
IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare che il fallimento opposto non era legittimato ad agire per conto del socio
e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o privo di effetto il decreto Controparte_3 ingiuntivo opposto;
IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare che l'opponente nulla deva al sig. in forza del suo integrale pagamento nelle modalità e per le ragioni meglio esposte Controparte_3 in narrativa e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga sussistere un credito in capo al sig. accertare e dichiarare l'esatto ammontare del debito che Controparte_3 eventualmente residui in capo all'opponente, detratta ogni somma pagata a qualsiasi ragione e/o titolo;
IN OGNI CASO condannare parte opposta al pagamento di spese e compenso professionale di lite, da distrarre ai sensi dell'art. 93 cpc in favore dei procuratori antistatari”.
A fondamento delle sue domande, parte opponente ha dedotto che: “con sentenza n. 89/2018 del 27 novembre 2018, il Tribunale di Spoleto – sezione fallimentare ha dichiarato il fallimento della
c.f. , nonché del sig. c.f. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_3 C.F._1
, in qualità di socio accomandatario della società fallita” (cfr. pag. 2 ricorso); in data
[...]
30.7.2020, il Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice del Lavoro, emetteva il decreto ingiuntivo n. 217/2020 ingiungendo all'odierna parte opponente di pagare “senza dilazione alla
[...]
l'importo di 21.084,88 euro, oltre rivalutazione ed interessi, Controparte_2 spese legali, accessori di legge e successive occorrende” (cfr. ancora pag. 2 ricorso); la somma ingiunta spetterebbe al Sig. a titolo di salario lordo per lavoro subordinato;
il decreto Controparte_3 in questione veniva munito di formula esecutiva in data 4.8.2020 e il conseguente precetto veniva notificato in data 8.9.2020; “con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 23 settembre
2020, gli ufficiali giudiziari addetti al Tribunale di Spoleto hanno pignorato tutte le somme dovute e debende da Coop Centro Italia, e Banca Monte dei Paschi di Parte_2 CP_4
Siena Spa alla fino alla concorrenza della somma Parte_1 ingiunta aumentata della metà” (cfr. pagg.
2-3 ricorso). In diritto l'opponente lamenta, in primis, la carenza di legittimazione attiva in capo alla Curatela, posto che essa, in quanto Curatela della società fallita, non avrebbe potuto agire per l'accertamento di un credito del socio accomandatario. Eccepisce poi l'opponente il pagamento delle ritenute a suo carico in quanto datrice di lavoro del Sig. ed CP_3 in ogni caso l'estinzione del debito in quanto trattasi di somme già pagate a titolo di lavoro subordinato in virtù della consegna, da parte della Società opponente, al Sig. di due carte di CP_3 credito, con il cui uso si venivano a tacitare le pretese di quest'ultimo in ordine al rapporto di lavoro subordinato. Da ultimo parte opponente ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Con decreto del 21.10.2020, il Giudice, visto il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
ritenuti sussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte, tenuto conto di quanto rappresentato e documentato e ferma restando, una volta instaurato il contraddittorio, la conferma, modifica o revoca della concessa sospensione (“In tema di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la natura di cautela in senso lato di tale provvedimento consente di applicare la normativa sul cosiddetto procedimento cautelare uniforme e, pertanto, l'art. 669 sexies c.p.c., nella parte in cui permette l'adozione di provvedimenti prima dell'instaurazione del contraddittorio sull'istanza cautelare stessa, salva loro conferma o modifica o revoca a contraddittorio pieno.”, Cass., sez. III, 13-3-2012, n. 3979), sospendeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, riservando, a contradditorio instaurato, ogni diverso provvedimento sulla sua conferma, modifica o revoca;
fissava l'udienza di discussione del predetto ricorso.
Si è costituita tempestivamente in giudizio parte opposta Controparte_2
, la quale ha riaffermato la sua legittimazione attiva e ha ribadito la fondatezza delle
[...] sue pretese creditorie assumendo che le somme versate a seguito dell'utilizzo delle carte di credito da parte del Sig. fossero dovute non a titolo di retribuzione per il rapporto di lavoro tra lui e la CP_3 parte opponente, bensì a titolo di scrittura privata con la quale i sottoscriventi si sarebbero impegnati a corrispondere al stesso un importo mensile quale rendita “per la gestione dell'azienda già CP_3 avviata” (cfr. pag. 8 memoria difensiva). Ha chiesto da ultimo la revoca del decreto di sospensione inaudita altera parte della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta Curatela del fallimento ha quindi così concluso: “Voglia l'Ill.mo CP_3
Tribunale adito, reietta ogni contraria domanda, così giudicare e provvedere: In via preliminare: revocare il decreto emesso inaudito altera parte, con il quale è stata sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 217/2020 emesso dal Tribunale di Spoleto - Sezione Lavoro in data
30/07/2020, confermando l'immediata esecutività del decreto opposto;
Nel merito: - accertare e dichiarare la piena legittimazione attiva della scrivente Curatela Fallimentare per il recupero dell'intera massa attiva fallimentare, comprese quindi le somme per cui è causa;
- rigettare per i motivi esposti in narrativa l'opposizione ex adverso proposta poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo. n. 217/2020 emesso dal Tribunale di Spoleto - Sezione Lavoro in data 30/07/2020 e, per l'effetto, condannare il (P.Iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore a pagare la somma di € 21.084,88 P.IVA_2 oltre rivalutazione ed interessi come per legge oltre al rimborso delle spese legali della procedura monitoria, liquidate nella somma di € 540,00 per compensi, € 118,50 per contributo unificato, oltre il 15% per spese generali, IVA e Cap come per legge;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio”. Si è costituito nelle more del giudizio anche il terzo intervenuto , dopo che la Controparte_3 sentenza n. 109/2024 della Corte d'Appello di Perugia lo rimetteva in bonis revocando la sentenza di fallimento n. 89/2018 del Tribunale di Spoleto.
La parte terza intervenuta, dopo aver fatto proprie tutte le eccezioni e le deduzioni della
Curatela fallimentare, ha così concluso: “Voglia il Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere: 1) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, si richiamano tutte le richieste eccezioni e deduzioni articolate dalla Curatela fallimentare, che di seguito si trascrivono: “nel merito: - rigettare per i motivi esposti in narrativa l'opposizione ex adverso proposta poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo. n. 217/2020 emesso dal Tribunale di Spoleto - Sezione
Lavoro in data 30/07/2020 e, per l'effetto, condannare il Parte_1
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro-tempore a pagare la somma di €
[...] P.IVA_2
21.084,88 oltre rivalutazione ed interessi come per legge oltre al rimborso delle spese legali della procedura monitoria, liquidate nella somma di € 540,00 per compensi, € 118,50 per contributo unificato, oltre il 15% per spese generali, IVA e Cap come per legge;
…Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Il Giudice, con ordinanza del 2.4.2021, decideva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti, ammettendo la prova per testi. Seguiva dunque attività istruttoria, al termine della quale il Giudice fissava l'udienza di discussione e decisione per il 25.9.2025.
1. In via preliminare. Sul sopravvenuto difetto di legittimazione passiva della
– sussiste Controparte_2
A seguito della rimessione in bonis del terzo intervenuto Sig. con sentenza n. 109/2024 CP_3 della Corte di Appello di Perugia, la Curatela ha perso la legittimazione processuale. CP_2
Il fatto che il soggetto di cui alla sentenza di revoca del fallimento ritorni non solo nella piena disponibilità del suo patrimonio, bensì riacquisti anche la capacità di stare a processo, con conseguente perdita di detta capacità da parte della Curatela è principio oramai consolidato della
Suprema Corte, la quale sul punto ha stabilito che “l'art. 43, comma 3, l.fall., secondo cui l'apertura del fallimento determina "ipso iure" l'interruzione del processo, si applica anche ai casi di interruzione del processo conseguenti all'evento interruttivo costituito, per il venir meno della capacità processuale del curatore, dalla revoca del fallimento” (cfr. Cass., 5.12.2018, n. 31473). D'altronde, anche la stessa Curatela, nelle note autorizzate del 6.12.2024, afferma “stante la nota pronuncia della Corte d'Appello di Perugia, si ritiene che la Curatela oggi non abbia più legittimazione in detto processo” (cfr. pag. 6 mote autorizzate Curatela del 6.12.2024).
Per tale motivo, dunque, va dichiarato il difetto sopravvenuto di legittimazione passiva della
Curatela del Fallimento . Parte_1
2. Nel merito
Sul dovuto, da parte opponente, pagamento della somma a titolo di retribuzione - non sussiste
Lamenta parte opponente che il debito non sussisterebbe.
Più in particolare secondo l'opponente il credito fatto valere con il decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato soddisfatto con la consegna al odierno terzo intervenuto, di due carte di credito CP_3
– rispettivamente la n. 4532200039229476 e la n. 4532200053822529 (cfr. docc. da 25 a 43 allegati al ricorso) – che quest'ultimo avrebbe utilizzato per prelievi e pagamenti nei limiti del proprio compenso per il lavoro subordinato svolto a favore della Società odierna opponente, con la conseguenza che “Il credito azionato in via monitoria è stato, pertanto, integralmente pagato” posto che il terzo intervenuto “fronte di uno stipendio medio di circa 900 euro, prelevava Controparte_3
e spendeva ogni mese con le carte di credito della società opponente circa 1.400 euro” per il periodo da gennaio 2017 al luglio 2018 (cfr. pag. 5 ricorso).
Effettivamente dall'esame degli estratti conto delle carte (docc. da 25 a 43 allegati al ricorso)
e dal confronto con le buste paga (cfr. docc.
1-23 allegati al ricorso), si evince come veramente a fronte di uno stipendio medio che si aggirava intorno ai 900,00 euro, il terzo intervenuto CP_3 effettuasse prelievi per circa 1.350,00 euro medi (cfr. docc. 24 e 44 allegati al ricorso).
A questa ricostruzione parte opposta, prima, e parte terza intervenuta, poi, oppongono un altro titolo, ossia una scrittura privata (cfr. doc. 3) con cui (asseritamente) “il Sig. e i figli Controparte_3 convenivano che:“chiunque tra gli obbligati (…) entri, a qualunque titolo nell'attività di panificazione, già di e del (in qualità, a mero titolo Controparte_5 Parte_1 esemplificativo: di dipendente e/o socio accomandatario, e/o imprenditore individuale ecc.) si
“obbligano” a corrispondere in solido, al Sig. l'importo di € 1.500,00 mensili Controparte_3 nonché a pagare le fatture mensili di Herbalife per un importo massimo di € 200,00/300,00” (cfr. pagg.
7-8 memoria difensiva).
Ora, la scrittura privata di cui supra, però, non è mai stata depositata, né risulta gli atti, essendo entrata nel processo soltanto la fotografia di detta scrittura, fotografia che è stata tempestivamente disconosciuta da parte opponente ai sensi dell'art. 2719 c.c. alla prima difesa utile (ossia le note a trattazione scritta per la prima udienza del 1°.4.2021) e che quindi non può essere utilizzata quale mezzo di prova.
Né dall'istruttoria orale sono emersi elementi tali da confutare la ricostruzione operata da parte opponente.
Infatti, a fronte di quanto dichiarato dalla teste (escussa all'udienza del Testimone_1
22.6.2023) sulla circostanza di cui al capitolo 5) della memoria difensiva (di parte opposta) (“5) “Vero che il Sig. chiedeva al Sig. di ridurre l'importo della rendita a € Parte_1 Controparte_3
1.400,00 mensili?”); “Cap. 5): non è vero, io so di una cifra diversa: euro 1.800,00 al mese come pagamento per avergli ceduto in gestione l'attività di famiglia”), detta circostanza è stata smentita: così il teste (escusso all'udienza del 9.3.2023) sul capitolo 2) del ricorso (“2) vero Testimone_2 che il sig. amministratore della società datrice di lavoro, ed il sig. Parte_1 Controparte_3 avevano pattuito che il compenso per l'attività di lavoro subordinato da quest'ultimo prestata fosse pagata attraverso le somme che questi avrebbe prelevato e pagato con le carte di credito consegnate”) ha risposto “Cap. 2 ): sì è vero, lo so perché ne sentivo parlare che erano motivi di litigio quando lavoravo lì.”, circostanza che è stata confermata anche dalla teste Controparte_5
(escussa all'udienza del 9.3.2023) – la quale ha confermato “Cap. 2 ): sì. Ho visto le carte di credito
e sono stata presente in alcune conversazioni che c'erano tra di loro”.
Questi essendo gli esiti dell'istruttoria per testi e confrontandoli con le risultanze documentali, dal quadro probatorio emerge dunque come l'unico titolo a cui imputare i pagamenti avvenuti con le carte di credito consegnate da parte opponente al Sig. fosse proprio quello derivante Controparte_3 dal rapporto di lavoro subordinato tra quest'ultimo e la Società opponente.
Con la conseguenza che il credito oggetto del procedimento monitorio e del relativo decreto ingiuntivo deve considerarsi totalmente estinto, avendo il terzo intervenuto titolare del credito,
usufruito delle carte di credito per un totale di € 26.031,38 a fronte di una somma Controparte_3 richiesta con decreto ingiuntivo pari ad € 21.084,88.
In conclusione, il Tribunale accoglie il ricorso in opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulle spese
Vista la complessità della questione trattata e delle circostanze processuali, si ritiene che le spese di lite possano venire integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) Accerta e dichiara il difetto sopravvenuto di legittimazione passiva della
[...]
; Controparte_2
2) Accoglie il ricorso in opposizione, e per l'effetto;
3) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito dei motivi.
Così deciso in Spoleto, all'udienza del 25 settembre 2025.
Motivazione depositata il 12 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta D'Auria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SPOLETO
Sezione lavoro
in persona del Giudice del lavoro, Dott.ssa Marta D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 478 del registro generale lavoro per l'anno 2020
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso come in atti dagli Avv.ti Fabio Michelangeli e CP_1
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del curatore fallimentare Controparte_2 pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Dario Di Biase
OPPOSTO
NONCHE' CONTRO
rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Beatrice Ronchetti Controparte_3
TERZO INTERVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo n. 217/2020, emesso il 30.7.2020 dal
Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice del Lavoro, (ricorso depositato il 19.10.2020 e ritualmente notificato), l'opponente ha adìto il Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice del lavoro, per chiedere di: “IN VIA CAUTELARE sospendere la provvisoria esecutività del decreto opposto ai sensi dell'art. 649 cpc, ricorrendo i gravi motivi meglio esposti in narrativa;
IN VIA PRELIMINARE accertare e dichiarare che il fallimento opposto non era legittimato ad agire per conto del socio
e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o privo di effetto il decreto Controparte_3 ingiuntivo opposto;
IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare che l'opponente nulla deva al sig. in forza del suo integrale pagamento nelle modalità e per le ragioni meglio esposte Controparte_3 in narrativa e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o privo di effetto il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga sussistere un credito in capo al sig. accertare e dichiarare l'esatto ammontare del debito che Controparte_3 eventualmente residui in capo all'opponente, detratta ogni somma pagata a qualsiasi ragione e/o titolo;
IN OGNI CASO condannare parte opposta al pagamento di spese e compenso professionale di lite, da distrarre ai sensi dell'art. 93 cpc in favore dei procuratori antistatari”.
A fondamento delle sue domande, parte opponente ha dedotto che: “con sentenza n. 89/2018 del 27 novembre 2018, il Tribunale di Spoleto – sezione fallimentare ha dichiarato il fallimento della
c.f. , nonché del sig. c.f. Parte_1 P.IVA_1 Controparte_3 C.F._1
, in qualità di socio accomandatario della società fallita” (cfr. pag. 2 ricorso); in data
[...]
30.7.2020, il Tribunale di Spoleto, in funzione di Giudice del Lavoro, emetteva il decreto ingiuntivo n. 217/2020 ingiungendo all'odierna parte opponente di pagare “senza dilazione alla
[...]
l'importo di 21.084,88 euro, oltre rivalutazione ed interessi, Controparte_2 spese legali, accessori di legge e successive occorrende” (cfr. ancora pag. 2 ricorso); la somma ingiunta spetterebbe al Sig. a titolo di salario lordo per lavoro subordinato;
il decreto Controparte_3 in questione veniva munito di formula esecutiva in data 4.8.2020 e il conseguente precetto veniva notificato in data 8.9.2020; “con atto di pignoramento presso terzi notificato in data 23 settembre
2020, gli ufficiali giudiziari addetti al Tribunale di Spoleto hanno pignorato tutte le somme dovute e debende da Coop Centro Italia, e Banca Monte dei Paschi di Parte_2 CP_4
Siena Spa alla fino alla concorrenza della somma Parte_1 ingiunta aumentata della metà” (cfr. pagg.
2-3 ricorso). In diritto l'opponente lamenta, in primis, la carenza di legittimazione attiva in capo alla Curatela, posto che essa, in quanto Curatela della società fallita, non avrebbe potuto agire per l'accertamento di un credito del socio accomandatario. Eccepisce poi l'opponente il pagamento delle ritenute a suo carico in quanto datrice di lavoro del Sig. ed CP_3 in ogni caso l'estinzione del debito in quanto trattasi di somme già pagate a titolo di lavoro subordinato in virtù della consegna, da parte della Società opponente, al Sig. di due carte di CP_3 credito, con il cui uso si venivano a tacitare le pretese di quest'ultimo in ordine al rapporto di lavoro subordinato. Da ultimo parte opponente ha chiesto la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Con decreto del 21.10.2020, il Giudice, visto il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale richiesta di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto;
ritenuti sussistenti i presupposti per provvedere inaudita altera parte, tenuto conto di quanto rappresentato e documentato e ferma restando, una volta instaurato il contraddittorio, la conferma, modifica o revoca della concessa sospensione (“In tema di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la natura di cautela in senso lato di tale provvedimento consente di applicare la normativa sul cosiddetto procedimento cautelare uniforme e, pertanto, l'art. 669 sexies c.p.c., nella parte in cui permette l'adozione di provvedimenti prima dell'instaurazione del contraddittorio sull'istanza cautelare stessa, salva loro conferma o modifica o revoca a contraddittorio pieno.”, Cass., sez. III, 13-3-2012, n. 3979), sospendeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, riservando, a contradditorio instaurato, ogni diverso provvedimento sulla sua conferma, modifica o revoca;
fissava l'udienza di discussione del predetto ricorso.
Si è costituita tempestivamente in giudizio parte opposta Controparte_2
, la quale ha riaffermato la sua legittimazione attiva e ha ribadito la fondatezza delle
[...] sue pretese creditorie assumendo che le somme versate a seguito dell'utilizzo delle carte di credito da parte del Sig. fossero dovute non a titolo di retribuzione per il rapporto di lavoro tra lui e la CP_3 parte opponente, bensì a titolo di scrittura privata con la quale i sottoscriventi si sarebbero impegnati a corrispondere al stesso un importo mensile quale rendita “per la gestione dell'azienda già CP_3 avviata” (cfr. pag. 8 memoria difensiva). Ha chiesto da ultimo la revoca del decreto di sospensione inaudita altera parte della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta Curatela del fallimento ha quindi così concluso: “Voglia l'Ill.mo CP_3
Tribunale adito, reietta ogni contraria domanda, così giudicare e provvedere: In via preliminare: revocare il decreto emesso inaudito altera parte, con il quale è stata sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 217/2020 emesso dal Tribunale di Spoleto - Sezione Lavoro in data
30/07/2020, confermando l'immediata esecutività del decreto opposto;
Nel merito: - accertare e dichiarare la piena legittimazione attiva della scrivente Curatela Fallimentare per il recupero dell'intera massa attiva fallimentare, comprese quindi le somme per cui è causa;
- rigettare per i motivi esposti in narrativa l'opposizione ex adverso proposta poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo. n. 217/2020 emesso dal Tribunale di Spoleto - Sezione Lavoro in data 30/07/2020 e, per l'effetto, condannare il (P.Iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore a pagare la somma di € 21.084,88 P.IVA_2 oltre rivalutazione ed interessi come per legge oltre al rimborso delle spese legali della procedura monitoria, liquidate nella somma di € 540,00 per compensi, € 118,50 per contributo unificato, oltre il 15% per spese generali, IVA e Cap come per legge;
In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale del giudizio”. Si è costituito nelle more del giudizio anche il terzo intervenuto , dopo che la Controparte_3 sentenza n. 109/2024 della Corte d'Appello di Perugia lo rimetteva in bonis revocando la sentenza di fallimento n. 89/2018 del Tribunale di Spoleto.
La parte terza intervenuta, dopo aver fatto proprie tutte le eccezioni e le deduzioni della
Curatela fallimentare, ha così concluso: “Voglia il Tribunale adito, dichiarato preliminarmente ammissibile l'intervento spiegato, rigettata ogni contraria istanza, ragione o eccezione, così provvedere: 1) IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, si richiamano tutte le richieste eccezioni e deduzioni articolate dalla Curatela fallimentare, che di seguito si trascrivono: “nel merito: - rigettare per i motivi esposti in narrativa l'opposizione ex adverso proposta poiché infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo. n. 217/2020 emesso dal Tribunale di Spoleto - Sezione
Lavoro in data 30/07/2020 e, per l'effetto, condannare il Parte_1
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro-tempore a pagare la somma di €
[...] P.IVA_2
21.084,88 oltre rivalutazione ed interessi come per legge oltre al rimborso delle spese legali della procedura monitoria, liquidate nella somma di € 540,00 per compensi, € 118,50 per contributo unificato, oltre il 15% per spese generali, IVA e Cap come per legge;
…Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Il Giudice, con ordinanza del 2.4.2021, decideva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti, ammettendo la prova per testi. Seguiva dunque attività istruttoria, al termine della quale il Giudice fissava l'udienza di discussione e decisione per il 25.9.2025.
1. In via preliminare. Sul sopravvenuto difetto di legittimazione passiva della
– sussiste Controparte_2
A seguito della rimessione in bonis del terzo intervenuto Sig. con sentenza n. 109/2024 CP_3 della Corte di Appello di Perugia, la Curatela ha perso la legittimazione processuale. CP_2
Il fatto che il soggetto di cui alla sentenza di revoca del fallimento ritorni non solo nella piena disponibilità del suo patrimonio, bensì riacquisti anche la capacità di stare a processo, con conseguente perdita di detta capacità da parte della Curatela è principio oramai consolidato della
Suprema Corte, la quale sul punto ha stabilito che “l'art. 43, comma 3, l.fall., secondo cui l'apertura del fallimento determina "ipso iure" l'interruzione del processo, si applica anche ai casi di interruzione del processo conseguenti all'evento interruttivo costituito, per il venir meno della capacità processuale del curatore, dalla revoca del fallimento” (cfr. Cass., 5.12.2018, n. 31473). D'altronde, anche la stessa Curatela, nelle note autorizzate del 6.12.2024, afferma “stante la nota pronuncia della Corte d'Appello di Perugia, si ritiene che la Curatela oggi non abbia più legittimazione in detto processo” (cfr. pag. 6 mote autorizzate Curatela del 6.12.2024).
Per tale motivo, dunque, va dichiarato il difetto sopravvenuto di legittimazione passiva della
Curatela del Fallimento . Parte_1
2. Nel merito
Sul dovuto, da parte opponente, pagamento della somma a titolo di retribuzione - non sussiste
Lamenta parte opponente che il debito non sussisterebbe.
Più in particolare secondo l'opponente il credito fatto valere con il decreto ingiuntivo opposto sarebbe stato soddisfatto con la consegna al odierno terzo intervenuto, di due carte di credito CP_3
– rispettivamente la n. 4532200039229476 e la n. 4532200053822529 (cfr. docc. da 25 a 43 allegati al ricorso) – che quest'ultimo avrebbe utilizzato per prelievi e pagamenti nei limiti del proprio compenso per il lavoro subordinato svolto a favore della Società odierna opponente, con la conseguenza che “Il credito azionato in via monitoria è stato, pertanto, integralmente pagato” posto che il terzo intervenuto “fronte di uno stipendio medio di circa 900 euro, prelevava Controparte_3
e spendeva ogni mese con le carte di credito della società opponente circa 1.400 euro” per il periodo da gennaio 2017 al luglio 2018 (cfr. pag. 5 ricorso).
Effettivamente dall'esame degli estratti conto delle carte (docc. da 25 a 43 allegati al ricorso)
e dal confronto con le buste paga (cfr. docc.
1-23 allegati al ricorso), si evince come veramente a fronte di uno stipendio medio che si aggirava intorno ai 900,00 euro, il terzo intervenuto CP_3 effettuasse prelievi per circa 1.350,00 euro medi (cfr. docc. 24 e 44 allegati al ricorso).
A questa ricostruzione parte opposta, prima, e parte terza intervenuta, poi, oppongono un altro titolo, ossia una scrittura privata (cfr. doc. 3) con cui (asseritamente) “il Sig. e i figli Controparte_3 convenivano che:“chiunque tra gli obbligati (…) entri, a qualunque titolo nell'attività di panificazione, già di e del (in qualità, a mero titolo Controparte_5 Parte_1 esemplificativo: di dipendente e/o socio accomandatario, e/o imprenditore individuale ecc.) si
“obbligano” a corrispondere in solido, al Sig. l'importo di € 1.500,00 mensili Controparte_3 nonché a pagare le fatture mensili di Herbalife per un importo massimo di € 200,00/300,00” (cfr. pagg.
7-8 memoria difensiva).
Ora, la scrittura privata di cui supra, però, non è mai stata depositata, né risulta gli atti, essendo entrata nel processo soltanto la fotografia di detta scrittura, fotografia che è stata tempestivamente disconosciuta da parte opponente ai sensi dell'art. 2719 c.c. alla prima difesa utile (ossia le note a trattazione scritta per la prima udienza del 1°.4.2021) e che quindi non può essere utilizzata quale mezzo di prova.
Né dall'istruttoria orale sono emersi elementi tali da confutare la ricostruzione operata da parte opponente.
Infatti, a fronte di quanto dichiarato dalla teste (escussa all'udienza del Testimone_1
22.6.2023) sulla circostanza di cui al capitolo 5) della memoria difensiva (di parte opposta) (“5) “Vero che il Sig. chiedeva al Sig. di ridurre l'importo della rendita a € Parte_1 Controparte_3
1.400,00 mensili?”); “Cap. 5): non è vero, io so di una cifra diversa: euro 1.800,00 al mese come pagamento per avergli ceduto in gestione l'attività di famiglia”), detta circostanza è stata smentita: così il teste (escusso all'udienza del 9.3.2023) sul capitolo 2) del ricorso (“2) vero Testimone_2 che il sig. amministratore della società datrice di lavoro, ed il sig. Parte_1 Controparte_3 avevano pattuito che il compenso per l'attività di lavoro subordinato da quest'ultimo prestata fosse pagata attraverso le somme che questi avrebbe prelevato e pagato con le carte di credito consegnate”) ha risposto “Cap. 2 ): sì è vero, lo so perché ne sentivo parlare che erano motivi di litigio quando lavoravo lì.”, circostanza che è stata confermata anche dalla teste Controparte_5
(escussa all'udienza del 9.3.2023) – la quale ha confermato “Cap. 2 ): sì. Ho visto le carte di credito
e sono stata presente in alcune conversazioni che c'erano tra di loro”.
Questi essendo gli esiti dell'istruttoria per testi e confrontandoli con le risultanze documentali, dal quadro probatorio emerge dunque come l'unico titolo a cui imputare i pagamenti avvenuti con le carte di credito consegnate da parte opponente al Sig. fosse proprio quello derivante Controparte_3 dal rapporto di lavoro subordinato tra quest'ultimo e la Società opponente.
Con la conseguenza che il credito oggetto del procedimento monitorio e del relativo decreto ingiuntivo deve considerarsi totalmente estinto, avendo il terzo intervenuto titolare del credito,
usufruito delle carte di credito per un totale di € 26.031,38 a fronte di una somma Controparte_3 richiesta con decreto ingiuntivo pari ad € 21.084,88.
In conclusione, il Tribunale accoglie il ricorso in opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulle spese
Vista la complessità della questione trattata e delle circostanze processuali, si ritiene che le spese di lite possano venire integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:
1) Accerta e dichiara il difetto sopravvenuto di legittimazione passiva della
[...]
; Controparte_2
2) Accoglie il ricorso in opposizione, e per l'effetto;
3) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito dei motivi.
Così deciso in Spoleto, all'udienza del 25 settembre 2025.
Motivazione depositata il 12 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta D'Auria