CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 448/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MA US, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3485/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003831388000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto opposto, con condanna della Parte Convenuta al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore costituito. Resistente: rigetto del ricorso, con condanna della Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25.07.2025 con ricorso presentato ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.Lgs. n.546/1992 e depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta il 30.07.2025, Parte Ricorrente come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, convenendo in giudizio l'Agenzia Entrate-IS di Caserta, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe per complessivi € 314,69 comprensiva di sanzioni ed interessi di mora, asseritamente notificata il 28.05.2025 dall'Ente predetto. L'atto era riferito all'omesso pagamento della tassa rifiuti annualità 2012, Comune di Parete.
Parte Ricorrente eccepiva l'invalidità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito azionato, attesa l'intervenuta notifica il 28.03.2013 della cartella di pagamento sottesa (non impugnata). Chiedeva di annullare l'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore costituito.
Con atti controdeduttivi depositati in data 06.08.2024, si costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 23 del D.
Lgs.n.546/1992 l'Agenzia Entrate-IS di Caserta, come in premessa rappresentata, domiciliata e difesa. Sosteneva la legittimità della fase esattiva azionata, attesa la non intervenuta prescrizione del credito azionato, tenuto conto della proroga dei termini di legge in applicazione della normativa epidemiologica straordinaria da covid 19. Chiedeva il rigetto del ricorso con condanna della Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Nella pubblica udienza tenuta in data odierna, il Giudice Monocratico, rilevato la mancata comparizione in dibattimento dell'Agenzia Entrate-IS, ha ascoltato la relazione di Parte Ricorrente che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per costituzione in giudizio dell'Agente di IS con avvocato del libero foro in assenza di una delibera o atto dell'Ente. Esaminata poi la documentazione in rito, ha posto in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Giudice rileva l'infondatezza dell'eccezione sollevata da Parte Ricorrente in corso d'udienza circa la presunta inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agente di IS, per essersi avvalso del patrocinio di difensori del libero foro in assenza di autorizzazione dell'Avvocatura dello
Stato. L'eccezione, pur astrattamente deducibile anche durante il dibattimento, sebbene non formulata in ricorso introduttivo, risulta infondata nel merito e viene rigettata. La giurisprudenza di legittimità a cui il
Giudice si uniforma e qui interamente richiamata (Corte di Cassazione sez. tribut. ordinanze n.16040/2025,
n.8616/2024, n.28199/2024, n.30008/2019), ha infatti stabilito che l'Agente di IS, pur esercitando funzioni pubblicistiche, nei giudizi tributari non è obbligato ad avvalersi esclusivamente di funzionari interni o dell'Avvocatura dello Stato per la propria difesa tecnica, potendo ricorrere liberamente al patrocinio di professionisti del libero foro, attesa la Convenzione stipulata il 22 giugno 2016 tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato. Dall'esame del fascicolo processuale, il Giudice riscontra inoltre che l'Agente di IS, tramite funzionario preposto debitamente autorizzato, ha conferito regolare delega al difensore costituito, ritualmente depositata in atti, con indicazione dei poteri rappresentativi attribuiti, in conformità alle previsioni dell'articolo 12 del D.Lgs. n.546/1992. Ne consegue pertanto la piena regolarità della costituzione in giudizio di Parte Resistente.
Tanto premesso, il Giudice riscontra ancora in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini di impugnazione ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs.546/1992. Sebbene Parte Ricorrente abbia asserito e non provato, la ricezione dell'atto impugnato in data 28.05.2025, dal riscontro della produzione documentale di causa (avviso di ricevimento) depositata da Parte Resistente, si rileva che l'intimazione opposta è stata invece ricevuta dall'odierna Ricorrente il 22.05.2025. La notifica del ricorso all'Agenzia Entrate IS è intervenuta in data 25.07.2025, ossia oltre il termine di 60 previsti dalla legge, decorrente dalla notifica dell'atto impugnato e scadente lunedì 21.07.2025.
L'articolo 21, comma 1, del D.Lgs.n.546/1992, fissa per la proposizione del ricorso alla Parte Convenuta un termine di decadenza perentorio di sessanta giorni decorrente dalla notifica dell'atto impugnato. In applicazione dell'articolo 22, comma 2, del D.Lgs.n.546/1992, la tempestività dell'impugnativa costituisce condizione imprescindibile dell'azione oppositiva, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, con rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e senza possibilità di sanatoria in ragione dell'avvenuta costituzione di Parte Resistente (in senso conforme Corte di Cassazione pronunce n.18224/2018, n.4247/2013).
Il ricorso pertanto è da ritenersi inammissibile.
Il Giudice ritiene che ogni altra questione oppositiva di legittimità o di merito risulta assorbita da tale inammissibilità.
Le spese di procedimento imputate secondo il principio della soccombenza, ai sensi dell'articolo 15 del D.
Lgs. n.546/1992, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, sezione 7^, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della costituita Agenzia Entrate-IS, liquidate in complessivi € 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre ad oneri accessori di legge ed iva se dovuti. Caserta, 14.01.2026 Il Giudice Monocratico (dott. Giuseppe
Manna)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 7, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
MA US, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3485/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003831388000 TARI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 86/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto opposto, con condanna della Parte Convenuta al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in favore del difensore costituito. Resistente: rigetto del ricorso, con condanna della Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 25.07.2025 con ricorso presentato ai sensi degli articoli 21 e 22 del D.Lgs. n.546/1992 e depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta il 30.07.2025, Parte Ricorrente come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, convenendo in giudizio l'Agenzia Entrate-IS di Caserta, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe per complessivi € 314,69 comprensiva di sanzioni ed interessi di mora, asseritamente notificata il 28.05.2025 dall'Ente predetto. L'atto era riferito all'omesso pagamento della tassa rifiuti annualità 2012, Comune di Parete.
Parte Ricorrente eccepiva l'invalidità dell'atto impugnato per intervenuta prescrizione del credito azionato, attesa l'intervenuta notifica il 28.03.2013 della cartella di pagamento sottesa (non impugnata). Chiedeva di annullare l'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore costituito.
Con atti controdeduttivi depositati in data 06.08.2024, si costituiva in giudizio ai sensi dell'articolo 23 del D.
Lgs.n.546/1992 l'Agenzia Entrate-IS di Caserta, come in premessa rappresentata, domiciliata e difesa. Sosteneva la legittimità della fase esattiva azionata, attesa la non intervenuta prescrizione del credito azionato, tenuto conto della proroga dei termini di legge in applicazione della normativa epidemiologica straordinaria da covid 19. Chiedeva il rigetto del ricorso con condanna della Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Nella pubblica udienza tenuta in data odierna, il Giudice Monocratico, rilevato la mancata comparizione in dibattimento dell'Agenzia Entrate-IS, ha ascoltato la relazione di Parte Ricorrente che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per costituzione in giudizio dell'Agente di IS con avvocato del libero foro in assenza di una delibera o atto dell'Ente. Esaminata poi la documentazione in rito, ha posto in decisione il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il Giudice rileva l'infondatezza dell'eccezione sollevata da Parte Ricorrente in corso d'udienza circa la presunta inammissibilità della costituzione in giudizio dell'Agente di IS, per essersi avvalso del patrocinio di difensori del libero foro in assenza di autorizzazione dell'Avvocatura dello
Stato. L'eccezione, pur astrattamente deducibile anche durante il dibattimento, sebbene non formulata in ricorso introduttivo, risulta infondata nel merito e viene rigettata. La giurisprudenza di legittimità a cui il
Giudice si uniforma e qui interamente richiamata (Corte di Cassazione sez. tribut. ordinanze n.16040/2025,
n.8616/2024, n.28199/2024, n.30008/2019), ha infatti stabilito che l'Agente di IS, pur esercitando funzioni pubblicistiche, nei giudizi tributari non è obbligato ad avvalersi esclusivamente di funzionari interni o dell'Avvocatura dello Stato per la propria difesa tecnica, potendo ricorrere liberamente al patrocinio di professionisti del libero foro, attesa la Convenzione stipulata il 22 giugno 2016 tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato. Dall'esame del fascicolo processuale, il Giudice riscontra inoltre che l'Agente di IS, tramite funzionario preposto debitamente autorizzato, ha conferito regolare delega al difensore costituito, ritualmente depositata in atti, con indicazione dei poteri rappresentativi attribuiti, in conformità alle previsioni dell'articolo 12 del D.Lgs. n.546/1992. Ne consegue pertanto la piena regolarità della costituzione in giudizio di Parte Resistente.
Tanto premesso, il Giudice riscontra ancora in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza dei termini di impugnazione ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs.546/1992. Sebbene Parte Ricorrente abbia asserito e non provato, la ricezione dell'atto impugnato in data 28.05.2025, dal riscontro della produzione documentale di causa (avviso di ricevimento) depositata da Parte Resistente, si rileva che l'intimazione opposta è stata invece ricevuta dall'odierna Ricorrente il 22.05.2025. La notifica del ricorso all'Agenzia Entrate IS è intervenuta in data 25.07.2025, ossia oltre il termine di 60 previsti dalla legge, decorrente dalla notifica dell'atto impugnato e scadente lunedì 21.07.2025.
L'articolo 21, comma 1, del D.Lgs.n.546/1992, fissa per la proposizione del ricorso alla Parte Convenuta un termine di decadenza perentorio di sessanta giorni decorrente dalla notifica dell'atto impugnato. In applicazione dell'articolo 22, comma 2, del D.Lgs.n.546/1992, la tempestività dell'impugnativa costituisce condizione imprescindibile dell'azione oppositiva, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, con rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e senza possibilità di sanatoria in ragione dell'avvenuta costituzione di Parte Resistente (in senso conforme Corte di Cassazione pronunce n.18224/2018, n.4247/2013).
Il ricorso pertanto è da ritenersi inammissibile.
Il Giudice ritiene che ogni altra questione oppositiva di legittimità o di merito risulta assorbita da tale inammissibilità.
Le spese di procedimento imputate secondo il principio della soccombenza, ai sensi dell'articolo 15 del D.
Lgs. n.546/1992, vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Caserta, sezione 7^, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della costituita Agenzia Entrate-IS, liquidate in complessivi € 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre ad oneri accessori di legge ed iva se dovuti. Caserta, 14.01.2026 Il Giudice Monocratico (dott. Giuseppe
Manna)