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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 14/01/2026, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 512/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 878/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 0018 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120219020249788 TARES 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21406/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.1.2024 Ricorrente_1 con ricorso in riassunzione ha proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione notificato in data 2/2/2022 n. 071/2021/90202497/ 88/000 con il quale si chiedeva il pagamento del tributo TARES 2004 per un importo di euro 901,20.
A sostegno della proposta opposizione ha preliminarmente eccepito la prescrizione e la decadenza dalla pretesa impositiva concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva Agenzia Entrate e Riscossione la quale chiedeva alla Corte adita di “dichiarare, ai sensi dell'art. 46, D.Lgs 546/92, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, ai sensi del comma 1 della norma appena citata, e in applicazione di quanto statuito dalla giurisprudenza di vertice (Cass. 3950/2017) in tema di compensazione delle spese dipendente da un provvedimento di annullamento in autotutela”.
All'udienza del 28.2.2024 veniva respinta l'istanza di sospensiva avanzata dalla parte ricorrente
In data 10.10.2025 parte ricorrente depositava note integrative.
All'udienza del 3.12.2025 la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo le parti resistenti provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato. Tale circostanza conferma la prospettazione di parte ricorrente laddove ha sostenuto che la somma richiesta non era dovuta.
Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere .
Le spese di lite –in considerazione della natura della controversia e del mutamento della giurisprudenza di cui aveva dato atto la resistente-possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
LIGUORI LAURA, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 878/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Grezar 14 0018 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Castellammare Di Stabia - Piazza Giovanni Xxiii 80053 Castellammare Di Stabia NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120219020249788 TARES 2004
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21406/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.1.2024 Ricorrente_1 con ricorso in riassunzione ha proposto opposizione avverso l'avviso di intimazione notificato in data 2/2/2022 n. 071/2021/90202497/ 88/000 con il quale si chiedeva il pagamento del tributo TARES 2004 per un importo di euro 901,20.
A sostegno della proposta opposizione ha preliminarmente eccepito la prescrizione e la decadenza dalla pretesa impositiva concludendo per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
Si costituiva Agenzia Entrate e Riscossione la quale chiedeva alla Corte adita di “dichiarare, ai sensi dell'art. 46, D.Lgs 546/92, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, ai sensi del comma 1 della norma appena citata, e in applicazione di quanto statuito dalla giurisprudenza di vertice (Cass. 3950/2017) in tema di compensazione delle spese dipendente da un provvedimento di annullamento in autotutela”.
All'udienza del 28.2.2024 veniva respinta l'istanza di sospensiva avanzata dalla parte ricorrente
In data 10.10.2025 parte ricorrente depositava note integrative.
All'udienza del 3.12.2025 la causa era decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo le parti resistenti provveduto all'annullamento in autotutela dell'atto impugnato. Tale circostanza conferma la prospettazione di parte ricorrente laddove ha sostenuto che la somma richiesta non era dovuta.
Deve quindi dichiararsi cessata la materia del contendere .
Le spese di lite –in considerazione della natura della controversia e del mutamento della giurisprudenza di cui aveva dato atto la resistente-possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese di lite