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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXV, sentenza 03/02/2026, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1621/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARRACCA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3642/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 222650 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 918/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 2 febbraio 2025 e depositato il 4 febbraio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 222650, notificato il 4 dicembre 2024, relativo all'IMU 2019, con il quale Roma Capitale ha richiesto l'importo complessivo di € 8.010,46 (tributo € 5.770,23, sanzioni
€ 1.731,07, interessi € 497,61, spese di notifica € 11,55). Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, che l'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1
(cat. A/2), costituiva nel 2019 abitazione principale, con conseguente spettanza dell'esenzione IMU, estesa alle pertinenze (cantine in piano S1). A sostegno ha prodotto, tra l'altro, certificato storico anagrafico attestante la residenza dal 17.06.2008, dichiarazioni fiscali e visure catastali.
Roma Capitale si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo: (i) l'insussistenza del requisito soggettivo in quanto il coniuge del ricorrente risiede in diverso immobile sito in Roma, Indirizzo_2 ; (ii) l'asserita inapplicabilità, per rapporti esauriti o consolidati, della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022; (iii) l'omessa presentazione della dichiarazione IMU quale presupposto necessario per l'agevolazione nel caso di coniugi con residenze distinte.
Con memoria ex art. 32 c.p.t., il ricorrente ha replicato evidenziando la tempestiva impugnazione dell'atto,
l'assenza di cause di consolidamento, la piena retroattività degli effetti caducatori della pronuncia della
Corte costituzionale sulle situazioni non definite e l'irrilevanza, dopo detta pronuncia, della dichiarazione
IMU quale condizione dell'esenzione per i coniugi con residenze diverse, depositando ulteriore documentazione (tra cui TARI 2019).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Consulta, con la decisione n.209/22, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che subordinavano l'esenzione IMU all'identità di residenza e dimora anche del 'nucleo familiare', chiarendo che l'agevolazione compete con riferimento all'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Ne discende che la diversa residenza del coniuge non preclude, di per sé, il riconoscimento dell'esenzione, ove sia provato – come nel caso – che l'immobile oggetto d'imposizione è abitazione principale del ricorrente.
Le decisioni di accoglimento della Corte costituzionale, in linea generale, spiegano effetti retroattivi sulle situazioni non ancora definite, restando esclusi i rapporti esauriti per giudicato, atti amministrativi non più impugnabili ovvero prescrizione/decadenza. Nel caso di specie, l'avviso impugnato è stato tempestivamente gravato e il giudizio è in corso: difetta pertanto qualsiasi causa di consolidamento. Ne consegue l'applicabilità della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità al rapporto qui controverso.
Diversamente da quanto ritiene Roma Capitale la mancata presentazione della dichiarazione IMU non può comprimere il diritto sostanziale all'esenzione ove la relativa sussistenza sia provata in giudizio.
Peraltro, venuto meno – per effetto della pronuncia della Consulta – il vincolo del 'nucleo familiare' nella definizione di abitazione principale, viene meno anche la ragione stessa per cui, in passato, si richiedeva ai coniugi la dichiarazione volta a individuare un unico immobile agevolabile. Nel caso di specie, la documentazione prodotta dimostra residenza e dimora abituale del ricorrente nell'immobile di Indirizzo_1, con conseguente spettanza dell'esenzione anche per le relative pertinenze nei limiti di legge.
Il ricorso è, pertanto, fondato e meritevole di accoglimento.
Sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado, in considerazione della novità e controvertibilità della questione alla luce dell'intervento della Corte costituzionale anzidetto e delle oscillazioni giurisprudenziali registrate in sede di merito sulle medesime questioni oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla gli atti impugnati nel presente giudizio. Compensa le spese di lite.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 35, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BARRACCA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3642/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 222650 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 918/2026 depositato il
29/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 2 febbraio 2025 e depositato il 4 febbraio 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 222650, notificato il 4 dicembre 2024, relativo all'IMU 2019, con il quale Roma Capitale ha richiesto l'importo complessivo di € 8.010,46 (tributo € 5.770,23, sanzioni
€ 1.731,07, interessi € 497,61, spese di notifica € 11,55). Il ricorrente ha dedotto, in sintesi, che l'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1
(cat. A/2), costituiva nel 2019 abitazione principale, con conseguente spettanza dell'esenzione IMU, estesa alle pertinenze (cantine in piano S1). A sostegno ha prodotto, tra l'altro, certificato storico anagrafico attestante la residenza dal 17.06.2008, dichiarazioni fiscali e visure catastali.
Roma Capitale si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo: (i) l'insussistenza del requisito soggettivo in quanto il coniuge del ricorrente risiede in diverso immobile sito in Roma, Indirizzo_2 ; (ii) l'asserita inapplicabilità, per rapporti esauriti o consolidati, della sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022; (iii) l'omessa presentazione della dichiarazione IMU quale presupposto necessario per l'agevolazione nel caso di coniugi con residenze distinte.
Con memoria ex art. 32 c.p.t., il ricorrente ha replicato evidenziando la tempestiva impugnazione dell'atto,
l'assenza di cause di consolidamento, la piena retroattività degli effetti caducatori della pronuncia della
Corte costituzionale sulle situazioni non definite e l'irrilevanza, dopo detta pronuncia, della dichiarazione
IMU quale condizione dell'esenzione per i coniugi con residenze diverse, depositando ulteriore documentazione (tra cui TARI 2019).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Consulta, con la decisione n.209/22, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che subordinavano l'esenzione IMU all'identità di residenza e dimora anche del 'nucleo familiare', chiarendo che l'agevolazione compete con riferimento all'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Ne discende che la diversa residenza del coniuge non preclude, di per sé, il riconoscimento dell'esenzione, ove sia provato – come nel caso – che l'immobile oggetto d'imposizione è abitazione principale del ricorrente.
Le decisioni di accoglimento della Corte costituzionale, in linea generale, spiegano effetti retroattivi sulle situazioni non ancora definite, restando esclusi i rapporti esauriti per giudicato, atti amministrativi non più impugnabili ovvero prescrizione/decadenza. Nel caso di specie, l'avviso impugnato è stato tempestivamente gravato e il giudizio è in corso: difetta pertanto qualsiasi causa di consolidamento. Ne consegue l'applicabilità della sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità al rapporto qui controverso.
Diversamente da quanto ritiene Roma Capitale la mancata presentazione della dichiarazione IMU non può comprimere il diritto sostanziale all'esenzione ove la relativa sussistenza sia provata in giudizio.
Peraltro, venuto meno – per effetto della pronuncia della Consulta – il vincolo del 'nucleo familiare' nella definizione di abitazione principale, viene meno anche la ragione stessa per cui, in passato, si richiedeva ai coniugi la dichiarazione volta a individuare un unico immobile agevolabile. Nel caso di specie, la documentazione prodotta dimostra residenza e dimora abituale del ricorrente nell'immobile di Indirizzo_1, con conseguente spettanza dell'esenzione anche per le relative pertinenze nei limiti di legge.
Il ricorso è, pertanto, fondato e meritevole di accoglimento.
Sussistono eccezionali ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese del presente grado, in considerazione della novità e controvertibilità della questione alla luce dell'intervento della Corte costituzionale anzidetto e delle oscillazioni giurisprudenziali registrate in sede di merito sulle medesime questioni oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla gli atti impugnati nel presente giudizio. Compensa le spese di lite.