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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/12/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Nr. R. G. 4686/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI PERUGIA PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
In composizione collegiale nelle persone di Loredana Giglio Presidente est.
IA CA IC
NA AM IC
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 4686/2024 promosso da
, nato a [...], Nigeria, il 26.11.1989, C.F. codice CUI Parte_1 C.F._1
052M0UU, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Zingarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, NI (TR), Via San Nicandro n.39 RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del con l'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1 CP_2
Stato che lo difende e rappresenta RESISTENTE Oggetto: impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale Conclusioni delle parti : come da note depositate per l'udienza del 2.12.2025
SINTETICA ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente, proveniente della Nigeria e in Italia dal 2015, ha presentato domanda di protezione internazionale il 27.7.2025, rigettata con provvedimento della Commissione per la protezione Internazionale di Bologna, Sezione di Forlì – Cesena, confermato all'esito di impugnazione avanti al Tribunale di Bologna. In data 3.6.2020 ha presentato domanda reiterata di protezione che è stata dichiarata inammissibile con provvedimento dell'autorità amministrativa e rigetto in sede giurisdizionale. Il 25.8.2022 ha reiterato la domanda di protezione internazionale che è stata nuovamente dichiarata inammissibile con provvedimento che non risulta essere stato impugnato.
pagina 1 di 4 In data 18.4.2023 ha presentato istanza diretta al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2. D.lvo 286/98. La Questura di NI ha rigettato tale istanza, anche alla luce del parere negativo espresso dalla competente Commissione Territoriale per la protezione internazionale, non ravvisando elementi idonei a dimostrare lo stabile radicamento lavorativo e familiare in Italia.
Impugnato il provvedimento in sede giurisdizionale il ricorrente ha chiesto, in via preliminare, la sospensiva degli effetti esecutivi. Ha censurato la valutazione della Questura sostenendo che è stato a causa del rigetto della sua prima domanda di protezione che si è trovato nell'impossibilità di sottoscrivere regolari contratti di lavoro. Ha sostenuto di avere, però, svolto in modo continuativo, dal 2016, attività di lavoro, sia pure in modo irregolare e, inoltre, di aver iniziato, dal mese di novembre del 2023, una stabile convivenza con la connazionale Persona_1
, in abitazione che quest'ultima conduce in locazione, in NI;
ha
[...] dichiarato di non aver più alcun legame sociale o familiare nel suo paese di origine. Ha allegato al ricorso : certificato di competenze della Regione Emilia Romagna, per la qualifica professionale di operatore del verde del 21.06.2016; dichiarazione di convivenza e ospitalità della sig.ra materiale fotografico Persona_1
(inserito nell'allegato 3 del ricorso, indicato sotto la voce “attestati e documentazione lavorativa”) che lo ritrae intento a svolgere attività lavorativa in una pompa di benzina, in una ditta edile, in una ditta di produzione di ceramiche;
copia contratto di locazione intestato a e proroga di Persona_1 contratto di lavoro a tempo determinato a nome della stessa.
Sull'istanza di sospensiva il Tribunale ha provveduto in separato procedimento incidentale.
Instaurato il contraddittorio sul merito del ricorso si è costituito in giudizio il
. Ha contestato la sussistenza dei presupposti per il Controparte_1 riconoscimento di permesso di soggiorno per protezione speciale evidenziando, tra l'altro, che al momento della domanda, formalizzata in data 18.4.2023, il resistente ha dichiarato di essere privo di fonti di reddito, di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere privo di stabile occupazione. Ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita in via documentale e il ricorrente ha depositato documentazione integrativa e, nello specifico ha depositato certificato di stato di famiglia attestante rapporto di convivenza anagrafica con Persona_1
e con due minori di età ( di cui si ignora peraltro lo “ stato” rispetto
[...] all'asserita compagna e allo stesso ricorrrente). All'esito della scadenza di termine per note la causa, trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Alla fattispecie in esame sono applicabili le disposizioni introdotte dal DL 20/2023 che ha soppresso il terzo e quarto periodo del co.
1.1. dell'art. 19 D.lvo 286/1998 come modificato dal DL 130/2020 che aveva introdotto la c.d. protezione speciale per ragioni afferenti la vita privata e familiare dei richiedenti asilo. In sede di pagina 2 di 4 conversione del citato decreto legge, con la legge n. 50/2023, è stata abrogata anche la parte dell'art. 19, comma 1.2., t.u.i. che recitava: «Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale»; è stata altresì abrogata la norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) t.u.i. che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008. Il Tribunale, come già espresso in altri provvedimenti, ritiene tuttavia che anche dopo tali modifiche persiste il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per la tutela della vita privata e familiare. L'art. 8 CEDU costituisce infatti obbligo internazionale all'osservanza del quale lo Stato italiano è tenuto in forza della convenzione stipulata nel 1950 e ratificata in Italia il 26.10.1955. Secondo quanto esplicitato dall'art. 5, comma VI, t.u.i., il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano costituisce limite al rifiuto (o alla revoca) del permesso di soggiorno. Analogamente, l'attuale testo dell'art. 19, comma 1.1., stabilisce che «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», così riconoscendo l'obbligo negativo dello Stato di non allontanare o respingere dal territorio nazionale lo straniero, laddove tale allontanamento o respingimento comporti una grave violazione di uno di quei diritti al cui rispetto lo Stato italiano è tenuto in forza degli obblighi costituzionali e internazionali. La Corte di legittimità, con principio condivisibile, ha recentemente affermato ( cfr. Cass. Civ. 28162/2023), dopo aver dato atto dell'intervenuta abrogazione del terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. ad opera del d.l. n. 20/2023, sia pure CP_3 incindentalmente che «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria».Tanto chiarito in merito alla persistente vigenza del diritto al permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare, deve ritenersi che per la sua valutazione il giudice dovrà avere riguardo ai criteri elaborati dalla Corte EDU nell'esegesi dell'art. 8 della convenzione, stante l'espunzione, dal testo dell'art. 19, della norma di diritto interno che aveva codificato taluni criteri valutativi (prescrivendo di tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»). I criteri di cui alla norma abrogata peraltro, in quanto coincidenti con quelli elaborati dalla CEDU devono ritenersi tutti utilizzabili ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno in Italia. Applicando tali criteri al caso in esame si osserva che non risulta che il ricorrente, che nell'ambito del giudizio di sospensiva aveva depositato dichiarazione di disponibilità all'assunzione da parte di ditta operante nel settore agricolo, sia poi pagina 3 di 4 stato assunto nonostante la concessa sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Il ricorrente non ha documentato neanche dopo l'adozione del provvedimento cautelare alcuna regolare attività lavorativa non potendo ritenersi certamente sintomatica di un avviato percorso di integrazione la “ foto” di contratto di collaborazione stipulata con la società “ Publiram” per lo svolgimento di attività di volantinaggio ( con onere previdenziale ed assicurativi a suo carico) stipulato per un anno nel mese di maggio del 2025, con previsione di compenso pari a 00,2 centesimi a volantino. Quanto alla riferita relazione di convivenza con la connazionale che lo ospita nella sua abitazione si osserva che il ricorrente non ha offerto alcun elemento di prova concreto idoneo a dimostrare che si tratti non già di semplice convivenza ma, bensì, di un legame di natura sentimentale con implicazioni di natura familiare dovendosi, anzi, sul punto, osservare che nello stato di famiglia prodotto risultano inseriti due minori rispetto ai quali il ricorrente non risulta avere alcun legame. Gli elementi di prova offerti nella fase di merito a cognizione piena non sono sufficienti a dimostrare, pur a fronte del lungo lasso di tempo trascorso in Italia, l'avvio di un significativo percorso di integrazione sociale, lavorativa o familiare tale che, in caso di rimpatrio, possa dirsi pregiudicato il diritto del ricorrente alla tutela della sua vita privata e familiare in Italia. Il ricorso, conclusivamente, va rigettato.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale così provvede :
1) Rigetta il ricorso
2) Dichiara le spese di lite interamente compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 10.12.2025 Il Presidente
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI PERUGIA PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
In composizione collegiale nelle persone di Loredana Giglio Presidente est.
IA CA IC
NA AM IC
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 4686/2024 promosso da
, nato a [...], Nigeria, il 26.11.1989, C.F. codice CUI Parte_1 C.F._1
052M0UU, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Zingarelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, NI (TR), Via San Nicandro n.39 RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del con l'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1 CP_2
Stato che lo difende e rappresenta RESISTENTE Oggetto: impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale Conclusioni delle parti : come da note depositate per l'udienza del 2.12.2025
SINTETICA ESPOSIZIONE IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente, proveniente della Nigeria e in Italia dal 2015, ha presentato domanda di protezione internazionale il 27.7.2025, rigettata con provvedimento della Commissione per la protezione Internazionale di Bologna, Sezione di Forlì – Cesena, confermato all'esito di impugnazione avanti al Tribunale di Bologna. In data 3.6.2020 ha presentato domanda reiterata di protezione che è stata dichiarata inammissibile con provvedimento dell'autorità amministrativa e rigetto in sede giurisdizionale. Il 25.8.2022 ha reiterato la domanda di protezione internazionale che è stata nuovamente dichiarata inammissibile con provvedimento che non risulta essere stato impugnato.
pagina 1 di 4 In data 18.4.2023 ha presentato istanza diretta al rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2. D.lvo 286/98. La Questura di NI ha rigettato tale istanza, anche alla luce del parere negativo espresso dalla competente Commissione Territoriale per la protezione internazionale, non ravvisando elementi idonei a dimostrare lo stabile radicamento lavorativo e familiare in Italia.
Impugnato il provvedimento in sede giurisdizionale il ricorrente ha chiesto, in via preliminare, la sospensiva degli effetti esecutivi. Ha censurato la valutazione della Questura sostenendo che è stato a causa del rigetto della sua prima domanda di protezione che si è trovato nell'impossibilità di sottoscrivere regolari contratti di lavoro. Ha sostenuto di avere, però, svolto in modo continuativo, dal 2016, attività di lavoro, sia pure in modo irregolare e, inoltre, di aver iniziato, dal mese di novembre del 2023, una stabile convivenza con la connazionale Persona_1
, in abitazione che quest'ultima conduce in locazione, in NI;
ha
[...] dichiarato di non aver più alcun legame sociale o familiare nel suo paese di origine. Ha allegato al ricorso : certificato di competenze della Regione Emilia Romagna, per la qualifica professionale di operatore del verde del 21.06.2016; dichiarazione di convivenza e ospitalità della sig.ra materiale fotografico Persona_1
(inserito nell'allegato 3 del ricorso, indicato sotto la voce “attestati e documentazione lavorativa”) che lo ritrae intento a svolgere attività lavorativa in una pompa di benzina, in una ditta edile, in una ditta di produzione di ceramiche;
copia contratto di locazione intestato a e proroga di Persona_1 contratto di lavoro a tempo determinato a nome della stessa.
Sull'istanza di sospensiva il Tribunale ha provveduto in separato procedimento incidentale.
Instaurato il contraddittorio sul merito del ricorso si è costituito in giudizio il
. Ha contestato la sussistenza dei presupposti per il Controparte_1 riconoscimento di permesso di soggiorno per protezione speciale evidenziando, tra l'altro, che al momento della domanda, formalizzata in data 18.4.2023, il resistente ha dichiarato di essere privo di fonti di reddito, di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere privo di stabile occupazione. Ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita in via documentale e il ricorrente ha depositato documentazione integrativa e, nello specifico ha depositato certificato di stato di famiglia attestante rapporto di convivenza anagrafica con Persona_1
e con due minori di età ( di cui si ignora peraltro lo “ stato” rispetto
[...] all'asserita compagna e allo stesso ricorrrente). All'esito della scadenza di termine per note la causa, trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Alla fattispecie in esame sono applicabili le disposizioni introdotte dal DL 20/2023 che ha soppresso il terzo e quarto periodo del co.
1.1. dell'art. 19 D.lvo 286/1998 come modificato dal DL 130/2020 che aveva introdotto la c.d. protezione speciale per ragioni afferenti la vita privata e familiare dei richiedenti asilo. In sede di pagina 2 di 4 conversione del citato decreto legge, con la legge n. 50/2023, è stata abrogata anche la parte dell'art. 19, comma 1.2., t.u.i. che recitava: «Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale»; è stata altresì abrogata la norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) t.u.i. che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008. Il Tribunale, come già espresso in altri provvedimenti, ritiene tuttavia che anche dopo tali modifiche persiste il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per la tutela della vita privata e familiare. L'art. 8 CEDU costituisce infatti obbligo internazionale all'osservanza del quale lo Stato italiano è tenuto in forza della convenzione stipulata nel 1950 e ratificata in Italia il 26.10.1955. Secondo quanto esplicitato dall'art. 5, comma VI, t.u.i., il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano costituisce limite al rifiuto (o alla revoca) del permesso di soggiorno. Analogamente, l'attuale testo dell'art. 19, comma 1.1., stabilisce che «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», così riconoscendo l'obbligo negativo dello Stato di non allontanare o respingere dal territorio nazionale lo straniero, laddove tale allontanamento o respingimento comporti una grave violazione di uno di quei diritti al cui rispetto lo Stato italiano è tenuto in forza degli obblighi costituzionali e internazionali. La Corte di legittimità, con principio condivisibile, ha recentemente affermato ( cfr. Cass. Civ. 28162/2023), dopo aver dato atto dell'intervenuta abrogazione del terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. ad opera del d.l. n. 20/2023, sia pure CP_3 incindentalmente che «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria».Tanto chiarito in merito alla persistente vigenza del diritto al permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare, deve ritenersi che per la sua valutazione il giudice dovrà avere riguardo ai criteri elaborati dalla Corte EDU nell'esegesi dell'art. 8 della convenzione, stante l'espunzione, dal testo dell'art. 19, della norma di diritto interno che aveva codificato taluni criteri valutativi (prescrivendo di tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»). I criteri di cui alla norma abrogata peraltro, in quanto coincidenti con quelli elaborati dalla CEDU devono ritenersi tutti utilizzabili ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno in Italia. Applicando tali criteri al caso in esame si osserva che non risulta che il ricorrente, che nell'ambito del giudizio di sospensiva aveva depositato dichiarazione di disponibilità all'assunzione da parte di ditta operante nel settore agricolo, sia poi pagina 3 di 4 stato assunto nonostante la concessa sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Il ricorrente non ha documentato neanche dopo l'adozione del provvedimento cautelare alcuna regolare attività lavorativa non potendo ritenersi certamente sintomatica di un avviato percorso di integrazione la “ foto” di contratto di collaborazione stipulata con la società “ Publiram” per lo svolgimento di attività di volantinaggio ( con onere previdenziale ed assicurativi a suo carico) stipulato per un anno nel mese di maggio del 2025, con previsione di compenso pari a 00,2 centesimi a volantino. Quanto alla riferita relazione di convivenza con la connazionale che lo ospita nella sua abitazione si osserva che il ricorrente non ha offerto alcun elemento di prova concreto idoneo a dimostrare che si tratti non già di semplice convivenza ma, bensì, di un legame di natura sentimentale con implicazioni di natura familiare dovendosi, anzi, sul punto, osservare che nello stato di famiglia prodotto risultano inseriti due minori rispetto ai quali il ricorrente non risulta avere alcun legame. Gli elementi di prova offerti nella fase di merito a cognizione piena non sono sufficienti a dimostrare, pur a fronte del lungo lasso di tempo trascorso in Italia, l'avvio di un significativo percorso di integrazione sociale, lavorativa o familiare tale che, in caso di rimpatrio, possa dirsi pregiudicato il diritto del ricorrente alla tutela della sua vita privata e familiare in Italia. Il ricorso, conclusivamente, va rigettato.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia, possono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale così provvede :
1) Rigetta il ricorso
2) Dichiara le spese di lite interamente compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 10.12.2025 Il Presidente
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