CASS
Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/05/2024, n. 17866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17866 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LL EA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/02/2024 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini, sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
sentita l'Avvocata Laura Camomilla, nell'interesse di EA LL, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha convalidato l'arresto di polizia giudiziaria di EA LL, destinatario di MAE da parte del Portogallo per traffico di stupefacenti, applicandogli la misura cautelare in carcere. Penale Sent. Sez. 6 Num. 17866 Anno 2024 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 19/03/2024 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso EA LL, tramite il proprio difensore, con il quale denuncia la violazione di legge, per motivazione apparente, in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga e il rischio di irreperibilità del ricorrente, nonostante che per il medesimo fatto, oggetto anche di domanda di estradizione dell'Uruguay, il ricorrente, incensurato, da tempo si trovi sottoposto agli arresti domiciliari regolarmente osservati, sia inserito nel tessuto sociale e stabilmente dimorante con la propria famiglia di origine in Italia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. E' opportuno premettere che, ai sensi degli artt. 9, comma 7, I. n. 69 del 2005 e 719 cod. proc. pen., in tema di mandato di arresto europeo l'unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per cassazione per dedurre la violazione di legge nei termini di errori di diritto o di motivazione inesistente o apparente (da ultimo, Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Rv. 285178). 3. Il provvedimento impugnato, nel motivare il rischio di irreperibilità del ricorrente per sottrarsi alla consegna, in modo logico ha valorizzato, da un lato, la puntuale descrizione svolta dall'autorità giudiziaria portoghese delle gravi condotte illecite di LL nell'importazione di un consistente carico di cocaina;
dall'altro lato, il contesto nel quale queste si sono sviluppate, tra l'Uruguay e Lisbona, via Madrid, tali da dimostrare anche concreti contatti internazionali di cui fruire in caso di espatrio per sottrarsi ad un quadro cautelare sempre più delineato e preoccupante. In base a questi elementi, non noti alla Corte di appello di Roma con le minori informazioni inviate dall'autorità giudiziaria dell'Uruguay nel procedimento estradizionale - tali da avere condotto all'applicazione degli arresti domiciliari -, la custodia in carcere è stata ritenuta l'unica utile a prevenire il pericolo di fuga, così da non rilevare il vaglio, anche di legittimità, operato sulla precedente misura cautelare perché fondata su diversi presupposti di fatto. La motivazione impugnata, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non aggrava l'originaria misura degli arresti domiciliari, ma provvede ad un autonomo giudizio prognostico, richiesto nella procedura di consegna, con riferimento al rischio di fuga, ancorabile, da parte del giudice, a qualsiasi motivo 2 che, nella specie, è stato individuato, correttamente, nella maggiore pericolosità di LL, desumibile dalla più ampia descrizione della vicenda e dell'intero contesto criminale. Infatti, l'art. 9, comma 4, I. n. 69 del 2005 prevede che, nell'applicazione di misure coercitive, la Corte di appello tenga conto «in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa», in quanto lo Stato italiano si è impegnato, a livello internazionale, a consegnare le persone ricercate da altri Paesi dell'Unione europea per ragioni di giustizia e che si trovino sul suo territorio. Si tratta, dunque, di un presupposto giuridico e di fatto che risponde ad esigenze del tutto diverse rispetto ad analoga valutazione richiesta per le misure cautelari emesse nell'ordinamento interno e che non consente di trasporre, come dedotto dal ricorso, i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di pericolo di fuga (Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, cit.). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19 marzo 2024.
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini, sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
sentita l'Avvocata Laura Camomilla, nell'interesse di EA LL, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha convalidato l'arresto di polizia giudiziaria di EA LL, destinatario di MAE da parte del Portogallo per traffico di stupefacenti, applicandogli la misura cautelare in carcere. Penale Sent. Sez. 6 Num. 17866 Anno 2024 Presidente: CALVANESE ERSILIA Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 19/03/2024 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso EA LL, tramite il proprio difensore, con il quale denuncia la violazione di legge, per motivazione apparente, in quanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga e il rischio di irreperibilità del ricorrente, nonostante che per il medesimo fatto, oggetto anche di domanda di estradizione dell'Uruguay, il ricorrente, incensurato, da tempo si trovi sottoposto agli arresti domiciliari regolarmente osservati, sia inserito nel tessuto sociale e stabilmente dimorante con la propria famiglia di origine in Italia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato. 2. E' opportuno premettere che, ai sensi degli artt. 9, comma 7, I. n. 69 del 2005 e 719 cod. proc. pen., in tema di mandato di arresto europeo l'unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per cassazione per dedurre la violazione di legge nei termini di errori di diritto o di motivazione inesistente o apparente (da ultimo, Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Rv. 285178). 3. Il provvedimento impugnato, nel motivare il rischio di irreperibilità del ricorrente per sottrarsi alla consegna, in modo logico ha valorizzato, da un lato, la puntuale descrizione svolta dall'autorità giudiziaria portoghese delle gravi condotte illecite di LL nell'importazione di un consistente carico di cocaina;
dall'altro lato, il contesto nel quale queste si sono sviluppate, tra l'Uruguay e Lisbona, via Madrid, tali da dimostrare anche concreti contatti internazionali di cui fruire in caso di espatrio per sottrarsi ad un quadro cautelare sempre più delineato e preoccupante. In base a questi elementi, non noti alla Corte di appello di Roma con le minori informazioni inviate dall'autorità giudiziaria dell'Uruguay nel procedimento estradizionale - tali da avere condotto all'applicazione degli arresti domiciliari -, la custodia in carcere è stata ritenuta l'unica utile a prevenire il pericolo di fuga, così da non rilevare il vaglio, anche di legittimità, operato sulla precedente misura cautelare perché fondata su diversi presupposti di fatto. La motivazione impugnata, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, non aggrava l'originaria misura degli arresti domiciliari, ma provvede ad un autonomo giudizio prognostico, richiesto nella procedura di consegna, con riferimento al rischio di fuga, ancorabile, da parte del giudice, a qualsiasi motivo 2 che, nella specie, è stato individuato, correttamente, nella maggiore pericolosità di LL, desumibile dalla più ampia descrizione della vicenda e dell'intero contesto criminale. Infatti, l'art. 9, comma 4, I. n. 69 del 2005 prevede che, nell'applicazione di misure coercitive, la Corte di appello tenga conto «in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa», in quanto lo Stato italiano si è impegnato, a livello internazionale, a consegnare le persone ricercate da altri Paesi dell'Unione europea per ragioni di giustizia e che si trovino sul suo territorio. Si tratta, dunque, di un presupposto giuridico e di fatto che risponde ad esigenze del tutto diverse rispetto ad analoga valutazione richiesta per le misure cautelari emesse nell'ordinamento interno e che non consente di trasporre, come dedotto dal ricorso, i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di pericolo di fuga (Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, cit.). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 19 marzo 2024.