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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XII, sentenza 17/02/2026, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 971/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 18/06/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AR IL, Giudice monocratico in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 165/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220018228791000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220018228791000 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2501/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da verbale)
Resistente/Appellato: (Come da verbale)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 905.2023 R.G.R. del 15.01.2025 Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria la cartella di pagamento n. 29120220018228791 notificata in data 10.11.2022 ed il relativo ruolo n. 2022/001356 – Imposta Municipale Unica anno 2014 e 2017 per € 2.591,00, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:
1. nullità della cartella di pagamento notificata con pec non presente nei pubblici elenchi;
2. nullità e/o inesistenza giuridica della notificazione avvenuta a mezzo pec mediante trasmissione di file pdf., con particolare riferimento alla carenza dei requisiti di cui al d.p.r. n.
68/2005; 3. nullità della cartella e dei ruoli sottostanti per omessa notifica degli atti presupposti;
4. estinzione della pretesa tributaria per avvenuta prescrizione del diritto di credito sotteso – decadenza dell'ente impositore dal diritto di riscuotere le imposte;
5. difetto di motivazione dei ruoli e delle cartelle, in violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, dell'art. 7 della l. n. 212/2000 e dell'art. 25 del d.p.r. n. 602/1973.
Con proprie controdeduzioni si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed il Comune di Palermo chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto.
All'udienza il 21 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In relazione al primo motivo va osservato che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6015 del 2023, nel richiamare le conclusioni rese della Sezioni Unite con la Sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022, ha statuito che la notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa.
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato come una maggiore rigidità formale si debba applicare sul versante dell'indirizzo del destinatario, ma non anche per quanto concerne l'indirizzo del mittente.
La precisazione della Suprema Corte circa la diversa attenzione da dover porre all'indirizzo di destinazione rispetto a quello di invio, racchiude il nodo centrale sul quale ruota l'acceso dibattito nella giurisprudenza di merito.
Infondato è anche il II motivo.
La notifica a mezzo posta elettronica certificata della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, costituito dal duplicato informatico dell'atto originario “nativo digitale”, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di un documento in originale cartaceo (“copia informatica”).
In questo senso è orientata la giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 19216 del 15 giugno 2022) secondo la quale ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, del Dpr n. 602/1973, vigente ratione temporis, la notifica della cartella di pagamento “può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge”, e che l'articolo 1, comma 2, lettera f), del citato Dpr n.
68/2005, dispone che si considera messaggio di posta elettronica certificata “un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati”.
Ai sensi del D.lgs n. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione digitale (Cad), la copia per immagine su supporto informatico del documento analogico consiste nel “documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto” (articolo 1, comma 1, lettera i-ter), mentre per duplicato informatico si intende “il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”
(successiva lettera i-quinquies). Dal combinato disposto delle riferite norme, spiega dunque la Corte di
Cassazione, deriva che la notificazione elettronica della cartella di pagamento “può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)”.
Il ricorrente ha inoltre dedotto che la notifica della cartella di pagamento sarebbe viziata in assenza di firma digitale sul documento.
Sul punto, si osserva che con le già richiamate pronunce (Corte di Cassazione, ordinanza n. 6015 del 2023 che richiama le conclusioni rese dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022; Cass. ordinanza n. 19216 del 15 giugno 2022; vedasi anche Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30948 del 27.11.2019) la Corte di Cassazione ha rigettato questo ulteriore profilo di censura, afferente alla mancata sottoscrizione digitale delle cartelle in formato “.p7m”, in “assenza di prescrizioni normative di senso diverso”.
Dunque, in caso di notifica a mezzo pec, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso, motivo per cui non è richiesto che il file trasmesso abbia estensione .p7m.
In ogni caso, in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità dello stesso all'Autorità da cui promana, dal momento che l'autografia della sottoscrizione costituisce elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma soltanto la sua intestazione (Cass. ordinanza n. 39513 del 13 dicembre 2021).
Il ricorrente eccepisce altresì che la cartella di pagamento impugnata non può dirsi notificata in quanto non
è stata compilata la relata di notifica.
Anche detta eccezione risulta essere del tutto infondata.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza depositata il 28 novembre 2017, n. 28399, ha tra l'altro stabilito che
è consentito l'invio dell'atto mediante lettera raccomanda con avviso di ricevimento (oggi, anche la pec, posta elettronica certificata) da parte dell'Agente della riscossione, specificando che “in tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica”.
In particolare, in tema di notifica di cartelle esattoriali di pagamento, l'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 consente anche all'esattore la notifica mediante invio diretto dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (oggi anche pec) e in tale caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica.
Il ricorrente lamenta, ancora, che la cartella di pagamento impugnata risulta del tutto priva della modalità di calcolo delle sanzioni pecuniarie e degli interessi nonché delle aliquote applicate per la determinazione di dette sanzioni e interessi sulle imposte oggetto della stessa. Per tali ragioni, ritiene il ricorrente che la cartella di pagamento di che trattasi è da considerare nulla per violazione del diritto di difesa in quanto non si consentirebbe al contribuente di verificare i calcoli effettuati dal concessionario ed inoltre perché implica per il contribuente calcoli ed indagini complesse che non spettano allo stesso.
Sul punto, si osserva che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 38116 del 29 dicembre 2022, ha chiarito che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata, con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori. Tale richiamo, infatti, soddisfa in pieno l'obbligo di motivazione prescritto dall'articolo 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dall'articolo 3 della legge n. 241/1990.
Sul punto, si osserva inoltre che le sanzioni e gli interessi riportati nella cartella di pagamento impugnata sono stati comunicati all'Agente della riscossione dall'Ente impositore per il tramite del ruolo trasmesso all'ADER.
Per quanto attiene ai motivi IIIe IV del ricorso, va osservato che la notifica degli avvisi è avvenuta entro i termini di cui all'art.1, comma 161, della legge n. 296/2006 che dispone “Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere e effettuati". In particolare, gli avvisi di accertamento n. 14613 per IMU 2014 e n. 14612 per IMU 2017 il cui pagamento, articolato in acconto e saldo, avviene nell'anno in corso, avrebbero potuto essere notificati entro il 31.12.2019 (per I.M.
U 2014), entro il 31.12.2022 (per I.M.U 2017), risultano notificati in data 13.02.2019 nelle mani di un familiare
(ALL. A), per cui assolutamente entro i termini previsti, e per non essere stati impugnati sono divenuti definitivi.
Infondata è pertanto anche l'eccezione di decadenza e prescrizione.
Da parte del ricorrente non sono stati opposte repliche a tali condivisibili rilievi dell'Ente impositore e dell'Agente di Riscossione.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del ptesente grado di giudizio che si liquidano in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) in favore di ciascuna parte costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre quanto dovuto per legge, in favore di ciascuna parte costituita. Così deciso in Palermo il 18.06.2025 Il Giudice Dott. Emilio Alparone
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 12, riunita in udienza il 18/06/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AR IL, Giudice monocratico in data 18/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 165/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220018228791000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120220018228791000 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2501/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da verbale)
Resistente/Appellato: (Come da verbale)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 905.2023 R.G.R. del 15.01.2025 Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria la cartella di pagamento n. 29120220018228791 notificata in data 10.11.2022 ed il relativo ruolo n. 2022/001356 – Imposta Municipale Unica anno 2014 e 2017 per € 2.591,00, deducendone l'illegittimità per i seguenti motivi:
1. nullità della cartella di pagamento notificata con pec non presente nei pubblici elenchi;
2. nullità e/o inesistenza giuridica della notificazione avvenuta a mezzo pec mediante trasmissione di file pdf., con particolare riferimento alla carenza dei requisiti di cui al d.p.r. n.
68/2005; 3. nullità della cartella e dei ruoli sottostanti per omessa notifica degli atti presupposti;
4. estinzione della pretesa tributaria per avvenuta prescrizione del diritto di credito sotteso – decadenza dell'ente impositore dal diritto di riscuotere le imposte;
5. difetto di motivazione dei ruoli e delle cartelle, in violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, dell'art. 7 della l. n. 212/2000 e dell'art. 25 del d.p.r. n. 602/1973.
Con proprie controdeduzioni si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ed il Comune di Palermo chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto.
All'udienza il 21 maggio 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In relazione al primo motivo va osservato che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 6015 del 2023, nel richiamare le conclusioni rese della Sezioni Unite con la Sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022, ha statuito che la notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello risultante dai pubblici registri ma dal quale sia peraltro chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida la notificazione laddove questa abbia comunque consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto della notifica stessa.
La Suprema Corte ha inoltre evidenziato come una maggiore rigidità formale si debba applicare sul versante dell'indirizzo del destinatario, ma non anche per quanto concerne l'indirizzo del mittente.
La precisazione della Suprema Corte circa la diversa attenzione da dover porre all'indirizzo di destinazione rispetto a quello di invio, racchiude il nodo centrale sul quale ruota l'acceso dibattito nella giurisprudenza di merito.
Infondato è anche il II motivo.
La notifica a mezzo posta elettronica certificata della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio pec un documento informatico, costituito dal duplicato informatico dell'atto originario “nativo digitale”, sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di un documento in originale cartaceo (“copia informatica”).
In questo senso è orientata la giurisprudenza di legittimità (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 19216 del 15 giugno 2022) secondo la quale ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, del Dpr n. 602/1973, vigente ratione temporis, la notifica della cartella di pagamento “può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge”, e che l'articolo 1, comma 2, lettera f), del citato Dpr n.
68/2005, dispone che si considera messaggio di posta elettronica certificata “un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati”.
Ai sensi del D.lgs n. 82/2005 – Codice dell'Amministrazione digitale (Cad), la copia per immagine su supporto informatico del documento analogico consiste nel “documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto” (articolo 1, comma 1, lettera i-ter), mentre per duplicato informatico si intende “il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario”
(successiva lettera i-quinquies). Dal combinato disposto delle riferite norme, spiega dunque la Corte di
Cassazione, deriva che la notificazione elettronica della cartella di pagamento “può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)”.
Il ricorrente ha inoltre dedotto che la notifica della cartella di pagamento sarebbe viziata in assenza di firma digitale sul documento.
Sul punto, si osserva che con le già richiamate pronunce (Corte di Cassazione, ordinanza n. 6015 del 2023 che richiama le conclusioni rese dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022; Cass. ordinanza n. 19216 del 15 giugno 2022; vedasi anche Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30948 del 27.11.2019) la Corte di Cassazione ha rigettato questo ulteriore profilo di censura, afferente alla mancata sottoscrizione digitale delle cartelle in formato “.p7m”, in “assenza di prescrizioni normative di senso diverso”.
Dunque, in caso di notifica a mezzo pec, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso, motivo per cui non è richiesto che il file trasmesso abbia estensione .p7m.
In ogni caso, in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità dello stesso all'Autorità da cui promana, dal momento che l'autografia della sottoscrizione costituisce elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma soltanto la sua intestazione (Cass. ordinanza n. 39513 del 13 dicembre 2021).
Il ricorrente eccepisce altresì che la cartella di pagamento impugnata non può dirsi notificata in quanto non
è stata compilata la relata di notifica.
Anche detta eccezione risulta essere del tutto infondata.
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza depositata il 28 novembre 2017, n. 28399, ha tra l'altro stabilito che
è consentito l'invio dell'atto mediante lettera raccomanda con avviso di ricevimento (oggi, anche la pec, posta elettronica certificata) da parte dell'Agente della riscossione, specificando che “in tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica”.
In particolare, in tema di notifica di cartelle esattoriali di pagamento, l'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 consente anche all'esattore la notifica mediante invio diretto dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (oggi anche pec) e in tale caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica.
Il ricorrente lamenta, ancora, che la cartella di pagamento impugnata risulta del tutto priva della modalità di calcolo delle sanzioni pecuniarie e degli interessi nonché delle aliquote applicate per la determinazione di dette sanzioni e interessi sulle imposte oggetto della stessa. Per tali ragioni, ritiene il ricorrente che la cartella di pagamento di che trattasi è da considerare nulla per violazione del diritto di difesa in quanto non si consentirebbe al contribuente di verificare i calcoli effettuati dal concessionario ed inoltre perché implica per il contribuente calcoli ed indagini complesse che non spettano allo stesso.
Sul punto, si osserva che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 38116 del 29 dicembre 2022, ha chiarito che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata, con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori. Tale richiamo, infatti, soddisfa in pieno l'obbligo di motivazione prescritto dall'articolo 7 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) e dall'articolo 3 della legge n. 241/1990.
Sul punto, si osserva inoltre che le sanzioni e gli interessi riportati nella cartella di pagamento impugnata sono stati comunicati all'Agente della riscossione dall'Ente impositore per il tramite del ruolo trasmesso all'ADER.
Per quanto attiene ai motivi IIIe IV del ricorso, va osservato che la notifica degli avvisi è avvenuta entro i termini di cui all'art.1, comma 161, della legge n. 296/2006 che dispone “Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere e effettuati". In particolare, gli avvisi di accertamento n. 14613 per IMU 2014 e n. 14612 per IMU 2017 il cui pagamento, articolato in acconto e saldo, avviene nell'anno in corso, avrebbero potuto essere notificati entro il 31.12.2019 (per I.M.
U 2014), entro il 31.12.2022 (per I.M.U 2017), risultano notificati in data 13.02.2019 nelle mani di un familiare
(ALL. A), per cui assolutamente entro i termini previsti, e per non essere stati impugnati sono divenuti definitivi.
Infondata è pertanto anche l'eccezione di decadenza e prescrizione.
Da parte del ricorrente non sono stati opposte repliche a tali condivisibili rilievi dell'Ente impositore e dell'Agente di Riscossione.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del ptesente grado di giudizio che si liquidano in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) in favore di ciascuna parte costituita.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre quanto dovuto per legge, in favore di ciascuna parte costituita. Così deciso in Palermo il 18.06.2025 Il Giudice Dott. Emilio Alparone