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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/11/2025, n. 2881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2881 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'8 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 7256/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gaudio
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Certomò, Antonio Andriulli e Rita
TO
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.8.2023, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la somma di euro €
2.880,00 chiesta dall' in restituzione, con propria nota del 27.6.2023, in quanto CP_1 percepita a titolo di reddito di emergenza per i mesi da giugno a settembre 2021, ma non spettante per mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge.
Si costitutiva l' il quale rilevava l'infondatezza della domanda sostenendo CP_1
l'irripetibilità delle somme corrisposte, e non dovute, per motivi reddituali.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. Cass. Lav. 22 maggio 2012 n° 8053 e Cass. Lav. 11 febbraio 2011 n°
3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. Cass. Lav. 3 giugno 2016 n° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr. Cass. Lav.
3 luglio 2015 n° 13708).
È stato altresì rimarcato che: «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione» (sic Cass.
Sez. III, 20 ottobre 2021 n° 29017; con Cass. Sez. V, 31 gennaio 2019 n° 2861 e Cass.
Lav. 6 settembre 2016 n° 17640).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n° 642 del 16 gennaio 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- per il quale si rinvia a Cass. SS. UU. 8 maggio 2014 n° 9936 ed a Cass. Sez. VI-Lav.
28 maggio 2014 n° 12002).
****************
Tanto premesso, opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico – contrario alle prospettazioni di parte resistente – espresso nella sentenza n. 1402/2024 (r.g. n. 6124/2023) emessa in data 31/05/2024 da codesto Tribunale, dott.ssa Fanelli, richiamata da parte ricorrente e presente in atti, trattandosi di pronunzia emessa in relazione a fattispecie identica e basata su motivazioni assolutamente congrue che, in questa sede, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Deve altresì rilevarsi altresì che, nel caso di specie, l ha ammesso l'applicabilità CP_1
del principio di cassa ma ha ritenuto non dedotta né provata da parte ricorrente,
l'effettiva percezione di tali somme nel mese di maggio.
Tuttavia, rileva codesto Tribunale che dalla busta paga di aprile 2021 prodotta da parte ricorrente si evince come le giornate lavorative svolte dalla ricorrente, come bracciante agricola, siano ascrivibili all'arco temporale dal 10.3.2021 al 30.4.2021.
Pertanto, avendo la ricorrente lavorato nell'ultimo giorno del mese di aprile, risulta evidente che la busta paga possa essere stata elaborata solo successivamente, e così come successivamente, quantomeno dal 1° maggio, sia stato possibile procedere alla liquidazione degli emolumenti.
Alla luce di quanto innanzi, il ricorso deve essere accolto e deve dichiararsi non dovuta da parte ricorrente, la restituzione della somma di € 2.880,00 richiesta.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo (ai sensi del
D.M. 10 marzo 2014 n° 55, e succ. modif. e integr.), vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto dichiara irripetibile il pagamento della somma di euro 2.288,00;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 800,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
Taranto, 5 novembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'8 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 7256/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gaudio
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Certomò, Antonio Andriulli e Rita
TO
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.8.2023, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la somma di euro €
2.880,00 chiesta dall' in restituzione, con propria nota del 27.6.2023, in quanto CP_1 percepita a titolo di reddito di emergenza per i mesi da giugno a settembre 2021, ma non spettante per mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge.
Si costitutiva l' il quale rilevava l'infondatezza della domanda sostenendo CP_1
l'irripetibilità delle somme corrisposte, e non dovute, per motivi reddituali.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. Cass. Lav. 22 maggio 2012 n° 8053 e Cass. Lav. 11 febbraio 2011 n°
3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. Cass. Lav. 3 giugno 2016 n° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr. Cass. Lav.
3 luglio 2015 n° 13708).
È stato altresì rimarcato che: «La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio (nella specie, reso tra le stesse parti), in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione, sicché la parte che intenda impugnarla ha l'onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l'operazione inclusiva del precedente, alla stregua dei requisiti di specificità propri di ciascun modello di gravame, previo esame preliminare della sovrapponibilità del caso richiamato alla fattispecie in discussione» (sic Cass.
Sez. III, 20 ottobre 2021 n° 29017; con Cass. Sez. V, 31 gennaio 2019 n° 2861 e Cass.
Lav. 6 settembre 2016 n° 17640).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n° 642 del 16 gennaio 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.
- per il quale si rinvia a Cass. SS. UU. 8 maggio 2014 n° 9936 ed a Cass. Sez. VI-Lav.
28 maggio 2014 n° 12002).
****************
Tanto premesso, opina questo giudice di prestare adesione all'orientamento ermeneutico – contrario alle prospettazioni di parte resistente – espresso nella sentenza n. 1402/2024 (r.g. n. 6124/2023) emessa in data 31/05/2024 da codesto Tribunale, dott.ssa Fanelli, richiamata da parte ricorrente e presente in atti, trattandosi di pronunzia emessa in relazione a fattispecie identica e basata su motivazioni assolutamente congrue che, in questa sede, per brevità, devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Deve altresì rilevarsi altresì che, nel caso di specie, l ha ammesso l'applicabilità CP_1
del principio di cassa ma ha ritenuto non dedotta né provata da parte ricorrente,
l'effettiva percezione di tali somme nel mese di maggio.
Tuttavia, rileva codesto Tribunale che dalla busta paga di aprile 2021 prodotta da parte ricorrente si evince come le giornate lavorative svolte dalla ricorrente, come bracciante agricola, siano ascrivibili all'arco temporale dal 10.3.2021 al 30.4.2021.
Pertanto, avendo la ricorrente lavorato nell'ultimo giorno del mese di aprile, risulta evidente che la busta paga possa essere stata elaborata solo successivamente, e così come successivamente, quantomeno dal 1° maggio, sia stato possibile procedere alla liquidazione degli emolumenti.
Alla luce di quanto innanzi, il ricorso deve essere accolto e deve dichiararsi non dovuta da parte ricorrente, la restituzione della somma di € 2.880,00 richiesta.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da infrascritto dispositivo (ai sensi del
D.M. 10 marzo 2014 n° 55, e succ. modif. e integr.), vanno poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto dichiara irripetibile il pagamento della somma di euro 2.288,00;
2. condanna altresì l al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1
spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 800,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi anticipante.
Taranto, 5 novembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)