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Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 18 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 18/10/2024, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione civile-controversie di lavoro
N. R.G. 364/2018
Il GOP M. Francesca Scala all'udienza in data 18/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PUTZOLU DOMENICO e ricorrente CP_1
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CANU MARIA CP_2 P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/8/2018, ha evocato nanti il Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l proponendo CP_2
ricorso avverso Avviso di addebito: n. 402 2018 00022077 74000 - gestione commercianti, notificato il 20/07/2018 con il quale l aveva CP_2
richiesto il pagamento della somma di € 42.020,23 per contributi non versati relativi al periodo 01/2009 al 12/2009; 01/2010 al 12/2010; 01/2011 Al 12/2011; 01/2012 al 12/2012; 01/2013 al 12/2013; 01/2014 al 12/2014 dal 01/2015 al 12/2015; dal 01/2016 al 12/2016; dal 01/2017 al 09/2017;
Ha eccepito: 1)prescrizione di tutte le obbligazioni sottese all' avviso di addebito ex lege 335/95. 2) violazione della legge 46/99;
Ha contestato la legittimità dell'iscrizione d' ufficio da parte dell' CP_2
nella gestione commercianti e l'inefficacia dell' iscrizione di ufficio per l' interruzione del termine di prescrizione.
Nel merito ha dedotto di essere stato, iscritto nella sezione commercianti, in quanto risultava socio di una societa' in nome collettivo dall' anno 1982, denominata “ TT e CC NC di UC NT E C.” che esercitava attività commerciale in Priatu Frazione di Sant' NT di
Gallura, con oggetto sociale Attivita' Commercio Frutta Verdura Articoli
Da Regalo, Mercerie Bibite Dolciumi, Somministrazione Di Alimenti E
Bevande Tabacchi Gas E Bombole Articoli Ad Esse Complementari, e che la rappresentanza della società era in capo a UC NT e P_
.
[...]
Ha altresì affermato che attualmente e a far data dall' anno 2008 non lavorava più e percepiva una pensione, formata dai diversi contributi previdenziali versati negli anni precedenti in qualità di bracciante agricolo, operaio forestale e estrattore di massi di granito, posizione contributiva che provava per tabulas che lo stesso non aveva mai svolto attività commerciale nella società suddetta;
Ha chiesto: “
1. In via cautelare sospendere con decreto inaudita altera parte, l' esecuzione dell' avviso di addebito opposto per tutte le ragioni sopra evidenziate, 2. In via principale dichiarare illegittima l' iscrizione d' ufficio nella gestione commercianti del ricorrente per le ragioni suesposte;
pag. 2/7
3. Per l' effetto dichiarare non dovute le somme richieste in pagamento come meglio specificate nell' atto opposto;
4. In ogni caso dichiarare comunque prescritte la somma di € 42,020,23 o la minor somma come eventualmente determinata nel corso del giudizio o comunque, nel merito, non dovuto quanto richiesto dall' in quanto trattasi di pretesa CP_2
infondata in fatto e diritto.
5. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Si è costituita in giudizio l ed ha dedotto l'infondatezza delle CP_2
contestazioni formali afferenti l'asserita decadenza sub. b), stante l'assoluto rispetto dei termini previsti dall'art.25, del D.lgs. n.46 del 1999;
Ha altresì affermato in merito alla eccepita prescrizione che successivamente al provvedimento di iscrizione d'ufficio alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali aveva notificato a svariati atti interruttivi della prescrizione, come meglio Parte_1
indicati nella memoria difensiva;
nel merito ha contestato tutto quanto dedotto dal ricorrente;
Ha chiesto:” -nel merito, respingere il ricorso avverso l'avviso di addebito impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto accertare la debenza dei contributi previdenziali afferenti la gestione commercianti per gli anni 2009-2017 e condannare parte ricorrente al pagamento delle somme dovute ovvero della diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa a titolo di contributi e sanzioni maturati e maturandi ex lege fino al saldo- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
La causa è stata istruita con documenti e in data odierna, all'esito della
Camera di Consiglio, viene decisa con sentenza con lettura del dispositivo e motivazione contestuale;
pag. 3/7 L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Tanto premesso, in ragione del principio cd. della ragione più liquida, la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della L. n. 662 del 1996 "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società
a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Per l'iscrizione alla gestione commercianti non è sufficiente la qualità di socio o anche di amministratore in una società che svolga attività
pag. 4/7 commerciale essendo necessaria la prova dello svolgimento in concreto dell'attività commerciale, con carattere di abitualità e prevalenza a prescindere dal numero dei soci e dei dipendenti occupati.
In base alla L. n. 45 del 1986 (art. 3, tra gli altri, in particolare) la normativa predetta è anche applicabile ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice.
Ciò detto è da tener presente che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di una attività esecutiva o materiale, ma anche di una attività organizzativa e direttiva
Nel caso di specie, dunque deve ritenersi non sufficiente la pacifica qualità di socio della “ TT e CC NC di UC NT E C. per fondare l'obbligo contributivo del ricorrente, dovendosi accertare che tale partecipazione fosse accompagnata dalle succitate condizioni.
Quanto agli oneri probatori, chiarito che la causa va qualificata come di accertamento negativo del credito, è pacifico, secondo i principi che regolano il relativo riparto disciplinato dall'art. 2697 c.c., che spetta all attore in senso sostanziale, provare la ricorrenza dei presupposti CP_2
per l'iscrizione dell' opponente nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.
Ed infatti, l'esistenza del presupposto impositivo deve essere provato dall in base al principio generale secondo cui la parte che assume CP_4
l'esistenza di una circostanza di fatto è onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. Cass. S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della "vicinanza o disponibilità" della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost. ( v. altresi pag. 5/7 Cass. 12108/10, 22862/10; 06.09.2012) in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
Nel caso di specie, quindi, era onere dell' dare la dimostrazione della CP_4
partecipazione diretta del socio all'attività dell'azienda.
L' nella memoria di costituzione neppure allega, prima ancora che CP_2
provare, le circostanze di fatto in virtù delle quali è pervenuto alla conclusione che l'odierno opponente partecipasse all'attività d'impresa della
TT e CC NC di UC NT E C con il proprio lavoro personale svolto, peraltro, in modo abituale e prevalente e, soprattutto, quale sia stata l'attività di puro lavoro dal medesimo svolto all'interno dell'impresa, asserendo esclusivamente che il ricorrente era socio della predetta società.
Nè decisiva può ritenersi la circostanza documentale (v. visura) che la società non avesse altri dipendenti in assenza di ulteriori elementi dirimenti idonei a dimostrare che la collaborazione offerta dal ricorrente fosse abituale ed indispensabile ai fini dello svolgimento dell'attività aziendale, non essendo stata ricostruita dall' neppure la reale attività svolta dalla CP_2
società, ma solo in modo generico e superficiale, in maniera da provare che tale attività non potesse che essere effettuata con l'apporto del ricorrente, per di più abituale e prevalente, (V. Sent. Corte Appello Cagliari
31/03/2022, n. 31).
Ne consegue che l non ha fatto fronte agli stringenti oneri probatori CP_2
richiesti dalla S. C. di Cassazione nella materia che ci occupa.
Parte ricorrente tuttavia, pur non essendo onerata, ha provato con testimoni che il ricorrente aveva lavorato come dipendente presso l'Ente Foreste
pag. 6/7 della Sardegna nel periodo dal 1990 al 2005 e che frequentasse il bar della società TT e CC NC di UC NT E C, solo come cliente per “giocare a carte con altri amici” ( v. testi , Tes_1 Tes_2
, e ). Tes_3 Tes_4 Tes_5
Non sussistendo, pertanto, nel caso di specie, i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, il ricorso, va quindi, accolto e dichiarata illegittima l'iscrizione d' ufficio del ricorrente nella gestione commercianti.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in forza del D.M. n. 147 del 13/08/2022, scaglione da a 26.000 a 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-in accoglimento del ricorso, dichiara illegittima l'iscrizione d' ufficio nella gestione commercianti del ricorrente;
-dichiara non dovute le somme richieste in pagamento con l'avviso di addebito n. 402 2018 00022077 74000 - gestione commercianti, notificato il 20/07/2018, opposto;
condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_2
che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge.
18/10/2024 IL GOP
M. Francesca Scala
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione civile-controversie di lavoro
N. R.G. 364/2018
Il GOP M. Francesca Scala all'udienza in data 18/10/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. PUTZOLU DOMENICO e ricorrente CP_1
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CANU MARIA CP_2 P.IVA_1
ANTONIETTA resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8/8/2018, ha evocato nanti il Parte_1
Tribunale di Tempio Pausania, giudice del Lavoro, l proponendo CP_2
ricorso avverso Avviso di addebito: n. 402 2018 00022077 74000 - gestione commercianti, notificato il 20/07/2018 con il quale l aveva CP_2
richiesto il pagamento della somma di € 42.020,23 per contributi non versati relativi al periodo 01/2009 al 12/2009; 01/2010 al 12/2010; 01/2011 Al 12/2011; 01/2012 al 12/2012; 01/2013 al 12/2013; 01/2014 al 12/2014 dal 01/2015 al 12/2015; dal 01/2016 al 12/2016; dal 01/2017 al 09/2017;
Ha eccepito: 1)prescrizione di tutte le obbligazioni sottese all' avviso di addebito ex lege 335/95. 2) violazione della legge 46/99;
Ha contestato la legittimità dell'iscrizione d' ufficio da parte dell' CP_2
nella gestione commercianti e l'inefficacia dell' iscrizione di ufficio per l' interruzione del termine di prescrizione.
Nel merito ha dedotto di essere stato, iscritto nella sezione commercianti, in quanto risultava socio di una societa' in nome collettivo dall' anno 1982, denominata “ TT e CC NC di UC NT E C.” che esercitava attività commerciale in Priatu Frazione di Sant' NT di
Gallura, con oggetto sociale Attivita' Commercio Frutta Verdura Articoli
Da Regalo, Mercerie Bibite Dolciumi, Somministrazione Di Alimenti E
Bevande Tabacchi Gas E Bombole Articoli Ad Esse Complementari, e che la rappresentanza della società era in capo a UC NT e P_
.
[...]
Ha altresì affermato che attualmente e a far data dall' anno 2008 non lavorava più e percepiva una pensione, formata dai diversi contributi previdenziali versati negli anni precedenti in qualità di bracciante agricolo, operaio forestale e estrattore di massi di granito, posizione contributiva che provava per tabulas che lo stesso non aveva mai svolto attività commerciale nella società suddetta;
Ha chiesto: “
1. In via cautelare sospendere con decreto inaudita altera parte, l' esecuzione dell' avviso di addebito opposto per tutte le ragioni sopra evidenziate, 2. In via principale dichiarare illegittima l' iscrizione d' ufficio nella gestione commercianti del ricorrente per le ragioni suesposte;
pag. 2/7
3. Per l' effetto dichiarare non dovute le somme richieste in pagamento come meglio specificate nell' atto opposto;
4. In ogni caso dichiarare comunque prescritte la somma di € 42,020,23 o la minor somma come eventualmente determinata nel corso del giudizio o comunque, nel merito, non dovuto quanto richiesto dall' in quanto trattasi di pretesa CP_2
infondata in fatto e diritto.
5. Con vittoria di spese e onorari di giudizio.
Si è costituita in giudizio l ed ha dedotto l'infondatezza delle CP_2
contestazioni formali afferenti l'asserita decadenza sub. b), stante l'assoluto rispetto dei termini previsti dall'art.25, del D.lgs. n.46 del 1999;
Ha altresì affermato in merito alla eccepita prescrizione che successivamente al provvedimento di iscrizione d'ufficio alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali aveva notificato a svariati atti interruttivi della prescrizione, come meglio Parte_1
indicati nella memoria difensiva;
nel merito ha contestato tutto quanto dedotto dal ricorrente;
Ha chiesto:” -nel merito, respingere il ricorso avverso l'avviso di addebito impugnato in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto accertare la debenza dei contributi previdenziali afferenti la gestione commercianti per gli anni 2009-2017 e condannare parte ricorrente al pagamento delle somme dovute ovvero della diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa a titolo di contributi e sanzioni maturati e maturandi ex lege fino al saldo- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
La causa è stata istruita con documenti e in data odierna, all'esito della
Camera di Consiglio, viene decisa con sentenza con lettura del dispositivo e motivazione contestuale;
pag. 3/7 L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Tanto premesso, in ragione del principio cd. della ragione più liquida, la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della L. n. 662 del 1996 "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società
a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Per l'iscrizione alla gestione commercianti non è sufficiente la qualità di socio o anche di amministratore in una società che svolga attività
pag. 4/7 commerciale essendo necessaria la prova dello svolgimento in concreto dell'attività commerciale, con carattere di abitualità e prevalenza a prescindere dal numero dei soci e dei dipendenti occupati.
In base alla L. n. 45 del 1986 (art. 3, tra gli altri, in particolare) la normativa predetta è anche applicabile ai soci di società in nome collettivo o in accomandita semplice.
Ciò detto è da tener presente che per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di una attività esecutiva o materiale, ma anche di una attività organizzativa e direttiva
Nel caso di specie, dunque deve ritenersi non sufficiente la pacifica qualità di socio della “ TT e CC NC di UC NT E C. per fondare l'obbligo contributivo del ricorrente, dovendosi accertare che tale partecipazione fosse accompagnata dalle succitate condizioni.
Quanto agli oneri probatori, chiarito che la causa va qualificata come di accertamento negativo del credito, è pacifico, secondo i principi che regolano il relativo riparto disciplinato dall'art. 2697 c.c., che spetta all attore in senso sostanziale, provare la ricorrenza dei presupposti CP_2
per l'iscrizione dell' opponente nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali.
Ed infatti, l'esistenza del presupposto impositivo deve essere provato dall in base al principio generale secondo cui la parte che assume CP_4
l'esistenza di una circostanza di fatto è onerata della relativa prova, non potendosi addossare alla controparte il difficile onere della prova di un fatto negativo (cfr. Cass. S.U.10 gennaio 2006 sul criterio della "vicinanza o disponibilità" della prova per individuare il soggetto onerato, in modo tale da non precludere il diritto costituzionale di cui all'art. 24 Cost. ( v. altresi pag. 5/7 Cass. 12108/10, 22862/10; 06.09.2012) in materia di onere della prova gravante sull'Ente previdenziale anche nel caso di azione di accertamento negativo della pretesa contributiva).
Nel caso di specie, quindi, era onere dell' dare la dimostrazione della CP_4
partecipazione diretta del socio all'attività dell'azienda.
L' nella memoria di costituzione neppure allega, prima ancora che CP_2
provare, le circostanze di fatto in virtù delle quali è pervenuto alla conclusione che l'odierno opponente partecipasse all'attività d'impresa della
TT e CC NC di UC NT E C con il proprio lavoro personale svolto, peraltro, in modo abituale e prevalente e, soprattutto, quale sia stata l'attività di puro lavoro dal medesimo svolto all'interno dell'impresa, asserendo esclusivamente che il ricorrente era socio della predetta società.
Nè decisiva può ritenersi la circostanza documentale (v. visura) che la società non avesse altri dipendenti in assenza di ulteriori elementi dirimenti idonei a dimostrare che la collaborazione offerta dal ricorrente fosse abituale ed indispensabile ai fini dello svolgimento dell'attività aziendale, non essendo stata ricostruita dall' neppure la reale attività svolta dalla CP_2
società, ma solo in modo generico e superficiale, in maniera da provare che tale attività non potesse che essere effettuata con l'apporto del ricorrente, per di più abituale e prevalente, (V. Sent. Corte Appello Cagliari
31/03/2022, n. 31).
Ne consegue che l non ha fatto fronte agli stringenti oneri probatori CP_2
richiesti dalla S. C. di Cassazione nella materia che ci occupa.
Parte ricorrente tuttavia, pur non essendo onerata, ha provato con testimoni che il ricorrente aveva lavorato come dipendente presso l'Ente Foreste
pag. 6/7 della Sardegna nel periodo dal 1990 al 2005 e che frequentasse il bar della società TT e CC NC di UC NT E C, solo come cliente per “giocare a carte con altri amici” ( v. testi , Tes_1 Tes_2
, e ). Tes_3 Tes_4 Tes_5
Non sussistendo, pertanto, nel caso di specie, i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, il ricorso, va quindi, accolto e dichiarata illegittima l'iscrizione d' ufficio del ricorrente nella gestione commercianti.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in forza del D.M. n. 147 del 13/08/2022, scaglione da a 26.000 a 52.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza:
-in accoglimento del ricorso, dichiara illegittima l'iscrizione d' ufficio nella gestione commercianti del ricorrente;
-dichiara non dovute le somme richieste in pagamento con l'avviso di addebito n. 402 2018 00022077 74000 - gestione commercianti, notificato il 20/07/2018, opposto;
condanna l alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, CP_2
che liquida in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese generali (15%) e accessori come per legge.
18/10/2024 IL GOP
M. Francesca Scala
pag. 7/7