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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/11/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1436/2022 R.G., avente ad oggetto responsabilità da cose in custodia e vertente
FRA
rappresentata e difesa dall'avv. Incoronata Spera in virtù di Parte_1
mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio della stessa domiciliata;
- ATTRICE -
E in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
NP RE in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e di determinazione n. 665 adottata dal Responsabile dell'Area Servizi
Amministrativi e Sviluppo Economico in data 14-6-2022 e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della
1 instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 16-5-2022 Parte_1
agiva in giudizio nei confronti del al fine di ottenere il Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito ad un sinistro provocato da un'anomalia presente sul marciapiede di una strada comunale.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 20-6-2021, alle ore 23,30 circa, mentre percorreva a piedi il marciapiede pedonale di Via Gabriele D'Annunzio, nei pressi della pizzeria “Sole di
Mezzanotte”, era finita con il piede destro in una buca priva di cubetti adiacente al cordolo perimetrale del marciapiede, cadendo rovinosamente a terra;
- la buca, larga 30 centimetri e profonda 15 centimetri, non era né visibile, in quanto posta in luogo scarsamente illuminato e ricoperta da vegetazione (erba e foglie), né segnalata con transenne e/o segnaletica orizzontale o verticale;
- era stata immediatamente soccorsa dai testimoni presenti sul posto, Tes_1
, e che avevano chiamato i
[...] Testimone_2 Testimone_3
soccorsi;
2 - successivamente era stata trasportata in regime di urgenza presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di dove le era stata diagnosticata una “frattura CP_1
bimalleolare tibiale destra”;
- in data 21-6-2021 a causa dei forti dolori si era recata nuovamente al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di dove era stata sottoposta a consulenza CP_1
ortopedica;
- a causa della comparsa di sintomatologia dolorosa e poiché la frattura bimalleolare della tibia destra immobilizzata in doccia e in attesa di trattamento chirurgico non regrediva con la terapia prescritta, in data 23-6-2021 era stata condotta a mezzo 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di e CP_1
ricoverata presso il Reparto di Ortopedia;
- in data 28-6-2021 era stata sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione cruenta della frattura di tibia e di fibula con fissazione interna di viti corticali;
in particolare, nella documentazione medica l'intervento era così descritto “accesso laterale al perone destro, dieresi, emostasi, scheletrizzazione, si fa procedere la placca sul perone sotto controllo sciopico, dopo riduzione della frattura, si valuta la riduzione delle due proiezione e si stabilizza con viti corticali e stabilità; accesso mediale al malleolo tibiale, dieresi, scheletrizzazione, riduzione della frattura e controllo sciopico, si posiziona la placca a stabilità e si stabilizza frattura con viti corticali e stabilità, controllo sciopico della riduzione nelle due proiezioni, buona la stabilità della sintesi, sutura per strati, cute con clips metalliche, medicazione e bendaggio”;
- in data 1-7-2021 era stata dimessa con diagnosi di “frattura bimalleolare chiusa”;
- in data 7-7-2021, 21-7-2021, 21-8-2021 e 7-10-2021 si era sottoposta ad ulteriori visite di controllo presso l'UOC di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di
3 Melfi, dove le era stato consigliato di sottoporsi a ciclo riabilitativo, mobilizzazione attiva e passiva e training del passo con carico protetto;
- nel mese di Novembre 2021 il dott. dell' Persona_1 [...]
dell'Ospedale di aveva attestato che Controparte_2 CP_1 Parte_1
affetta da frattura bimalleolare chiusa caviglia destra, aveva frequentato il servizio di fisiokinesiterapia per quattro cicli di “mobilizzazione attiva e passiva caviglia destra, rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice, esercizi posturali, training deambulatorio del passo dal 26/07/2021 al
19/11/2021”;
- in data 27-11-2021 il dott. aveva certificato la chiusura Parte_2
della malattia con “postumi tra gli altri di grave zoppia”;
- dalla relazione medico-legale di parte a firma della dott.ssa Per_2
risultava che aveva subìto per i fatti per cui è causa
[...] Parte_1
una “frattura bimalleolare tibiale mediale e del malleolo pereoneale trattati con placca e viti” con postumi quantificabili in una percentuale di danno biologico permanente pari almeno all'8%, oltre che una invalidità temporanea totale per 12 giorni (pari alla durata del ricovero dal 20-6-2021 all'1-7-2021), una invalidità temporanea parziale al 75% per 25 giorni (corrispondenti al periodo dal 2-7-2021 al 26-7-2021 in cui era stata costretta al riposo fisico con posizionamento di tutore
Walker dal giorno delle dimissioni all'avvio del ciclo fisioterapico), una invalidità temporanea parziale al 50% per 25 giorni (corrispondenti al periodo in cui era stata costretta al riposo fisico con carico protetto fino all'ultimo controllo clinico del 21-8-2021) e una invalidità temporanea parziale al 25% per ulteriori 90 giorni
(fino al completamento del ciclo di fisiokinesiterapia in data 19-11-2021); la consulenza aveva evidenziato, altresì, che “nonostante i numerosi trattamenti riabilitativi topici e sistemici a cui la sig. si è successivamente sottoposta, Pt_1
4 persiste a carico della caviglia grave sintomatologia dolorosa con limitazione funzionale nei movimenti di flesso estensione e rotazione del piede destro”;
- dalla perizia di parte si evinceva, altresì, che le alterazioni a carattere permanente derivate dal sinistro erano rappresentate da “sindrome ansiosa, insonnia, difficoltà di concentrazione e vulnerabilità emotiva, disturbo post traumatico, Dal giorno del sinistro la sua capacità di attendere alle mansioni di casalinga risulta essere sacrificata. In particolare a seguito del trauma subito e dei gravi danni riportati, la sig. si è vista costretta ad un lungo e faticoso periodo di Parte_1
convalescenza, dovendo sottoporsi a continui accertamenti e visite specialistiche rimanendo ricoverata presso l'Ospedale di per oltre 10 giorni, nonché a CP_1
continue terapie che comunque non hanno determinato la sua piena guarigione, e il pieno recupero e autosufficienza dell'articolazione, rimanendo infatti una significativa limitazione funzionale” e tale situazione, destinata a durare in considerazione della necessità di sottoporsi ad ulteriori visite mediche, legittimava anche il risarcimento del danno per sofferenza morale;
- in seguito alla caduta aveva sostenuto spese per cure mediche e prestazioni terapiche per l'importo complessivo di euro 525,28;
- la responsabilità dell'evento dannoso era ascrivibile in via esclusiva al
[...]
quale Ente proprietario e custode del marciapiede in questione, per non CP_1
aver provveduto né alla riparazione delle basole della pavimentazione né alla segnalazione del pericolo;
- con nota Pec dell'1-9-2021 aveva inviato all'Ente comunale formale messa in mora al fine di richiedere il risarcimento dei danni fisici patìti in seguito alla caduta;
- con nota Pec dell'1-9-2021 aveva richiesto all'Ufficio Tecnico del Comune di un sopralluogo lungo il marciapiede pedonale di Via Gabriele D'Annunzio, CP_1
5 nei pressi della pizzeria “Sole di Mezzanotte”, ed in particolare sulla buca indicata nella documentazione fotografica allegata;
- l'invito alla stipula di una convezione di negoziazione assistita trasmesso all'Ente comunale in data 7-12-2021 era rimasto privo di riscontro.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che, previo accertamento ai sensi dell'articolo 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'articolo 2043 c.c. della responsabilità esclusiva del quale Ente proprietario della Controparte_1
strada, nella causazione dell'evento dannoso, lo stesso venisse condannato al risarcimento del danno patrimoniale (per spese mediche) e non patrimoniale (per danno biologico e danno morale) subito a causa della caduta nella misura di euro
23.749,53 o nella diversa misura da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali dalla messa in mora fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9-11-2022 si costituiva in giudizio il il quale contestava l'applicabilità sia del regime di Controparte_1
responsabilità disciplinato dall'articolo 2051 c.c., stante la notevole estensione delle strade comunali, sia del regime di responsabilità disciplinato dall'articolo
2043 c.c. per l'insussistenza del presupposto dell'insidia o trabocchetto, negava il rapporto di causalità fra l'evento dannoso e la res, allegando che la responsabilità dell'incidente era ascrivibile in via esclusiva o quantomeno concorrente alla condotta negligente e disattenta della danneggiata, che aveva impegnato l'unica area disagiata del marciapiede, che, peraltro, non consentiva il passaggio di pedoni, in quanto in stretta prossimità con il cordolo e l'albero, e, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3-10-2025, fissata per la precisazione delle
6 conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
In via preliminare rispetto all'esame del merito della domanda risarcitoria proposta da occorre evidenziare che l'attrice ha documentato di Parte_1
avere esperito inutilmente prima della instaurazione del giudizio la procedura di negoziazione assistita, che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 132 del
2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, costituisce condizione di procedibilità della domanda che ha ad oggetto il pagamento a qualsiasi titolo di una somma di denaro non eccedente euro cinquantamila (si veda l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita inviato a mezzo
Pec al in data 7-12-2021 prodotto al n. 18 nel fascicolo di parte Controparte_1
attrice).
Pertanto, verificata la procedibilità della domanda, occorre esaminarne nel merito la fondatezza.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle responsabilità del
[...]
per la omessa manutenzione di un marciapiede posto al margine di una CP_1
strada comunale, stante la dedotta riconducibilità del danno lamentato dall'attrice ad un'anomalia presente sul marciapiede stesso, non segnalata e non visibile.
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata
7 dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso), non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179 del 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 del R.D. n. 2056 del 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente
CP_ configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di
8 cassazione n. 11096 del 2020, Corte di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, Corte di cassazione n. 21508 del 2011, Corte di cassazione n. 6826 del 2021 e Corte di cassazione n. 29632 del 2024).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del
2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
9 In attuazione della norma dettata dall''articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n.
25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).
D'altra parte, soltanto nel caso in cui il danneggiato abbia assolto all'onus probandi su di lui gravante può ritenersi operante il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità previsto dall'articolo 2051 c.c. a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res, per superare il quale lo stesso sarà tenuto a fornire la prova del caso fortuito: ne consegue che soltanto se l'attore ha dimostrato l'evento dannoso e la sua riconducibilità causale alla cosa in custodia, il convenuto ha l'onere di dimostrare l'intervento, nella causazione dell'evento dannoso, di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, che abbia inciso sul rapporto di causalità, escludendolo.
Posto che ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n.
849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e
10 Corte di cassazione n. 11264 del 1995) - fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso (in tal senso Corte di cassazione n.
2430 del 2004) -, qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013).
In tale ultimo caso la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il principio generale a fondamento della responsabilità oggettiva che l'articolo 2051
c.c. prevede a carico del custode di una strada, in base al quale l'utente deve poter fare affidamento sulla apparente transitabilità della stessa, deve essere necessariamente coordinato con il principio di autoresponsabilità secondo il quale l'utente è gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale e da un dovere di ragionevole cautela in attuazione del principio di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione, sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (Corte di cassazione n. 34886 del 2021 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e Corte di cassazione n. 2430 del 2004).
11 Pertanto, nel caso in cui la situazione potenzialmente pericolosa creata dallo stato della res in custodia è visibile o prevedibile, si accentua a carico dell'utente il dovere generale di cautela nell'utilizzo del bene demaniale e il comportamento incauto dallo stesso tenuto in violazione del suddetto dovere si inserisce nella serie causale che conduce al verificarsi del fatto dannoso in modo tale da concorrere a determinarlo o, a seconda delle circostanze del caso concreto, da porsi come causa esclusiva di esso, interrompendo il nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso.
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi e del relativo contenuto, ritiene questo Giudice che per le suesposte ragioni che attengono al fondamento della responsabilità ex articolo 2051 c.c., nessuna rilevanza possa essere attribuita alla estensione della strada comunale e al suo assoggettamento all'utilizzo generalizzato da parte degli utenti ai fini dell'esclusione della responsabilità del nella sua qualità di proprietario e custode. Controparte_1
D'altra parte, la domanda risarcitoria proposta da deve essere Parte_1
rigettata per le seguenti ragioni.
Dal materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio - costituto dalla deposizione resa da testi escussi e dalla documentazione, anche fotografica, in atti
- è emerso che l'insidia stradale che ha provocato la caduta dell'attrice era costituita da una buca posta fra il cordolo del marciapiede e l'albero posto al margine dello stesso marciapiede che l'attrice stava percorrendo (senza accingersi ad attraversare la strada) in compagnia del figlio e di alcuni amici in tarda serata, che il tratto di strada percorso era illuminato e che la buca in questione era di dimensioni tali da contenere il piede dell'attrice ed era ricoperta da fogliame;
12 inoltre, i testimoni escussi hanno riconosciuto nella documentazione fotografica tempestivamente prodotta in giudizio da parte attrice il luogo dove è avvenuta la caduta (si vedano la deposizione resa dal teste riportata nel verbale Tes_1
di udienza dell'1-3-2024, la deposizione resa dal teste riportata Testimone_3
nel verbale di udienza del 13-9-2024 e la deposizione resa dal teste Tes_4
riportata nel verbale di udienza del 12-2-2025, nonché le fotografie
[...]
depositate al n. 2 nel fascicolo di parte attrice).
Inoltre, dalla relazione di servizio redatta dal Comando Polizia Locale di in CP_1
seguito ad un sopralluogo sul luogo dell'incidente è emerso che il manto stradale del marciapiede di Via Gabriele D'Annunzio nei pressi della pizzeria “Il Sole di
Mezzanotte” risultava manchevole di tre sampietrini con forma quadrata di dimensioni di 8 cm divelti dal piccolo rigonfiamento del manto stradale causato dalle radici dell'albero posto nell'aiuola adiacente e che l'intera area circostante della sede stradale e dei marciapiedi si presentava in ottimo stato (si veda la relazione di servizio del Comando Polizia Locale di depositata al n. 1 nel CP_1
fascicolo di parte convenuta).
La collocazione dell'insidia (rappresentata da un avvallamento del manto stradale del marciapiede provocato dalla mancanza di tre sampietrini e coperto da foglie) su una parte estremamente circoscritta della sede stradale e, precisamente, sul margine esterno del marciapiede adiacente alla strada dove sono collocati gli alberi e la concreta possibilità di evitarla semplicemente percorrendo la parte adiacente interna del marciapiede che non presentava alcuna sconnessione ed era sufficientemente estesa da consentire il passaggio dei pedoni rende l'accertato dissesto che caratterizzava il marciapiede ininfluente ai fini del riconoscimento del rapporto di causalità fra lo stato della res e l'evento dannoso, non risultando quest'ultimo riconducibile sul piano causale all'anomalia presente sulla pavimentazione del marciapiede, ma esclusivamente al comportamento incauto
13 della danneggiata, che, nel percorrere il marciapiede in questione, non ha adottato ogni cautela e verosimilmente per disattenzione o distrazione, invece di camminare lungo la parte interna dello stesso, non intervallata da alberi e non interessata da dissesti - la documentazione fotografica prodotta in giudizio sia dalla parte attrice sia dalla parte convenuta in allegato alla relazione di servizio redatta dalla Polizia Locale di riproduce la restante pavimentazione del CP_1
marciapiedi integra, ad eccezione dell'avvallamento in questione -, nonostante non avesse intenzione di attraversare la carreggiata, procedeva lungo il margine esterno del marciapiede interessato dall'avvallamento, collocando il piede esattamente nel punto (di minima estensione) in cui si trovava l'avvallamento ricoperto da foglie, così perdendo l'equilibrio e rovinando al suolo.
D'altra parte, le condizioni di tempo (non sono state allegate dall'attrice particolari condizioni atmosferiche) e di visibilità (il fatto si è verificato in tarda serata, ma su una strada comunale dotata di un sistema di illuminazione pubblica che rendeva verosimilmente visibile quantomeno un accumulo di foglie sulla pavimentazione che avrebbe comunque dovuto suggerire all'attrice di procedere spostandosi lateralmente) avrebbero consentito alla danneggiata di percorrere il marciapiede in condizioni di piena sicurezza, evitando di appoggiare il piede proprio nel circoscritto tratto ricoperto di foglie fra il cordolo del marciapiede e l'albero immediatamente adiacente.
Ne consegue che va attribuita efficienza causale esclusiva al comportamento incauto della danneggiata e, escluso il nesso causale fra l'evento dannoso e lo stato della res oggetto della custodia, la domanda risarcitoria proposta da Pt_1
nei confronti del deve essere rigettata.
[...] Controparte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'attrice e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e
14 utilizzando i valori minimi in considerazione della esigua complessità della controversia e lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del
2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10- 2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione a
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
MA, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 16-5-2022, da nei Parte_1
confronti del ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_1
disattesa, così provvede:
15 - rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore del delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Potenza, 19-11-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella MA
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
MA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1436/2022 R.G., avente ad oggetto responsabilità da cose in custodia e vertente
FRA
rappresentata e difesa dall'avv. Incoronata Spera in virtù di Parte_1
mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio della stessa domiciliata;
- ATTRICE -
E in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
NP RE in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e di determinazione n. 665 adottata dal Responsabile dell'Area Servizi
Amministrativi e Sviluppo Economico in data 14-6-2022 e domiciliato presso lo studio del suo procuratore;
- CONVENUTO -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della
1 instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 16-5-2022 Parte_1
agiva in giudizio nei confronti del al fine di ottenere il Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in seguito ad un sinistro provocato da un'anomalia presente sul marciapiede di una strada comunale.
In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 20-6-2021, alle ore 23,30 circa, mentre percorreva a piedi il marciapiede pedonale di Via Gabriele D'Annunzio, nei pressi della pizzeria “Sole di
Mezzanotte”, era finita con il piede destro in una buca priva di cubetti adiacente al cordolo perimetrale del marciapiede, cadendo rovinosamente a terra;
- la buca, larga 30 centimetri e profonda 15 centimetri, non era né visibile, in quanto posta in luogo scarsamente illuminato e ricoperta da vegetazione (erba e foglie), né segnalata con transenne e/o segnaletica orizzontale o verticale;
- era stata immediatamente soccorsa dai testimoni presenti sul posto, Tes_1
, e che avevano chiamato i
[...] Testimone_2 Testimone_3
soccorsi;
2 - successivamente era stata trasportata in regime di urgenza presso il Pronto
Soccorso dell'Ospedale di dove le era stata diagnosticata una “frattura CP_1
bimalleolare tibiale destra”;
- in data 21-6-2021 a causa dei forti dolori si era recata nuovamente al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di dove era stata sottoposta a consulenza CP_1
ortopedica;
- a causa della comparsa di sintomatologia dolorosa e poiché la frattura bimalleolare della tibia destra immobilizzata in doccia e in attesa di trattamento chirurgico non regrediva con la terapia prescritta, in data 23-6-2021 era stata condotta a mezzo 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di e CP_1
ricoverata presso il Reparto di Ortopedia;
- in data 28-6-2021 era stata sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione cruenta della frattura di tibia e di fibula con fissazione interna di viti corticali;
in particolare, nella documentazione medica l'intervento era così descritto “accesso laterale al perone destro, dieresi, emostasi, scheletrizzazione, si fa procedere la placca sul perone sotto controllo sciopico, dopo riduzione della frattura, si valuta la riduzione delle due proiezione e si stabilizza con viti corticali e stabilità; accesso mediale al malleolo tibiale, dieresi, scheletrizzazione, riduzione della frattura e controllo sciopico, si posiziona la placca a stabilità e si stabilizza frattura con viti corticali e stabilità, controllo sciopico della riduzione nelle due proiezioni, buona la stabilità della sintesi, sutura per strati, cute con clips metalliche, medicazione e bendaggio”;
- in data 1-7-2021 era stata dimessa con diagnosi di “frattura bimalleolare chiusa”;
- in data 7-7-2021, 21-7-2021, 21-8-2021 e 7-10-2021 si era sottoposta ad ulteriori visite di controllo presso l'UOC di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di
3 Melfi, dove le era stato consigliato di sottoporsi a ciclo riabilitativo, mobilizzazione attiva e passiva e training del passo con carico protetto;
- nel mese di Novembre 2021 il dott. dell' Persona_1 [...]
dell'Ospedale di aveva attestato che Controparte_2 CP_1 Parte_1
affetta da frattura bimalleolare chiusa caviglia destra, aveva frequentato il servizio di fisiokinesiterapia per quattro cicli di “mobilizzazione attiva e passiva caviglia destra, rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale semplice, esercizi posturali, training deambulatorio del passo dal 26/07/2021 al
19/11/2021”;
- in data 27-11-2021 il dott. aveva certificato la chiusura Parte_2
della malattia con “postumi tra gli altri di grave zoppia”;
- dalla relazione medico-legale di parte a firma della dott.ssa Per_2
risultava che aveva subìto per i fatti per cui è causa
[...] Parte_1
una “frattura bimalleolare tibiale mediale e del malleolo pereoneale trattati con placca e viti” con postumi quantificabili in una percentuale di danno biologico permanente pari almeno all'8%, oltre che una invalidità temporanea totale per 12 giorni (pari alla durata del ricovero dal 20-6-2021 all'1-7-2021), una invalidità temporanea parziale al 75% per 25 giorni (corrispondenti al periodo dal 2-7-2021 al 26-7-2021 in cui era stata costretta al riposo fisico con posizionamento di tutore
Walker dal giorno delle dimissioni all'avvio del ciclo fisioterapico), una invalidità temporanea parziale al 50% per 25 giorni (corrispondenti al periodo in cui era stata costretta al riposo fisico con carico protetto fino all'ultimo controllo clinico del 21-8-2021) e una invalidità temporanea parziale al 25% per ulteriori 90 giorni
(fino al completamento del ciclo di fisiokinesiterapia in data 19-11-2021); la consulenza aveva evidenziato, altresì, che “nonostante i numerosi trattamenti riabilitativi topici e sistemici a cui la sig. si è successivamente sottoposta, Pt_1
4 persiste a carico della caviglia grave sintomatologia dolorosa con limitazione funzionale nei movimenti di flesso estensione e rotazione del piede destro”;
- dalla perizia di parte si evinceva, altresì, che le alterazioni a carattere permanente derivate dal sinistro erano rappresentate da “sindrome ansiosa, insonnia, difficoltà di concentrazione e vulnerabilità emotiva, disturbo post traumatico, Dal giorno del sinistro la sua capacità di attendere alle mansioni di casalinga risulta essere sacrificata. In particolare a seguito del trauma subito e dei gravi danni riportati, la sig. si è vista costretta ad un lungo e faticoso periodo di Parte_1
convalescenza, dovendo sottoporsi a continui accertamenti e visite specialistiche rimanendo ricoverata presso l'Ospedale di per oltre 10 giorni, nonché a CP_1
continue terapie che comunque non hanno determinato la sua piena guarigione, e il pieno recupero e autosufficienza dell'articolazione, rimanendo infatti una significativa limitazione funzionale” e tale situazione, destinata a durare in considerazione della necessità di sottoporsi ad ulteriori visite mediche, legittimava anche il risarcimento del danno per sofferenza morale;
- in seguito alla caduta aveva sostenuto spese per cure mediche e prestazioni terapiche per l'importo complessivo di euro 525,28;
- la responsabilità dell'evento dannoso era ascrivibile in via esclusiva al
[...]
quale Ente proprietario e custode del marciapiede in questione, per non CP_1
aver provveduto né alla riparazione delle basole della pavimentazione né alla segnalazione del pericolo;
- con nota Pec dell'1-9-2021 aveva inviato all'Ente comunale formale messa in mora al fine di richiedere il risarcimento dei danni fisici patìti in seguito alla caduta;
- con nota Pec dell'1-9-2021 aveva richiesto all'Ufficio Tecnico del Comune di un sopralluogo lungo il marciapiede pedonale di Via Gabriele D'Annunzio, CP_1
5 nei pressi della pizzeria “Sole di Mezzanotte”, ed in particolare sulla buca indicata nella documentazione fotografica allegata;
- l'invito alla stipula di una convezione di negoziazione assistita trasmesso all'Ente comunale in data 7-12-2021 era rimasto privo di riscontro.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attrice chiedeva che, previo accertamento ai sensi dell'articolo 2051 c.c. o, in via subordinata, ai sensi dell'articolo 2043 c.c. della responsabilità esclusiva del quale Ente proprietario della Controparte_1
strada, nella causazione dell'evento dannoso, lo stesso venisse condannato al risarcimento del danno patrimoniale (per spese mediche) e non patrimoniale (per danno biologico e danno morale) subito a causa della caduta nella misura di euro
23.749,53 o nella diversa misura da accertarsi in corso di causa, oltre interessi legali dalla messa in mora fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9-11-2022 si costituiva in giudizio il il quale contestava l'applicabilità sia del regime di Controparte_1
responsabilità disciplinato dall'articolo 2051 c.c., stante la notevole estensione delle strade comunali, sia del regime di responsabilità disciplinato dall'articolo
2043 c.c. per l'insussistenza del presupposto dell'insidia o trabocchetto, negava il rapporto di causalità fra l'evento dannoso e la res, allegando che la responsabilità dell'incidente era ascrivibile in via esclusiva o quantomeno concorrente alla condotta negligente e disattenta della danneggiata, che aveva impegnato l'unica area disagiata del marciapiede, che, peraltro, non consentiva il passaggio di pedoni, in quanto in stretta prossimità con il cordolo e l'albero, e, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attorea.
Esaurita la fase istruttoria, nel corso della quale veniva espletata la prova testimoniale richiesta dalle parti, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3-10-2025, fissata per la precisazione delle
6 conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
In via preliminare rispetto all'esame del merito della domanda risarcitoria proposta da occorre evidenziare che l'attrice ha documentato di Parte_1
avere esperito inutilmente prima della instaurazione del giudizio la procedura di negoziazione assistita, che ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 132 del
2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, costituisce condizione di procedibilità della domanda che ha ad oggetto il pagamento a qualsiasi titolo di una somma di denaro non eccedente euro cinquantamila (si veda l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita inviato a mezzo
Pec al in data 7-12-2021 prodotto al n. 18 nel fascicolo di parte Controparte_1
attrice).
Pertanto, verificata la procedibilità della domanda, occorre esaminarne nel merito la fondatezza.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento delle responsabilità del
[...]
per la omessa manutenzione di un marciapiede posto al margine di una CP_1
strada comunale, stante la dedotta riconducibilità del danno lamentato dall'attrice ad un'anomalia presente sul marciapiede stesso, non segnalata e non visibile.
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni provocati agli utenti dalla omessa o inidonea manutenzione delle strade o delle loro pertinenze e in generale, di beni demaniali, il fondamento della tutela risarcitoria del privato non è stata nel tempo unanimemente individuato dalla giurisprudenza di legittimità.
Un orientamento giurisprudenziale più risalente esclude che possa trovare applicazione nei confronti della pubblica amministrazione la norma dettata
7 dall'articolo 2051 c.c., sul presupposto che il concetto di custodia di cui all'articolo 2051 c.c. implichi un effettivo potere di fatto sulla cosa custodita che non è configurabile a fronte di beni demaniali e patrimoniali che, in considerazione delle loro caratteristiche intrinseche (estensione e modalità d'uso), non consentano o limitino la possibilità di un controllo diretto ed immediato ad opera dell'Ente proprietario o del concessionario (strade, autostrade, ferrovie non privatizzate, demanio marittimo e fluviale), ma - sulla base del riconoscimento del limite posto alla discrezionalità amministrativa dal principio generale del neminem ledere - individua in tal caso il fondamento della tutela risarcitoria del privato nella norma dettata dall'articolo 2043 c.c., assumendo che la pubblica amministrazione incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale, esteso anche alla vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalla legge o da norme regolamentari, da norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, avendo il dovere di evitare che il bene rappresenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e prevedibile (si veda ex plurimis
Corte di cassazione Sezioni unite n. 8588 del 1997 e Corte di cassazione n. 16179 del 2001).
Invece, la giurisprudenza di legittimità più recente - con orientamento consolidato che questo Giudice condivide, in quanto conforme al rapporto di custodia intercorrente fra l'Ente proprietario e la res e al conseguente obbligo di manutenzione stabilito dall'articolo 5 del R.D. n. 2056 del 1923 - ammette l'applicabilità alla pubblica amministrazione della norma dettata dall'articolo
2051 c.c., secondo la quale ciascuno è responsabile dal danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, e la conseguente
CP_ configurabilità della responsabilità oggettiva in capo all' proprietario in caso di omessa o inidonea manutenzione delle strade e delle loro pertinenze, indipendentemente dalla loro estensione (in tal senso ex plurimis Corte di
8 cassazione n. 11096 del 2020, Corte di cassazione n. 2894 del 2018, Corte di cassazione n. 18753 del 2017, Corte di cassazione n. 11526 del 2017, Corte di cassazione n. 1677 del 2016, Corte di cassazione n. 9547 del 2015, Corte di cassazione n. 8935 del 2013, Corte di cassazione n. 16542 del 2012, Corte di cassazione n. 9309 del 2012, Corte di cassazione n. 7037 del 2012, Corte di cassazione n. 21508 del 2011, Corte di cassazione n. 6826 del 2021 e Corte di cassazione n. 29632 del 2024).
Pertanto, il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo
2051 c.c., che prevede una responsabilità oggettiva a carico del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (si vedano nel senso della natura oggettiva della responsabilità prevista a carico del custode Corte di cassazione n. 2477 del 2018, Corte di cassazione n. 11526 del
2017 e Corte di cassazione n. 25214 del 2014) e, per quello che rileva in questa sede, il fondamento di tale responsabilità deve essere individuato nel dovere di custodia che grava sul soggetto (proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore) che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sulla cosa in relazione all'obbligo di vigilare affinché la stessa non arrechi danni a terzi.
Dal momento che l'articolo 2051 c.c. prevede una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res per il danno “cagionato” dalla stessa, occorre considerare decisivo il dato testuale e ritenere - conformemente peraltro ai precedenti giurisprudenziali sul punto - che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode, è necessario che il danno lamentato sia causalmente riconducibile all'intrinseco dinamismo della cosa, per la sua consistenza oggettiva, o per effetto di agenti che ne hanno alterato la natura, escludendo che possa assumere alcuna rilevanza la circostanza che la cosa abbia rappresentato una mera occasione del verificarsi dell'evento dannoso.
9 In attuazione della norma dettata dall''articolo 2697 c.c., che disciplina la distribuzione dell'onere della prova facendo applicazione dell'antico principio onus probandi incumbit ei qui diciti non ei qui negat, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno provocato da una cosa in custodia il danneggiato deve dimostrare la relazione (di proprietà o di uso) intercorrente fra il convenuto e la res, il danno subito ed il rapporto di causalità fra la cosa e l'evento dannoso, mentre grava sul custode l'onere di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che l'evento dannoso si è verificato per l'intervento di un fattore esterno (fatto del terzo o dello stesso danneggiato), imprevedibile, inevitabile ed eccezionale che abbia inciso, interrompendolo, sul nesso causale (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018, Corte di cassazione n.
25214 del 2014, Corte di cassazione n. 1971 del 2000 e n. 12161 del 2000).
D'altra parte, soltanto nel caso in cui il danneggiato abbia assolto all'onus probandi su di lui gravante può ritenersi operante il criterio oggettivo di imputazione della responsabilità previsto dall'articolo 2051 c.c. a carico del proprietario o dell'utilizzatore della res, per superare il quale lo stesso sarà tenuto a fornire la prova del caso fortuito: ne consegue che soltanto se l'attore ha dimostrato l'evento dannoso e la sua riconducibilità causale alla cosa in custodia, il convenuto ha l'onere di dimostrare l'intervento, nella causazione dell'evento dannoso, di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, che abbia inciso sul rapporto di causalità, escludendolo.
Posto che ai fini del riconoscimento della responsabilità del custode non è necessario che la res sia intrinsecamente pericolosa (si veda Corte di cassazione n.
849 del 1955), ma è sufficiente, perché possa essere riscontrato il rapporto di causalità fra la cosa ed il danno, che la res abbia una concreta potenzialità dannosa per sua connaturale forza dinamica o anche statica o per effetto di concause umane o naturali (si vedano ex plurimis Corte di cassazione n. 10277 del 1990 e
10 Corte di cassazione n. 11264 del 1995) - fermo restando che tanto meno la cosa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata con l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente dello stesso (in tal senso Corte di cassazione n.
2430 del 2004) -, qualora si tratti di res statica ed inerte che richieda un'interazione con l'agire umano e, in particolare, con quello del danneggiato, per la prova del nesso causale quest'ultimo deve dimostrare che lo stato dei luoghi abbia caratteristiche peculiari tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene, come la presenza di buche, ostacoli imprevisti, mancanza di guard-rail (Corte di cassazione n. 5306 del 2013).
In tale ultimo caso la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il principio generale a fondamento della responsabilità oggettiva che l'articolo 2051
c.c. prevede a carico del custode di una strada, in base al quale l'utente deve poter fare affidamento sulla apparente transitabilità della stessa, deve essere necessariamente coordinato con il principio di autoresponsabilità secondo il quale l'utente è gravato di un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario e diretto del bene demaniale e da un dovere di ragionevole cautela in attuazione del principio di solidarietà previsto dall'articolo 2 della Costituzione, sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che tale comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso (Corte di cassazione n. 34886 del 2021 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 27724 del 2018 e Corte di cassazione n. 2430 del 2004).
11 Pertanto, nel caso in cui la situazione potenzialmente pericolosa creata dallo stato della res in custodia è visibile o prevedibile, si accentua a carico dell'utente il dovere generale di cautela nell'utilizzo del bene demaniale e il comportamento incauto dallo stesso tenuto in violazione del suddetto dovere si inserisce nella serie causale che conduce al verificarsi del fatto dannoso in modo tale da concorrere a determinarlo o, a seconda delle circostanze del caso concreto, da porsi come causa esclusiva di esso, interrompendo il nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso.
Tanto premesso in punto di individuazione del quadro normativo di riferimento, di qualificazione giuridica della domanda risarcitoria proposta e del regime di distribuzione fra le parti dell'onus probandi e del relativo contenuto, ritiene questo Giudice che per le suesposte ragioni che attengono al fondamento della responsabilità ex articolo 2051 c.c., nessuna rilevanza possa essere attribuita alla estensione della strada comunale e al suo assoggettamento all'utilizzo generalizzato da parte degli utenti ai fini dell'esclusione della responsabilità del nella sua qualità di proprietario e custode. Controparte_1
D'altra parte, la domanda risarcitoria proposta da deve essere Parte_1
rigettata per le seguenti ragioni.
Dal materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio - costituto dalla deposizione resa da testi escussi e dalla documentazione, anche fotografica, in atti
- è emerso che l'insidia stradale che ha provocato la caduta dell'attrice era costituita da una buca posta fra il cordolo del marciapiede e l'albero posto al margine dello stesso marciapiede che l'attrice stava percorrendo (senza accingersi ad attraversare la strada) in compagnia del figlio e di alcuni amici in tarda serata, che il tratto di strada percorso era illuminato e che la buca in questione era di dimensioni tali da contenere il piede dell'attrice ed era ricoperta da fogliame;
12 inoltre, i testimoni escussi hanno riconosciuto nella documentazione fotografica tempestivamente prodotta in giudizio da parte attrice il luogo dove è avvenuta la caduta (si vedano la deposizione resa dal teste riportata nel verbale Tes_1
di udienza dell'1-3-2024, la deposizione resa dal teste riportata Testimone_3
nel verbale di udienza del 13-9-2024 e la deposizione resa dal teste Tes_4
riportata nel verbale di udienza del 12-2-2025, nonché le fotografie
[...]
depositate al n. 2 nel fascicolo di parte attrice).
Inoltre, dalla relazione di servizio redatta dal Comando Polizia Locale di in CP_1
seguito ad un sopralluogo sul luogo dell'incidente è emerso che il manto stradale del marciapiede di Via Gabriele D'Annunzio nei pressi della pizzeria “Il Sole di
Mezzanotte” risultava manchevole di tre sampietrini con forma quadrata di dimensioni di 8 cm divelti dal piccolo rigonfiamento del manto stradale causato dalle radici dell'albero posto nell'aiuola adiacente e che l'intera area circostante della sede stradale e dei marciapiedi si presentava in ottimo stato (si veda la relazione di servizio del Comando Polizia Locale di depositata al n. 1 nel CP_1
fascicolo di parte convenuta).
La collocazione dell'insidia (rappresentata da un avvallamento del manto stradale del marciapiede provocato dalla mancanza di tre sampietrini e coperto da foglie) su una parte estremamente circoscritta della sede stradale e, precisamente, sul margine esterno del marciapiede adiacente alla strada dove sono collocati gli alberi e la concreta possibilità di evitarla semplicemente percorrendo la parte adiacente interna del marciapiede che non presentava alcuna sconnessione ed era sufficientemente estesa da consentire il passaggio dei pedoni rende l'accertato dissesto che caratterizzava il marciapiede ininfluente ai fini del riconoscimento del rapporto di causalità fra lo stato della res e l'evento dannoso, non risultando quest'ultimo riconducibile sul piano causale all'anomalia presente sulla pavimentazione del marciapiede, ma esclusivamente al comportamento incauto
13 della danneggiata, che, nel percorrere il marciapiede in questione, non ha adottato ogni cautela e verosimilmente per disattenzione o distrazione, invece di camminare lungo la parte interna dello stesso, non intervallata da alberi e non interessata da dissesti - la documentazione fotografica prodotta in giudizio sia dalla parte attrice sia dalla parte convenuta in allegato alla relazione di servizio redatta dalla Polizia Locale di riproduce la restante pavimentazione del CP_1
marciapiedi integra, ad eccezione dell'avvallamento in questione -, nonostante non avesse intenzione di attraversare la carreggiata, procedeva lungo il margine esterno del marciapiede interessato dall'avvallamento, collocando il piede esattamente nel punto (di minima estensione) in cui si trovava l'avvallamento ricoperto da foglie, così perdendo l'equilibrio e rovinando al suolo.
D'altra parte, le condizioni di tempo (non sono state allegate dall'attrice particolari condizioni atmosferiche) e di visibilità (il fatto si è verificato in tarda serata, ma su una strada comunale dotata di un sistema di illuminazione pubblica che rendeva verosimilmente visibile quantomeno un accumulo di foglie sulla pavimentazione che avrebbe comunque dovuto suggerire all'attrice di procedere spostandosi lateralmente) avrebbero consentito alla danneggiata di percorrere il marciapiede in condizioni di piena sicurezza, evitando di appoggiare il piede proprio nel circoscritto tratto ricoperto di foglie fra il cordolo del marciapiede e l'albero immediatamente adiacente.
Ne consegue che va attribuita efficienza causale esclusiva al comportamento incauto della danneggiata e, escluso il nesso causale fra l'evento dannoso e lo stato della res oggetto della custodia, la domanda risarcitoria proposta da Pt_1
nei confronti del deve essere rigettata.
[...] Controparte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere poste a carico dell'attrice e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e
14 utilizzando i valori minimi in considerazione della esigua complessità della controversia e lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del
2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10- 2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del
Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione a
Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che,
a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
MA, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato a mezzo Pec in data 16-5-2022, da nei Parte_1
confronti del ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Controparte_1
disattesa, così provvede:
15 - rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore del delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Potenza, 19-11-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella MA
16