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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6124/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6124/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BARONE VINCENZO, giusta procura Parte_1 in atti;
ATTORE contro
Controparte_1
in persona del p.t., rappresentato e difeso ex lege
[...] CP_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
, contumace;
Controparte_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la Parte_1 cartella di pagamento n. 01420230004116339000 dell'importo di euro
447.696,47, notificata dall su incarico del Controparte_4
pagina 1 di 7 (nell'attualità in Parte_2 Pt_3 data 18/4/2023.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il giudizio, svoltosi nella attiva resistenza del solo ente impositore e nella contumacia dell'agente della riscossione, in difetto di richieste istruttorie, è infine pervenuto all'udienza del 23/4/2025, all'esito della quale la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3, c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e merita le sorti del rigetto.
Dagli atti di causa emerge che, in esecuzione della ordinanza ingiunzione n.
164/2019, l'ente impositore ha richiesto all'odierno opponente il pagamento di euro 248.712,58 a titolo di sanzione amministrativa irrogata ai sensi della legge n. 689/1981, euro 198.970,06 a titolo di maggiorazione per ritardato pagamento ai sensi dell'art. 27, co. 6 della legge n. 689/1981, euro 7,95 a titolo di spese di notifica.
A fronte di ciò, l'opponente lamenta, in sostanza, l'illegittimità della maggiorazione applicata per il ritardato pagamento, denunciando (1) profili di incostituzionalità della disciplina normativa dettata dal citato art. 27 co. 6 L.
689/1981 (“in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti”); (2)
l'inapplicabilità della maggiorazione, ove configurata alla stregua di una sanzione amministrativa accessoria, stante la attuale pendenza del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione principale.
In particolare, sotto il primo profilo, l'opponente lamenta che tale maggiorazione comporterebbe l'applicazione di un interesse che, nell'ambito del sistema bancario-finanziario, va ritenuto usurario e che, di fatto, si risolve in una punizione eccessivamente onerosa per il trasgressore e in un illecito arricchimento da parte dell'Ente impositore, aggiungendo che la circostanza per cui tale maggiorazione celi, in realtà, un interesse, lo si desumerebbe dal disposto pagina 2 di 7 dell'art. 6, comma 1 e 11, del D.L. 216/1993, convertito in L. 225/2016 che, in una interpretazione asseritamente autentica, seppur indiretta, dell'art. 27 L.
689/1981 dispone che “
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi……11. Per le sanzioni di cui alla lettera e), del comma 10, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
A sostegno della propria tesi l'opponente invoca altresì l'ordinanza n.
25/2017 della Corte costituzionale.
In questa prospettiva, ad avviso dell'opponente, l'art. 27 L. 689/1981, oltre a mostrarsi anacronistico e in contrasto con il canone di ragionevolezza – attesi gli attuali interessi bancari e tasso di inflazione – violerebbe, altresì, il principio di uguaglianza laddove si consideri che “l'attuale ammontare degli interessi applicati in materia tributaria oscillano dal 2% al 4,5% ex D.M. 21.05.2009”, con la conseguenza che emergerebbero, oltre al carattere usurario del saggio di interesse preteso, “evidenti profili di legittimità costituzionale dell'art. 27, VI comma, della Legge n. 689 del 24.11.1981, n. 689 in riferimento all'art. 2 (tutela dei diritti), all'art 3 Cost. (principio di uguaglianza), all'art. 53 Cost. (obbligo di concorso alle spese pubbliche) e all'art. 97 Cost. (principi della P.A.)”.
Ciò premesso, quanto ai rilevati profili di illegittimità della maggiorazione applicata nel caso di specie, si osserva quanto segue.
La maggiorazione disciplinata dall'art. 27, co. 6, L. n. 689/1981 è prevista dalla legge e non risulta mai attinta da dubbi di costituzionalità, essendo già intervenuto il giudice delle leggi a ribadirne la piena validità.
Invero, come già rilevato nell'ordinanza del 16/12/2023, la disciplina in esame è stata ritenuta legittima a più riprese dalla giurisprudenza (per tutti, cfr.
Cass., nn. 1884/2016 e 21259/2016; nella giurisprudenza amministrativa, v.
Consiglio di Stato, n. 4510 del 20/7/2009), ed ha già superato indenne il vaglio di costituzionalità (cfr. Corte cost., n. 308/99).
pagina 3 di 7 In particolare, il Giudice delle Leggi, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, ha precisato che la maggiorazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di ritardo nel pagamento si atteggia a sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, escludendo, stante la diversità di presupposto e di finalità delle discipline menzionate, l'omogeneità dei termini di raffronto – necessaria a fondare un eventuale giudizio di disparità di trattamento rispetto al regime dei normali rapporti di credito tra privati, assoggettati, in tesi, al meno oneroso tasso legale – rilevante ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost.
Al riguardo, deve ribadirsi che le conclusioni a cui è pervenuta la Corte costituzionale appaiono ancora attuali: non è infatti mutata la formulazione letterale della disposizione in questione e persiste dunque la già riconosciuta funzione che quest'ultima norma attribuisce alla sanzione aggiuntiva, che è anche quella di assorbimento degli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti, a nulla valendo l'ambiguo inciso contenuto nel disposto di cui all'art. 6 del decreto-legge 22/10/2016, n. 193, a fronte di un dato testuale inequivoco, quello dettato dall'art. 27 citato, che parla expressis verbis di 'maggiorazione' destinata ad assorbire gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti, così distinguendo nettamente l'istituto degli interessi moratori o di pieno diritto nelle obbligazioni tra privati e l'istituto delle maggiorazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di ritardo nel pagamento, a cui è da ricollegare, secondo il citato consolidato orientamento interpretativo, una funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì sanzionatoria (orientamento secondo il quale, come anticipato, tale maggiorazione “costituisce una sanzione aggiuntiva per ritardato pagamento” ed “ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”: v., per tutti, Cass., n. 32302/2023).
Il contenuto dell'invocata ordinanza n. 25/2017 della Corte costituzionale non autorizza affatto una diversa conclusione interpretativa, atteso che, trattandosi di una pronuncia in mero rito che ha preso atto della sopravvenuta pagina 4 di 7 novità legislativa rappresentata dal d.l. 193/2016 e conseguentemente ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente ai fini della valutazione dell'incidenza della novità normativa nel giudizio a quo, appare del tutto anodina in relazione al profilo qui controverso.
Quanto alla legge di bilancio 2016, si ritiene essa non possa avere alcun valore di norma di interpretazione autentica, in difetto di una esplicita qualificazione formale della disposizione in tal senso e in mancanza, comunque, dei requisiti sostanziali della profonda connessione alla norma interpretata e della operazione ermeneutica di risoluzione del conflitto con interpretazioni differenti da quella scelta dal legislatore e avallata dall'unanime orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, dato che la previsione normativa in questione
è limitata ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e, in ogni caso, il riferimento agli interessi è evidentemente ricollegato al fatto che le sanzioni ex art. 27 assorbono gli interessi (che infatti sono pari a zero).
Non ricorre pertanto la lamentata eccessiva onerosità della maggiorazione prevista dall'art. 27, legge n. 689/1981, in quanto, nel caso di adempimento tempestivo del debitore rispetto al momento in cui il debito principale diviene esigibile, questi avrebbe evitato la sanzione accessoria, dovuta invece per il colpevole ritardo nell'adempimento (inconferenti risultano, al riguardo, i profili relativi alla asserita intempestività dell'azione amministrativa in sede sanzionatoria).
Da questo punto di vista, le censure dell'art. 27, sesto comma prospettate dall'opponente appaiono infondate, dato che denunciano il contrasto con parametri costituzionali evocati del tutto genericamente e, in ogni caso, partendo dall'erronea premessa dell'identità di natura e funzione dell'istituto degli interessi moratori o di pieno diritto nelle obbligazioni tra privati, degli interessi per la riscossione dei tributi e dell'istituto delle maggiorazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di ritardo nel pagamento e tralasciando dunque le implicazioni derivanti dalla natura sanzionatoria della contestata maggiorazione, si risolvono in una critica della discrezionalità riservata al legislatore, peraltro svolta ponendo a confronto discipline eterogenee.
pagina 5 di 7 Quanto alla censura sub 2), deve ribadirsi che non osta all'applicazione della maggiorazione la mera pendenza del giudizio di opposizione, essendo inconferente il richiamo alla disciplina specificamente dettata per le sanzioni accessorie irrogate unitamente alla sanzione principale (art. 20 L. 689/1981), atteso che, come chiarito dalla Corte di legittimità, l'applicazione della maggiorazione in esame “non è un effetto della sentenza che dà ragione all'Autorità sulla pretesa sanzionatoria 'principale', ma è l'effetto di un'autonoma fattispecie, operante sul piano del diritto sostanziale, in caso di ritardo colpevole del soggetto nel pagamento della sanzione 'principale' oltre il semestre dal momento di esigibilità della stessa;
fattispecie che presuppone la persistente efficacia esecutiva del provvedimento irrogativo della sanzione principale” con la conseguenza che detta maggiorazione non è applicabile soltanto “in relazione al tempo durante il quale l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio sia stata sospesa ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 o degli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, valendo tale sospensione ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa nella omissione del pagamento” (Cass., n. 12432/2022) e, nella specie, è incontestato che l'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per cui è causa sia stata emessa in base agli artt. 2 e ss. della legge 23. 12.1986, n. 898 – disciplina che prevede espressamente l'applicazione, all'accertamento delle violazioni amministrative ivi previste e all'irrogazione delle relative sanzioni, del capo I della legge 689/1981 (art. 4) e che, in caso di opposizione, il giudice “può sospendere l'esecutività dell'ingiunzione a norma dell'ultimo comma dell'articolo
22 della legge 24 novembre 1981, n. 689” (art. 3) – e non risulta né è stato allegato da parte opponente che l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio sia stata giudizialmente sospesa ex art. 22, u. c., L. n. 699/81 (ora ex artt. 5 e 6 d.lgs. n. 150/11).
Per queste assorbenti ragioni, l'opposizione deve dunque essere conclusivamente respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra le parti costituite e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale pagina 6 di 7 espletata, dell'entità delle questioni trattate, della natura documentale della causa, dell'adozione del modulo decisionale semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto
[...]
Controparte_5 delle spese di lite, liquidate in euro 6.023 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.
Bari, 22 maggio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6124/2023 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. BARONE VINCENZO, giusta procura Parte_1 in atti;
ATTORE contro
Controparte_1
in persona del p.t., rappresentato e difeso ex lege
[...] CP_2 dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;
, contumace;
Controparte_3
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la Parte_1 cartella di pagamento n. 01420230004116339000 dell'importo di euro
447.696,47, notificata dall su incarico del Controparte_4
pagina 1 di 7 (nell'attualità in Parte_2 Pt_3 data 18/4/2023.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, il giudizio, svoltosi nella attiva resistenza del solo ente impositore e nella contumacia dell'agente della riscossione, in difetto di richieste istruttorie, è infine pervenuto all'udienza del 23/4/2025, all'esito della quale la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3, c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e merita le sorti del rigetto.
Dagli atti di causa emerge che, in esecuzione della ordinanza ingiunzione n.
164/2019, l'ente impositore ha richiesto all'odierno opponente il pagamento di euro 248.712,58 a titolo di sanzione amministrativa irrogata ai sensi della legge n. 689/1981, euro 198.970,06 a titolo di maggiorazione per ritardato pagamento ai sensi dell'art. 27, co. 6 della legge n. 689/1981, euro 7,95 a titolo di spese di notifica.
A fronte di ciò, l'opponente lamenta, in sostanza, l'illegittimità della maggiorazione applicata per il ritardato pagamento, denunciando (1) profili di incostituzionalità della disciplina normativa dettata dal citato art. 27 co. 6 L.
689/1981 (“in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti”); (2)
l'inapplicabilità della maggiorazione, ove configurata alla stregua di una sanzione amministrativa accessoria, stante la attuale pendenza del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione irrogativa della sanzione principale.
In particolare, sotto il primo profilo, l'opponente lamenta che tale maggiorazione comporterebbe l'applicazione di un interesse che, nell'ambito del sistema bancario-finanziario, va ritenuto usurario e che, di fatto, si risolve in una punizione eccessivamente onerosa per il trasgressore e in un illecito arricchimento da parte dell'Ente impositore, aggiungendo che la circostanza per cui tale maggiorazione celi, in realtà, un interesse, lo si desumerebbe dal disposto pagina 2 di 7 dell'art. 6, comma 1 e 11, del D.L. 216/1993, convertito in L. 225/2016 che, in una interpretazione asseritamente autentica, seppur indiretta, dell'art. 27 L.
689/1981 dispone che “
1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni incluse in tali carichi……11. Per le sanzioni di cui alla lettera e), del comma 10, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
A sostegno della propria tesi l'opponente invoca altresì l'ordinanza n.
25/2017 della Corte costituzionale.
In questa prospettiva, ad avviso dell'opponente, l'art. 27 L. 689/1981, oltre a mostrarsi anacronistico e in contrasto con il canone di ragionevolezza – attesi gli attuali interessi bancari e tasso di inflazione – violerebbe, altresì, il principio di uguaglianza laddove si consideri che “l'attuale ammontare degli interessi applicati in materia tributaria oscillano dal 2% al 4,5% ex D.M. 21.05.2009”, con la conseguenza che emergerebbero, oltre al carattere usurario del saggio di interesse preteso, “evidenti profili di legittimità costituzionale dell'art. 27, VI comma, della Legge n. 689 del 24.11.1981, n. 689 in riferimento all'art. 2 (tutela dei diritti), all'art 3 Cost. (principio di uguaglianza), all'art. 53 Cost. (obbligo di concorso alle spese pubbliche) e all'art. 97 Cost. (principi della P.A.)”.
Ciò premesso, quanto ai rilevati profili di illegittimità della maggiorazione applicata nel caso di specie, si osserva quanto segue.
La maggiorazione disciplinata dall'art. 27, co. 6, L. n. 689/1981 è prevista dalla legge e non risulta mai attinta da dubbi di costituzionalità, essendo già intervenuto il giudice delle leggi a ribadirne la piena validità.
Invero, come già rilevato nell'ordinanza del 16/12/2023, la disciplina in esame è stata ritenuta legittima a più riprese dalla giurisprudenza (per tutti, cfr.
Cass., nn. 1884/2016 e 21259/2016; nella giurisprudenza amministrativa, v.
Consiglio di Stato, n. 4510 del 20/7/2009), ed ha già superato indenne il vaglio di costituzionalità (cfr. Corte cost., n. 308/99).
pagina 3 di 7 In particolare, il Giudice delle Leggi, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, ha precisato che la maggiorazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di ritardo nel pagamento si atteggia a sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, escludendo, stante la diversità di presupposto e di finalità delle discipline menzionate, l'omogeneità dei termini di raffronto – necessaria a fondare un eventuale giudizio di disparità di trattamento rispetto al regime dei normali rapporti di credito tra privati, assoggettati, in tesi, al meno oneroso tasso legale – rilevante ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost.
Al riguardo, deve ribadirsi che le conclusioni a cui è pervenuta la Corte costituzionale appaiono ancora attuali: non è infatti mutata la formulazione letterale della disposizione in questione e persiste dunque la già riconosciuta funzione che quest'ultima norma attribuisce alla sanzione aggiuntiva, che è anche quella di assorbimento degli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti, a nulla valendo l'ambiguo inciso contenuto nel disposto di cui all'art. 6 del decreto-legge 22/10/2016, n. 193, a fronte di un dato testuale inequivoco, quello dettato dall'art. 27 citato, che parla expressis verbis di 'maggiorazione' destinata ad assorbire gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti, così distinguendo nettamente l'istituto degli interessi moratori o di pieno diritto nelle obbligazioni tra privati e l'istituto delle maggiorazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di ritardo nel pagamento, a cui è da ricollegare, secondo il citato consolidato orientamento interpretativo, una funzione, non già risarcitoria o corrispettiva, bensì sanzionatoria (orientamento secondo il quale, come anticipato, tale maggiorazione “costituisce una sanzione aggiuntiva per ritardato pagamento” ed “ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva”: v., per tutti, Cass., n. 32302/2023).
Il contenuto dell'invocata ordinanza n. 25/2017 della Corte costituzionale non autorizza affatto una diversa conclusione interpretativa, atteso che, trattandosi di una pronuncia in mero rito che ha preso atto della sopravvenuta pagina 4 di 7 novità legislativa rappresentata dal d.l. 193/2016 e conseguentemente ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente ai fini della valutazione dell'incidenza della novità normativa nel giudizio a quo, appare del tutto anodina in relazione al profilo qui controverso.
Quanto alla legge di bilancio 2016, si ritiene essa non possa avere alcun valore di norma di interpretazione autentica, in difetto di una esplicita qualificazione formale della disposizione in tal senso e in mancanza, comunque, dei requisiti sostanziali della profonda connessione alla norma interpretata e della operazione ermeneutica di risoluzione del conflitto con interpretazioni differenti da quella scelta dal legislatore e avallata dall'unanime orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, dato che la previsione normativa in questione
è limitata ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e, in ogni caso, il riferimento agli interessi è evidentemente ricollegato al fatto che le sanzioni ex art. 27 assorbono gli interessi (che infatti sono pari a zero).
Non ricorre pertanto la lamentata eccessiva onerosità della maggiorazione prevista dall'art. 27, legge n. 689/1981, in quanto, nel caso di adempimento tempestivo del debitore rispetto al momento in cui il debito principale diviene esigibile, questi avrebbe evitato la sanzione accessoria, dovuta invece per il colpevole ritardo nell'adempimento (inconferenti risultano, al riguardo, i profili relativi alla asserita intempestività dell'azione amministrativa in sede sanzionatoria).
Da questo punto di vista, le censure dell'art. 27, sesto comma prospettate dall'opponente appaiono infondate, dato che denunciano il contrasto con parametri costituzionali evocati del tutto genericamente e, in ogni caso, partendo dall'erronea premessa dell'identità di natura e funzione dell'istituto degli interessi moratori o di pieno diritto nelle obbligazioni tra privati, degli interessi per la riscossione dei tributi e dell'istituto delle maggiorazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di ritardo nel pagamento e tralasciando dunque le implicazioni derivanti dalla natura sanzionatoria della contestata maggiorazione, si risolvono in una critica della discrezionalità riservata al legislatore, peraltro svolta ponendo a confronto discipline eterogenee.
pagina 5 di 7 Quanto alla censura sub 2), deve ribadirsi che non osta all'applicazione della maggiorazione la mera pendenza del giudizio di opposizione, essendo inconferente il richiamo alla disciplina specificamente dettata per le sanzioni accessorie irrogate unitamente alla sanzione principale (art. 20 L. 689/1981), atteso che, come chiarito dalla Corte di legittimità, l'applicazione della maggiorazione in esame “non è un effetto della sentenza che dà ragione all'Autorità sulla pretesa sanzionatoria 'principale', ma è l'effetto di un'autonoma fattispecie, operante sul piano del diritto sostanziale, in caso di ritardo colpevole del soggetto nel pagamento della sanzione 'principale' oltre il semestre dal momento di esigibilità della stessa;
fattispecie che presuppone la persistente efficacia esecutiva del provvedimento irrogativo della sanzione principale” con la conseguenza che detta maggiorazione non è applicabile soltanto “in relazione al tempo durante il quale l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio sia stata sospesa ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689 o degli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, valendo tale sospensione ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa nella omissione del pagamento” (Cass., n. 12432/2022) e, nella specie, è incontestato che l'ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria per cui è causa sia stata emessa in base agli artt. 2 e ss. della legge 23. 12.1986, n. 898 – disciplina che prevede espressamente l'applicazione, all'accertamento delle violazioni amministrative ivi previste e all'irrogazione delle relative sanzioni, del capo I della legge 689/1981 (art. 4) e che, in caso di opposizione, il giudice “può sospendere l'esecutività dell'ingiunzione a norma dell'ultimo comma dell'articolo
22 della legge 24 novembre 1981, n. 689” (art. 3) – e non risulta né è stato allegato da parte opponente che l'efficacia esecutiva del provvedimento sanzionatorio sia stata giudizialmente sospesa ex art. 22, u. c., L. n. 699/81 (ora ex artt. 5 e 6 d.lgs. n. 150/11).
Per queste assorbenti ragioni, l'opposizione deve dunque essere conclusivamente respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza nel rapporto tra le parti costituite e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale pagina 6 di 7 espletata, dell'entità delle questioni trattate, della natura documentale della causa, dell'adozione del modulo decisionale semplificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto
[...]
Controparte_5 delle spese di lite, liquidate in euro 6.023 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge.
Bari, 22 maggio 2025
Il giudice
Andrea Chibelli
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