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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6124 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE
Così composta: dr. Gisella Dedato Presidente dr. Adolfo Ceccarini Consigliere dr. Biancamaria D'Agostino Giudice ausiliario
Nella causa civile iscritta al n. 5868 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, ha emesso la seguente sentenza
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parenti Luigi, come da Parte_1 procura in atti
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
LE DR, come da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 15525/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il 26/10/2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto, per quel che qui interessa, la vicenda per cui è causa:
“Con ricorso iscritto a ruolo in data 3.5.2023, l'opponente
[...]
deduce l'illegittimità del D.I. n. 4016/2023 del 3.3.2023 (R.G. n Parte_1
5453/2023) (…)
Con il primo motivo di opposizione eccepisce l'illegittimità del decreto opposto in quanto emesso in difetto dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c.: il credito vantato da parte opposta sarebbe inesistente in quanto fondato su documenti sforniti di fede pubblica e comunque lo stesso non sarebbe documentalmente provato.
r.g. n. 1 Con il secondo motivo di opposizione deduce che le somme del canone sarebbero stata versate alla società Controparte_2
Con il terzo motivo di opposizione deduce la falsità dei documenti prodotti in giudizio.
Con il quarto e quinto motivo di opposizione deduce l'erroneità dei conteggi effettuati dalla e l'erroneità delle somme chieste a Controparte_1 titolo di aggiornamento Istat.
Con il sesto motivo di opposizione invoca l'applicazione del D.M. 185/2014 con conseguente ricalcolo di quanto dovuto.
Con il settimo motivo di opposizione deduce la mancata prova degli oneri condominiali.
Pertanto, l'opponente domanda la revoca del Decreto Parte_2
Ingiuntivo n. 4016/2023 del 3.3.2023 (R.G. n 5453/2023) emesso dal Tribunale di
Roma, Dr. Fredella, rassegnando le seguenti conclusioni: “In via pregiudiziale: si chiede che il sig. giudice -previa sospensione del presente giudizio- voglia rinviare gli atti alla procura della repubblica di Roma per l'accertamento del reato di falso ideologico e di falso ideologico per induzione anche nei confronti di questo giudice, parte offesa dal reato;
In via preliminare: - rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione trattandosi di opposizione fondata su prova scritta e sussistendo il fumus boni iuris delle difese di parte opponente;
- all'esito della presente opposizione, rinviare le parti in mediazione trattandosi di materia disciplinata dal
D.lgs. n. 28/2010; Nel merito: - In ogni caso, accerti e dichiari inesistenti, infondate e non provate, anche prescritte ed illegittime le pretese creditorie della e, per CP_1
l'effetto, revochi e/o annulli e/o dichiari nullo il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni indicate in atti, con condanna alla restituzione di quanto pagato a titolo di acconto utenze (doc.16) In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare che il canone di locazione, come determinato dal Commissario ad acta in €. 558,30 vada rivalutato alla data di consegna dell'alloggio ed ex art.
4.2 del contratto di locazione, avuto riguardo di calcolare dapprima la rivalutazione del prezzo massimo di cessione come per legge, e come previsto dalla stessa convenzione del 2004 art. 13 lett. B) ovvero scorporando gli oneri concessori. Per l'effetto rideterminare il credito dell'opponente conseguente ai canoni versati (come indicati da controparte nel doc. 11 avversario) in più rispetto a quelli dovuti e sino all'aprile 2014. All'esito, condannare la alla CP_1 restituzione di quanto risulterà essere stato versato in più rispetto al dovuto;
- accertare r.g. n. 2 e dichiarare che l'opponente ha diritto all'abbattimento del canone di locazione in conseguenza dell'applicazione del DM 185/2014 (Decreto LU) che, anche ai sensi dell'art 1339 c.c., sostituisce il canone attuale e, per l'effetto, ricalcolare le differenze e gli importi a credito dell'opponente (rispetto a quelli versati) che, limitatamente al periodo dal 2014 al 2023, sono pari ad €. 17.232,58 ovvero nella somma maggiore/minore che risulterà dovuta all'esito della espletanda istruttoria.
Conseguentemente, condannare la alla restituzione della relativa somma CP_1 versata e non dovuta - anche eventualmente operando la compensazione con le pretese della opposta che dovessero risultare fondate - maggiorata degli interessi legali dalle singole scadenze sino alla data odierna e quelli ex art.1284, IV comma c.c. a far data dalla presente domanda e sino all'effettivo soddisfo. In via subordinata: -nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze avversarie, ridurre le pretese creditorie della opposta anche alla luce degli acconti versati dall'opponente, come da allegata documentazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari”. (..).
Con memoria difensiva del 9.10.2023, Controparte_1
contestando quanto dedotto, argomentato e domandato da parte opponente,
[...] eccepisce che il credito maturato dall'opposta nei confronti di tutti i conduttori e, nella specificità della questione, nei confronti di , è stato calcolato in Parte_1 base alla corretta Tabella con effetto ex tunc così come disposto dal provvedimento emesso dal Commissario ad acta a fine 2015. Inoltre, per ciò che concerne il difetto di legittimità della normativa su cui su fonda la pretesa creditoria nonché il decreto ingiuntivo opposto, eccepisce che le opportune sedi giudiziari si sono già pronunciate sul merito della questione. Ulteriormente contesta l'esistenza di un credito in capo all'opponente poiché il calcolo dal medesimo è basato sugli indici forniti dalla ben nota
Tabella errata. Invero, nel prospetto presentato dalla resistente sono stati riportati tanto i conteggi inizialmente effettuati sulla scorta dell'errata tabella quanti i conteggi effettuati secondo gli indici corretti e aggiornati nonché la differenza dovuta e non corrisposta nel tempo da parte dell'opposto. Ad ogni modo, la
[...] rappresenta che qualunque credito eventualmente riscontrato in capo Controparte_1 al conduttore è stato nel prospetto riconosciuto e riportato. Peraltro, la parte opponente non avrebbe provato in alcun modo il versamento di quanto dovuto a titolo di canone di locazione e/o onere. In ordine al richiamato D.M. 185/2014, eccepisce l'incompetenza della materia in capo al giudice ordinario come anche inapplicabilità della stessa nell'ambito della fattispecie in oggetto: il decreto è entrato in vigore r.g. n. 3 successivamente alla stipulata del contratto di locazione e, in forza del principio di irretroattività della legge ai sensi dell'art. 11, comma 1, Preleggi, a nulla vale il richiamo nell'opposizione. Infine, si eccepisce la totale carenza di specificità delle contestazioni sollevate da controparte tali da rendere infondate le pretese spiegate anche rispetto all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto. Pertanto, l'opposto formula le Controparte_1 seguenti conclusioni “Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) IN VIA PRELIMINARE - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per tutti i motivi esposti, non essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di facile e pronta soluzione;
2) IN VIA
PRELIMINARE, DI RITO - rigettare la richiesta di “sospensione del presente giudizio”, per insussistenza assoluta dei relativi presupposti di accoglimento;
- dichiarare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in relazione a tutte le domande ed eccezioni di parte opponente concernenti la legittimità della Determina del
Commissario ad acta del 18.5.2021 ed allegata Tabella dei prezzi massimi di cessione e la pretesa applicazione del DM 185/2014, con ogni conseguente statuizione di legge;
3)
NEL MERITO - dichiarare inammissibili tutti i motivi a fondamento della contestazione della misura del canone azionata in via monitoria, in quanto già coperti dal giudicato costituito dalla Sentenza n.4943/2023 del Consiglio di Stato, che ha integralmente confermato l'Ordinanza Collegiale del TAR Lazio n.6637/2022 e la piena legittimità ed efficacia esecutiva della Determina del Commissario ad acta del 18.5.2021 ed allegata
Tabella dei prezzi massimi di cessione;
- rigettare integralmente l'opposizione interposta e/o ogni domanda avversaria perché in ogni caso infondata in fatto e in diritto e non provata, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare parte opponente al pagamento, in favore della società opposta, di tutte le somme oggetto della ingiunzione opposta, pari a complessivi Euro 13.111,36, cui detrarre gli acconti in corso di causa per Euro 467,39, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze sino alla data del deposito del ricorso per ingiunzione e quelli ex art.1284 IV comma c.c. a far data dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo, come già richiesti in fase monitoria;
4) SEMPRE NEL MERITO - dichiarare inammissibili ovvero comunque rigettare nel merito le domande riconvenzionali ex adverso spiegate, giacché infondate in fatto e diritto e non provate;
5) IN OGNI CASO - con vittoria di spese e compensi professionali di lite, inclusivi della fase monitoria, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%, come per legge”.
r.g. n. 4 (..) Come visto il presente giudizio prende le mosse dal ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla nel quale deduce di Controparte_1 essere proprietaria dell'immobile sito in Roma, Via Alfonso Splendore n.29, piano interrato, piano terra e primo, int.5, individuato in Catasto al Foglio 347, part.871, sub
5+21, destinato a civile abitazione. Detto immobile sarebbe stato realizzato, unitamente ad altri 53, in attuazione di un intervento di edilizia residenziale agevolata, eseguito in forza dell'art.18 del D.L. n.152/1991, convertito con modificazioni in Legge n.203/1991
e delle Convenzioni stipulate con il Ministero dei Lavori Pubblici in data 21 settembre
1998 e con il – ora – in data 3.7.1998 (allegato 2 al CP_3 Parte_3 ricorso per decreto ingiuntivo) e 21.1.2004 (allegato 3 al ricorso per decreto ingiuntivo). Le citate disposizioni di legge e le menzionate Convenzioni, prevedono l'obbligatoria destinazione degli alloggi di cui sopra alla locazione temporanea a terzi soggetti (dipendenti statali in possesso dei requisiti previsti dalla L.203/91, così come individuati al Prefetto), per un periodo di diciassette anni, a canone locativo non superiore “al 4,5% del prezzo di cessione stabilito dal Comune con apposita convenzione” (cfr. art.18, comma 13, della Convenzione 21.9.1998 con il Ministero).
Con contratto di locazione in data 25.1.2006, registrato all'Agenzia delle Entrate di
Roma 8 in data 2.3.2006 (cfr. allegato 4 al ricorso per decreto ingiuntivo) la
[...]
– cui subentrava la Controparte_4 Controparte_1 per effetto della scissione di cui al punto 1) – concedeva in locazione al Sig. Parte_1
l'immobile di cui sopra, per il canone annuo stabilito in Euro 7.616,12 –
[...] corrispondente al 4,5% del prezzo massimo di cessione dell'alloggio desunto dalla
Tabella dei prezzi massimi approvata da Parte_3
A seguito di un atto di autotutela di e del contenzioso che ne è Parte_3 seguito la Tabella dei prezzi massimi è stata rideterminata il 18.05.2021 con provvedimento del Commissario ad acta (cfr. allegato 9 al ricorso per decreto ingiuntivo).
Pertanto, la assume di essere creditrice della Controparte_1 somma di € 12.348,12 a titolo di canoni come ricalcolati sulla base delle nuove Tabelle
e di € 763,24 a titolo di rimborso utenze per un totale di € 13.111,36.
(..) In primo luogo, nel merito, deve rilevarsi come l'attrice in senso sostanziale abbia dimostrato in giudizio il titolo fondante la pretesa creditoria fatta valere. In particolare, la ha allegato (cfr. allegato al ricorso Controparte_1 per decreto ingiuntivo) il contratto di locazione del 25.06.2006, registrato il r.g. n. 5 02.03.2006. Come noto, in materia di responsabilità contrattuale, il paciscente che agisce per l'esatto adempimento ha solo l'onere di provare il fondamento del suo diritto mentre può semplicemente allegare l'altrui condotta inadempitiva. In questo caso sarà onere della controparte dimostrare in giudizio l'esattezza e completezza dell'adempimento posto in essere. (…)
Ciò consente di rigettare il primo motivo di opposizione secondo il quale la avrebbe ottenuto il provvedimento monitorio senza Controparte_1 alcuna documentazione giustificativa. La locatrice ha allegato il titolo che costituisce il fondamento del proprio diritto di credito e ciò appare sufficiente.
Con il secondo motivo di opposizione sostiene che la Parte_1 [...] avrebbe comunicato ai conduttori di effettuare i pagamenti Controparte_1 alla società Da ciò si dovrebbe evincere una non meglio Controparte_2 precisata cessione occulta di azienda o scorrettezza nell'operato della
[...]
Per vero, però, l'art. 1188 c.c. autorizza il creditore a individuare un Controparte_1 indicatario del pagamento. Pertanto, tale motivo di opposizione deve essere rigettato.
Con il terzo motivo di opposizione sostiene che vi sarebbe una Parte_1 non meglio precisata falsità tra l'asseverazione del Direttore dei Lavori della di CP_1 fine lavori al 20 marzo 2003 e la Convenzione del 2004 che parla di lavori ancora da realizzare. Ciò appare del tutto avulso all'oggetto del presente contenzioso relativo alla validità del contratto di locazione e all'esistenza dell'obbligo di pagamento dei canoni in capo a . L'eventuale difformità o imprecisione della Convenzione Parte_1 del 2004 non rileva ai fini del presente giudizio visto che la locatrice, avendo la disponibilità materiale dell'immobile, ha garantito per tutto il periodo della locazione la disponibilità e il godimento del bene al conduttore. Con ciò dando piena esecuzione agli accordi contrattuali. L'eventuale erronea rappresentazione dei fatti nella
Convenzione del 2004 costituirebbe, al limite, una ipotesi di annullabilità per vizio del consenso (errore vizio o dolo) che dovrebbero essere le parti contrattuali di quella convenzione a esperire. Ciò ove lo ritengano conforme al loro interesse. La relativa questione è del tutto inconferente al caso di specie. Peraltro, una eventuale erroneità nell'operato del Commissario ad acta e nella determinazione del provvedimento amministrativo di fissazione del prezzo massimo di cessione potrebbe essere fatta valere solo innanzi al Giudice Amministrativo. Come noto, per la giurisprudenza della
Suprema Corte, “Il potere di disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del giudice ordinario non può essere esercitato nei giudizi in cui sia parte la P.A.,
r.g. n. 6 ma unicamente nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico” (Corte di Cassazione, SS. UU., sen. n. 2244 del 06.02.2015). Nel caso di specie il provvedimento del Commissario ad acta costituisce il fondamento, unitamente al contratto di locazione, del diritto di credito dedotto in giudizio dalla
[...]
Conseguentemente non sussiste alcuna possibilità, per il G.O., di Controparte_1 disapplicare il provvedimento che esplica i suoi effetti in via immediata e diretta nel presente giudizio e non quale mero antecedente logico.
Il quarto e il quinto motivo di opposizione vanno valutati congiuntamente. Sul punto sostiene che le tabelle del Commissario ad acta prevedano un Parte_1 canone mensile di € 558,30 e non quello più alto di € 671,15 richiesto dalla
[...]
A tal proposito l'opponente evidenzia che il contratto di Controparte_1 locazione ha avuto inizio il 25.01.2006 e che, pertanto, il calcolo degli aggiornamenti
Istat deve avvenire dal gennaio 2006. In merito la Controparte_1 deduce che la Convenzione urbanistica del 21 gennaio 2004 prevede che: “a) che il prezzo massimo (ed il relativo canone) debba subire una revisione periodica a partire da sei mesi dopo la fine dei lavori e sino alla stipula del contratto e che vada quindi applicato anche per tale periodo l'indice Istat del costo della vita;
b) che al canone di locazione, una volta stipulato il contratto, si applichi la revisione periodica prevista dalla L. 392/78 (ovvero aggiornamenti annuali al 75 per cento dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati-indice FOI)” (comparsa di costituzione pagine 13 e 14).
In relazione a tali motivi di opposizione deve constatarsi che l'importo risultante dalla Tabella approvata dal Commissario ad acta, riferito testualmente all'inizio lavori nel febbraio 2002, va aggiornato secondo quanto previsto sul punto dalla Convenzione urbanistica del 21.01.2004 (allegato 3 al ricorso per decreto ingiuntivo), che detta i criteri per il calcolo del prezzo di cessione degli immobili del Comparto Z9 (di cui fa parte quello di cui è causa), oltre che quelli del Comparto Z10.
La Convenzione del 2004 prevede, all'art. 13, che il prezzo massimo di cessione e il conseguente canone di locazione devono essere aggiornati in base agli indici ISTAT sia nella fase di calcolo degli stessi (che si attua prima e durante la fine lavori) che in quella successiva (ovvero dopo almeno sei mesi dalla fine lavori).
Nella Determina del Commissario ad acta l'aggiornamento del prezzo massimo di r.g. n. 7 cessione in base agli indici ISTAT è stato cristallizzato sino alla data di inizio dei lavori, ai sensi dei commi quarto e quinto del citato art.13. Per tali disposizioni: “Il prezzo di cui sopra sarà aggiornato relativamente alla quota non afferente il corrispettivo di concessione, sulla base della variazione dell'indice Istat per il costo delle costruzioni per la provincia di Roma per il periodo compreso tra la data del 1 ottobre 1982 e quella dell'inizio dei lavori. Nel periodo compreso fra l'inizio e la fine dei lavori, con esclusione di norma dei periodi di proroga complessivamente superiori a tre mesi eventualmente concessi dall'amministrazione e salvo che la proroga non sia conseguente a disposizione delle superiori autorità, l'aggiornamento del prezzo suddetto verrà fatto sulla base delle variazioni dell'indice Istat considerando convenzionalmente un andamento lineare, continuo ed ininterrotto dei lavori, avendo il concessionario valutato ed assunto ogni rischio in merito al tempo necessario per l'esecuzione degli stessi”.
Inoltre, l'art. 13 della predetta Convenzione alla lettera B, prevede un ulteriore aggiornamento: “Determinazione e revisione periodica del canone di locazione: Per quanto attiene alla determinazione del canone di locazione ed alla sua revisione periodica, si fa rinvio alle norme della legge 27 luglio 1978 n.392, ed eventuali successivi adeguamenti e modifiche. Il prezzo massimo di cessione che intervenga dopo sei mesi dall'ultimazione dei lavori sarà determinato sulla base del prezzo di cessione come sopra stabilito, aggiornato in base all'indice Istat sul costo della vita e diminuito per la quota non afferente il corrispettivo di concessione, di una percentuale di deprezzamento in base all'età dell'edificio e come appresso indicato” (per edifici costruiti entro i 5 anni – come nel nostro caso – l'aliquota è pari a zero).
La Convenzione pertanto prevede che il prezzo massimo di cessione determinato alla data di inizio dei lavori deve:
a) essere aggiornato nel periodo compreso fra l'inizio e la fine dei lavori in base all'indice Istat;
b) subire una revisione periodica a partire da sei mesi dopo la fine dei lavori e che vada quindi applicato anche per tale periodo l'indice Istat del costo della vita fino alla stipula del contratto di locazione.
Una volta stipulato il contratto di locazione al canone deve essere applicata la revisione periodica prevista dalla L. 392/78 (ovvero aggiornamenti annuali al 75 per cento dell'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati-indice FOI).
r.g. n. 8 Nel caso di specie, il Commissario ad acta ha predisposto la nuova Tabella all'anno 2002. Appaiono, pertanto, corretti i calcoli effettuati dalla
[...] ed esplicati all'allegato 26 alla comparsa di costituzione dove si Controparte_1 procede all'aggiornamento Istat dal febbraio 2002, data di inizio lavori, al gennaio
2006, data di stipula del contratto di locazione. Come visto, infatti, la misura
“massima” del canone richiedibile e da inserire “automaticamente” in contratto ai sensi dell'art.1339 c.c., va riferita alla data di sottoscrizione del contratto. Pertanto, appare corretto il canone di € 604,64 a partire dal gennaio 2006.
Dunque, anche gli aggiornamenti appaiono correttamente richiesti e applicati dalla Inoltre, non può rilevarsi alcuna prescrizione Controparte_1 perché solo dall'approvazione della Delibera del Commissario ad acta (18.05.2021) il diritto poteva essere fatto valere ex art. 2935 c.c.
Con il sesto motivo di opposizione invoca l'applicazione del Parte_1
D.M. 185/2014. A tal proposito deve evidenziarsi come il contratto sia stato sottoscritto il 25.01.2006. Ciò rende impossibile applicare il D.M. 185/2014 a meno di non disporre un'estensione retroattiva di detta norma secondaria. Ciò in manifesto contrasto con l'art. 11 disp. prel. al codice civile (contenuta in una fonte primaria e, pertanto, inderogabile da parte di una fonte secondaria). Peraltro, proprio nella sentenza resa nel giudizio avente r.g. 13469 del 2019 prodotta da si legge: “Il Parte_1 canone annuo di locazione degli alloggi assegnati agli attori va determinato, secondo quanto stabilito dall'art. 4, commi 1 e 2, del D.M. n. 215/2002. Le disposizioni del D.M.
n. 185/2014 (specificatamente le nuove fasce di reddito) non possono trovare applicazione al caso in esame, trattandosi di dichiarare “ora per allora” i criteri di calcolo del canone riferiti al momento della consegna degli alloggi (intervenuta nel
2006)” (pagina 24). In conseguenza anche tale motivo di opposizione appare infondato.
Con il settimo motivo di opposizione eccepisce che la Parte_1 [...] non avrebbe dimostrato gli importi degli oneri accessori Controparte_1 richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo. A tal proposito la
[...] deduce di aver prodotto le fatture relative agli oneri accessori (cfr. Controparte_1 allegati 29, 29 bis, 29 ter e 30 alla comparsa di costituzione). Tali allegati, però, non sono presenti e non possono più essere prodotti stante il regime delle preclusioni espressamente indicato dall'art. 416 c.p.c. Peraltro la stessa
[...] ammette il pagamento, successivo al deposito del ricorso, della Controparte_1 somma di € 467,39 con conseguente necessità di revocare, comunque, il decreto r.g. n. 9 ingiuntivo opposto. A tal proposito, stante l'esiguità degli importi residui, non appare necessario utilizzare i poteri ufficiosi come invocato dalla resistente.
Pertanto, l'opposizione appare fondata solo in relazione a tale ultimo e, per vero, marginale motivo. Il credito dovuto alla allora, sarà Controparte_1 solo quello di € 12.348,12. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo n. 4016/2023 deve essere revocato ma deve essere condannato al pagamento, in favore Parte_1 della della somma di € 12.348,12 oltre interessi Controparte_1 nella misura legale dalla data di presentazione della domanda del 30.01.2023 fino a quella di effettivo pagamento.
Le spese sono liquidate applicando il principio della soccombenza. A tal proposito deve tenersi conto che la ha visto Controparte_1 confermato per la quasi totalità il credito originariamente vantato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità al D.M. 55/2014 in relazione ai procedimenti ordinari tenuti innanzi al Tribunale di valore tra € 5.200,00 ed €
26.000,00, eliminando la fase istruttoria che nel caso di specie non si è tenuta e applicando i compensi medi come prescritto per legge. Pertanto, deve Parte_1 essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della
[...] che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, € 509,55 per spese Controparte_1 generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.”
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“revoca il decreto ingiuntivo n. 4016/2023 del 03.03.2023; condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
della somma di € 12.348,12 oltre interessi nella misura legale dalla Controparte_1 data di presentazione della domanda del 30.01.2023 fino a quella di effettivo pagamento;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, € Controparte_1
509,55 per spese generali, oltre IVA, CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.”
Avverso tale sentenza ha proposto appello , rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
- in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
15525/2023 pubblicata il 26.10.2023, notificata il 28.10.2023, qui impugnata e per le r.g. n. 10 causali di cui alla narrativa del presente atto, stante la notificazione dell'atto di precetto avvenuta in data 15.11.2023;
- sempre in via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della notificazione della sentenza di primo grado, siccome risulta notificato atto difforme alla copia informatica presente nel fascicolo telematico.
- in via principale e nel merito: accogliere il presente appello e per l'effetto, riformare la impugnata sentenza di primo grado del Tribunale di Roma n. 15525/2023 pubblicata il 26.10.2023, anche in riformando il punto sulla sospensione ex art. 295
c.p.c., per le causali di cui in narrativa.
Si dichiara che il valore della causa è tra € 5.200,00 ed i 26.000,00 pertanto il contributo unificato dovuto è di € 355,50.”
ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'On.le Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) IN VIA PRELIMINARE
- respingere la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva della Sentenza n.
15525/2023 del Tribunale di Roma, avanzata dalla controparte nell'atto di appello;
2) NEL MERITO
- dichiarare inammissibile ovvero rigettare integralmente l'appello proposto da avverso la Sentenza n. 15525/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata Parte_1 il 26.10.2023 e notificata il 28.10.2023 e, per l'effetto, confermare integralmente la stessa e la condanna della odierna parte appellante al pagamento, in favore della società appellata, della somma di Euro 12.348,12 in linea capitale, per i titoli dedotti in giudizio, oltre interessi legali ex art.1284 IV comma c.c., come richiesti;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%, come per legge.”
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa, con lettura del dispositivo.
Preliminarmente all'esame dei motivi di appello, la Corte osserva che il thema decidendum del presente giudizio attiene all'omesso pagamento dei canoni e degli oneri accessori da parte dell'odierno appellante;
quest'ultimo nel corso del presente giudizio ha ampliato il tema d'indagine facendo riferimento alla tematica attinente alla scadenza del contratto che esula totalmente dal presente giudizio, donde ad essa non si farà nessun riferimento.
Sempre in via preliminare, la Corte osserva che non vi sono i presupposti per la r.g. n. 11 sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., secondo cui Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa, per l'assorbente rilievo che non si ravvisa alcuna pregiudizialità penale.
Ed invero, come evidenziato dal Tribunale, l'asserita falsità tra l'asseverazione del Direttore dei Lavori della di fine lavori al 20 marzo 2003 e la Convenzione CP_1 del 2004 che parla di lavori ancora da realizzare, anche ove, per avventura, dovesse aver qualche fondamento non potrebbe influire nel presente giudizio, avente ad oggetto l'accertamento dei canoni dovuti per la disponibilità e il godimento dell'immobile che sono stati garantiti dalla società appellata in esecuzione del contratto.
Oltretutto, non è stata mossa alcuna specifica censura alla motivazione sul punto da parte del Tribunale.
Tanto detto, si osserva che con il primo motivo di appello, intitolato “Infondatezza del decreto ingiuntivo opposto: carenza di legittimazione sostanziale e processuale della
, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha affermato che “la CP_1 locatrice ha allegato il titolo che costituisce il fondamento del proprio diritto di credito e ciò appare sufficiente”, senza tenere conto che al titolo dedotto (contratto di locazione) sono state allegate tabelle di gestione “illegittime e/o erronee, in quanto non emesse dall'unico soggetto legittimato ad emetterle, e cioè da . Parte_3
La censura è infondata, in quanto la ha allegato al contratto di locazione CP_1
l'unica Tabella dei prezzi massimi in vigore.
Tale tabella, come correttamente evidenziato dal Tribunale, è pienamente legittima, perché emessa dal Commissario ad acta, nominato per l'esecuzione della sentenza del Tar del Lazio n. 2990/2020.
Oltretutto, la Determinazione Dirigenziale del 18 maggio 2021 del Commissario ad acta con allegata Tabella dei prezzi massimi è stata impugnata, ma il Consiglio di
Stato si è pronunciato confermando la legittimità della stessa.
Sempre il Consiglio di Stato ha specificato che la Determinazione del
Commissario ad acta è integralmente sostitutiva del Provvedimento prot.163420/2015”, adottato dal Comune in autotutela, e che si è radicata la competenza a provvedere in capo al Commissario ad acta in luogo di senza alcuna possibile Parte_3 reviviscenza del provvedimento originariamente impugnato.
In ogni caso, si fa presente che il Tribunale ha sostenuto che l'asserita erroneità della tabella potrebbe essere fatta valere solo innanzi al giudice amministrativo, senza r.g. n. 12 poter invocare l'istituto della disapplicazione, in quanto tale istituto è operante nei giudizi tra privati e nei soli casi in cui l'atto illegittimo venga in rilievo, non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio, bensì come mero antecedente logico, sicché la questione venga a prospettarsi come pregiudiziale in senso tecnico.
Su tale parte di motivazione nessuna censura specifica è stata mossa, donde essa è coperta dal giudicato.
Con il secondo motivo di appello, intitolato “Erronea e/o mancata applicazione del D.M. 185/2014 (Decreto LU); abbattimento del canone in relazione alla fascia reddituale dell'assegnatario. Sussistenza credito a favore del sig. ”, Parte_1
l'appellante ha censurato la sentenza per non avere il Tribunale applicato al rapporto locatizio oggetto di causa il Decreto a far data dalla sua entrata in vigore, sul falso CP_5 presupposto che la richiesta avesse riguardato l'applicazione del decreto fin dalla data di stipula del contratto (anno 2006), mentre in realtà aveva invocato la sua applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del decreto (anno 2014).
La censura è infondata.
La Corte premette che, ai sensi dell'art. 11 delle preleggi, la legge dispone solo per l'avvenire, salvo un'espressa dichiarazione del legislatore.
Tanto detto, osserva la Corte che il Tribunale ha correttamente applicato tale norma, che sancisce, per l'appunto, il principio dell'irretroattività della legge, su cui peraltro non è stata mossa specifica censura.
E su tale via ha giustamente ritenuto che il decreto LU non potesse applicarsi al caso in esame, in quanto la sua entrata in vigore è successiva alla stipula del contratto di locazione.
Secondo il Tribunale applicando il decreto in esame bisognerebbe modificare i criteri di calcolo del canone seguiti al momento della stipula del contratto di locazione
(ora per allora), ma ciò è precluso dal principio di irretroattività.
Il ragionamento del Tribunale è pienamente condivisibile, perché conforme a legge.
In sostanza, il D.M.185/14, alla luce del principio di irretroattività, determina le regole da seguire per la determinazione del canone relativamente ai i rapporti instaurati successivamente alla sua entrata in vigore.
Da ciò ne segue che al rapporto di causa, in quanto instaurato precedentemente all'entrata in vigore del decreto in esame, non possono applicarsi le riduzioni dei canoni previste nel decreto “a decorrere dal 2014” come sostenuto dall'appellante.
r.g. n. 13 Per quanto fin qui detto, nessun credito in favore dell'odierno appellante è prospettabile per gli importi versati a titolo di canoni dal 2014 in poi, a suo avviso maggiori di quanto dovuto per la mancata applicazione delle riduzioni di cui al
D.M.185/14.
Con ulteriore motivo di appello, intitolato “Erronea ed illegittima applicazione del regime di condanna alle spese di lite per erroneità ed esosità degli importi liquidati”,
l'appellante ha censurato la sentenza per non aver applicato i valori minimi in ragione della complessità delle questioni trattate e la continua evoluzione legislativa.
In ogni caso, a suo avviso, vi sarebbero stati i presupposti per la compensazione delle spese di lite, in ragione della “cognizione sommaria”.
La censura è infondata, avendo il Tribunale fatto buon governo del principio della soccombenza.
Ed invero, non vi erano i presupposti per la compensazione delle spese di lite, in difetto dei presupposti espressi nel secondo comma dell'art. 92 c.p.c., secondo cui se vi
è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
È vero che la deroga alla regola della soccombenza è consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla predetta norma, ma solo in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto, che, nel caso di specie, non sussistono.
In merito al quantum liquidato, osserva la Corte che il giudice, nella quantificazione delle spese processuali deve far riferimento ai valori medi delle tariffe professionali e solo ove si discosti da essi deve indicarne le ragioni.
Non vi era comunque alcuna ragione per applicare i minimi tariffari, sol se si consideri che il presente giudizio è stato instaurato nonostante la pretesa dei conduttori relativamente all'applicazione delle tabelle del e non delle tabelle del CP_3 commissario ad acta erano state rigettate in sede di giurisdizione amministrativa.
Per quanto fin qui detto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo il D.M. n.
55/2014 e successive modifiche in € 3.966,00, oltre oneri di legge (scaglione da €
5.200,00 ed € 26.000,00, parametri medi, esclusa la fase istruttoria perché non espletata).
PQM
r.g. n. 14 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 società Controparte_1
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gisella Dedato
r.g. n. 15