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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/12/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 14/2025
Tribunale di Benevento
Ufficio crisi d'impresa e insolvenza
Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi Presidente relatore
Dott.ssa Vincenzina Andricciola Giudice
Dott. Vincenzo Landolfi Giudice
Esaminati gli atti del procedimento ed udita la relazione del Giudice Delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per apertura della liquidazione giudiziale rubricato al n. 14/2025 RGPU promosso da:
C.F.- P.I. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
e in Bolo ia Stalingrado, 51 [C.A.P.
], rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al presente atto, dall'avvocato Lorenzo Scofone [C.F. ]; CodiceFiscale_1
nei confronti di:
[C.F. Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_3
Benevento (BN), alla Via Salvator Rosa, 19 [C.A.P. 82100] – N. Rea: BN- 110462.
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 14 febbraio 2025 la ricorrente ha Controparte_1 chiesto, ai sensi dell'art 268 CCII, dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale in danno della suddetta deducendone l'insolvenza. Controparte_3
Ha allegato di vantare un credito di euro 76.392,50 giusta DI n 4254/2023 reso dal Tribunale di Bologna, dichiarato esecutivo per mancata opposizione, cui aveva fatto seguito la notifica di atto di precetto rimasto senza esito.
Chiedeva pertanto, sussistendone i presupposti, l'apertura della liquidazione giudiziale in danno della società debitrice . All'esito della disposta comparizione della parte debitrice, esaminata la documentazione allegata dal ricorrente e lette le informazioni fornite dagli enti all'uopo sollecitati, deve essere preliminarmente affermata la competenza territoriale del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Va altresì dato atto della mancata costituzione della parte resistente, alla quale è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione della udienza fissata ai sensi dell'art 41 CCII giusta certificazione in atti.
Va poi evidenziato che la debitrice, in quanto impresa commerciale (cfr. risultanze visura camerale in atti), è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.1, 2 e 121 CCI.
Sussiste il requisito soggettivo per l'assoggettabilità della resistente alla procedura di liquidazione giudiziale posto che, come noto, “l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi)…. si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilità”( Cass . Ordinanza n. 25188 del 24/10/2017) ed invero costituisce patrimonio giurisprudenziale consolidato, sin dalla vigenza della previgente normativa, che “L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità …. grava sul debitore, atteso che ….[ costituisce] regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei presupposti dimensionali” cfr. Cass 625/2016); nel caso di specie, stante la contumacia della parte debitrice, a carico della quale grava il relativo onere, non è fornita la prova del mancato superamento delle soglie di liquidabilità;
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, si ritiene che la resistente non è più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa, come dimostrato dal protratto inadempimento della pretesa creditoria vantata dalla ricorrente, portato da titolo di formazione giudiziale – D.I.- , reso esecutivo per mancata opposizione, dalle risultanze negative delle ricerche autorizzate ai sensi dell'art 492 cpc, da cui è rimasto certificato che la debitrice non possiede cose o crediti utilmente aggredibili così come vi è impossidenza di patrimonio immobiliare;
dal mancato deposito dei bilanci relativi agli esercizi successivi al 2010 dalla sostanziale cessazione dell'attività d'impresa con al conseguente definitiva incapacità - strutturale- di soddisfare gli obblighi assunti nell'esercizio dell'impresa.
Va infine evidenziato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII, essendo a tal fine sufficiente il solo credito azionato dalla ricorrente, ben superiore alla somma di Euro 30.000,00 ed emergendo, in ogni caso, ulteriori debiti previdenziali come risulta dall'informativa resa dall'Ente preposto ( da cui emerge un debito insoddisfatto quantificato in euro 179.090,00). Ricorrono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[C.F. Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_3
Benevento (BN), alla Via Salvator Rosa, 19 [C.A.P. 82100] – N. Rea: BN- 110462
nomina la dott.ssa Maria Letizia D'orsi Giudice Delegato per la procedura in oggetto, nomina curatore l'avv. Antonella Russo che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina al rappresentante legale della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 23 aprile 2026 alle ore 9,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Benevento, 10 dicebre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Letizia D'Orsi
Tribunale di Benevento
Ufficio crisi d'impresa e insolvenza
Il Tribunale di Benevento, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi Presidente relatore
Dott.ssa Vincenzina Andricciola Giudice
Dott. Vincenzo Landolfi Giudice
Esaminati gli atti del procedimento ed udita la relazione del Giudice Delegato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per apertura della liquidazione giudiziale rubricato al n. 14/2025 RGPU promosso da:
C.F.- P.I. , in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1
e in Bolo ia Stalingrado, 51 [C.A.P.
], rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al presente atto, dall'avvocato Lorenzo Scofone [C.F. ]; CodiceFiscale_1
nei confronti di:
[C.F. Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_3
Benevento (BN), alla Via Salvator Rosa, 19 [C.A.P. 82100] – N. Rea: BN- 110462.
Ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 14 febbraio 2025 la ricorrente ha Controparte_1 chiesto, ai sensi dell'art 268 CCII, dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale in danno della suddetta deducendone l'insolvenza. Controparte_3
Ha allegato di vantare un credito di euro 76.392,50 giusta DI n 4254/2023 reso dal Tribunale di Bologna, dichiarato esecutivo per mancata opposizione, cui aveva fatto seguito la notifica di atto di precetto rimasto senza esito.
Chiedeva pertanto, sussistendone i presupposti, l'apertura della liquidazione giudiziale in danno della società debitrice . All'esito della disposta comparizione della parte debitrice, esaminata la documentazione allegata dal ricorrente e lette le informazioni fornite dagli enti all'uopo sollecitati, deve essere preliminarmente affermata la competenza territoriale del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
Va altresì dato atto della mancata costituzione della parte resistente, alla quale è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione della udienza fissata ai sensi dell'art 41 CCII giusta certificazione in atti.
Va poi evidenziato che la debitrice, in quanto impresa commerciale (cfr. risultanze visura camerale in atti), è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.1, 2 e 121 CCI.
Sussiste il requisito soggettivo per l'assoggettabilità della resistente alla procedura di liquidazione giudiziale posto che, come noto, “l'omesso deposito da parte dell'imprenditore, nei cui confronti sia proposta istanza di liquidazione giudiziale, della situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata (al pari dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi)…. si risolve in danno dell'imprenditore medesimo, essendo egli onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali, che ne escludono la fallibilità”( Cass . Ordinanza n. 25188 del 24/10/2017) ed invero costituisce patrimonio giurisprudenziale consolidato, sin dalla vigenza della previgente normativa, che “L'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità …. grava sul debitore, atteso che ….[ costituisce] regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei presupposti dimensionali” cfr. Cass 625/2016); nel caso di specie, stante la contumacia della parte debitrice, a carico della quale grava il relativo onere, non è fornita la prova del mancato superamento delle soglie di liquidabilità;
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, si ritiene che la resistente non è più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'impresa, come dimostrato dal protratto inadempimento della pretesa creditoria vantata dalla ricorrente, portato da titolo di formazione giudiziale – D.I.- , reso esecutivo per mancata opposizione, dalle risultanze negative delle ricerche autorizzate ai sensi dell'art 492 cpc, da cui è rimasto certificato che la debitrice non possiede cose o crediti utilmente aggredibili così come vi è impossidenza di patrimonio immobiliare;
dal mancato deposito dei bilanci relativi agli esercizi successivi al 2010 dalla sostanziale cessazione dell'attività d'impresa con al conseguente definitiva incapacità - strutturale- di soddisfare gli obblighi assunti nell'esercizio dell'impresa.
Va infine evidenziato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII, essendo a tal fine sufficiente il solo credito azionato dalla ricorrente, ben superiore alla somma di Euro 30.000,00 ed emergendo, in ogni caso, ulteriori debiti previdenziali come risulta dall'informativa resa dall'Ente preposto ( da cui emerge un debito insoddisfatto quantificato in euro 179.090,00). Ricorrono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII, tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di
[C.F. Controparte_2
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_3
Benevento (BN), alla Via Salvator Rosa, 19 [C.A.P. 82100] – N. Rea: BN- 110462
nomina la dott.ssa Maria Letizia D'orsi Giudice Delegato per la procedura in oggetto, nomina curatore l'avv. Antonella Russo che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina al rappresentante legale della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 23 aprile 2026 alle ore 9,30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Benevento, 10 dicebre 2025
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Letizia D'Orsi