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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8280 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 19486/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 20/05/2023 promossa da 1) Parte_1
Nata il 22/02/1984 a Botosani (ROMANIA) Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA PASCOLI, 6, TREZZANO SUL NAVIGLIO rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Conte ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Trezzano sul Naviglio, via G. Negri, n. 4
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 05/11/1975 in PERÙ Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIA RAFFAELLO SANZIO, 7, CORSICO rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Gervasoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Milano, via G. Spontini, n. 3
Parte convenuta
, nato il [...], in [...] curatore speciale, avv. Controparte_2 CP_3
, in proprio ex art. 86 c.p.c.
[...]
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_4 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 6.6.2023 OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE rassegnate dalle parti e dal curatore speciale all'udienza del 15.10.2025: 1) confermare l'affido del figlio minore nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, CP_2 presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di via Pascoli 6, a Trezzano sul Naviglio e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio e le richieste di erogazioni pubbliche in favore del minore (bonus, invalidità etc) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) confermare l'assegnazione della casa famigliare alla madre perché continui ad abitarla con la prole;
3) confermare l'incarico ai SS del Comune di Trezzano Sul Naviglio, di concerto con i SS del Comune di Corsico, in collaborazione con le competenti ASST a:
- organizzare e scandire tempi e modalità degli incontri padre/bambino tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore;
- garantire la continuità della presa in carico neuropsichiatrica di nonché la prosecuzione CP_2 dei supporti logopedico e di psicomotricità;
- garantire al minore l'attivazione di ogni supporto scolastico necessario (educatore, insegnante di sostegno);
- avviare la valutazione del padre presso il NOA competente per territorio;
- monitorare l'effettuazione del percorso UOMO;
- avviare un percorso di supporto alla genitorialità in favore del CP_1
4)confermare a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione, oltre al 50% delle spese mediche e di istruzione scolastica;
5)confermare che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
6) spese di lite compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio e dalla loro unione è nato Controparte_2
, il 10.2.2015, riconosciuto da entrambi.
[...]
Con ricorso per regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio depositato in data 19.5.2023 la madre ha chiesto l'affido super esclusivo del minore con collocamento dello stesso presso di sé e frequentazioni padre/figlio in modalità osservata e protetta ovvero secondo altre modalità, previa ammissione, ove necessario, di apposita CTU;
l'assegnazione a sé della casa coniugale;
di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento dell'importo mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di disporre che l'AUU venga percepito integralmente dalla madre. Il Giudice delegato con decreto del 31.5.2023 ha incaricato i Servizi sociali del Comune di Trezzano sul Naviglio della immediata presa in carico del nucleo, delegandoli ad effettuare colloqui conoscitivi con le parti, effettuare accessi domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori e assumere informazioni dalle ulteriori figure di riferimento per il minore. Con memoria depositata in data 3.7.2023 si è costituita in giudizio parte convenuta che ha chiesto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso e con la mamma nella casa coniugale, sita in Trezzano sul Naviglio, via Pascoli, n. 6, e frequentazioni padre/figlio come meglio dettagliate in memoria;
di porre a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento dell'importo mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di disporre che l'AUU venga integralmente percepito dalla madre. All'udienza del 18.7.2023 il Giudice delegato ha preliminarmente dato atto che:
- pende nei confronti del resistente il procedimento penale RGNR 24286/2022 per il delitto di maltrattamenti in famiglia nell'ambito del quale è stata emessa in data 9.12.2022 la misura cautelare dell'allontanamento della casa famigliare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, eseguita in data 12.12.2022. L'udienza preliminare è stata celebrata in data 23.05.2023. Gli atti rilevanti sin qui emessi nell'ambito del suddetto procedimento sono stati trasmessi dalla Procura della repubblica su espressa richiesta di questo Tribunale in data 14.07.2023. A questo punto, il Giudice delegato, dopo aver proceduto all'audizione di parte attrice e invitato i difensori ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, ha illustrato ai procuratori delle parti un progetto, nell'interesse del minore, che prevede l'adozione in via provvisoria della seguente cornice giuridica:
1. affido super esclusivo alla madre;
2. delega ai SS del Comune di Trezzano sul naviglio a regolamentare le frequentazioni padre/figlio in modalità osservata e protetta subordinatamente: alla cessazione della misura cautelare;
alla presa in carico del NOA;
all'attivazione di un supporto alla genitorialità, all'adesione ad un percorso di riabilitazione per uomini maltrattanti;
3.incarico ai SS del Comune di Trezzano Sul Naviglio di:
- attivare un percorso di supporto psicologico per la madre, anche supportandola nel rivolgersi ad un centro antiviolenza per l'assistenza e il supporto necessari ai fini della piena rielaborazione dei propri vissuti traumatici;
- attivare l'immediata presa in carico neuropsichiatrica di CP_2
- garantire al minore l'attivazione con decorrenza dal mese di settembre 2023 di ogni supporto scolastico necessario (educatore, insegnante di sostegno);
- attivare l'educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
- acquisire relazioni periodiche dalle insegnanti, dal pediatra e dai professionisti che hanno in carico il minore;
4. incarico ai SS del Comune di Corsico di:
- effettuare visite domiciliari presso l'abitazione del resistente;
- curare l'immediata presa in carico del resistente da parte del NOA competente per territorio per le valutazioni di competenza e la presa in carico;
- attivare un percorso di supporto alla genitorialità in favore del CP_1
-attivare il resistente ad un percorso di riabilitazione per uomini maltrattanti;
5.assegnazione della casa familiare alla madre;
6.determinazione del contributo paterno al mantenimento del minore in € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese mediche e di istruzione scolastica;
- AUU integralmente alla madre affidataria super esclusiva. I difensori delle parti hanno aderito al progetto e hanno dichiarato di rinunciare a tutte le istanze istruttorie formulate in atti, ad eccezione, quanto a parte ricorrente, delle richieste ex art. 210 c.p.c. e della richiesta di CTU in relazione alla quale hanno chiesto al Giudice delegato di riservare la decsione all'esito delle indagini delegate ai SS. All'esito della discussione, il Giudice delegato ha adottato, anche sull'accordo delle parti, i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: ritenuto Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
• che le gravissime condotte di reiterata violenza fisica e piscologica serbate dal resistente nel corso della convivenza anche alla presenza del figlio minore, descritte dalla ricorrente in maniera lucida, puntuale e coerente sia dal punto di vista intrinseco ed estrinseco, nonché dotate di riscontri probatori tali da aver condotto -in data 9.12.2023- all'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (individuata sia nell'odierna ricorrente che nel figlio minore della coppia, vittima di violenza assistita, condotte ancora più oiose laddove si consideri la fragilità del piccolo affetto da disturbo CP_2 del comportamento, del neurosviluppoo ed alterazione dell'umore, costituiscono certi indici di disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale
• che quanto sopra, valutato anche alla necessaria interruzione di ogni rapporto e comunicazione tra i genitori, in uno con la necessità di garantire che le decisioni nell'interesse del bambino siano assunte dall'unico genitore che dalla nascita se ne è occupato portano a disporre l'affidamento esclusivo o rafforzato alla madre, che eserciterà in via super esclusiva ex art. 337 quater, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale anche in ordine alle più importanti scelte con particolare riferimento alla sua salute, educazione, istruzione, alla residenza abituale e all'espletamento di tutte le pratiche di natura amministrativa, ivi compreso l'erogazione di ogni forma di contribuzione di natura pubblica anche connessa all'invalidità del minore e al rilascio e al rinnovo dei documenti, anche validi per l'espatrio;
• che, a fronte delle gravi problematiche di abuso di sostanze alcoliche emerse, del fatto che l'uomo è stato sottoposto a procedimento penale per reati violenti e che la donna ha dichiarato la propria difficoltà nella gestione dell'ex compagno in relazione alla sua frequentazione con il figlio deve essere dato mandato ai SS del Comune di Trezzano Sul Naviglio di organizzare e scandire le modalità di incontro padre/bambino in spazio neutro con modalità protetta ed osservata, con espressa delega a successivamente diversamente modulare tempi e modalità dell'incontro sussistendone i presupposti tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore. Allo stato, l'avvio del percorso in Spazio neutro è subordinato in ogni caso: alla cessione della misura cautelare;
alla presa in carico del resistente da parte del NOA e alla fattiva adesione ad un percorso di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché alla fattiva dimostrazione di impegno del padre volto alla costruzione della relazione con il figlio, tenuto conto dello stato di benessere psico fisico di CP_2
• che i SS del Comune di Trezzano, di concerto con i servizi specialistici sul territorio, devono essere espressamente incaricati di:
- attivare un percorso di supporto psicologico per la madre, anche supportandola nel rivolgersi ad un centro antiviolenza per l'assistenza e il supporto necessari ai fini della piena rielaborazione dei propri vissuti traumatici;
- attivare l'immediata presa in carico neuropsichiatrica di CP_2
- garantire al minore l'attivazione con decorrenza dal mese di settembre 2023 di ogni supporto scolastico necessario (educatore, insegnante di sostegno); - attivare l'educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
-acquisire relazioni periodiche dalle insegnanti, dal pediatra e dai professionisti che hanno in carico il minore
• che – conformemente alla richiesta formulata dalla ricorrente -la casa familiare deve essere assegnata, con tutto quanto l'arreda, alla madre, genitore affidatario esclusivo e convivente con il figlio minore;
• che alla luce delle considerazioni sopra circa le condotte gravemente maltrattanti a cui il minore è stato esposto, alle condizioni di salute e all'età di l'audizione del minore deve ritenersi non CP_2 superflua ma pregiudizievole per il già precario equilibrio psico fisico dello stesso;
Con riferimento al mantenimento del minore
- che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
- che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
- che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
- che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori:
- la madre. Svolge attività lavorativa part-time presso l'albergo Park Hyatt con stipendio netto mensile su 12 mensilità pari ad € 900,00 circa. Non ha spese abitative, né risparmi né indebitamenti. Non è proprietaria di alcun bene mobile o immobile. Percepisce integralmente l'assegno unico universale pari ad e 200,00 mensili
- Il padre: secondo quanto dallo stesso dichiarato percepisce nel 2020 (PF 2021) ha percepito un reddito netto mensile pari a circa € 1.100,00 mensili, nel 2019 un reddito lordo annuo di € 6.200, e nel 2018 un reddito lordo annuo di € 3.000,00 circa. Lo stesso, tuttavia, risulta proprietario di un immobile gravato da mutuo per € 789,00 acceso nel 2007 con scadenza 2037 (nel quale allo stato vive con la ex moglie e le due figlie maggiorenni ed economicamente indipendenti) e fino al marzo 2023 aveva ulteriori indebitamenti per complessivi € 375,00. A ciò si aggiunga che, secondo quanto dallo stesso allegato, in costanza di convivenza con l'odierna ricorrente ha sempre provveduto alle esigenze del nucleo. Ne consegue la palese inattendibilità delle dichiarazioni patrimoniali rese dal resistente che legittima il Tribunale a quantificare il contributo dovuto per il mantenimento del figlio minore senza tener conto di quanto attestato dalla parte 2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore. Allo stato le frequentazioni tra padre e minore sono sospese e, qualora ne ricorreranno i presupposti, verranno riattivate in modalità osservata e protetta. Ne consegue che in assenza di tempi di permanenza paterni, gli oneri di cura del figlio minore, anche dal punto di vista economico, gravano esclusivamente sulla madre 3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 8 anni affetto dalle problematiche da cui risulta affetto CP_2
- che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in € 300,00 al mese importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il 5di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, comprensivo delle spese extra assegno ad eccezione delle le spese mediche e di istruzione scolastica cui il padre dovrà contribuire in ragione del 50/. Ritenuta, infine la necessità alla luce della grave complessità della situazione del nucleo e delle condizioni di fragilità del minore di nominare in favore dello stesso un curatore speciale che ne rappresenti gli interessi sostanziali e processuali che garantisca che tutti gli interventi disposti in sua favore abbiano pronta e fattiva realizzazione
PQM
Il Giudice delegato così provvede in via provvisoria: 1) nomina in favore di ato il 10.02.2015 un curatore speciale individuato nell'Avv. CP_2 CP_3 del Foro di Milano, assegnano al curatore termine fino 20.09.2023 per depositare in atti breve
[...] memoria di costituzione nell'interesse del minore
2) Affida figlio minore nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale CP_2 rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di via Pascoli 6 a Trezzano sul Naviglio e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio e le richieste di erogazioni pubbliche in favore del minore (bonus, invalidità etc) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) Assegna la casa famigliare alla madre perché continui ad abitarla con la prole;
4) Dispone che il Servizio Sociale del Comune di Trezzano Sul Naviglio in collaborazione con le competenti ASST e di concerto con il curatore speciale provveda a:
-organizzare e scandire le modalità di incontro padre/bambino in spazio neutro con modalità protetta ed osservata, con espressa delega a successivamente diversamente modulare tempi e modalità dell'incontro sussistendone i presupposti, tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore, sentito il curatore speciale e in ogni caso garantendo che non via sia alcun contatto tra le parti. Allo stato, l'avvio del percorso in Spazio neutro è subordinato in ogni caso: alla cessazione della misura cautelare;
alla presa in carico del resistente da parte del NOA e alla fattiva adesione ad un percorso di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché alla fattiva dimostrazione di impegno del padre volto alla costruzione della relazione con il figlio, tenuto conto dello stato di benessere psico fisico di CP_2
- attivare un percorso di supporto psicologico per la madre, anche supportandola nel rivolgersi ad un centro antiviolenza per l'assistenza e il supporto necessari ai fini della piena rielaborazione dei propri vissuti traumatici;
- attivare l'immediata presa in carico neuropsichiatrica di garantendo al minore la CP_2 prosecuzione dei supporti logopedico e di psicomotricità;
- garantire al minore l'attivazione con decorrenza dal mese di settembre 2023 di ogni supporto scolastico necessario (educatore, insegnante di sostegno);
- attivare l'educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
- acquisire relazioni periodiche dalle insegnanti, dal pediatra e dai professionisti che hanno in carico il minore;
4) dispone che i SS del Comune di Corsico: -effettuino visite domiciliari presso l'abitazione del resistente;
- curino l'immediata presa in carico del resistente da parte del NOA competente per territorio per le valutazioni di competenza e la presa in carico;
- attivino un percorso di supporto alla genitorialità in favore del CP_1
- avviino il resistente ad un percorso di riabilitazione per uomini maltrattanti.
4)Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione, oltre al 50% delle spese mediche e di istruzione scolastica
5) dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Provvedimento immediatamente esecutivo 2.Così provvede sulle istanze istruttorie formulate dalle parti Premesso che tutta la documentazione prodotta dalle parti deve essere acquisita dal Tribunale, fatta salva ogni valutazione in punto di ammissibilità, utilizzabilità e rilevanza ai fini della decisione riservata al Collegio in sede di decisone;
Dato atto che le parti hanno espressamente rinunciato a tutte le istanze formulate in atti ad eccezione della richiesta CTU e quanto a parte ricorrente alle richieste ex art. 210 cpc;
Ritenuto che
la richiesta di CTU formulata, che peraltro in caso di ammissione dovrebbe essere estesa all'intero nucleo, così come le richieste ex art. 210 cpc formulate dalla ricorrente siano allo stato superflue;
Riservata l'eventuale attivazione, se ritenuto necessario nell'interesse del minore, dei poteri officiosi di cui all'art. 473 bis. 44 cpc
PQM
Acquisisce la documentazione prodotta dalle parti Respinge ogni altra istanza istruttoria. Il Giudice delegato, rilevata la necessità che il giudizio prosegua per l'espletamento degli incarichi conferiti ai SS dei Comuni di Trezzano sul Naviglio e di Corsico, ha assegnato ai SS termine fino al 17.01.2023 per trasmettere una relazione di aggiornamento e alle parti termine fino al 22.01.2023 per depositare, se ritenuto necessario, una breve memoria ex art. 473 bis. 27, co 1, c.p.c. Ha, dunque, rinviato il procedimento per l'esame delle relazioni al 24.01.2024. A tale udienza il curatore speciale ha chiesto di confermare la cornice giuridica in essere e tutti gli interventi già avviati dai SS, ancora in fase iniziale, e i procuratori di entrambe le parti si sono associati alle richieste del curatore. Il Giudice delegato ha, quindi, confermato la cornice giuridica in essere e tutti gli incarichi già conferiti ai SS con provvedimento del 18.07.2023, assegnando ai SS incaricati termine fino al 5 giugno 2024 per trasmettere una relazione di aggiornamento che dia conto dell'andamento di tutti i supporti attivati e dell'avvio/andamento degli incontri padre-figlio in Spazio neutro, e ha rinviato il procedimento per l'esame della relazione dei SS all'udienza del 13.06.2023. A tale udienza il curatore speciale, dopo aver rappresentato: che il papà è in lista di attesa per l'attivazione del supporto psicologo presso il consultorio e anche di avviare il progetto UOMO;
che l'educativa non è ancora stata attivata per carenza di risorse;
che il padre si è recato al NOA e gli esami hanno dato esito negativo che sono iniziati gli incontri in Spazio neutro padre - figlio ha chiesto di confermare la cornice giuridica in essere e tutti gli incarichi. I procuratori delle parti hanno entrambi aderito alle richieste del curatore speciale. Il Giudice delegato ha confermato le statuizioni in essere e tutti gli incarichi già conferiti ai SS e ha disposto che i SS avviassero senza ritardo il percorso di supporto psicologico in favore del padre c/o il consultorio, nonché il percorso UOMO e un supporto psicologico per il minore possibilmente presso il centro Golgi che già aveva in carico per la logopedia e la psicomotricità, assegnando ai SS termine Pt_2 fino al 30.11.2024 per trasmettere una relazione aggiornata. Il procedimento è stato, dunque, rinviato all'udienza del 11.12.2024 per l'esame della relazione. Con decreto del 6.12.2024 il Giudice delegato, letta l'istanza congiunta delle parti e del curatore speciale avente ad oggetto la richiesta di differimento dell'udienza del 11.12.2024 motivata dalla necessità dei SS di disporre di maggior tempo per espletare il mandato ricevuto, ha revocato l'udienza del 11.12.2024 e ha Co fissato nuova udienza per il giorno 13.03.2025, assegnando ai SS termine Parte_3 fino al 03.05.2025 per trasmettere la relazione richiesta. All'udienza del 13.3.2025 il curatore speciale ha rappresentato che i SS hanno chiesto di avanzare al Tribunale istanza di rinvio per il deposito di un'ultima relazione dopo l'estate al fine di poter osservare l'andamento dei supporti appena attivati per il minore (percorso terapeutico di supporto psicologico specifico sulla tematica dell'autismo), della gestione complessiva a seguito della ripresa dell'attività lavorativa di parte attrice e del percorso UOMO appena iniziato dal papà. I procuratori di entrambe le parti si sono associati alle richieste del curatore. Il Giudice delegato ha rinviato il procedimento all'udienza del 15.10.2025, assegnando ai SS termine fino al 7.10.2025 per trasmettere una relazione di aggiornamento. A tale udienza, esaminata la relazione di aggiornamento richiesta ai SS depositata in data 3.10.2025 nel contraddittorio delle parti, i procuratori delle parti, che avevano già rinunciato alle istanze istruttorie formulate in atti, hanno chiesto di poter precisare congiuntamente le conclusioni con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. e con richiesta di rimessione dalla causa in decisone. Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i procuratori delle parti a precisare le conclusioni. Le parti hanno rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22.10.2025.
*** Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale. Il Collegio ritiene che, come richiesto dal curatore speciale e dalle parti, che, precisando conclusioni CP_ congiunte, hanno saputo farsi interpreti delle esigenze del figlio minore , debba essere disposto l'affido “superesclusivo” di alla madre, presso cui rimarrà collocato. CP_2
Da tutte le relazioni dei SS depositate in atti è emerso che la madre è attenta ai bisogni del figlio minore ed è in grado di prendersi cura di lui sia da un punto di vista morale che materiale. Di contro, quanto al padre:
- risulta tuttora pendente nei suoi confronti un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia, instaurato a seguito della denuncia della ricorrente per condotte di reiterata violenza fisica e psicologica poste in essere nel corso della convivenza, anche in presenza del figlio minore, circostanze che hanno determinato la totale assenza di comunicazione tra i genitori;
- le condotte di cui sopra hanno condotto - in data 9.12.2023 – all'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (individuata sia nell'odierna ricorrente che nel figlio minore , con CP_2 conseguente brusca interruzione dei rapporti padre/figlio fino a maggio 2024, quando sono stati avviati gli incontri in Spazio Neutro;
- gli incontri in Spazio neutro, avviati a maggio 2024, hanno avuto un andamento molto positivo, portando ad una ricostruzione del legame affettivo padre/figlio, ma da aprile 2025 hanno subito un'interruzione a causa dell'assenza prolungata del padre, recatosi in Perù per motivi personali. Gli incontri dovrebbero riprendere nel mese di dicembre 2025, periodo in cui il signor , secondo quanto da lui stesso Parte_4 riferito agli operatori dei Servizi Sociali, prevede di rientrare sul territorio nazionale Tenuto conto di quanto sopra, considerato, in particolare, che è ancora in corso il procedimento penale per maltrattamenti ai danni della signora , anche in presenza del minore, e che il padre risulta CP_2 attualmente assente dal territorio, nonché avuto riguardo alle problematiche di autismo del minore e, pertanto, alle sue particolari necessità di cura, l'affido super esclusivo, anche nella non comunicazione CP_ dei genitori, rappresenta il regime più tutelante per , che meglio garantisce la rapida adozione delle decisioni nel suo interesse e che più lo agevola nel suo percorso di crescita. Alla luce di quanto sopra, considerato:
che la relazione padre/figlio è ripresa e che gli incontri hanno evidenziato una positiva ricostruzione del rapporto affettivo tra loro, mostrando un grande investimento emotivo del signor;
CP_1 che il padre, durante il periodo di assenza, ha comunque mantenuto contatti costanti con il figlio tramite videochiamate periodiche – poi integrate con chiamate libere alla presenza della madre – che hanno ulteriormente confermato il buon legame tra loro CP_ vista la diagnosi di autismo di , per cui è già attivo un percorso di supporto terapeutico presso il centro Golgi Abbiategrasso tenuto conto che, parte convenuta, pur avendo - da fine ottobre 2023 fino a dicembre del 2023 - effettuato controlli periodici presso il NOA, che hanno dato esiti negativi rispetto all'utilizzo di sostanze (alcol, cannabinoidi, cocaina, oppiacei), da allora non si è più presentato ai controlli il Collegio, in adesione alle conclusioni delle parti, ritiene di incaricare i SS del Comune di Trezzano Sul Naviglio, di concerto con i SS del Comune di Corsico, in collaborazione con le competenti ASST a:
- organizzare e scandire tempi e modalità degli incontri padre/bambino tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore;
- garantire la continuità della presa in carico neuropsichiatrica di nonché la prosecuzione CP_2 dei supporti logopedico e di psicomotricità;
- garantire al minore l'attivazione di ogni supporto scolastico necessario (educatore, insegnante di sostegno);
- avviare la valutazione del padre presso il NOA competente per territorio;
- monitorare l'effettuazione del percorso UOMO;
- avviare un percorso di supporto alla genitorialità in favore del CP_1
Con riferimento al mantenimento della prole. Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento del figlio – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. L'assegno unico universale per il figlio minore, come da accordo delle parti, dovrà essere percepito interamente dalla madre affidataria esclusiva.
Con riferimento alle spese di lite. Le spese di lite, come da accordo delle parti, devono dichiararsi integralmente compensate tra le stesse. Le spese del curatore speciale avv. verranno liquidate come da separato decreto. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così Controparte_1 provvede:
1. nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di via Pascoli, n. 6, a Trezzano sul Naviglio, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio e le richieste di erogazioni pubbliche in favore del minore (bonus, invalidità etc), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Conferma, anche sull'accordo delle parti, l'assegnazione della casa coniugale, sita in Trezzano sul Naviglio, via Pascoli, 6, compresi gli arredi, alla signora che continuerà ad abitarci Parte_1 unitamente al figlio minore;
3. Incarica, anche sull'accordo delle parti, i SS del Comune di Trezzano Sul Naviglio, di concerto con i SS del Comune di Corsico, in collaborazione con le competenti ASST a:
- organizzare e scandire tempi e modalità degli incontri padre/bambino tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore;
- garantire la continuità della presa in carico neuropsichiatrica di nonché la prosecuzione CP_2 dei supporti logopedico e di psicomotricità;
- garantire al minore l'attivazione di ogni supporto scolastico necessario (educatore, insegnante di sostegno);
- avviare la valutazione del padre presso il NOA competente per territorio;
- monitorare l'effettuazione del percorso UOMO;
- avviare un percorso di supporto alla genitorialità in favore del CP_1
4. Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico di l'obbligo di Controparte_1 contribuire nel mantenimento del figlio minore versando alla madre, entro il 5 di ogni mese, l'importo di
€ 300,00 mensili, oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione novembre 2026), oltre al 50% delle spese mediche e di istruzione scolastica individuate come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 (per come modificate a giugno 2026), qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5. Dispone, anche sull'accordo delle parti, che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
6. Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Milano, il 22.10.2025 Manda alla Cancelleria per la comunicazione anche al Servizio Sociale del Comune di Trezzano sul Naviglio e del Comune CP_5
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 20/05/2023 promossa da 1) Parte_1
Nata il 22/02/1984 a Botosani (ROMANIA) Cod. Fisc. C.F._1 residente in VIA PASCOLI, 6, TREZZANO SUL NAVIGLIO rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Conte ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Trezzano sul Naviglio, via G. Negri, n. 4
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 05/11/1975 in PERÙ Cod. Fisc. C.F._2 residente in VIA RAFFAELLO SANZIO, 7, CORSICO rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Gervasoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Milano, via G. Spontini, n. 3
Parte convenuta
, nato il [...], in [...] curatore speciale, avv. Controparte_2 CP_3
, in proprio ex art. 86 c.p.c.
[...]
Con comunicazione all' , in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_4 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 6.6.2023 OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE rassegnate dalle parti e dal curatore speciale all'udienza del 15.10.2025: 1) confermare l'affido del figlio minore nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, CP_2 presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di via Pascoli 6, a Trezzano sul Naviglio e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio e le richieste di erogazioni pubbliche in favore del minore (bonus, invalidità etc) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
2) confermare l'assegnazione della casa famigliare alla madre perché continui ad abitarla con la prole;
3) confermare l'incarico ai SS del Comune di Trezzano Sul Naviglio, di concerto con i SS del Comune di Corsico, in collaborazione con le competenti ASST a:
- organizzare e scandire tempi e modalità degli incontri padre/bambino tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore;
- garantire la continuità della presa in carico neuropsichiatrica di nonché la prosecuzione CP_2 dei supporti logopedico e di psicomotricità;
- garantire al minore l'attivazione di ogni supporto scolastico necessario (educatore, insegnante di sostegno);
- avviare la valutazione del padre presso il NOA competente per territorio;
- monitorare l'effettuazione del percorso UOMO;
- avviare un percorso di supporto alla genitorialità in favore del CP_1
4)confermare a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione, oltre al 50% delle spese mediche e di istruzione scolastica;
5)confermare che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
6) spese di lite compensate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio e dalla loro unione è nato Controparte_2
, il 10.2.2015, riconosciuto da entrambi.
[...]
Con ricorso per regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio depositato in data 19.5.2023 la madre ha chiesto l'affido super esclusivo del minore con collocamento dello stesso presso di sé e frequentazioni padre/figlio in modalità osservata e protetta ovvero secondo altre modalità, previa ammissione, ove necessario, di apposita CTU;
l'assegnazione a sé della casa coniugale;
di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento dell'importo mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di disporre che l'AUU venga percepito integralmente dalla madre. Il Giudice delegato con decreto del 31.5.2023 ha incaricato i Servizi sociali del Comune di Trezzano sul Naviglio della immediata presa in carico del nucleo, delegandoli ad effettuare colloqui conoscitivi con le parti, effettuare accessi domiciliari presso le abitazioni di entrambi i genitori e assumere informazioni dalle ulteriori figure di riferimento per il minore. Con memoria depositata in data 3.7.2023 si è costituita in giudizio parte convenuta che ha chiesto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dello stesso presso e con la mamma nella casa coniugale, sita in Trezzano sul Naviglio, via Pascoli, n. 6, e frequentazioni padre/figlio come meglio dettagliate in memoria;
di porre a proprio carico l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento dell'importo mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
di disporre che l'AUU venga integralmente percepito dalla madre. All'udienza del 18.7.2023 il Giudice delegato ha preliminarmente dato atto che:
- pende nei confronti del resistente il procedimento penale RGNR 24286/2022 per il delitto di maltrattamenti in famiglia nell'ambito del quale è stata emessa in data 9.12.2022 la misura cautelare dell'allontanamento della casa famigliare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, eseguita in data 12.12.2022. L'udienza preliminare è stata celebrata in data 23.05.2023. Gli atti rilevanti sin qui emessi nell'ambito del suddetto procedimento sono stati trasmessi dalla Procura della repubblica su espressa richiesta di questo Tribunale in data 14.07.2023. A questo punto, il Giudice delegato, dopo aver proceduto all'audizione di parte attrice e invitato i difensori ad interloquire in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti, ha illustrato ai procuratori delle parti un progetto, nell'interesse del minore, che prevede l'adozione in via provvisoria della seguente cornice giuridica:
1. affido super esclusivo alla madre;
2. delega ai SS del Comune di Trezzano sul naviglio a regolamentare le frequentazioni padre/figlio in modalità osservata e protetta subordinatamente: alla cessazione della misura cautelare;
alla presa in carico del NOA;
all'attivazione di un supporto alla genitorialità, all'adesione ad un percorso di riabilitazione per uomini maltrattanti;
3.incarico ai SS del Comune di Trezzano Sul Naviglio di:
- attivare un percorso di supporto psicologico per la madre, anche supportandola nel rivolgersi ad un centro antiviolenza per l'assistenza e il supporto necessari ai fini della piena rielaborazione dei propri vissuti traumatici;
- attivare l'immediata presa in carico neuropsichiatrica di CP_2
- garantire al minore l'attivazione con decorrenza dal mese di settembre 2023 di ogni supporto scolastico necessario (educatore, insegnante di sostegno);
- attivare l'educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
- acquisire relazioni periodiche dalle insegnanti, dal pediatra e dai professionisti che hanno in carico il minore;
4. incarico ai SS del Comune di Corsico di:
- effettuare visite domiciliari presso l'abitazione del resistente;
- curare l'immediata presa in carico del resistente da parte del NOA competente per territorio per le valutazioni di competenza e la presa in carico;
- attivare un percorso di supporto alla genitorialità in favore del CP_1
-attivare il resistente ad un percorso di riabilitazione per uomini maltrattanti;
5.assegnazione della casa familiare alla madre;
6.determinazione del contributo paterno al mantenimento del minore in € 300,00 mensili oltre al 50% delle spese mediche e di istruzione scolastica;
- AUU integralmente alla madre affidataria super esclusiva. I difensori delle parti hanno aderito al progetto e hanno dichiarato di rinunciare a tutte le istanze istruttorie formulate in atti, ad eccezione, quanto a parte ricorrente, delle richieste ex art. 210 c.p.c. e della richiesta di CTU in relazione alla quale hanno chiesto al Giudice delegato di riservare la decsione all'esito delle indagini delegate ai SS. All'esito della discussione, il Giudice delegato ha adottato, anche sull'accordo delle parti, i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: ritenuto Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
• che le gravissime condotte di reiterata violenza fisica e piscologica serbate dal resistente nel corso della convivenza anche alla presenza del figlio minore, descritte dalla ricorrente in maniera lucida, puntuale e coerente sia dal punto di vista intrinseco ed estrinseco, nonché dotate di riscontri probatori tali da aver condotto -in data 9.12.2023- all'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (individuata sia nell'odierna ricorrente che nel figlio minore della coppia, vittima di violenza assistita, condotte ancora più oiose laddove si consideri la fragilità del piccolo affetto da disturbo CP_2 del comportamento, del neurosviluppoo ed alterazione dell'umore, costituiscono certi indici di disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di inadeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale
• che quanto sopra, valutato anche alla necessaria interruzione di ogni rapporto e comunicazione tra i genitori, in uno con la necessità di garantire che le decisioni nell'interesse del bambino siano assunte dall'unico genitore che dalla nascita se ne è occupato portano a disporre l'affidamento esclusivo o rafforzato alla madre, che eserciterà in via super esclusiva ex art. 337 quater, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale anche in ordine alle più importanti scelte con particolare riferimento alla sua salute, educazione, istruzione, alla residenza abituale e all'espletamento di tutte le pratiche di natura amministrativa, ivi compreso l'erogazione di ogni forma di contribuzione di natura pubblica anche connessa all'invalidità del minore e al rilascio e al rinnovo dei documenti, anche validi per l'espatrio;
• che, a fronte delle gravi problematiche di abuso di sostanze alcoliche emerse, del fatto che l'uomo è stato sottoposto a procedimento penale per reati violenti e che la donna ha dichiarato la propria difficoltà nella gestione dell'ex compagno in relazione alla sua frequentazione con il figlio deve essere dato mandato ai SS del Comune di Trezzano Sul Naviglio di organizzare e scandire le modalità di incontro padre/bambino in spazio neutro con modalità protetta ed osservata, con espressa delega a successivamente diversamente modulare tempi e modalità dell'incontro sussistendone i presupposti tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore. Allo stato, l'avvio del percorso in Spazio neutro è subordinato in ogni caso: alla cessione della misura cautelare;
alla presa in carico del resistente da parte del NOA e alla fattiva adesione ad un percorso di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché alla fattiva dimostrazione di impegno del padre volto alla costruzione della relazione con il figlio, tenuto conto dello stato di benessere psico fisico di CP_2
• che i SS del Comune di Trezzano, di concerto con i servizi specialistici sul territorio, devono essere espressamente incaricati di:
- attivare un percorso di supporto psicologico per la madre, anche supportandola nel rivolgersi ad un centro antiviolenza per l'assistenza e il supporto necessari ai fini della piena rielaborazione dei propri vissuti traumatici;
- attivare l'immediata presa in carico neuropsichiatrica di CP_2
- garantire al minore l'attivazione con decorrenza dal mese di settembre 2023 di ogni supporto scolastico necessario (educatore, insegnante di sostegno); - attivare l'educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
-acquisire relazioni periodiche dalle insegnanti, dal pediatra e dai professionisti che hanno in carico il minore
• che – conformemente alla richiesta formulata dalla ricorrente -la casa familiare deve essere assegnata, con tutto quanto l'arreda, alla madre, genitore affidatario esclusivo e convivente con il figlio minore;
• che alla luce delle considerazioni sopra circa le condotte gravemente maltrattanti a cui il minore è stato esposto, alle condizioni di salute e all'età di l'audizione del minore deve ritenersi non CP_2 superflua ma pregiudizievole per il già precario equilibrio psico fisico dello stesso;
Con riferimento al mantenimento del minore
- che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
- che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
- che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
- che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori:
- la madre. Svolge attività lavorativa part-time presso l'albergo Park Hyatt con stipendio netto mensile su 12 mensilità pari ad € 900,00 circa. Non ha spese abitative, né risparmi né indebitamenti. Non è proprietaria di alcun bene mobile o immobile. Percepisce integralmente l'assegno unico universale pari ad e 200,00 mensili
- Il padre: secondo quanto dallo stesso dichiarato percepisce nel 2020 (PF 2021) ha percepito un reddito netto mensile pari a circa € 1.100,00 mensili, nel 2019 un reddito lordo annuo di € 6.200, e nel 2018 un reddito lordo annuo di € 3.000,00 circa. Lo stesso, tuttavia, risulta proprietario di un immobile gravato da mutuo per € 789,00 acceso nel 2007 con scadenza 2037 (nel quale allo stato vive con la ex moglie e le due figlie maggiorenni ed economicamente indipendenti) e fino al marzo 2023 aveva ulteriori indebitamenti per complessivi € 375,00. A ciò si aggiunga che, secondo quanto dallo stesso allegato, in costanza di convivenza con l'odierna ricorrente ha sempre provveduto alle esigenze del nucleo. Ne consegue la palese inattendibilità delle dichiarazioni patrimoniali rese dal resistente che legittima il Tribunale a quantificare il contributo dovuto per il mantenimento del figlio minore senza tener conto di quanto attestato dalla parte 2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore. Allo stato le frequentazioni tra padre e minore sono sospese e, qualora ne ricorreranno i presupposti, verranno riattivate in modalità osservata e protetta. Ne consegue che in assenza di tempi di permanenza paterni, gli oneri di cura del figlio minore, anche dal punto di vista economico, gravano esclusivamente sulla madre 3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 8 anni affetto dalle problematiche da cui risulta affetto CP_2
- che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in € 300,00 al mese importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il 5di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, comprensivo delle spese extra assegno ad eccezione delle le spese mediche e di istruzione scolastica cui il padre dovrà contribuire in ragione del 50/. Ritenuta, infine la necessità alla luce della grave complessità della situazione del nucleo e delle condizioni di fragilità del minore di nominare in favore dello stesso un curatore speciale che ne rappresenti gli interessi sostanziali e processuali che garantisca che tutti gli interventi disposti in sua favore abbiano pronta e fattiva realizzazione
PQM
Il Giudice delegato così provvede in via provvisoria: 1) nomina in favore di ato il 10.02.2015 un curatore speciale individuato nell'Avv. CP_2 CP_3 del Foro di Milano, assegnano al curatore termine fino 20.09.2023 per depositare in atti breve
[...] memoria di costituzione nell'interesse del minore
2) Affida figlio minore nato il [...] in [...] esclusiva alla madre, presso la quale CP_2 rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di via Pascoli 6 a Trezzano sul Naviglio e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio e le richieste di erogazioni pubbliche in favore del minore (bonus, invalidità etc) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3) Assegna la casa famigliare alla madre perché continui ad abitarla con la prole;
4) Dispone che il Servizio Sociale del Comune di Trezzano Sul Naviglio in collaborazione con le competenti ASST e di concerto con il curatore speciale provveda a:
-organizzare e scandire le modalità di incontro padre/bambino in spazio neutro con modalità protetta ed osservata, con espressa delega a successivamente diversamente modulare tempi e modalità dell'incontro sussistendone i presupposti, tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore, sentito il curatore speciale e in ogni caso garantendo che non via sia alcun contatto tra le parti. Allo stato, l'avvio del percorso in Spazio neutro è subordinato in ogni caso: alla cessazione della misura cautelare;
alla presa in carico del resistente da parte del NOA e alla fattiva adesione ad un percorso di riabilitazione per uomini maltrattanti nonché alla fattiva dimostrazione di impegno del padre volto alla costruzione della relazione con il figlio, tenuto conto dello stato di benessere psico fisico di CP_2
- attivare un percorso di supporto psicologico per la madre, anche supportandola nel rivolgersi ad un centro antiviolenza per l'assistenza e il supporto necessari ai fini della piena rielaborazione dei propri vissuti traumatici;
- attivare l'immediata presa in carico neuropsichiatrica di garantendo al minore la CP_2 prosecuzione dei supporti logopedico e di psicomotricità;
- garantire al minore l'attivazione con decorrenza dal mese di settembre 2023 di ogni supporto scolastico necessario (educatore, insegnante di sostegno);
- attivare l'educativa domiciliare presso l'abitazione materna;
- acquisire relazioni periodiche dalle insegnanti, dal pediatra e dai professionisti che hanno in carico il minore;
4) dispone che i SS del Comune di Corsico: -effettuino visite domiciliari presso l'abitazione del resistente;
- curino l'immediata presa in carico del resistente da parte del NOA competente per territorio per le valutazioni di competenza e la presa in carico;
- attivino un percorso di supporto alla genitorialità in favore del CP_1
- avviino il resistente ad un percorso di riabilitazione per uomini maltrattanti.
4)Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione, oltre al 50% delle spese mediche e di istruzione scolastica
5) dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Provvedimento immediatamente esecutivo 2.Così provvede sulle istanze istruttorie formulate dalle parti Premesso che tutta la documentazione prodotta dalle parti deve essere acquisita dal Tribunale, fatta salva ogni valutazione in punto di ammissibilità, utilizzabilità e rilevanza ai fini della decisione riservata al Collegio in sede di decisone;
Dato atto che le parti hanno espressamente rinunciato a tutte le istanze formulate in atti ad eccezione della richiesta CTU e quanto a parte ricorrente alle richieste ex art. 210 cpc;
Ritenuto che
la richiesta di CTU formulata, che peraltro in caso di ammissione dovrebbe essere estesa all'intero nucleo, così come le richieste ex art. 210 cpc formulate dalla ricorrente siano allo stato superflue;
Riservata l'eventuale attivazione, se ritenuto necessario nell'interesse del minore, dei poteri officiosi di cui all'art. 473 bis. 44 cpc
PQM
Acquisisce la documentazione prodotta dalle parti Respinge ogni altra istanza istruttoria. Il Giudice delegato, rilevata la necessità che il giudizio prosegua per l'espletamento degli incarichi conferiti ai SS dei Comuni di Trezzano sul Naviglio e di Corsico, ha assegnato ai SS termine fino al 17.01.2023 per trasmettere una relazione di aggiornamento e alle parti termine fino al 22.01.2023 per depositare, se ritenuto necessario, una breve memoria ex art. 473 bis. 27, co 1, c.p.c. Ha, dunque, rinviato il procedimento per l'esame delle relazioni al 24.01.2024. A tale udienza il curatore speciale ha chiesto di confermare la cornice giuridica in essere e tutti gli interventi già avviati dai SS, ancora in fase iniziale, e i procuratori di entrambe le parti si sono associati alle richieste del curatore. Il Giudice delegato ha, quindi, confermato la cornice giuridica in essere e tutti gli incarichi già conferiti ai SS con provvedimento del 18.07.2023, assegnando ai SS incaricati termine fino al 5 giugno 2024 per trasmettere una relazione di aggiornamento che dia conto dell'andamento di tutti i supporti attivati e dell'avvio/andamento degli incontri padre-figlio in Spazio neutro, e ha rinviato il procedimento per l'esame della relazione dei SS all'udienza del 13.06.2023. A tale udienza il curatore speciale, dopo aver rappresentato: che il papà è in lista di attesa per l'attivazione del supporto psicologo presso il consultorio e anche di avviare il progetto UOMO;
che l'educativa non è ancora stata attivata per carenza di risorse;
che il padre si è recato al NOA e gli esami hanno dato esito negativo che sono iniziati gli incontri in Spazio neutro padre - figlio ha chiesto di confermare la cornice giuridica in essere e tutti gli incarichi. I procuratori delle parti hanno entrambi aderito alle richieste del curatore speciale. Il Giudice delegato ha confermato le statuizioni in essere e tutti gli incarichi già conferiti ai SS e ha disposto che i SS avviassero senza ritardo il percorso di supporto psicologico in favore del padre c/o il consultorio, nonché il percorso UOMO e un supporto psicologico per il minore possibilmente presso il centro Golgi che già aveva in carico per la logopedia e la psicomotricità, assegnando ai SS termine Pt_2 fino al 30.11.2024 per trasmettere una relazione aggiornata. Il procedimento è stato, dunque, rinviato all'udienza del 11.12.2024 per l'esame della relazione. Con decreto del 6.12.2024 il Giudice delegato, letta l'istanza congiunta delle parti e del curatore speciale avente ad oggetto la richiesta di differimento dell'udienza del 11.12.2024 motivata dalla necessità dei SS di disporre di maggior tempo per espletare il mandato ricevuto, ha revocato l'udienza del 11.12.2024 e ha Co fissato nuova udienza per il giorno 13.03.2025, assegnando ai SS termine Parte_3 fino al 03.05.2025 per trasmettere la relazione richiesta. All'udienza del 13.3.2025 il curatore speciale ha rappresentato che i SS hanno chiesto di avanzare al Tribunale istanza di rinvio per il deposito di un'ultima relazione dopo l'estate al fine di poter osservare l'andamento dei supporti appena attivati per il minore (percorso terapeutico di supporto psicologico specifico sulla tematica dell'autismo), della gestione complessiva a seguito della ripresa dell'attività lavorativa di parte attrice e del percorso UOMO appena iniziato dal papà. I procuratori di entrambe le parti si sono associati alle richieste del curatore. Il Giudice delegato ha rinviato il procedimento all'udienza del 15.10.2025, assegnando ai SS termine fino al 7.10.2025 per trasmettere una relazione di aggiornamento. A tale udienza, esaminata la relazione di aggiornamento richiesta ai SS depositata in data 3.10.2025 nel contraddittorio delle parti, i procuratori delle parti, che avevano già rinunciato alle istanze istruttorie formulate in atti, hanno chiesto di poter precisare congiuntamente le conclusioni con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c. e con richiesta di rimessione dalla causa in decisone. Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato i procuratori delle parti a precisare le conclusioni. Le parti hanno rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 22.10.2025.
*** Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale. Il Collegio ritiene che, come richiesto dal curatore speciale e dalle parti, che, precisando conclusioni CP_ congiunte, hanno saputo farsi interpreti delle esigenze del figlio minore , debba essere disposto l'affido “superesclusivo” di alla madre, presso cui rimarrà collocato. CP_2
Da tutte le relazioni dei SS depositate in atti è emerso che la madre è attenta ai bisogni del figlio minore ed è in grado di prendersi cura di lui sia da un punto di vista morale che materiale. Di contro, quanto al padre:
- risulta tuttora pendente nei suoi confronti un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia, instaurato a seguito della denuncia della ricorrente per condotte di reiterata violenza fisica e psicologica poste in essere nel corso della convivenza, anche in presenza del figlio minore, circostanze che hanno determinato la totale assenza di comunicazione tra i genitori;
- le condotte di cui sopra hanno condotto - in data 9.12.2023 – all'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa famigliare e del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (individuata sia nell'odierna ricorrente che nel figlio minore , con CP_2 conseguente brusca interruzione dei rapporti padre/figlio fino a maggio 2024, quando sono stati avviati gli incontri in Spazio Neutro;
- gli incontri in Spazio neutro, avviati a maggio 2024, hanno avuto un andamento molto positivo, portando ad una ricostruzione del legame affettivo padre/figlio, ma da aprile 2025 hanno subito un'interruzione a causa dell'assenza prolungata del padre, recatosi in Perù per motivi personali. Gli incontri dovrebbero riprendere nel mese di dicembre 2025, periodo in cui il signor , secondo quanto da lui stesso Parte_4 riferito agli operatori dei Servizi Sociali, prevede di rientrare sul territorio nazionale Tenuto conto di quanto sopra, considerato, in particolare, che è ancora in corso il procedimento penale per maltrattamenti ai danni della signora , anche in presenza del minore, e che il padre risulta CP_2 attualmente assente dal territorio, nonché avuto riguardo alle problematiche di autismo del minore e, pertanto, alle sue particolari necessità di cura, l'affido super esclusivo, anche nella non comunicazione CP_ dei genitori, rappresenta il regime più tutelante per , che meglio garantisce la rapida adozione delle decisioni nel suo interesse e che più lo agevola nel suo percorso di crescita. Alla luce di quanto sopra, considerato:
che la relazione padre/figlio è ripresa e che gli incontri hanno evidenziato una positiva ricostruzione del rapporto affettivo tra loro, mostrando un grande investimento emotivo del signor;
CP_1 che il padre, durante il periodo di assenza, ha comunque mantenuto contatti costanti con il figlio tramite videochiamate periodiche – poi integrate con chiamate libere alla presenza della madre – che hanno ulteriormente confermato il buon legame tra loro CP_ vista la diagnosi di autismo di , per cui è già attivo un percorso di supporto terapeutico presso il centro Golgi Abbiategrasso tenuto conto che, parte convenuta, pur avendo - da fine ottobre 2023 fino a dicembre del 2023 - effettuato controlli periodici presso il NOA, che hanno dato esiti negativi rispetto all'utilizzo di sostanze (alcol, cannabinoidi, cocaina, oppiacei), da allora non si è più presentato ai controlli il Collegio, in adesione alle conclusioni delle parti, ritiene di incaricare i SS del Comune di Trezzano Sul Naviglio, di concerto con i SS del Comune di Corsico, in collaborazione con le competenti ASST a:
- organizzare e scandire tempi e modalità degli incontri padre/bambino tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore;
- garantire la continuità della presa in carico neuropsichiatrica di nonché la prosecuzione CP_2 dei supporti logopedico e di psicomotricità;
- garantire al minore l'attivazione di ogni supporto scolastico necessario (educatore, insegnante di sostegno);
- avviare la valutazione del padre presso il NOA competente per territorio;
- monitorare l'effettuazione del percorso UOMO;
- avviare un percorso di supporto alla genitorialità in favore del CP_1
Con riferimento al mantenimento della prole. Le intese economiche raggiunte dai genitori circa il mantenimento del figlio – sopra integralmente trascritte – non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, pertanto, alla luce dei dati e delle risultanze acquisite, risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti come emersa. Pertanto, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e il Tribunale potrà, di conseguenza, pronunciarsi in senso conforme. L'assegno unico universale per il figlio minore, come da accordo delle parti, dovrà essere percepito interamente dalla madre affidataria esclusiva.
Con riferimento alle spese di lite. Le spese di lite, come da accordo delle parti, devono dichiararsi integralmente compensate tra le stesse. Le spese del curatore speciale avv. verranno liquidate come da separato decreto. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così Controparte_1 provvede:
1. nato il [...], in [...] esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, Persona_1 anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di via Pascoli, n. 6, a Trezzano sul Naviglio, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio e le richieste di erogazioni pubbliche in favore del minore (bonus, invalidità etc), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Conferma, anche sull'accordo delle parti, l'assegnazione della casa coniugale, sita in Trezzano sul Naviglio, via Pascoli, 6, compresi gli arredi, alla signora che continuerà ad abitarci Parte_1 unitamente al figlio minore;
3. Incarica, anche sull'accordo delle parti, i SS del Comune di Trezzano Sul Naviglio, di concerto con i SS del Comune di Corsico, in collaborazione con le competenti ASST a:
- organizzare e scandire tempi e modalità degli incontri padre/bambino tenuto conto dell'esclusivo interesse del minore;
- garantire la continuità della presa in carico neuropsichiatrica di nonché la prosecuzione CP_2 dei supporti logopedico e di psicomotricità;
- garantire al minore l'attivazione di ogni supporto scolastico necessario (educatore, insegnante di sostegno);
- avviare la valutazione del padre presso il NOA competente per territorio;
- monitorare l'effettuazione del percorso UOMO;
- avviare un percorso di supporto alla genitorialità in favore del CP_1
4. Pone, anche sull'accordo delle parti, a carico di l'obbligo di Controparte_1 contribuire nel mantenimento del figlio minore versando alla madre, entro il 5 di ogni mese, l'importo di
€ 300,00 mensili, oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione novembre 2026), oltre al 50% delle spese mediche e di istruzione scolastica individuate come da Linee Guida della Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 (per come modificate a giugno 2026), qui di seguito trascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria. Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
5. Dispone, anche sull'accordo delle parti, che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
6. Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi. Così deciso in Milano, il 22.10.2025 Manda alla Cancelleria per la comunicazione anche al Servizio Sociale del Comune di Trezzano sul Naviglio e del Comune CP_5
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato