Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/01/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 18395/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 23/01/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del
Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. SALTALAMACCHIA SERGIO (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._1
- Appellante
E
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to presso Controparte_1 P.IVA_2
la sede dell'ente unitamente all'Avv. MESCO GIANPIERO (c.f.: ) dal C.F._2
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- Appellato
Per l' è presente l'Avv. GIUSEPPE IERVOLINO per delega dell'avv. Mesco, il CP_1
quale si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, e da ultimo alla memoria conclu-sionale. Chiede che la causa venga decisa.
Per delega dell'Avv. Saltalamacchia Sergio, è presente l'Avv. Fabio Felaco, il quale si riporta agli scritti difensivi ed in particolare alle memorie conclusionali già depositate insistendo per la riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese, diritti, onorari con attribuzio-ne. Impugna e contesta quanto ex adverso dedotto e chiede di trattenere la causa in decisione.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
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a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 18395/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1
elett.te dom.ta presso lo studio dell'Avv. SALTALAMACCHIA SERGIO (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._1
- Appellante
E
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te dom.to presso Controparte_1 P.IVA_2
la sede dell'ente unitamente all'Avv. MESCO GIANPIERO (c.f.: ) dal C.F._2
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti
- Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con tempestivo atto di appello la ha propo- Parte_2
sto impugnazione avverso la sentenza del Giudice di Pace n. 2223/2021 resa dal Giudice di
Pace di VIII sezione civile, in persona del Dott. Bruno Joudioux, pubblicata il 25 CP_1
gennaio 2022, non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione al decreto ingiunti- vo n. 12077/2017 e, per l'effetto, veniva revocato il medesimo, emesso dall'Ufficio del
Giudice di Pace di n data 15 dicembre 2017 e depositato il 19 dicembre 2017. CP_1
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Con la medesima sentenza il giudice compensava tra le parti le spese di lite del pri- mo grado di giudizio.
La vicenda traeva origine dalla emissione del decreto ingiuntivo del 15 dicembre
2017, n. 12077, con il quale all'odierna appellata veniva ingiunto di pagare la somma di euro 4.063,48, oltre interessi legali e spese per la procedura di ingiunzione, liquidate in euro 76,00 ed euro 450,00 per compensi professionali più IVA e C.P.A.; il titolo del credito era costituito dall'asserita maturazione di somme a titolo di interessi moratori per il ritardato pagamento di fatture per fornitura di presidi sanitari (fatture n.12, 13, 14,15,16,
17 del 31 gennaio 2009 e fatture n.99 e 100 del 31 marzo 2010).
L' presentava opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Napoli avverso il CP_1
predetto decreto ingiuntivo.
Evidenziava, in primo luogo, che, avuto riguardo alle fatture 12-13-14-15-16-17 del
31 gennaio 2009 erano stati pagati sia gli importi a titolo di sorta capitale che di interessi moratori maturati per i ritardati pagamento;
contestava, in ogni caso, il diritto all'ottenimento di interessi moratori ex D. Lgs. n.231/2002 nonché la natura automatica degli stessi, occorrendo un atto di messa in mora.
Con la “peculiare” sentenza appellata il Giudice di Pace:
➢ affermava l'applicabilità al rapporto della disciplina di cui al D. Lgs.
n.231/2002;
➢ affermava, in ogni caso, la necessità di un preventivo atto di costituzione in mora, individuato dal Giudice nella richiesta inoltrata a mezzo pec in data 15 febbraio 2016, non essendo sufficiente il mero inoltro delle distinte e delle fatture;
➢ Evidenziava, pertanto, l'erroneità dei calcoli operati dalla opposta e, senza operare un ricalcolo delle somme dovute a titolo di interessi in ragione dei principi fissati, accoglieva l'opposizione revocando l'opposto decreto ingiun- tivo.
Con il proposto appello la parte si duole del mancato riconoscimento della doman- da, come rimodulata nel corso del giudizio di primo grado, ove veniva condiviso l'assunto dell'opponente in ordine all'integrale soddisfacimento dell'obbligo di pagamento degli
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interessi moratori per le fatture n.12-13-14-15-16-17 del 31 gennaio 2009, residuando, tuttavia, l'obbligo di pagamento degli interessi moratori maturati per il ritardato pagamen- to delle fatture 99 e 100 del 31 marzo 2010 (pagamento del 8 agosto 2012, con 801 giorni di ritardo, decorrenti dalla scadenza del 30 maggio 2010), interessi quantificati nella misura di euro 3.040,36, facendo applicazione dei tassi di cui al D. Lgs. n.231/2002.
Con l'atto di appello ha, in particolare, dedotto che “le fatture venivano inviate dalla alla debitrice in data 13 Aprile 2010 e le stesse Parte_1
contengono l'invito ad effettuare il pagamento entro 60 gg dalla fattura, non sono delle semplici distinte riepilogative come quelle delle farmacie dei farmaci venduti e/o dei laboratori d'analisi del numero di prestazioni effettuate, il cui scopo, come affermato dal
Giudice di prime cure, sarebbe solo quello di consentire alla di elaborare i conteggi necessari per liquidare il credito in quanto contengono richiesta di pagamento da parte del creditore. È incontestato che l'invito espresso al pagamento contenuto nelle fatture è da considerarsi come una formale costituzione in mora del debitore”. Ha richiamato a suppor- to di tale affermazione pronunzie della Suprema Corte di Cassaizone.
Ha, inoltre, invocato pronunzie di merito secondo cui, ove l'erogazione dei singoli presidi orto/protesici in favore degli assistiti del SSN sia avvenuta dopo la data del
08.08.2002, dovrebbe trovare applicazione la normativa ex art. 4 e 5 del Dlgs.231/2002
(cfr. art. 4, comma 1, DLgs. 231/2002 secondo cui gli interessi moratori disciplinati dalla stessa norma decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, tipico caso di mora ex re sancita ex lege).
Tale affermazione troverebbe, peraltro, conferma in quanto affermato dallo stesso
Giudice di Pace in ordine alla piena applicabilità del D. Lgs. n.231 del 2002.
Si è costituita l' la quale, oltre a contrastare le tesi Controparte_1
dell'appellante, ribadendo la correttezza del principio affermato in sentenza in ordine alla necessità di un atto di costituzione in mora (assente nel caso di specie), ha proposto appello incidentale volto ad ottenere la riforma della contraddittoria affermazione resa dal
Giudice di Pace in ordine alla riconosciuta applicabilità al caso di specie della disciplina di cui al D. Lgs. n.231/2002.
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La causa è stata rinviata alla data del 23 gennaio 2025 per la decisione a norma dell'art.281 sexies c.p.c..
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In prima battuta occorre evidenziare che l'appellante principale non contesta di aver ricevuto il pagamento della somma a titolo di sorta capitale.
Detto pagamento, tuttavia, viene ritenuto solo parzialmente satisfattivo della prete- sa creditizia avanzata nei confronti dell'amministrazione sanitario.
L'appellante, in particolare, ritiene di aver diritto anche agli interessi di mora, calco- lati ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza di pagamento della fattura (60 giorni) ed in assenza della necessità di atto di costituzione in mora.
Parte appellata, appellante in via incidentale, ha, invece, richiesto l'espressa riforma della contraddittoria affermazione contenuta nella impugnata sentenza, avente ad oggetto l'affermata applicabilità della disciplina di cui al D. Lgs. n.231 del 2002.
Con riferimento a detta questione, occorre ricordare che l'applicabilità del d.lgs. n.
231/2002 è limitata alle transazioni commerciali.
Ciò non esclude la pubblica amministrazione dall'ambito applicativo della normati- va, la quale, invece, espressamente include gli enti amministrativi nel novero dei soggetti tenuti a corrispondere, in taluni casi, detti interessi.
Ciò è reso palese tanto dal medesimo art. 2, lett. a), del d.lgs. n. 231/2002, ove le transazioni commerciali vengono ritenute tali anche quando si attuano mediante “contrat- ti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”, quanto dall'art. 2, lett. b), del d.lgs. n. 231/2002, che, per individuare le pubbliche amministrazioni, richiama l'elenco fornito dall'articolo 3, comma 25, d.lgs. n. 163/2006, che comprende gli enti pubblici non economici e gli organi- smi di diritto pubblico. Infine, l'art. 4, comma 5, d.lgs. n. 231/2002 contempla espressa- mente “gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine”.
L'aspetto soggettivo della transazione, però, non è l'unico che deve essere appro- fondito.
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Ai fini dell'applicazione della disciplina in esame è infatti necessario anche un ele- mento oggettivo, la prestazione, consistente nella consegna di merci o nell'esecuzione di un servizio eseguita nell'ambito di una “transazione commerciale”, ovvero di un contratto a prestazioni corrispettive.
Ebbene, nel caso di specie proprio quest'ultimo elemento non è stato rinvenuto.
Il rapporto avente ad oggetto la fornitura di protesi, infatti, trova la sua regolamen- tazione nel decreto ministeriale n. 332/1999 e nella delibera della Regione Campania n.
315 del 1 febbraio 2000.
Il quadro normativo assoggetta la fornitura di protesi e di altri apparecchi ortopedici a carico del servizio sanitario nazionale ad una specifica procedura, la quale si compone di più fasi: prescrizione, da parte del medico specialista dell' competente del presidio ortopedico su misura, con la richiesta di preventivo della lavorazione necessaria da effettuarsi;
preventivo redatto dalla officina ortopedica;
autorizzazione da parte dell' fornitura del dispositivo al paziente direttamente eseguita dall'azienda iscritta nell'elenco di quelle convenzionate.
Detto procedimento amministrativo esclude la fornitura di presidi sanitari dall'ambi- to delle forniture contrattuali commissionate dall' per i propri fabbisogni e per il diretto utilizzo nelle strutture sanitarie amministrative.
La fattispecie appare assimilabile, al più, alle forniture dei farmaci agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate, che appunto si svolge attraverso la prescrizione da parte dei medici dell' e la successiva dispensazione agli assistiti da parte delle farmacie convenzionate (cfr. Trib. Napoli, Sez. X, 23 giugno 2023, n. 6492, rel. ). Per_1
Il saggio di interessi di cui al già menzionato decreto legislativo è inapplicabile al ca- so concreto, atteso che tale rapporto deriva da una fonte legale e amministrativa, ossia dall'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992 e dal relativo regolamento che ne esclude la riconducibilità a paradigma della transazione commerciale (Cass. Civ., Sez. III, 28 febbraio
2017 n. 5042).
Inoltre, occorre evidenziare che per i crediti in questione, in ragione della loro insor- genza, si applicano le norme contabili per cui essi si configurano quali obbligazioni que- rable e, per l'effetto, in assenza di un formale atto di costituzione in mora la scadenza del
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termine di pagamento non determina l'automatica insorgenza del debito per interessi.
Ulteriore argomento utile ai fini della risoluzione della controversia può desumersi,
a contrario, da una recente pronuncia resa a Sezioni Unite della Corte di Cassazione proprio in materia di qualificazione giuridica degli interessi di mora nei rapporti tra le e fornitori di beni o servizi, quando questi ultimi subiscono i ritardi Parte_3
nei pagamenti.
I giudici di legittimità hanno ricondotto, anche sulla spinta della giurisprudenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, «il rapporto tra la struttura privata accreditata»
(svolgente nel caso di specie attività di riabilitazione fisioterapica) «che ha svolto le sue prestazioni in favore dei fruitori del Servizio sanitario nazionale e chiede quanto dovuto per il ritardo nel pagamento delle prestazioni erogate e l'ente pubblico che, all'interno della Regione, è obbligato a corrispondere i corrispettivi per tali prestazioni, nell'ambito della nozione di transazione commerciale intercorsa tra un imprenditore e il SSN e quindi nell'ambito di applicabilità della particolare disciplina dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 per sanzionare i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali» (Cass. Civ. Sez. Un., 14 dicembre 2023, n. 35092).
Il principio di diritto enucleato dal Supremo Consesso, però, deve essere limitato, per stessa ammissione esplicita della Corte di Cassazione, alle sole ipotesi nelle quali il suddetto rapporto obbligatorio trova la sua fonte in un contratto scritto, accessivo alla concessione che regola il rapporto di accreditamento.
Nel caso in esame ciò non avviene, poiché il rapporto tra l' e la società CP_1
privata rinviene la sua fonte nel già richiamato decreto ministeria- Parte_1
le e in una delibera della Regione Campania.
Ciò consente di escludere dal perimetro applicativo del principio di diritto enucleato dalla Corte di Cassazione il rapporto in esame e, in via direttamente consequenziale, di applicare ad esso la generale disciplina prevista dal codice civile in tema di interessi legali.
I principi appena richiamati sono stati applicati dal Tribunale di Napoli X sezione Civi- le anche nella sentenza n. 5493/2019 pubblicata il 30/05/2019 (GU dottor Giovanni Scotto di Carlo), prodotta dall'appellata in sede di costituzione in giudizio. Controparte_1
È importante segnalare come l'appello proposto avverso la predetta sentenza, pe-
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raltro dal medesimo difensore, sia stato di recente deciso dalla Corte di Appello di Napoli con la sentenza n.5233/2024 depositata il 19 dicembre 2024.
In detta pronunzia l'appello, volto alla riaffermazione dei principi invocati anche nel presente giudizio, è stato rigettato, dandosi pieno conforto all'indirizzo interpretativo sopra enunciato, peraltro già precedentemente affermato dalla medesima Corte di Appello di Napoli (cfr. sentenza n. 2332/2023; sentenza n. 4086/2018).
L'esclusione dell'applicabilità della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 231/2002 com- porta l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dall' e, in via diretta- CP_1
mente consequenziale, l'accertamento della infondatezza della pretesa avanzata dall'appellante principale.
Infatti, escludendo a monte la configurabilità degli interessi “commerciali”, derive- rebbe l'accoglimento della domanda avente ad oggetto gli interessi decorrenti dalla data di messa in mora all'adempimento dell'obbligazione.
Tuttavia, non essendovi prova di una messa in mora precedente ai pagamenti ese- guiti dall'appellante principale, che per stessa ammissione dell'appellante principale risultano essere stati effettuati in data 8 agosto 2012, ritenendo che il rapporto esula dall'ambito applicativo della normativa relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, si arriva alla conclusione che la convenuta nulla deve alla
contro
- parte a titolo di interessi.
Alla soccombenza segue la condanna della al pa- Parte_1
gamento delle spese di lite in favore dell' , spese che si liquidano in dispositivo CP_1
di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del d.m. n. 55/2014, facendo applicazione dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello proposto dalla avverso la Parte_2
sentenza n. 2223/2021 resa tra le parti dal Giudice di Pace di VIII sezione civile, in CP_1
persona del dott. Bruno Joudioux, pubblicata il 25 gennaio 2022;
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accoglie l'appello incidentale proposto dall' avverso la sentenza n. CP_1
2223/2021 resa tra le parti dal Giudice di Pace di Napoli, VIII sezione civile, in persona del dott. Bruno Joudioux, pubblicata il 25 gennaio 2022 e per l'effetto afferma l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina di cui al D. Lgs. n.231 del 2002; condanna la al pagamento in favore della Parte_2
al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di appello che si liquidano CP_1
in complessivi, euro 1.500 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, CPA ed IVA come per legge se dovuti;
ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a Parte_4
quello dovuto per il presente appello.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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