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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 25/02/2026, n. 3315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3315 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3315/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7640/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000008973000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000008973000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000008973000 IRPEF-ALIQUOTE 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000008973000 IVA-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3501/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Resistente: conclude come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli e Agenzia delle Entrate - Riscossione e notificato a mezzo PEC in data 24/03/2025, Ricorrente_1 ha l'intimazione di pagamento n. 07120259000008973000, recante l'importo complessivo di € 13.696,97. L'atto impugnato fa riferimento a due carichi pregressi: l'atto successivo all'avviso di accertamento n. TF3IPPD002162021
(per € 12.135,46) e la cartella di pagamento n. 07120230086756787000 (per € 1.561,51).
Il ricorrente ha eccepito:
Omessa o irrituale notifica degli atti presupposti, sostenendo di non aver mai ricevuto la regolare notifica né dell'intimazione TF3IPPD002162021 né della cartella n. 07120230086756787000.
Carenza di motivazione e violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, per l'asserita mancata allegazione degli atti richiamati e per la mancata esplicitazione del calcolo degli interessi e degli oneri di riscossione.
Inesistenza della notifica a mezzo PEC, eccependo che l'indirizzo mittente dell'Agente della Riscossione
(Email_4) non risulterebbe iscritto nei pubblici registri INI-PEC, ma solo nell'Indice PA.
Si è regolarmente costituita in giudizio la sola Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di ricorso. In particolare, l'A. F. ha depositato documentazione attestante la regolare notifica via PEC degli atti presupposti, evidenziando come la pretesa derivi dalla debenza accertata in via definitiva con sentenza di questa stessa Corte (n. 7242/37/20, passata in giudicato il 23/04/2021). Hanno altresì eccepito la piena validità della notifica dell'atto impugnato, avendo quest'ultima raggiunto il proprio scopo ex art. 156 c.p.c..
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di doglianza, con cui il ricorrente lamenta la mancata notifica dell'atto successivo all'avviso di accertamento (n. TF3IPPD002162021) e della cartella di pagamento per le spese di lite (n.
07120230086756787000), è del tutto infondato. Dalla documentazione ritualmente prodotta dall'Amministrazione Finanziaria (messaggi EML di accettazione e consegna), risulta provato che l'atto n. CF_1 stato regolarmente notificato in data 10/05/2023 all'indirizzo PEC del ricorrente (avv. Email_5), estratto dai pubblici registri INI-PEC in quanto professionista iscritto all'albo. Parimenti, è stata fornita la prova (tramite relata e certificazione istruttoria) dell'avvenuta notifica a mezzo PEC in data 25/09/2023 della cartella di pagamento n. 07120230086756787000, attinente al recupero delle spese di lite, liquidate in virtù della sentenza n. 7242/37/20, ormai passata in giudicato. In ossequio al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, una volta data la prova della regolare e tempestiva notifica degli atti presupposti (non impugnati nei prescritti 60 giorni), resta preclusa ogni questione attinente al merito della pretesa tributaria, essendosi i suddetti atti resi definitivi ed inoppugnabili ex art. 21 del D. Lgs.
546/1992.
Allo stesso modo, il secondo motivo deve essere respinto. L'obbligo di motivazione dell'intimazione di pagamento risulta ampiamente soddisfatto laddove l'atto richiami i precedenti titoli esecutivi regolarmente notificati al contribuente, ponendolo in condizione di comprendere l'an e il quantum della pretesa. Nel caso di specie, gli importi richiesti rinvengono il loro fondamento giuridico nel passaggio in giudicato della sentenza n. 7242/37/20 emessa da questa stessa Corte. Come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. Cass., SS.UU. n. 22281/2022 e ordinanza n. 6206/2024), l'obbligo motivazionale si atteggia in modo "attenuato" e non richiede ricalcoli analitici allorquando la pretesa discenda da un giudicato o da atti precedentemente conosciuti dal contribuente, risolvendosi il calcolo degli accessori di legge (interessi e oneri) in una mera e predeterminata operazione matematica. Inoltre, giova rilevare che all'atto presupposto originario (TF3IPPD002162021) l'Ufficio aveva già provveduto ad allegare sia il prospetto di rideterminazione degli importi sia i modelli F24 comprensivi di interessi, rendendo la pretesa assolutamente trasparente e verificabile. L'intimazione impugnata medesima specifica chiaramente le basi normative per il calcolo di ulteriori oneri e interessi di mora.
Il ricorrente deduce, da ultimo, l'inesistenza della notifica dell'intimazione impugnata poiché proveniente dall'indirizzo PEC Email_4, che risulterebbe censito nell'Indice PA ma non in INI-PEC. Tale censura è priva di pregio. In primo luogo, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione
è un Ente pubblico economico, i cui indirizzi telematici trovano legittima e doverosa pubblicità nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (Indice PA o IPA). In secondo ed assorbente luogo, opera in tale materia il principio generale del raggiungimento dello scopo sancito dall'art. 156, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass., SS.UU.,
n. 7665/2016). La notifica a mezzo PEC ha certamente prodotto il suo effetto tipico, portando l'atto nella piena sfera di conoscibilità del destinatario. La prova inconfutabile di tale avvenuta conoscenza risiede proprio nella tempestiva e articolata opposizione proposta dall'odierno ricorrente innanzi a questa Corte.
Non avendo il contribuente allegato né dimostrato alcun concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa derivante dalla asserita irregolarità procedimentale, ogni eventuale e ipotetico vizio della notifica risulta radicalmente sanato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che liquida in complessivi € 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascuna parte resistente), oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente e Relatore
GUGLIELMO GAETANO, Giudice
IOVINO GABRIELE, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7640/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G Grezar 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000008973000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000008973000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000008973000 IRPEF-ALIQUOTE 2015 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259000008973000 IVA-ALIQUOTE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3501/2026 depositato il
25/02/2026
Richieste delle parti:
Resistente: conclude come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell' Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli e Agenzia delle Entrate - Riscossione e notificato a mezzo PEC in data 24/03/2025, Ricorrente_1 ha l'intimazione di pagamento n. 07120259000008973000, recante l'importo complessivo di € 13.696,97. L'atto impugnato fa riferimento a due carichi pregressi: l'atto successivo all'avviso di accertamento n. TF3IPPD002162021
(per € 12.135,46) e la cartella di pagamento n. 07120230086756787000 (per € 1.561,51).
Il ricorrente ha eccepito:
Omessa o irrituale notifica degli atti presupposti, sostenendo di non aver mai ricevuto la regolare notifica né dell'intimazione TF3IPPD002162021 né della cartella n. 07120230086756787000.
Carenza di motivazione e violazione dell'art. 7 della L. 212/2000, per l'asserita mancata allegazione degli atti richiamati e per la mancata esplicitazione del calcolo degli interessi e degli oneri di riscossione.
Inesistenza della notifica a mezzo PEC, eccependo che l'indirizzo mittente dell'Agente della Riscossione
(Email_4) non risulterebbe iscritto nei pubblici registri INI-PEC, ma solo nell'Indice PA.
Si è regolarmente costituita in giudizio la sola Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto dei motivi di ricorso. In particolare, l'A. F. ha depositato documentazione attestante la regolare notifica via PEC degli atti presupposti, evidenziando come la pretesa derivi dalla debenza accertata in via definitiva con sentenza di questa stessa Corte (n. 7242/37/20, passata in giudicato il 23/04/2021). Hanno altresì eccepito la piena validità della notifica dell'atto impugnato, avendo quest'ultima raggiunto il proprio scopo ex art. 156 c.p.c..
All'udienza di discussione la decisione è stata riservata e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è infondato e deve essere integralmente rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo di doglianza, con cui il ricorrente lamenta la mancata notifica dell'atto successivo all'avviso di accertamento (n. TF3IPPD002162021) e della cartella di pagamento per le spese di lite (n.
07120230086756787000), è del tutto infondato. Dalla documentazione ritualmente prodotta dall'Amministrazione Finanziaria (messaggi EML di accettazione e consegna), risulta provato che l'atto n. CF_1 stato regolarmente notificato in data 10/05/2023 all'indirizzo PEC del ricorrente (avv. Email_5), estratto dai pubblici registri INI-PEC in quanto professionista iscritto all'albo. Parimenti, è stata fornita la prova (tramite relata e certificazione istruttoria) dell'avvenuta notifica a mezzo PEC in data 25/09/2023 della cartella di pagamento n. 07120230086756787000, attinente al recupero delle spese di lite, liquidate in virtù della sentenza n. 7242/37/20, ormai passata in giudicato. In ossequio al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, una volta data la prova della regolare e tempestiva notifica degli atti presupposti (non impugnati nei prescritti 60 giorni), resta preclusa ogni questione attinente al merito della pretesa tributaria, essendosi i suddetti atti resi definitivi ed inoppugnabili ex art. 21 del D. Lgs.
546/1992.
Allo stesso modo, il secondo motivo deve essere respinto. L'obbligo di motivazione dell'intimazione di pagamento risulta ampiamente soddisfatto laddove l'atto richiami i precedenti titoli esecutivi regolarmente notificati al contribuente, ponendolo in condizione di comprendere l'an e il quantum della pretesa. Nel caso di specie, gli importi richiesti rinvengono il loro fondamento giuridico nel passaggio in giudicato della sentenza n. 7242/37/20 emessa da questa stessa Corte. Come recentemente ribadito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (cfr. Cass., SS.UU. n. 22281/2022 e ordinanza n. 6206/2024), l'obbligo motivazionale si atteggia in modo "attenuato" e non richiede ricalcoli analitici allorquando la pretesa discenda da un giudicato o da atti precedentemente conosciuti dal contribuente, risolvendosi il calcolo degli accessori di legge (interessi e oneri) in una mera e predeterminata operazione matematica. Inoltre, giova rilevare che all'atto presupposto originario (TF3IPPD002162021) l'Ufficio aveva già provveduto ad allegare sia il prospetto di rideterminazione degli importi sia i modelli F24 comprensivi di interessi, rendendo la pretesa assolutamente trasparente e verificabile. L'intimazione impugnata medesima specifica chiaramente le basi normative per il calcolo di ulteriori oneri e interessi di mora.
Il ricorrente deduce, da ultimo, l'inesistenza della notifica dell'intimazione impugnata poiché proveniente dall'indirizzo PEC Email_4, che risulterebbe censito nell'Indice PA ma non in INI-PEC. Tale censura è priva di pregio. In primo luogo, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione
è un Ente pubblico economico, i cui indirizzi telematici trovano legittima e doverosa pubblicità nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (Indice PA o IPA). In secondo ed assorbente luogo, opera in tale materia il principio generale del raggiungimento dello scopo sancito dall'art. 156, comma 3, c.p.c. (cfr. Cass., SS.UU.,
n. 7665/2016). La notifica a mezzo PEC ha certamente prodotto il suo effetto tipico, portando l'atto nella piena sfera di conoscibilità del destinatario. La prova inconfutabile di tale avvenuta conoscenza risiede proprio nella tempestiva e articolata opposizione proposta dall'odierno ricorrente innanzi a questa Corte.
Non avendo il contribuente allegato né dimostrato alcun concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa derivante dalla asserita irregolarità procedimentale, ogni eventuale e ipotetico vizio della notifica risulta radicalmente sanato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale I di Napoli e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che liquida in complessivi € 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascuna parte resistente), oltre accessori di legge se dovuti.