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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 28/06/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1063/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1063/25 R.G. posta in decisione in data 25/06/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Ronald Russomando, Parte_1 che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
contumace; CP_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Voglia l'lll.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, ecce-zione e deduzione, sia nel merito che istruttoria, così statuire:
pagina 1 di 6 in via temporanea e urgente: 1) disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra con collocamento dei figli minori presso di sé; Pt_1
2) ordinare al sig. di allontanarsi, con effetto immediato, dalla casa coniugale di proprietà della Pt_1 ricorrente;
in via principale: 1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reci-proco rispetto;
2) affidare i figli minori, e in via condivisa ad entrambi i geni-tori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale sugli stessi, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali dei figli, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
3) assegnare la casa coniugale sita in Gallarate (VA), Largo Verrotti di Pia-nella n. 7, alla sig.ra Pt_1 dove saranno collocati anagraficamente e prevalentemente i figli e disporre che il padre possa vederli e tenerli con sé, compatibilmente ai desiderata degli stessi e fatti salvi diversi accordi tra i genitori, secondo il seguente calendario:
a fine settimana alternati, dal venerdì al termine degli impegni scolastici e sino alla domenica ore alle
20, con prelievo e successivo accompagnamento da / presso l'abitazione materna;
un giorno a settimana con pernottamento dal termine degli impegni scolastici sino al mattino seguente con prelievo dall'abitazione ma-terna e successivo accompagnamento a scuola;
per la metà delle vacanze natalizie, ad anni alterni, la settimana che comprende il giorno di Natale e la settimana che comprende il giorno di Capodanno con previsione sin da ora che il Natale 2025 i figli lo trascorreranno con la madre;
per le intere vacanze pasquali ad anni alterni iniziando dalla imminente Pasqua 2025 che i figli trascorreranno con la madre;
15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31/05 di ciascun anno, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi;
4) porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di euro
900,00 (novecento/00) - euro 450,00 per ciascun figlio - entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio bancario della madre, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina 2 di 6 5) porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 60% in capo al sig. e per la restante quota Pt_1 del 40% in capo alla sig.ra le seguenti spese: Pt_1
spese mediche che non necessitano del preventivo accordo: i) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
ii) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
iii) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
iv) tickets sanitari;
v) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
vi) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
spese mediche da concordarsi preventivamente: i) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture private;
ii) cure termali e fisioterapiche;
iii) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
iv) farmaci omeopatici;
spese scolastiche che non necessitano del preventivo accordo: i) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
ii) libri di testo;
iii) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione scolastica;
iv) dotazione informatica (pc / tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); v) assicurazione scolastica;
vi) fondo cassa richiesto dalla scuola;
vii) gite scolastiche senza pernottamento;
viii) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus / treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche da concordarsi preventivamente: i) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
ii) gite scolastiche con pernottamento;
iii) corsi di recupero e lezioni private;
iv) corsi di specializzazione / master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; v) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non necessitano del preventivo accordo: i) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; ii) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche da concordarsi preventivamente: i) corsi di lingue;
ii) corsi di musica e relativi strumenti musicali;
iii) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); iv) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); v) baby sitter; vi) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
vii) spese per il pagina 3 di 6 conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); viii) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
tutte le eventuali spese straordinarie non rientranti tra le spese sopra indicate, da concordarsi preventivamente, che dovessero rendersi necessarie per la cura, l'istruzione e l'educazione del figlio;
6) con riferimento alle spese sopra indicate, che necessitano del preventivo accordo dei genitori, a fronte di una proposta di un genitore inerente tali spese, l'altro avrà facoltà di opporsi motivatamente e in for-ma scritta (anche solo tramite email con attestazione di ricevimento) entro 15 giorni, decorso tale termine, la proposta e la relativa spesa si intenderà approvata. Dette spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, per la parte di spettanza dell'altro genitore, entro 20 giorni dalla richiesta (corredata di documentazione giustificativa di spese), mediante versamento sul conto corrente intestato al genitore avente diritto;
7) porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della sig.ra nella Pt_1 Pt_1 misura di euro 500,00 (cinquecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio bancario della ricorrente, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
8) disporre che gli assegni familiari siano erogati al 100% in favore della sig.ra nella sua qualità Pt_1 di genitore collocatario;
9) ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Gallarate di effettuare le opportune annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata Pt_1
e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e la contumacia del resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve disporsi l'affidamento condiviso dei figli e con il loro collocamento presso la Per_1 Per_2 madre, cui può conseguentemente assegnarsi la casa coniugale (di cui ella è proprietaria), non essendo emersi elementi in senso contrario.
Per quanto concerne la regolamentazione delle visite paterne, può disporsi che il padre possa tenere i figli con sé, compatibilmente ai desiderata degli stessi e fatti salvi diversi accordi tra i genitori, secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati, dal venerdì al termine degli impegni scolastici e sino pagina 4 di 6 alla domenica ore alle 20, con prelievo e successivo accompagnamento da / presso l'abitazione materna;
un giorno a settimana con pernottamento dal termine degli impegni scolastici sino al mattino seguente con prelievo dall'abitazione materna e successivo accompagnamento a scuola;
per la metà delle vacanze natalizie, ad anni alterni, la settimana che comprende il giorno di Natale e la settimana che comprende il giorno di Capodanno;
il giorno di Pasqua o di Lunedì dell'Angelo; 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31/05 di ciascun anno, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi.
Deve porsi a carico del convenuto l'obbligo di versare un contributo al mantenimento dei due minori dell'importo mensile di € 200 rivalutabile annualmente per ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano.
Sul punto, infatti, deve sottolinearsi che dalle informazioni acquisite presso l'Agenzia per le Entrate il convenuto non risulta aver presentato la dichiarazioni dei redditi negli ultimi anni, essendo state trasmesse solo le certificazioni uniche INPS relative a redditi esenti per una somma compresa tra €
4500 e 4700 circa, nonostante egli risulti amministratore unico della Reale Costruzioni & Servizi s.r.l. corrente in Gallarate;
l'attrice risulta, invece, assunta a tempo determinato part-time con una retribuzione di circa € 690 mensili netti ed è gravata da un debito ingente (euro 293.668,35) a seguito dell'infortunio occorso ad un lavoratore in data 22/09/2018, per il quale la (all'epoca titolare Pt_1 della ditta individuale Alba Costruzioni di Bejolli Enida) è stata condannata con decreto penale.
Può attribuirsi alla ricorrente il 100% dell'assegno unico alla luce della sua qualità di genitore collocatario.
Alla stregua del mancato accertamento di redditi in capo al convenuto, deve respingersi la domanda della ricorrente diretta a conseguire la determinazione di un contributo al mantenimento della moglie.
Stante la soccombenza del convenuto, può condannarsi lo stesso a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nella quantificazione operata in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi Pt_1
2) Dispone l'affidamento condiviso dei minori con il loro collocamento presso la madre, cui assegna la casa coniugale;
3) Dispone sulle visite paterne come da motivazione;
4) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno complessivo di € 400 a titolo di concorso al mantenimento dei figli (da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese), oltre la pagina 5 di 6 rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano;
5) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
6) Rigetta la domanda attrice diretta a conseguire la determinazione di un contributo al suo mantenimento a carico del marito;
7) Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di € 3.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge:
8) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Presidente Estensore
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1063/25 R.G. posta in decisione in data 25/06/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Ronald Russomando, Parte_1 che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
contro
contumace; CP_1
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE: Voglia l'lll.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, ecce-zione e deduzione, sia nel merito che istruttoria, così statuire:
pagina 1 di 6 in via temporanea e urgente: 1) disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra con collocamento dei figli minori presso di sé; Pt_1
2) ordinare al sig. di allontanarsi, con effetto immediato, dalla casa coniugale di proprietà della Pt_1 ricorrente;
in via principale: 1) dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reci-proco rispetto;
2) affidare i figli minori, e in via condivisa ad entrambi i geni-tori, i quali eserciteranno Per_1 Per_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale sugli stessi, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali dei figli, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
3) assegnare la casa coniugale sita in Gallarate (VA), Largo Verrotti di Pia-nella n. 7, alla sig.ra Pt_1 dove saranno collocati anagraficamente e prevalentemente i figli e disporre che il padre possa vederli e tenerli con sé, compatibilmente ai desiderata degli stessi e fatti salvi diversi accordi tra i genitori, secondo il seguente calendario:
a fine settimana alternati, dal venerdì al termine degli impegni scolastici e sino alla domenica ore alle
20, con prelievo e successivo accompagnamento da / presso l'abitazione materna;
un giorno a settimana con pernottamento dal termine degli impegni scolastici sino al mattino seguente con prelievo dall'abitazione ma-terna e successivo accompagnamento a scuola;
per la metà delle vacanze natalizie, ad anni alterni, la settimana che comprende il giorno di Natale e la settimana che comprende il giorno di Capodanno con previsione sin da ora che il Natale 2025 i figli lo trascorreranno con la madre;
per le intere vacanze pasquali ad anni alterni iniziando dalla imminente Pasqua 2025 che i figli trascorreranno con la madre;
15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31/05 di ciascun anno, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi;
4) porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di euro
900,00 (novecento/00) - euro 450,00 per ciascun figlio - entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio bancario della madre, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina 2 di 6 5) porre a carico di entrambi i genitori, in ragione del 60% in capo al sig. e per la restante quota Pt_1 del 40% in capo alla sig.ra le seguenti spese: Pt_1
spese mediche che non necessitano del preventivo accordo: i) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
ii) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
iii) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base / specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
iv) tickets sanitari;
v) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
vi) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
spese mediche da concordarsi preventivamente: i) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche presso strutture private;
ii) cure termali e fisioterapiche;
iii) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
iv) farmaci omeopatici;
spese scolastiche che non necessitano del preventivo accordo: i) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
ii) libri di testo;
iii) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione scolastica;
iv) dotazione informatica (pc / tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); v) assicurazione scolastica;
vi) fondo cassa richiesto dalla scuola;
vii) gite scolastiche senza pernottamento;
viii) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus / treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche da concordarsi preventivamente: i) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
ii) gite scolastiche con pernottamento;
iii) corsi di recupero e lezioni private;
iv) corsi di specializzazione / master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; v) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche che non necessitano del preventivo accordo: i) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; ii) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
spese extrascolastiche da concordarsi preventivamente: i) corsi di lingue;
ii) corsi di musica e relativi strumenti musicali;
iii) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); iv) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); v) baby sitter; vi) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
vii) spese per il pagina 3 di 6 conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); viii) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio;
tutte le eventuali spese straordinarie non rientranti tra le spese sopra indicate, da concordarsi preventivamente, che dovessero rendersi necessarie per la cura, l'istruzione e l'educazione del figlio;
6) con riferimento alle spese sopra indicate, che necessitano del preventivo accordo dei genitori, a fronte di una proposta di un genitore inerente tali spese, l'altro avrà facoltà di opporsi motivatamente e in for-ma scritta (anche solo tramite email con attestazione di ricevimento) entro 15 giorni, decorso tale termine, la proposta e la relativa spesa si intenderà approvata. Dette spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, per la parte di spettanza dell'altro genitore, entro 20 giorni dalla richiesta (corredata di documentazione giustificativa di spese), mediante versamento sul conto corrente intestato al genitore avente diritto;
7) porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della sig.ra nella Pt_1 Pt_1 misura di euro 500,00 (cinquecento/00) entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio bancario della ricorrente, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
8) disporre che gli assegni familiari siano erogati al 100% in favore della sig.ra nella sua qualità Pt_1 di genitore collocatario;
9) ordinare agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Gallarate di effettuare le opportune annotazioni a margine dell'atto di matrimonio;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi è fondata Pt_1
e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e la contumacia del resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza.
Deve disporsi l'affidamento condiviso dei figli e con il loro collocamento presso la Per_1 Per_2 madre, cui può conseguentemente assegnarsi la casa coniugale (di cui ella è proprietaria), non essendo emersi elementi in senso contrario.
Per quanto concerne la regolamentazione delle visite paterne, può disporsi che il padre possa tenere i figli con sé, compatibilmente ai desiderata degli stessi e fatti salvi diversi accordi tra i genitori, secondo il seguente calendario: a fine settimana alternati, dal venerdì al termine degli impegni scolastici e sino pagina 4 di 6 alla domenica ore alle 20, con prelievo e successivo accompagnamento da / presso l'abitazione materna;
un giorno a settimana con pernottamento dal termine degli impegni scolastici sino al mattino seguente con prelievo dall'abitazione materna e successivo accompagnamento a scuola;
per la metà delle vacanze natalizie, ad anni alterni, la settimana che comprende il giorno di Natale e la settimana che comprende il giorno di Capodanno;
il giorno di Pasqua o di Lunedì dell'Angelo; 15 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31/05 di ciascun anno, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi.
Deve porsi a carico del convenuto l'obbligo di versare un contributo al mantenimento dei due minori dell'importo mensile di € 200 rivalutabile annualmente per ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano.
Sul punto, infatti, deve sottolinearsi che dalle informazioni acquisite presso l'Agenzia per le Entrate il convenuto non risulta aver presentato la dichiarazioni dei redditi negli ultimi anni, essendo state trasmesse solo le certificazioni uniche INPS relative a redditi esenti per una somma compresa tra €
4500 e 4700 circa, nonostante egli risulti amministratore unico della Reale Costruzioni & Servizi s.r.l. corrente in Gallarate;
l'attrice risulta, invece, assunta a tempo determinato part-time con una retribuzione di circa € 690 mensili netti ed è gravata da un debito ingente (euro 293.668,35) a seguito dell'infortunio occorso ad un lavoratore in data 22/09/2018, per il quale la (all'epoca titolare Pt_1 della ditta individuale Alba Costruzioni di Bejolli Enida) è stata condannata con decreto penale.
Può attribuirsi alla ricorrente il 100% dell'assegno unico alla luce della sua qualità di genitore collocatario.
Alla stregua del mancato accertamento di redditi in capo al convenuto, deve respingersi la domanda della ricorrente diretta a conseguire la determinazione di un contributo al mantenimento della moglie.
Stante la soccombenza del convenuto, può condannarsi lo stesso a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nella quantificazione operata in dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la separazione personale tra i coniugi Pt_1
2) Dispone l'affidamento condiviso dei minori con il loro collocamento presso la madre, cui assegna la casa coniugale;
3) Dispone sulle visite paterne come da motivazione;
4) Pone a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente un assegno complessivo di € 400 a titolo di concorso al mantenimento dei figli (da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese), oltre la pagina 5 di 6 rivalutazione annua ISTAT ed oltre il 50% delle spese straordinarie secondo le disposizioni del protocollo della Corte di Appello di Milano;
5) Attribuisce alla ricorrente il 100% dell'assegno unico;
6) Rigetta la domanda attrice diretta a conseguire la determinazione di un contributo al suo mantenimento a carico del marito;
7) Condanna il convenuto a rifondere le spese di lite sostenute dalla ricorrente nell'importo di € 3.000 per compensi, oltre il contributo unificato e gli accessori di legge:
8) Ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 26/06/2025
Il Presidente Estensore
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