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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 2553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2553 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6901 del 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6901 del 2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Giglio del Foro di C.F._2
Paola, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Roma, via Arno n. 2, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. per la separazione personale dei coniugi.
Condizioni della separazione indicate in ricorso: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(matrimonio contratto nel Comune di Macchiagodena, in data 26/08/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma, anno 2001, n.01749, parte 2, serie B00);
3. Ordinare alla
Cancelleria di trasmettere copia autentica del decreto di omologa, limitatamente al presente capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4. Affidare il figlio minore di anni 15 in modo Per_1 condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. e Per_2 Per_1 avranno residenza abituale presso la casa familiare, in Roma, via Gaetano Casati, 38, con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative
1 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
5. La casa coniugale, in Roma, via Gaetano Casati, 38, di esclusiva proprietà del Sig. , verrà assegnata temporaneamente in godimento alla Sig.ra Parte_1 Parte_2 con ogni arredo e pertinenza che continuerà ad abitarvi con i figli (di anni 18, frequentante Per_2
l'ultimo anno del Liceo Classico) e (di anni 15, frequentante il primo anno del Liceo Per_1
Scientifico), fino a quando entrambi non avranno raggiunto l'indipendenza economica. Ad ogni modo, il diritto al godimento della casa familiare verrà meno, con immediata restituzione al Sig.
, qualora l'assegnataria non la abiti più o cessi di abitarla stabilmente o intraprenda Parte_1 una convivenza more uxorio, anche nella medesima abitazione, o contragga nuovo matrimonio;
6. Il padre potrà frequentare, vedere e tenere con sé ogni volta lo desideri, tenuto conto degli Per_1 impegni scolastici del minore. Comunque ed in ogni caso, salvi i migliori accordi tra i coniugi, il Sig.
potrà vedere e tenere con sé , secondo il seguente calendario: a) Durante l'anno Pt_1 Per_1 scolastico, tenendo conto anche delle esigenze del minore: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 19,30 di domenica e due giorni a settimana dall'uscita di scuola e fino alle ore 19,00 del giorno successivo, preferibilmente martedì e mercoledì; b) Durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione dalle lezioni e il giorno precedente la ripresa: ad anni alterni, dalle ore 17,00 del 23.12 alle ore 17,00 del 30.12 e dalle ore 17,00 del 30.12 alle ore 17,00 del 06.01, con la madre negli anni dispari con il padre in quelli pari;
c) Durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa: ad anni alterni, dalla mattina del giovedì Santo alla sera di lunedì dell'Angelo, con la madre negli anni pari con il padre in quelli dispari;
d) 15 giorni consecutivi durante l'estate, compreso il pernottamento, in periodo da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio e, in caso di disaccordo, tra il 16 ed 30 luglio negli anni pari e tra il 01 ed il 15 agosto negli anni dispari;
i genitori dovranno comunque reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze;
durante il periodo in cui la Sig.ra avrà il diritto di portare con sé in vacanza Pt_2
gli incontri con il padre, come indicati al precedente punto a), saranno sospesi;
e) Per i Per_1
Ponti, festa patronale, festività nazionali o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, salvo diverso accordo tra i genitori, alternativamente una volta con la madre ed una con il padre;
f) Per i compleanni, salvo diverso accordo, un anno con la madre e l'anno successivo con il padre, con l'obbligo per il coniuge che avrà presso di sé in occasione del suo compleanno Per_1 di consentire la visita dell'altro genitore;
7. potrà incontrare liberamente tutti i parenti di Per_1 entrambi i genitori;
8. Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo entro il Pt_1
2 giorno 5 di ogni mese € 400,00 alla Sig.ra di cui € 200,00 per (maggiorenne non Pt_2 Per_2 economicamente autonoma e indipendente) ed € 200,00 per (minorenne), e continuerà a Per_1 corrispondere in via esclusiva i ratei del mutuo ipotecario da cui è gravata la casa coniugale. Il contributo al mantenimento dei figli, in via indiretta, pari ad € 400,00, che avrà decorrenza dal mese successivo all'omologa della separazione, è soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo;
9. Disporre che il Sig. provveda al pagamento del Pt_1
50% delle spese straordinarie preventivamente concordate, applicando a tal fine quanto statuito dal
Protocollo d'Intesa del 17.12.2014 adottato dal Tribunale Ordinario di Roma, che forma parte integrante ed essenziale del presente atto”;
Conclusioni rimodulate con la nota scritta in sostituzione di udienza del 14.10.2025, dopo provvedimento interlocutorio del precedente Giudice delegato, “ I Sigg. nato a [...]
Schiavi di UZ (Ch) il 01.06.1964, c.f. e la Sig.ra C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...], c.f. , in ossequio a quanto disposto dalla C.F._2
Dott.ssa Maria Teresa Moretti con il decreto del 20.08.2025 adottato successivamente all'udienza del 22.04.2025, chiedono congiuntamente la modifica del punto 5 delle condizioni del ricorso per separazione consensuale già sottoscritto il 21.05.2024, come riportato: 5) La casa coniugale, in
Roma, via Gaetano Casati, 38, di esclusiva proprietà del Sig. , verrà assegnata Parte_1 temporaneamente in godimento alla Sig.ra con ogni arredo e pertinenza che Parte_2 continuerà ad abitarvi con i figli (di anni 18, frequentante l'ultimo anno del Liceo Classico) Per_2
e (di anni 15, frequentante il primo anno del Liceo Scientifico), fino a quando entrambi non Per_1 avranno raggiunto l'indipendenza economica. Ad ogni modo, il diritto al godimento della casa familiare verrà meno, con immediata restituzione al Sig. , qualora l'assegnataria non Parte_3
l'abiti più o cessi di abitarla stabilmente. Dell'originario punto 5, dell'accordo è stato eliminato il riferimento all'avvio di una nuova convivenza o alla celebrazione di matrimonio quali condizioni cui subordinare la persistenza del diritto all'assegnazione della casa familiare, confermando nel resto il contenuto del ricorso consensuale e chiedendo, in accoglimento della domanda formulata, di voler pronunciare sentenza di separazione.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Macchiagodena (Is), in regime di separazione dei beni, che dall'unione coniugale sono nati a Roma i figli il 26/11/2005, e il 05/02/2009, che la Per_2 Per_1 vita matrimoniale è divenuta intollerabile per incompatibilità caratteriali, hanno chiesto all'adito
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale alle condizioni indicate in epigrafe.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
3 Dopo provvedimento interlocutorio del precedente Giudice delegato che ha invitato le parti a eliminare il riferimento “all'avvio di una nuova convivenza o alla celebrazione di matrimonio quali condizioni cui subordinare la persistenza del diritto all'assegnazione della casa familiare”, con la nota scritta in sostituzione di udienza del 14 ottobre 2025 le parti hanno rimodulato le condizioni espungendo il suddetto riferimento.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 29.10.2025.
1. SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento.
Il matrimonio, contratto in Macchiagodena (IS) il 26 agosto 2001, è comprovato dalla copia dell'estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Macchigodena, agli atti, da cui risulta che il matrimonio è stato trascritto al n 7, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2001, del suddetto Registro, da cui risulta che i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni.
Le parti in ricorso hanno dichiarato di non volersi riconciliare e in sede di nota scritta in sostituzione di udienza hanno ribadito la volontà di volersi separare alle condizioni di cui in epigrafe, sicché nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione su domanda congiunta delle parti.
1. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Ritiene il Collegio, anche alla stregua della documentazione in atti, che le condizioni concordate dai coniugi come rimodulate nella nota scritta in sostituzione di udienza del 14.10.2025 siano meritevoli di accoglimento, non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per i figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
Non va emessa alcuna statuizione sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 6901 del 2024 v.g., così provvede:
“Pronuncia la separazione personale di e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio con rito religioso a Roma il 26 agosto 2001, alle condizioni come rimodulate dalle parti con la nota scritta in sostituzione di udienza del 14.10.2025, come indicate in epigrafe, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Macchiagodena (IS), atto n 7, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2001).
4 Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Macchiagodena (IS), per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 05.11.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Claudia Marra Giudice relatore est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6901 del 2024 promossa da:
(C.F. ) e (C.F Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Giglio del Foro di C.F._2
Paola, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Roma, via Arno n. 2, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. per la separazione personale dei coniugi.
Condizioni della separazione indicate in ricorso: “1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
2. Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(matrimonio contratto nel Comune di Macchiagodena, in data 26/08/2001, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma, anno 2001, n.01749, parte 2, serie B00);
3. Ordinare alla
Cancelleria di trasmettere copia autentica del decreto di omologa, limitatamente al presente capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
4. Affidare il figlio minore di anni 15 in modo Per_1 condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. e Per_2 Per_1 avranno residenza abituale presso la casa familiare, in Roma, via Gaetano Casati, 38, con collocamento prevalente con la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative
1 all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
5. La casa coniugale, in Roma, via Gaetano Casati, 38, di esclusiva proprietà del Sig. , verrà assegnata temporaneamente in godimento alla Sig.ra Parte_1 Parte_2 con ogni arredo e pertinenza che continuerà ad abitarvi con i figli (di anni 18, frequentante Per_2
l'ultimo anno del Liceo Classico) e (di anni 15, frequentante il primo anno del Liceo Per_1
Scientifico), fino a quando entrambi non avranno raggiunto l'indipendenza economica. Ad ogni modo, il diritto al godimento della casa familiare verrà meno, con immediata restituzione al Sig.
, qualora l'assegnataria non la abiti più o cessi di abitarla stabilmente o intraprenda Parte_1 una convivenza more uxorio, anche nella medesima abitazione, o contragga nuovo matrimonio;
6. Il padre potrà frequentare, vedere e tenere con sé ogni volta lo desideri, tenuto conto degli Per_1 impegni scolastici del minore. Comunque ed in ogni caso, salvi i migliori accordi tra i coniugi, il Sig.
potrà vedere e tenere con sé , secondo il seguente calendario: a) Durante l'anno Pt_1 Per_1 scolastico, tenendo conto anche delle esigenze del minore: a fine settimana alternati dall'uscita di scuola del venerdì fino alle ore 19,30 di domenica e due giorni a settimana dall'uscita di scuola e fino alle ore 19,00 del giorno successivo, preferibilmente martedì e mercoledì; b) Durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione dalle lezioni e il giorno precedente la ripresa: ad anni alterni, dalle ore 17,00 del 23.12 alle ore 17,00 del 30.12 e dalle ore 17,00 del 30.12 alle ore 17,00 del 06.01, con la madre negli anni dispari con il padre in quelli pari;
c) Durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa: ad anni alterni, dalla mattina del giovedì Santo alla sera di lunedì dell'Angelo, con la madre negli anni pari con il padre in quelli dispari;
d) 15 giorni consecutivi durante l'estate, compreso il pernottamento, in periodo da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio e, in caso di disaccordo, tra il 16 ed 30 luglio negli anni pari e tra il 01 ed il 15 agosto negli anni dispari;
i genitori dovranno comunque reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo ed il recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze;
durante il periodo in cui la Sig.ra avrà il diritto di portare con sé in vacanza Pt_2
gli incontri con il padre, come indicati al precedente punto a), saranno sospesi;
e) Per i Per_1
Ponti, festa patronale, festività nazionali o gli altri giorni di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico, salvo diverso accordo tra i genitori, alternativamente una volta con la madre ed una con il padre;
f) Per i compleanni, salvo diverso accordo, un anno con la madre e l'anno successivo con il padre, con l'obbligo per il coniuge che avrà presso di sé in occasione del suo compleanno Per_1 di consentire la visita dell'altro genitore;
7. potrà incontrare liberamente tutti i parenti di Per_1 entrambi i genitori;
8. Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo entro il Pt_1
2 giorno 5 di ogni mese € 400,00 alla Sig.ra di cui € 200,00 per (maggiorenne non Pt_2 Per_2 economicamente autonoma e indipendente) ed € 200,00 per (minorenne), e continuerà a Per_1 corrispondere in via esclusiva i ratei del mutuo ipotecario da cui è gravata la casa coniugale. Il contributo al mantenimento dei figli, in via indiretta, pari ad € 400,00, che avrà decorrenza dal mese successivo all'omologa della separazione, è soggetto a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat, purché l'indice sia positivo;
9. Disporre che il Sig. provveda al pagamento del Pt_1
50% delle spese straordinarie preventivamente concordate, applicando a tal fine quanto statuito dal
Protocollo d'Intesa del 17.12.2014 adottato dal Tribunale Ordinario di Roma, che forma parte integrante ed essenziale del presente atto”;
Conclusioni rimodulate con la nota scritta in sostituzione di udienza del 14.10.2025, dopo provvedimento interlocutorio del precedente Giudice delegato, “ I Sigg. nato a [...]
Schiavi di UZ (Ch) il 01.06.1964, c.f. e la Sig.ra C.F._1 Parte_2 nata a [...] il [...], c.f. , in ossequio a quanto disposto dalla C.F._2
Dott.ssa Maria Teresa Moretti con il decreto del 20.08.2025 adottato successivamente all'udienza del 22.04.2025, chiedono congiuntamente la modifica del punto 5 delle condizioni del ricorso per separazione consensuale già sottoscritto il 21.05.2024, come riportato: 5) La casa coniugale, in
Roma, via Gaetano Casati, 38, di esclusiva proprietà del Sig. , verrà assegnata Parte_1 temporaneamente in godimento alla Sig.ra con ogni arredo e pertinenza che Parte_2 continuerà ad abitarvi con i figli (di anni 18, frequentante l'ultimo anno del Liceo Classico) Per_2
e (di anni 15, frequentante il primo anno del Liceo Scientifico), fino a quando entrambi non Per_1 avranno raggiunto l'indipendenza economica. Ad ogni modo, il diritto al godimento della casa familiare verrà meno, con immediata restituzione al Sig. , qualora l'assegnataria non Parte_3
l'abiti più o cessi di abitarla stabilmente. Dell'originario punto 5, dell'accordo è stato eliminato il riferimento all'avvio di una nuova convivenza o alla celebrazione di matrimonio quali condizioni cui subordinare la persistenza del diritto all'assegnazione della casa familiare, confermando nel resto il contenuto del ricorso consensuale e chiedendo, in accoglimento della domanda formulata, di voler pronunciare sentenza di separazione.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Macchiagodena (Is), in regime di separazione dei beni, che dall'unione coniugale sono nati a Roma i figli il 26/11/2005, e il 05/02/2009, che la Per_2 Per_1 vita matrimoniale è divenuta intollerabile per incompatibilità caratteriali, hanno chiesto all'adito
Tribunale di pronunciare la loro separazione personale alle condizioni indicate in epigrafe.
Gli atti sono stati comunicati al Pm che non ha formulato osservazioni.
3 Dopo provvedimento interlocutorio del precedente Giudice delegato che ha invitato le parti a eliminare il riferimento “all'avvio di una nuova convivenza o alla celebrazione di matrimonio quali condizioni cui subordinare la persistenza del diritto all'assegnazione della casa familiare”, con la nota scritta in sostituzione di udienza del 14 ottobre 2025 le parti hanno rimodulato le condizioni espungendo il suddetto riferimento.
La causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 29.10.2025.
1. SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione personale dei coniugi sia meritevole di accoglimento.
Il matrimonio, contratto in Macchiagodena (IS) il 26 agosto 2001, è comprovato dalla copia dell'estratto per riassunto del Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Macchigodena, agli atti, da cui risulta che il matrimonio è stato trascritto al n 7, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2001, del suddetto Registro, da cui risulta che i coniugi hanno scelto il regime della separazione dei beni.
Le parti in ricorso hanno dichiarato di non volersi riconciliare e in sede di nota scritta in sostituzione di udienza hanno ribadito la volontà di volersi separare alle condizioni di cui in epigrafe, sicché nulla osta all'accoglimento della domanda di separazione su domanda congiunta delle parti.
1. SULLE CONDIZIONI CONCORDATE DALLE PARTI.
Ritiene il Collegio, anche alla stregua della documentazione in atti, che le condizioni concordate dai coniugi come rimodulate nella nota scritta in sostituzione di udienza del 14.10.2025 siano meritevoli di accoglimento, non ravvisandosi ragioni di pregiudizio per i figli, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione della separazione, di cui il Tribunale prende atto.
Non va emessa alcuna statuizione sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. n 6901 del 2024 v.g., così provvede:
“Pronuncia la separazione personale di e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio con rito religioso a Roma il 26 agosto 2001, alle condizioni come rimodulate dalle parti con la nota scritta in sostituzione di udienza del 14.10.2025, come indicate in epigrafe, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della regolamentazione della separazione, di cui il Tribunale prende atto;
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto comune di provvedere alla annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Macchiagodena (IS), atto n 7, parte II, serie A, Ufficio 1, anno 2001).
4 Nulla sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
Manda alla cancelleria di trasmettere al passaggio in giudicato copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Macchiagodena (IS), per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 05.11.2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Marra Dott.ssa Marta Ienzi
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