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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 27/02/2026, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1730/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4792/2023 depositato il 04/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3767/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 29/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2817 I.C.I. 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello ed in atti
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 05/10/2019, Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come in atti, propone ricorso/reclamo avverso ingiunzione di pagamento n.2817, notificata in data
27/03/2019, con la quale il comune di Scordia, ingiunge, entro trenta giorni, il pagamento della somma di
€ 741,73 a titolo di ICI dovuta per l'anno 2010, sanzioni, interessi, costi di ingiunzione fiscale e spese di notifica.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità ed infondatezza dell'atto impugnato e ne chiede l'annullamento, con vittoria di spese e compensi:
1) per violazione dell'art.7, comma 1 della L. n.212/2000;
2) per inesistenza giuridica stante l'assenza della delega in favore del firmatario;
3) per intervenuta prescrizione.
Il comune di Scordia, regolarmente chiamato in causa, non si costituisce in giudizio.
Con successiva memoria, il ricorrente insiste nelle argomentazioni già svolte illustrandole con precedenti giurisprudenziali. chiede, quindi, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarre in favore del difensore.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
Affermava la Corte adita:
“La Corte, esaminati gli atti di causa, osserva che l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione, assorbente rispetto alle altre, è fondata e va accolta. Invero, l'ICI, come tutti i tributi locali, è considerata un pagamento periodico, quindi soggetta a prescrizione quinquennale, ex art.2948 n.4 del c.c., da cui la tariffa ha una sorta di “scadenza” chiamata appunto prescrizione: oltre un certo numero di anni non deve più essere pagata
(Corte di Cassazione sentenza n.4283/2010 e n.1975/2015). Nel caso in esame, il diritto al credito tributario del comune di Scordia per ICI anno 2010, si è prescritto in quanto l'ingiunzione di pagamento impugnata, in assenza di atti interruttivi, è stata notificata in data 27/03/2019, cioè ben oltre il termine prescrizionale di cinque anni successivi a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. In considerazione delle ragioni della decisione e della mancata prova del pagamento del tributo le spese processuali sono irripetibili e restano a carico della parte che le ha anticipate.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 4 Novembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
Si sottolinea che la sentenza impugnata si limita a una motivazione generica e stereotipata, priva di una reale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che giustifichino la compensazione delle spese. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la compensazione delle spese può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate nella motivazione. La semplice formula “in considerazione delle ragioni della decisione e della mancata prova del pagamento del tributo” non soddisfa tale requisito e configura una motivazione solo apparente, che non consente il controllo sulla congruità della decisione. L'appellante richiama numerose pronunce della Suprema Corte che censurano motivazioni analoghe, ritenendole insufficienti e tali da determinare la nullità della sentenza nella parte relativa alle spese. L'appellante contesta che la compensazione delle spese sia stata disposta solo perché l'estinzione dell'obbligazione è avvenuta per prescrizione e il ricorrente non ha provato il pagamento delle somme. Secondo l'appellante, tale impostazione è illogica e contraria al diritto di difesa garantito dalla
Costituzione, poiché penalizza il contribuente che, pur avendo ottenuto il riconoscimento della prescrizione, si vede negare il rimborso delle spese sostenute per tutelare i propri diritti. Viene evidenziato che la causa del processo non è il mancato pagamento del tributo, ma la notifica di un atto illegittimo da parte dell'ente impositore, che avrebbe potuto evitare il giudizio annullando l'atto in autotutela. La giurisprudenza richiamata dall'appellante afferma che la compensazione delle spese ha carattere eccezionale e deve essere motivata da gravi ed eccezionali ragioni, non ravvisabili nel caso di specie. In particolare, l'accoglimento del ricorso per prescrizione o decadenza non può giustificare la compensazione, così come non possono giustificarla il valore esiguo della lite o la contumacia della parte resistente. Viene inoltre sottolineato che la normativa vigente (art. 15 D.Lgs. 546/92, come modificato) consente la compensazione delle spese solo in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate. La giurisprudenza di legittimità ribadisce il carattere eccezionale della compensazione e la necessità di una motivazione puntuale e specifica. L'appellante evidenzia che nessuna delle circostanze addotte dal giudice di primo grado può essere considerata una valida ragione per la compensazione.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3767/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 6 e depositata il 29
Maggio 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Scordia che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Il Comune evidenzia che il contribuente, pur avendo sostenuto delle spese processuali, ha comunque ottenuto l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento e, di fatto, non ha pagato il tributo dovuto. La sentenza di primo grado ha motivato la decisione di non porre le spese a carico del Comune proprio in ragione della mancata prova del pagamento del tributo da parte del contribuente. Il Comune sottolinea che il contribuente avrebbe dovuto adempiere al proprio dovere di contribuente, come previsto dall'articolo 53 della Costituzione, invece di limitarsi a difendere le proprie ragioni solo per ottenere la condanna alle spese della controparte.
Inoltre, il Comune ritiene che il richiamo al principio di causalità da parte dell'appellante non sia fondato, poiché il giudice di primo grado ha già fornito una motivazione chiara e specifica sulla decisione relativa alle spese processuali, come richiesto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 8 Gennaio 2026 parte appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 22 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sull'eccezione preliminare di inammissibilità per violazione del principio di sinteticità, l'eccezione non merita accoglimento. L'atto di appello, pur ampio, consente di individuare con sufficiente chiarezza: il capo impugnato (regolamentazione delle spese); le censure (asserita mancanza/insufficienza della motivazione e violazione dell'art. 15 D.Lgs.546/1992); il petitum (condanna del Comune alla rifusione delle spese di primo grado e del grado d'appello). Ne consegue che il gravame non risulta tale da impedire il vaglio della domanda e dei motivi, né da trasferire sul giudice un improprio onere di ricostruzione della critica. Pertanto l'appello è ammissibile.
Nel merito: sulla regolamentazione delle spese e sulla legittimità della statuizione di irripetibilità/ compensazione, l'appello è infondato. Nel processo tributario, l'art. 15 D. Lgs.546/1992 pone il principio generale della soccombenza, ma ammette la possibilità di compensazione totale o parziale delle spese al ricorrere di presupposti normativamente tipizzati (soccombenza reciproca) o di ragioni di deroga che devono essere esplicitate. Nel caso concreto: non vi è soccombenza reciproca;
occorre dunque verificare se la statuizione sulle spese sia sorretta da una ragione esplicitata e non meramente apparente, e se tale ragione sia idonea a fondare la deroga al criterio ordinario. La sentenza di primo grado non si limita a formule generiche (quali “ragioni della decisione” in senso astratto), ma collega espressamente la statuizione sulle spese ad un elemento fattuale specifico: la mancata prova del pagamento del tributo. Tale argomento è intellegibile e verificabile: il giudice ha ritenuto che l'annullamento dell'ingiunzione sia intervenuto per ragioni di tipo estintivo (prescrizione/decadenza), in un contesto in cui il contribuente non ha dimostrato di avere adempiuto al tributo, circostanza valorizzata ai fini della regolazione delle spese. Non ricorre, pertanto, una motivazione meramente apparente o incomprensibile;
al contrario, la ratio della decisione sul punto è chiaramente individuabile.
Il giudice di prime cure ha ritenuto non equo gravare l'ente delle spese legali in un caso in cui: il contribuente ha ottenuto l'annullamento dell'atto per ragioni estintive (prescrizione/decadenza), e non risulta provato l'adempimento del tributo (né, secondo la prospettazione dell'ente, risulta contestata la debenza sostanziale della pretesa impositiva). In tale prospettiva, la decisione sulle spese si colloca in un bilanciamento ragionevole tra: il diritto di difesa del contribuente (che ha impugnato l'atto), e l'esigenza di non addossare all'ente, oltre al mancato introito del tributo, anche il costo del contenzioso in una fattispecie in cui l'esito favorevole al contribuente deriva da una causa estintiva e non dall'accertata infondatezza sostanziale della pretesa. Il richiamo, operato dalla difesa dell'ente, al dovere di concorrere alle spese pubbliche ex art.53
Cost. si inserisce in questa logica: la regolazione delle spese può tenere conto della complessiva posizione sostanziale delle parti, evitando che la disciplina processuale divenga strumento per conseguire un'ulteriore utilità economica in un caso in cui il tributo non risulta pagato.
La parte resistente ha richiamato un precedente di questa Corte (sentenza indicata in atti come n.4222/2025,
Sez.17), riferito a vicenda ritenuta analoga (annullamento per prescrizione e comune contumace in primo grado), nel quale la compensazione è stata ritenuta legittima valorizzando la circostanza del “beneficio economico” tratto dal mancato pagamento di tributo non contestato nella debenza. Il Collegio reputa tale precedente, come prospettato dalla parte, coerente con la soluzione qui adottata, in quanto conferma la non automatica applicazione del criterio della soccombenza in presenza di ragioni specifiche idonee a fondare la deroga.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere rigettato e deve essere confermata la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto dal sig. Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 3767/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, limitatamente al capo sulle spese e conferma la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara irripetibili le spese del giudizio di primo grado.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di Scordia, delle spese processuali del
Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre accessori di Legge se dovuti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 22 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
PA SALVATORE, Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4792/2023 depositato il 04/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3767/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
6 e pubblicata il 29/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2817 I.C.I. 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello ed in atti
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente in data 05/10/2019, Ricorrente_1, rappresentato e difeso per come in atti, propone ricorso/reclamo avverso ingiunzione di pagamento n.2817, notificata in data
27/03/2019, con la quale il comune di Scordia, ingiunge, entro trenta giorni, il pagamento della somma di
€ 741,73 a titolo di ICI dovuta per l'anno 2010, sanzioni, interessi, costi di ingiunzione fiscale e spese di notifica.
Il ricorrente eccepisce l'illegittimità ed infondatezza dell'atto impugnato e ne chiede l'annullamento, con vittoria di spese e compensi:
1) per violazione dell'art.7, comma 1 della L. n.212/2000;
2) per inesistenza giuridica stante l'assenza della delega in favore del firmatario;
3) per intervenuta prescrizione.
Il comune di Scordia, regolarmente chiamato in causa, non si costituisce in giudizio.
Con successiva memoria, il ricorrente insiste nelle argomentazioni già svolte illustrandole con precedenti giurisprudenziali. chiede, quindi, l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarre in favore del difensore.
Il ricorso viene discusso in pubblica udienza come da verbale.
Affermava la Corte adita:
“La Corte, esaminati gli atti di causa, osserva che l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione, assorbente rispetto alle altre, è fondata e va accolta. Invero, l'ICI, come tutti i tributi locali, è considerata un pagamento periodico, quindi soggetta a prescrizione quinquennale, ex art.2948 n.4 del c.c., da cui la tariffa ha una sorta di “scadenza” chiamata appunto prescrizione: oltre un certo numero di anni non deve più essere pagata
(Corte di Cassazione sentenza n.4283/2010 e n.1975/2015). Nel caso in esame, il diritto al credito tributario del comune di Scordia per ICI anno 2010, si è prescritto in quanto l'ingiunzione di pagamento impugnata, in assenza di atti interruttivi, è stata notificata in data 27/03/2019, cioè ben oltre il termine prescrizionale di cinque anni successivi a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. In considerazione delle ragioni della decisione e della mancata prova del pagamento del tributo le spese processuali sono irripetibili e restano a carico della parte che le ha anticipate.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. Ricorrente_1 con atto del 4 Novembre 2023 deducendo i seguenti motivi.
Si sottolinea che la sentenza impugnata si limita a una motivazione generica e stereotipata, priva di una reale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che giustifichino la compensazione delle spese. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la compensazione delle spese può essere disposta solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere esplicitamente indicate nella motivazione. La semplice formula “in considerazione delle ragioni della decisione e della mancata prova del pagamento del tributo” non soddisfa tale requisito e configura una motivazione solo apparente, che non consente il controllo sulla congruità della decisione. L'appellante richiama numerose pronunce della Suprema Corte che censurano motivazioni analoghe, ritenendole insufficienti e tali da determinare la nullità della sentenza nella parte relativa alle spese. L'appellante contesta che la compensazione delle spese sia stata disposta solo perché l'estinzione dell'obbligazione è avvenuta per prescrizione e il ricorrente non ha provato il pagamento delle somme. Secondo l'appellante, tale impostazione è illogica e contraria al diritto di difesa garantito dalla
Costituzione, poiché penalizza il contribuente che, pur avendo ottenuto il riconoscimento della prescrizione, si vede negare il rimborso delle spese sostenute per tutelare i propri diritti. Viene evidenziato che la causa del processo non è il mancato pagamento del tributo, ma la notifica di un atto illegittimo da parte dell'ente impositore, che avrebbe potuto evitare il giudizio annullando l'atto in autotutela. La giurisprudenza richiamata dall'appellante afferma che la compensazione delle spese ha carattere eccezionale e deve essere motivata da gravi ed eccezionali ragioni, non ravvisabili nel caso di specie. In particolare, l'accoglimento del ricorso per prescrizione o decadenza non può giustificare la compensazione, così come non possono giustificarla il valore esiguo della lite o la contumacia della parte resistente. Viene inoltre sottolineato che la normativa vigente (art. 15 D.Lgs. 546/92, come modificato) consente la compensazione delle spese solo in caso di soccombenza reciproca o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente motivate. La giurisprudenza di legittimità ribadisce il carattere eccezionale della compensazione e la necessità di una motivazione puntuale e specifica. L'appellante evidenzia che nessuna delle circostanze addotte dal giudice di primo grado può essere considerata una valida ragione per la compensazione.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3767/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania sez. 6 e depositata il 29
Maggio 2023.
Si costituisce nel giudizio di appello il Comune di Scordia che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
Il Comune evidenzia che il contribuente, pur avendo sostenuto delle spese processuali, ha comunque ottenuto l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento e, di fatto, non ha pagato il tributo dovuto. La sentenza di primo grado ha motivato la decisione di non porre le spese a carico del Comune proprio in ragione della mancata prova del pagamento del tributo da parte del contribuente. Il Comune sottolinea che il contribuente avrebbe dovuto adempiere al proprio dovere di contribuente, come previsto dall'articolo 53 della Costituzione, invece di limitarsi a difendere le proprie ragioni solo per ottenere la condanna alle spese della controparte.
Inoltre, il Comune ritiene che il richiamo al principio di causalità da parte dell'appellante non sia fondato, poiché il giudice di primo grado ha già fornito una motivazione chiara e specifica sulla decisione relativa alle spese processuali, come richiesto dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
In data 8 Gennaio 2026 parte appellante deposita memorie illustrative.
All'udienza del 22 Gennaio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Sull'eccezione preliminare di inammissibilità per violazione del principio di sinteticità, l'eccezione non merita accoglimento. L'atto di appello, pur ampio, consente di individuare con sufficiente chiarezza: il capo impugnato (regolamentazione delle spese); le censure (asserita mancanza/insufficienza della motivazione e violazione dell'art. 15 D.Lgs.546/1992); il petitum (condanna del Comune alla rifusione delle spese di primo grado e del grado d'appello). Ne consegue che il gravame non risulta tale da impedire il vaglio della domanda e dei motivi, né da trasferire sul giudice un improprio onere di ricostruzione della critica. Pertanto l'appello è ammissibile.
Nel merito: sulla regolamentazione delle spese e sulla legittimità della statuizione di irripetibilità/ compensazione, l'appello è infondato. Nel processo tributario, l'art. 15 D. Lgs.546/1992 pone il principio generale della soccombenza, ma ammette la possibilità di compensazione totale o parziale delle spese al ricorrere di presupposti normativamente tipizzati (soccombenza reciproca) o di ragioni di deroga che devono essere esplicitate. Nel caso concreto: non vi è soccombenza reciproca;
occorre dunque verificare se la statuizione sulle spese sia sorretta da una ragione esplicitata e non meramente apparente, e se tale ragione sia idonea a fondare la deroga al criterio ordinario. La sentenza di primo grado non si limita a formule generiche (quali “ragioni della decisione” in senso astratto), ma collega espressamente la statuizione sulle spese ad un elemento fattuale specifico: la mancata prova del pagamento del tributo. Tale argomento è intellegibile e verificabile: il giudice ha ritenuto che l'annullamento dell'ingiunzione sia intervenuto per ragioni di tipo estintivo (prescrizione/decadenza), in un contesto in cui il contribuente non ha dimostrato di avere adempiuto al tributo, circostanza valorizzata ai fini della regolazione delle spese. Non ricorre, pertanto, una motivazione meramente apparente o incomprensibile;
al contrario, la ratio della decisione sul punto è chiaramente individuabile.
Il giudice di prime cure ha ritenuto non equo gravare l'ente delle spese legali in un caso in cui: il contribuente ha ottenuto l'annullamento dell'atto per ragioni estintive (prescrizione/decadenza), e non risulta provato l'adempimento del tributo (né, secondo la prospettazione dell'ente, risulta contestata la debenza sostanziale della pretesa impositiva). In tale prospettiva, la decisione sulle spese si colloca in un bilanciamento ragionevole tra: il diritto di difesa del contribuente (che ha impugnato l'atto), e l'esigenza di non addossare all'ente, oltre al mancato introito del tributo, anche il costo del contenzioso in una fattispecie in cui l'esito favorevole al contribuente deriva da una causa estintiva e non dall'accertata infondatezza sostanziale della pretesa. Il richiamo, operato dalla difesa dell'ente, al dovere di concorrere alle spese pubbliche ex art.53
Cost. si inserisce in questa logica: la regolazione delle spese può tenere conto della complessiva posizione sostanziale delle parti, evitando che la disciplina processuale divenga strumento per conseguire un'ulteriore utilità economica in un caso in cui il tributo non risulta pagato.
La parte resistente ha richiamato un precedente di questa Corte (sentenza indicata in atti come n.4222/2025,
Sez.17), riferito a vicenda ritenuta analoga (annullamento per prescrizione e comune contumace in primo grado), nel quale la compensazione è stata ritenuta legittima valorizzando la circostanza del “beneficio economico” tratto dal mancato pagamento di tributo non contestato nella debenza. Il Collegio reputa tale precedente, come prospettato dalla parte, coerente con la soluzione qui adottata, in quanto conferma la non automatica applicazione del criterio della soccombenza in presenza di ragioni specifiche idonee a fondare la deroga.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'appello deve essere rigettato e deve essere confermata la sentenza impugnata nel capo relativo alle spese.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 13, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto dal sig. Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 3767/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, limitatamente al capo sulle spese e conferma la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara irripetibili le spese del giudizio di primo grado.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore del Comune di Scordia, delle spese processuali del
Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 250,00 (duecentocinquanta/00), oltre accessori di Legge se dovuti. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della XIII Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia il 22 Gennaio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Isidoro Vasta)