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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 20/05/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 355/2024 di R.G. promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. CARRARO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO presso il cui studio in Padova via Savonarola 271 è elettivamente domiciliato attore contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RAISARO MARIA DOMENICA presso il cui studio in Vercelli via Duchessa Iolanda
30 è elettivamente domiciliato convenuta
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
- nel merito, in via principale: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare i fatti come allegati ed esposti in premessa del presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità (a titolo contrattuale ed extracontrattuale) della convenuta società per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dall'attore nel sinistro per cui è causa ai sensi e per gli effetti degli art. 1218 e ss. c.c. nonché degli artt. 2043 e ss. c.c., e in particolare, dell'art. 2050 e dell'art. 2051 c.c., per tutte le causali di cui in narrativa e condannare la medesima, anche ai sensi dell'art. 2055 c.c., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dall'attore per tutte le causali di cui in narrativa e dunque a corrispondere allo stesso la somma di € 36.252,76 o quella maggiore o minor somma che risulterà in
1 corso di causa per le causali di cui in premessa con interessi dalla data del sinistro al saldo e con la dovuta rivalutazione monetaria;
- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ancora ammesse come da atto introduttivo, memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c., note cartolari e istanze nonchè per le opposizioni e contestazioni alle avverse istanze;
- con ogni riserva di merito ed istruttoria;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre a spese generali ex art. 5
T.P., IVA e C.P.A. e con distrazione degli stessi a favore dello scrivente Procuratore.
Per parte convenuta: nel merito in principalità, rigettare ogni domanda formulata da parte attrice sia ex art. 1218 c.c. sia ex artt. 2043, 2050 e 2051 c.c. e 2055 c.c. in quanto non fondata in fatto e in diritto e non provata, per i motivi esposti nella narrativa di comparsa di costituzione e successive memorie, nonché a fronte dell'efficienza causale esclusiva attribuibile al comportamento gravemente imprudente, imprevedibile ed eccezionale tenuto dall'attore. nel merito in via subordinata, per la denegata ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità dell'odierna convenuta, assolvere la conchiudente da quanto in più preteso oltre il giusto e il provato.
In ogni caso sotto deduzione del prevalente o concorrente grado di responsabilità attribuibile ex art. 1227 c.c. all'attore stesso siccome esposto nella narrativa di comparsa di costituzione e successive memorie.
Col favore di onorari e spese del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
La convenuta richiama le istanze istruttorie in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
deduceva che in data 09.03.2022, all'incirca alle ore 10.15, si trovava presso gli impianti sciistici di Alagna-Pianalunga (VC) facenti parte del comprensorio sciistico del Monterosa Ski il cui gestore ex art. 16 della Legge Regionale n. 2/2009 è la società che arrivato in cima, scendeva dalla cabinovia e, Controparte_1
dopo aver calzato gli sci, si incamminava verso le piste da sci collocate su un versante opposto utilizzando la pista di raccordo Pianalunga ivi presente;
che nelle condizioni spazio-temporali sopra descritte, mentre stava percorrendo sugli sci il suddetto “raccordo Pianalunga” dirigendosi verso la seggiovia della “TA”,
2 all'improvviso l'attore rovinava a terra, impattando con gli sci contro i sassi e il pietrisco occultati da un leggero manto nevoso (la foto riprodotta ritrae l'attore ancora riverso a terra); insieme all'attore, e “a ruota” del medesimo, cadevano per lo stesso motivo anche altri sciatori ivi transitanti;
che in particolare, l'attore “cozzava” improvvisamente contro un ostacolo rappresentato da sassi e pietrisco affioranti (ma occultati) dal manto nevoso;
che tali sassi provocavano, altresì, danni agli sci che, subito dopo la caduta, presentavano delle evidenti strisciature e tagli sui pattini come da foto allegata;
che il raccordo di destra (indicato con freccia rossa nella fotto riportata in atti) discendente verso il basso, era l'unica pista materialmente percorribile dagli sciatori onde raggiungere l'attacco della seggiovia della TA
(essendo ogni altro eventuale accesso sbarrato e impraticabile); questo raccordo avrebbe dovuto essere chiuso al transito in quanto solo un sottile “velo” di neve copriva le asperità ghiaiose sottostanti e, dunque, il medesimo tratto era estremamente pericoloso per gli sciatori che, giocoforza (per quanto anzidetto) dovevano servirsene;
che nell'occorso l'attore riportava gravi lesioni e veniva soccorso dal personale di primo soccorso e, successivamente, trasportato con elisoccorso presso l'Ospedale di Borgosesia ove venne diagnosticato una frattura pertrocanterica del femore destro;
l'attore quantificava pertanto il danno patrimoniale e non patrimoniale subito, con la relativa personalizzazione, in complessive euro
33.550,00.
Si costituiva in giudizio deducendo che il luogo del sinistro non Controparte_1
era una pista ma un tratto di strada pianeggiante (doc. 2), che, il giorno del sinistro, il sig. avrebbe dovuto percorrere a piedi, anziché con gli sci, data l'evidente Pt_1 carenza di neve e la segnalazione “PERICOLO SASSI”; che il cartello giallo recante tale segnalazione (doc. 2) -apposto di prima mattina- avvertiva gli utenti del pericolo rappresentato dai sassi -peraltro visibili, date le condizioni meteo di quel giorno, ossia cielo sereno e visibilità ottima;
che pertanto gli sciatori dovevano prudentemente adeguare il proprio comportamento al pericolo segnalato, evitando di percorrere il tratto con un'attrezzatura palesemente inadatta come gli sci;
che, al contrario di quanto allegato da controparte, quindi, il pericolo rappresentato dalle asperità sassose non era “occulto”, in quando era debitamente segnalato, come prescritto dalla legge, ed era altresì ben visibile, come emerge dalle produzioni fotografiche
(doc. 2); eccepiva pertanto la mancanza di responsabilità del convenuto a titolo
3 contrattuale ed extracontrattuale, deducendo, in subordine, il fatto colposo del danneggiato, contestando altresì' il quantum del danno richiesto.
Verificata la regola instaurazione del contraddittorio e concessi i termini per le memorie 171 ter c.p.c., il fascicolo veniva riassegnato a questo Giudice con decreto del Presidente del Tribunale di Vercelli del 18.11.2024.
Il Giudice formulava una proposta conciliativa, che non veniva accettata da parte attrice;
ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata con collegamento da remoto per la discussione orale all'udienza del 14.05.2025 e trattenuta in decisione, riservando il deposito della sentenza nei 30 giorni ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
In ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, occorre rilevare che la prima foto del doc. 5 di parte attrice e la foto doc 2 di parte convenuta raffigurano l'attore al momento della caduta e dunque lo stato dei luoghi nonché la condizione del fondo nel punto dove è avvenuto il sinistro, costituito da un raccordo tra due impianti con un leggerissimo pendio.
Come si evince tanto dalla documentazione fotografica allegata dall'attore che da quella della convenuta sopra citata (vedi anche foto docc. 10, 15 di parte attrice), tale tratto si presentava con scarso innevamento, sassi e pietrisco scoperti, affioranti e ben visibili, tenuto conto anche dell'ottima visibilità, costituendo dunque un ostacolo immediatamente percepibile da uno sciatore diligente, prudente ed accorto secondo l'uso dell'ordinaria diligenza, anche perché tale condizione del fondo era opportunamente e chiaramente segnalata dal cartello di colore giallo e di dimensioni adeguate “pericolo sassi”, allocato all'inizio del tratto interessato ed in uscita dall'impianto, seppure nella parte sinistra.
La documentazione fotografica sconfessa la circostanza dedotta dall'attore secondo cui i sassi ed il pietrisco erano occultati dal manto nevoso.
Inoltre, il cartello segnaletico “pericolo sassi” è presente e ben visibile anche nelle foto depositate da parte attrice e non vi è dubbio che si riferisca al tratto di raccordo in questione.
Dalla documentazione fotografica deve escludersi, pertanto, una situazione di pericolo occulto od insidiosa, tenuto conto anche del fatto che non si trattava di una pista ma di un semplice raccordo tra impianti, quasi pianeggiante, percorribile lentamente, a piedi o mettendo gli sci, da coloro che scendevano dalla cabinovia.
4 Non è configurabile un comportamento colposo del gestore o la violazione dell'obbligo di manutenzione, in quanto la condizione del fondo è stata segnalata in modo ben visibile al pubblico al fine di neutralizzare la situazione di possibile rischio per gli utenti, resi edotti della presenza di sassi, secondo quanto previsto dall'art. 12 dlgs 40/2021.
Ciò premesso in fatto, devono richiamarsi i seguenti principi giurisprudenziali in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del gestore delle piste da sci: “il contratto di "ski-pass" - che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito - presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita, con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l'evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale
(Cass. 2563/2007);
“In tema di responsabilità civile, considerando la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività esercitata sulle piste da sci, nonché l'estensione delle stesse e la loro possibile intrinseca anomalia anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all'individuazione di un comportamento colposo del gestore ex art. 2043 c.c., con conseguente obbligo del risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti, condizioni in presenza delle quali risulta configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, ricadendo invece sul gestore l'onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire e prevedere, con l'ordinaria diligenza, la suddetta situazione di pericolo” (Trib.Bolzano,
Sez. II, Sent. 18/02/2020 n.193).
Nel caso di specie, l'evento dannoso non è eziologicamente dipendente da un comportamento colposo/inadempiente del gestore dell'impianto ma appare ascrivibile al caso fortuito esterno al sinallagma costituito dal comportamento non diligente,
5 imprudente ed imperito dello sciatore, il quale avrebbe dovuto comunque adottare le cautele necessarie ad evitare il danno ex art. 1227 c. 2 c.c., dovendosi escludere la sussistenza nel caso concreto di una situazione di pericolosità non altrimenti evitabile ed imputabile al gestore stesso.
L'esclusione del nesso di causalità tra l'asserita condotta colposa di Controparte_1
e l'evento dannoso produttivo di danno non consente di configurare la
[...]
responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta, neppure nelle forme dell'art. 2050 c.c. o dell'art. 2051 c.c.
Sul punto si richiamano i principi enunciati dalla Suprema Corte:
“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa
– dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Cass. ord. 17942-24).
In ordine alle prove testimoniali richieste dall'attore, le stesse devono ritenersi superflue ed irrilevanti ai fini del decidere, in quanto genericamente formulate non essendo volte a dimostrare un comportamento colposo in capo alla convenuta e/o una situazione di pericolosità non visibile o percepibile da uno sciatore con l'ordinaria diligenza;
i capitoli di prova articolati si limitano a richiamare la documentazione fotografica in atti sopra citata, dovendosi escludere che i sassi ed il pietrisco fossero coperti e nascosti dal manto nevoso, come già detto.
Inoltre, contraddittoria e come tale inutilizzabile ai fini della configurabilità di una situazione di pericolo inevitabile dei luoghi o un comportamento colposo della convenuta è la circostanza indicata al capitolo 11 delle prove testimoniali articolate
6 nella memoria istruttoria secondo cui “altri due sciatori, che precedevano l'attore di alcuni metri, cadevano a terra inciampando anche loro per la presenza di sassi e pietrisco sul raccordo”, senza tuttavia infortunarsi, mentre nell'atto di citazione si legge che “insieme all'attore e a ruota del medesimo, cadevano anche altri sciatori ivi transitanti”.
Irrilevante ai fini del decidere è anche il doc. 12 contente un video riproducente lo stato dei luoghi in difetto della prova che lo stesso si riferisca alla data del sinistro.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia di bassa complessità.
PQM
Il Tribunale di VERCELLI in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta la domanda;
condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
spese che si liquidano in complessivi € 3.800,00 a titolo di compenso
[...]
professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vercelli, il 19.05.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 355/2024 di R.G. promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. CARRARO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO presso il cui studio in Padova via Savonarola 271 è elettivamente domiciliato attore contro
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
RAISARO MARIA DOMENICA presso il cui studio in Vercelli via Duchessa Iolanda
30 è elettivamente domiciliato convenuta
*** *** ***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
- nel merito, in via principale: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare i fatti come allegati ed esposti in premessa del presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità (a titolo contrattuale ed extracontrattuale) della convenuta società per i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dall'attore nel sinistro per cui è causa ai sensi e per gli effetti degli art. 1218 e ss. c.c. nonché degli artt. 2043 e ss. c.c., e in particolare, dell'art. 2050 e dell'art. 2051 c.c., per tutte le causali di cui in narrativa e condannare la medesima, anche ai sensi dell'art. 2055 c.c., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dall'attore per tutte le causali di cui in narrativa e dunque a corrispondere allo stesso la somma di € 36.252,76 o quella maggiore o minor somma che risulterà in
1 corso di causa per le causali di cui in premessa con interessi dalla data del sinistro al saldo e con la dovuta rivalutazione monetaria;
- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie non ancora ammesse come da atto introduttivo, memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c., note cartolari e istanze nonchè per le opposizioni e contestazioni alle avverse istanze;
- con ogni riserva di merito ed istruttoria;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre a spese generali ex art. 5
T.P., IVA e C.P.A. e con distrazione degli stessi a favore dello scrivente Procuratore.
Per parte convenuta: nel merito in principalità, rigettare ogni domanda formulata da parte attrice sia ex art. 1218 c.c. sia ex artt. 2043, 2050 e 2051 c.c. e 2055 c.c. in quanto non fondata in fatto e in diritto e non provata, per i motivi esposti nella narrativa di comparsa di costituzione e successive memorie, nonché a fronte dell'efficienza causale esclusiva attribuibile al comportamento gravemente imprudente, imprevedibile ed eccezionale tenuto dall'attore. nel merito in via subordinata, per la denegata ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità dell'odierna convenuta, assolvere la conchiudente da quanto in più preteso oltre il giusto e il provato.
In ogni caso sotto deduzione del prevalente o concorrente grado di responsabilità attribuibile ex art. 1227 c.c. all'attore stesso siccome esposto nella narrativa di comparsa di costituzione e successive memorie.
Col favore di onorari e spese del presente giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
La convenuta richiama le istanze istruttorie in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte, Parte_1
deduceva che in data 09.03.2022, all'incirca alle ore 10.15, si trovava presso gli impianti sciistici di Alagna-Pianalunga (VC) facenti parte del comprensorio sciistico del Monterosa Ski il cui gestore ex art. 16 della Legge Regionale n. 2/2009 è la società che arrivato in cima, scendeva dalla cabinovia e, Controparte_1
dopo aver calzato gli sci, si incamminava verso le piste da sci collocate su un versante opposto utilizzando la pista di raccordo Pianalunga ivi presente;
che nelle condizioni spazio-temporali sopra descritte, mentre stava percorrendo sugli sci il suddetto “raccordo Pianalunga” dirigendosi verso la seggiovia della “TA”,
2 all'improvviso l'attore rovinava a terra, impattando con gli sci contro i sassi e il pietrisco occultati da un leggero manto nevoso (la foto riprodotta ritrae l'attore ancora riverso a terra); insieme all'attore, e “a ruota” del medesimo, cadevano per lo stesso motivo anche altri sciatori ivi transitanti;
che in particolare, l'attore “cozzava” improvvisamente contro un ostacolo rappresentato da sassi e pietrisco affioranti (ma occultati) dal manto nevoso;
che tali sassi provocavano, altresì, danni agli sci che, subito dopo la caduta, presentavano delle evidenti strisciature e tagli sui pattini come da foto allegata;
che il raccordo di destra (indicato con freccia rossa nella fotto riportata in atti) discendente verso il basso, era l'unica pista materialmente percorribile dagli sciatori onde raggiungere l'attacco della seggiovia della TA
(essendo ogni altro eventuale accesso sbarrato e impraticabile); questo raccordo avrebbe dovuto essere chiuso al transito in quanto solo un sottile “velo” di neve copriva le asperità ghiaiose sottostanti e, dunque, il medesimo tratto era estremamente pericoloso per gli sciatori che, giocoforza (per quanto anzidetto) dovevano servirsene;
che nell'occorso l'attore riportava gravi lesioni e veniva soccorso dal personale di primo soccorso e, successivamente, trasportato con elisoccorso presso l'Ospedale di Borgosesia ove venne diagnosticato una frattura pertrocanterica del femore destro;
l'attore quantificava pertanto il danno patrimoniale e non patrimoniale subito, con la relativa personalizzazione, in complessive euro
33.550,00.
Si costituiva in giudizio deducendo che il luogo del sinistro non Controparte_1
era una pista ma un tratto di strada pianeggiante (doc. 2), che, il giorno del sinistro, il sig. avrebbe dovuto percorrere a piedi, anziché con gli sci, data l'evidente Pt_1 carenza di neve e la segnalazione “PERICOLO SASSI”; che il cartello giallo recante tale segnalazione (doc. 2) -apposto di prima mattina- avvertiva gli utenti del pericolo rappresentato dai sassi -peraltro visibili, date le condizioni meteo di quel giorno, ossia cielo sereno e visibilità ottima;
che pertanto gli sciatori dovevano prudentemente adeguare il proprio comportamento al pericolo segnalato, evitando di percorrere il tratto con un'attrezzatura palesemente inadatta come gli sci;
che, al contrario di quanto allegato da controparte, quindi, il pericolo rappresentato dalle asperità sassose non era “occulto”, in quando era debitamente segnalato, come prescritto dalla legge, ed era altresì ben visibile, come emerge dalle produzioni fotografiche
(doc. 2); eccepiva pertanto la mancanza di responsabilità del convenuto a titolo
3 contrattuale ed extracontrattuale, deducendo, in subordine, il fatto colposo del danneggiato, contestando altresì' il quantum del danno richiesto.
Verificata la regola instaurazione del contraddittorio e concessi i termini per le memorie 171 ter c.p.c., il fascicolo veniva riassegnato a questo Giudice con decreto del Presidente del Tribunale di Vercelli del 18.11.2024.
Il Giudice formulava una proposta conciliativa, che non veniva accettata da parte attrice;
ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata con collegamento da remoto per la discussione orale all'udienza del 14.05.2025 e trattenuta in decisione, riservando il deposito della sentenza nei 30 giorni ex art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma.
In ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, occorre rilevare che la prima foto del doc. 5 di parte attrice e la foto doc 2 di parte convenuta raffigurano l'attore al momento della caduta e dunque lo stato dei luoghi nonché la condizione del fondo nel punto dove è avvenuto il sinistro, costituito da un raccordo tra due impianti con un leggerissimo pendio.
Come si evince tanto dalla documentazione fotografica allegata dall'attore che da quella della convenuta sopra citata (vedi anche foto docc. 10, 15 di parte attrice), tale tratto si presentava con scarso innevamento, sassi e pietrisco scoperti, affioranti e ben visibili, tenuto conto anche dell'ottima visibilità, costituendo dunque un ostacolo immediatamente percepibile da uno sciatore diligente, prudente ed accorto secondo l'uso dell'ordinaria diligenza, anche perché tale condizione del fondo era opportunamente e chiaramente segnalata dal cartello di colore giallo e di dimensioni adeguate “pericolo sassi”, allocato all'inizio del tratto interessato ed in uscita dall'impianto, seppure nella parte sinistra.
La documentazione fotografica sconfessa la circostanza dedotta dall'attore secondo cui i sassi ed il pietrisco erano occultati dal manto nevoso.
Inoltre, il cartello segnaletico “pericolo sassi” è presente e ben visibile anche nelle foto depositate da parte attrice e non vi è dubbio che si riferisca al tratto di raccordo in questione.
Dalla documentazione fotografica deve escludersi, pertanto, una situazione di pericolo occulto od insidiosa, tenuto conto anche del fatto che non si trattava di una pista ma di un semplice raccordo tra impianti, quasi pianeggiante, percorribile lentamente, a piedi o mettendo gli sci, da coloro che scendevano dalla cabinovia.
4 Non è configurabile un comportamento colposo del gestore o la violazione dell'obbligo di manutenzione, in quanto la condizione del fondo è stata segnalata in modo ben visibile al pubblico al fine di neutralizzare la situazione di possibile rischio per gli utenti, resi edotti della presenza di sassi, secondo quanto previsto dall'art. 12 dlgs 40/2021.
Ciò premesso in fatto, devono richiamarsi i seguenti principi giurisprudenziali in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del gestore delle piste da sci: “il contratto di "ski-pass" - che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito - presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita, con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l'evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale
(Cass. 2563/2007);
“In tema di responsabilità civile, considerando la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività esercitata sulle piste da sci, nonché l'estensione delle stesse e la loro possibile intrinseca anomalia anche per fattori naturali, affinché si possa pervenire all'individuazione di un comportamento colposo del gestore ex art. 2043 c.c., con conseguente obbligo del risarcimento del danno, è necessario che il danneggiato provi l'esistenza di condizioni di pericolo della pista che rendano esigibile la protezione da possibili incidenti, condizioni in presenza delle quali risulta configurabile un comportamento colposo del gestore per la mancata predisposizione di protezioni e segnalazioni, ricadendo invece sul gestore l'onere di provare fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità per l'utente di percepire e prevedere, con l'ordinaria diligenza, la suddetta situazione di pericolo” (Trib.Bolzano,
Sez. II, Sent. 18/02/2020 n.193).
Nel caso di specie, l'evento dannoso non è eziologicamente dipendente da un comportamento colposo/inadempiente del gestore dell'impianto ma appare ascrivibile al caso fortuito esterno al sinallagma costituito dal comportamento non diligente,
5 imprudente ed imperito dello sciatore, il quale avrebbe dovuto comunque adottare le cautele necessarie ad evitare il danno ex art. 1227 c. 2 c.c., dovendosi escludere la sussistenza nel caso concreto di una situazione di pericolosità non altrimenti evitabile ed imputabile al gestore stesso.
L'esclusione del nesso di causalità tra l'asserita condotta colposa di Controparte_1
e l'evento dannoso produttivo di danno non consente di configurare la
[...]
responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta, neppure nelle forme dell'art. 2050 c.c. o dell'art. 2051 c.c.
Sul punto si richiamano i principi enunciati dalla Suprema Corte:
“In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa
– dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (Cass. ord. 17942-24).
In ordine alle prove testimoniali richieste dall'attore, le stesse devono ritenersi superflue ed irrilevanti ai fini del decidere, in quanto genericamente formulate non essendo volte a dimostrare un comportamento colposo in capo alla convenuta e/o una situazione di pericolosità non visibile o percepibile da uno sciatore con l'ordinaria diligenza;
i capitoli di prova articolati si limitano a richiamare la documentazione fotografica in atti sopra citata, dovendosi escludere che i sassi ed il pietrisco fossero coperti e nascosti dal manto nevoso, come già detto.
Inoltre, contraddittoria e come tale inutilizzabile ai fini della configurabilità di una situazione di pericolo inevitabile dei luoghi o un comportamento colposo della convenuta è la circostanza indicata al capitolo 11 delle prove testimoniali articolate
6 nella memoria istruttoria secondo cui “altri due sciatori, che precedevano l'attore di alcuni metri, cadevano a terra inciampando anche loro per la presenza di sassi e pietrisco sul raccordo”, senza tuttavia infortunarsi, mentre nell'atto di citazione si legge che “insieme all'attore e a ruota del medesimo, cadevano anche altri sciatori ivi transitanti”.
Irrilevante ai fini del decidere è anche il doc. 12 contente un video riproducente lo stato dei luoghi in difetto della prova che lo stesso si riferisca alla data del sinistro.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia di bassa complessità.
PQM
Il Tribunale di VERCELLI in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta la domanda;
condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
spese che si liquidano in complessivi € 3.800,00 a titolo di compenso
[...]
professionale, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vercelli, il 19.05.2025
Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
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