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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 3645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3645 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. 8857 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g 8857 / 2024 promossa da: nato in [...] il [...] (CF: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. LOSCERBO FABIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA E. ZACCONI N. 3/A 40127 BOLOGNA, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1 RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero,
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 18.06.2024, , cittadino della TUNISIA , ha CodiceFiscale_2 impugnato il provvedimento emesso il 19.10.2023 e notificato il 28.05.2024 con il quale la Questura, sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna in data 18.10.2023, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1 La Procura non è intervenuta.
All'udienza del 07.10.2025, fissata per l'audizione del ricorrente, il medesimo ha reso le seguenti dichiarazioni:
“D. Sono corrette le generalità riportate nel ricorso? R. Sì sono corrette, sono nato il [...] in [...], città di Ben Arous, città in cui ho sempre vissuto. ADR sono arrivato in Italia il 30 settembre del 2020 e sono arrivatol'1.10.2020 via mare su una barca con altre 28 persone a Pantelleria. Sono arrivato illegalmente. Poi sono stato due settimane in quarantena per il Covid e poi mi hanno trasferito a Trapani e mi hanno identificato e sono andato via a Bologna da mio zio e grazie ad un amico mi ha trovato lavoro in nero. Non ho fatto domanda di asilo. Sono rimasto irregolare fino al 2022, quando ho fatto domanda di protezione speciale, quella per cui siamo qui oggi. Mi hanno dato il cedolino e mi hanno messo in regola al lavoro, ero in una cooperativa di facchinaggio. Due anni fa ho cambiato lavoro e faccio il manovale. Adesso vivo a Minerbio in Viale Castello nr. 12 con , mio amico e affittuario di casa, ha lui il contratto. Io Persona_1 pago 200 euro di affitto oltre le spese. Guadagno al mese circa 1400/1700 euro. Non sono mai tornato nel mio paese. Lì ho mamma, papà, fratello, sorella, tutti. Io sono venuto qui per cercare lavoro perché in Tunisia pagano poco. Io mando dei soldi a casa. Papà e mamma non lavorano. Papà è malato e non ha la pensione. Mia sorella è sposata e anche mio fratello che ha 46 anni. Ho un fratello anche in Italia che è più grande di me e vive a Cento e ogni tanto ci vediamo. Lui è regolare sul territorio e (specifica il difensore che anche il fratello è richiedente da lui patrocinato). ADR: Non ho mai avuto problemi con la polizia. C'è stato solo un episodio in cui ho tentato di sottrarre delle cose al supermercato, ma poi ho pagato il danno e la procura ha archiviato. Adr. Ho degli amici qui in Italia. Da casa a lavoro ci metto un'ora e mezzo con il pullman, quindi non ho molto tempo libero.”
All'udienza del 25.11.2025 il difensore, ammesso alla discussione orale, ha esposto il caso e, riportandosi ai propri scritti difensivi, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il Giudice, udita la discussione, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento.
1. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI, applicabile ratione temporis sulla base della data di presentazione della domanda (come attestato nella motivazione del provvedimento impugnato), secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una solida integrazione privata e sociale sul territorio italiano: ha provato l'inserimento lavorativo e la stabilità abitativa a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, depositando la documentazione necessaria a supporto del suo attuale inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese. Nello specifico, il ricorrente è partito dal suo Paese ed è arrivato in Italia nel 2020. È quindi sul nostro territorio da oltre cinque anni. Dopo un primo periodo in cui ha dichiarato di aver svolto diverse attività lavorative non regolari, ha iniziato a svolgere attività lavorativa in maniera regolare dal 2023 posto che, dalla documentazione depositata, si evince che egli, in data 18.12.2023, ha sottoscritto un contratto a tempo determinato come operatore nel settore della logistica, conclusosi il 30.11.2024 e, in data 15.05.2025, ha sottoscritto un contratto a tempo determinato come operaio nel settore edile, contratto attualmente in essere (cfr. comunicazione Unilav del 18.12.2023 contratto a tempo determinato dal 19.12.2023 come facchino con scadenza al 30.11.2024, contratto a tempo determinato del 15.05.2025 come operaio nel settore edile dal 15.05.2025 al 30.09.2025, proroga al 31.10.2025 e al 31.12.2025). Il reddito percepito tramite l'attività lavorativa è sufficiente al suo mantenimento: in particolare, come si evince dalla documentazione depositata, il ricorrente percepisce una retribuzione media mensile di circa 1.250 euro netti (cfr. buste paga maggio-ottobre 2025), e ha quindi incrementato i propri introiti reddituali posto che, nei precedenti impieghi, guadagnava circa 700,00 euro netti (cfr. buste oaga gennaio-luglio 2024). Il ricorrente, inoltre, ha provato la propria autonomia abitativa a dimostrazione della sua raggiunta indipendenza e non usufruisce di alcun sistema di accoglienza: dalla documentazione in atti (cfr. dichiarazione di ospitalità) risulta infatti che dal 12.06.2024 viva nel comune di Minerbio, presso l'abitazione di un amico a cui corrisponde, come dichiarato in sede di audizione, circa 200,00 euro mensili a titolo di canone di locazione. Dal punto di vista linguistico, il ricorrente parla e comprende la lingua italiana, avendo sostenuto l'intera audizione senza l'ausilio di un interprete.
Appare quindi che la conseguita autonomia economica del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente.
La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Niemetz c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito
- 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in Bangladesh, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Nulla sulle spese, attesa l'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza in capo all'Amministrazione, per il principio, di recente ribadito dalle Sezioni Unite, secondo il quale «qualora la parte ammessa al patrocinio dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato» (Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 18583 del 29 ottobre 2012; Corte di Cassazione, Sez. VI – II, Ordinanza n. 30876 del 29 novembre 2018; Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza n. 19299 del 7 luglio 2021; Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021 - para. 51; difforme Corte di cassazione, Sez. VI – I, Sez. VI – I, Ordinanza n. 5819 del 9 marzo 2018).
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Bologna, il 28/11/2025 Giudice rel. Emanuela Romano
Presidente Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g 8857 / 2024 promossa da: nato in [...] il [...] (CF: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. LOSCERBO FABIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA E. ZACCONI N. 3/A 40127 BOLOGNA, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1 RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero,
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 18.06.2024, , cittadino della TUNISIA , ha CodiceFiscale_2 impugnato il provvedimento emesso il 19.10.2023 e notificato il 28.05.2024 con il quale la Questura, sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bologna in data 18.10.2023, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. Controparte_1 La Procura non è intervenuta.
All'udienza del 07.10.2025, fissata per l'audizione del ricorrente, il medesimo ha reso le seguenti dichiarazioni:
“D. Sono corrette le generalità riportate nel ricorso? R. Sì sono corrette, sono nato il [...] in [...], città di Ben Arous, città in cui ho sempre vissuto. ADR sono arrivato in Italia il 30 settembre del 2020 e sono arrivatol'1.10.2020 via mare su una barca con altre 28 persone a Pantelleria. Sono arrivato illegalmente. Poi sono stato due settimane in quarantena per il Covid e poi mi hanno trasferito a Trapani e mi hanno identificato e sono andato via a Bologna da mio zio e grazie ad un amico mi ha trovato lavoro in nero. Non ho fatto domanda di asilo. Sono rimasto irregolare fino al 2022, quando ho fatto domanda di protezione speciale, quella per cui siamo qui oggi. Mi hanno dato il cedolino e mi hanno messo in regola al lavoro, ero in una cooperativa di facchinaggio. Due anni fa ho cambiato lavoro e faccio il manovale. Adesso vivo a Minerbio in Viale Castello nr. 12 con , mio amico e affittuario di casa, ha lui il contratto. Io Persona_1 pago 200 euro di affitto oltre le spese. Guadagno al mese circa 1400/1700 euro. Non sono mai tornato nel mio paese. Lì ho mamma, papà, fratello, sorella, tutti. Io sono venuto qui per cercare lavoro perché in Tunisia pagano poco. Io mando dei soldi a casa. Papà e mamma non lavorano. Papà è malato e non ha la pensione. Mia sorella è sposata e anche mio fratello che ha 46 anni. Ho un fratello anche in Italia che è più grande di me e vive a Cento e ogni tanto ci vediamo. Lui è regolare sul territorio e (specifica il difensore che anche il fratello è richiedente da lui patrocinato). ADR: Non ho mai avuto problemi con la polizia. C'è stato solo un episodio in cui ho tentato di sottrarre delle cose al supermercato, ma poi ho pagato il danno e la procura ha archiviato. Adr. Ho degli amici qui in Italia. Da casa a lavoro ci metto un'ora e mezzo con il pullman, quindi non ho molto tempo libero.”
All'udienza del 25.11.2025 il difensore, ammesso alla discussione orale, ha esposto il caso e, riportandosi ai propri scritti difensivi, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il Giudice, udita la discussione, si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento.
1. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI, applicabile ratione temporis sulla base della data di presentazione della domanda (come attestato nella motivazione del provvedimento impugnato), secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una solida integrazione privata e sociale sul territorio italiano: ha provato l'inserimento lavorativo e la stabilità abitativa a dimostrazione della sua raggiunta autonomia, depositando la documentazione necessaria a supporto del suo attuale inserimento nel tessuto sociale del nostro Paese. Nello specifico, il ricorrente è partito dal suo Paese ed è arrivato in Italia nel 2020. È quindi sul nostro territorio da oltre cinque anni. Dopo un primo periodo in cui ha dichiarato di aver svolto diverse attività lavorative non regolari, ha iniziato a svolgere attività lavorativa in maniera regolare dal 2023 posto che, dalla documentazione depositata, si evince che egli, in data 18.12.2023, ha sottoscritto un contratto a tempo determinato come operatore nel settore della logistica, conclusosi il 30.11.2024 e, in data 15.05.2025, ha sottoscritto un contratto a tempo determinato come operaio nel settore edile, contratto attualmente in essere (cfr. comunicazione Unilav del 18.12.2023 contratto a tempo determinato dal 19.12.2023 come facchino con scadenza al 30.11.2024, contratto a tempo determinato del 15.05.2025 come operaio nel settore edile dal 15.05.2025 al 30.09.2025, proroga al 31.10.2025 e al 31.12.2025). Il reddito percepito tramite l'attività lavorativa è sufficiente al suo mantenimento: in particolare, come si evince dalla documentazione depositata, il ricorrente percepisce una retribuzione media mensile di circa 1.250 euro netti (cfr. buste paga maggio-ottobre 2025), e ha quindi incrementato i propri introiti reddituali posto che, nei precedenti impieghi, guadagnava circa 700,00 euro netti (cfr. buste oaga gennaio-luglio 2024). Il ricorrente, inoltre, ha provato la propria autonomia abitativa a dimostrazione della sua raggiunta indipendenza e non usufruisce di alcun sistema di accoglienza: dalla documentazione in atti (cfr. dichiarazione di ospitalità) risulta infatti che dal 12.06.2024 viva nel comune di Minerbio, presso l'abitazione di un amico a cui corrisponde, come dichiarato in sede di audizione, circa 200,00 euro mensili a titolo di canone di locazione. Dal punto di vista linguistico, il ricorrente parla e comprende la lingua italiana, avendo sostenuto l'intera audizione senza l'ausilio di un interprete.
Appare quindi che la conseguita autonomia economica del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente.
La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Niemetz c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito
- 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006).
È indubbio che, negli anni trascorsi sul territorio italiano, il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in Bangladesh, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Nulla sulle spese, attesa l'ammissione della parte vittoriosa al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza in capo all'Amministrazione, per il principio, di recente ribadito dalle Sezioni Unite, secondo il quale «qualora la parte ammessa al patrocinio dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato» (Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 18583 del 29 ottobre 2012; Corte di Cassazione, Sez. VI – II, Ordinanza n. 30876 del 29 novembre 2018; Corte di Cassazione, Sez. I, Ordinanza n. 19299 del 7 luglio 2021; Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021 - para. 51; difforme Corte di cassazione, Sez. VI – I, Sez. VI – I, Ordinanza n. 5819 del 9 marzo 2018).
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Bologna, il 28/11/2025 Giudice rel. Emanuela Romano
Presidente Luca Minniti