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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: MA NZ Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11689/2024 , vertente tra ROMA, 16/06/1976) e (ROMA, 30/07/1969), entrambi Parte_1 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. VIVIANA RICCI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e hanno proposto in forma congiunta ricorso Parte_1 Parte_2 cumulativo di separazione e divorzio;
in data 18.4.2025 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Scido 141, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della SI.ra nell'interesse delle figlie ivi Parte_2 stabilmente conviventi.
3. Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia oggi maggiorenne, e sino a quando non avrà Per_1 raggiunto la piena indipendenza economica, ad € 600,00 mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza;
4. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della figlia sino a quando non avrà raggiunto Per_1 la piena indipendenza economica, siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
5. dichiarare che le rate del mutuo n. 00000479155000, stipulato con Banca delle Marche, in data 04/02/2010 e gravante sulla ex casa coniugale, pari ad euro 483,34 mensili, dovranno essere corrisposte mensilmente interamente dalla SI.ra , sino alla scadenza contrattuale quale unica proprietaria ed Parte_2 assegnataria dell'appartamento.
6. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
8. il SI.ri e dichiarano sin da ora di rinunciare all'appello della Parte_2 Parte_1 sentenza”.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e della prole, e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11689/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 29/09/2002 tra
[...]
(ROMA, 16/06/1976) e (ROMA, 30/07/1969) trascritto nel Registro Parte_1 Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01691, Parte II, Serie A03, Anno 2002, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc. Roma, 02/12/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi La Presidente
MA NZ
così composto: MA NZ Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11689/2024 , vertente tra ROMA, 16/06/1976) e (ROMA, 30/07/1969), entrambi Parte_1 Parte_2 con il patrocinio dell'avv. VIVIANA RICCI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi e hanno proposto in forma congiunta ricorso Parte_1 Parte_2 cumulativo di separazione e divorzio;
in data 18.4.2025 è stata pronunciata con sentenza non definitiva la separazione personale delle parti;
divenuta procedibile la domanda di divorzio le parti hanno quindi ribadito le loro conclusioni congiunte, di seguito declinate:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Scido 141, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della SI.ra nell'interesse delle figlie ivi Parte_2 stabilmente conviventi.
3. Confermare l'assegno di mantenimento per la figlia oggi maggiorenne, e sino a quando non avrà Per_1 raggiunto la piena indipendenza economica, ad € 600,00 mensili, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza;
4. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse della figlia sino a quando non avrà raggiunto Per_1 la piena indipendenza economica, siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
5. dichiarare che le rate del mutuo n. 00000479155000, stipulato con Banca delle Marche, in data 04/02/2010 e gravante sulla ex casa coniugale, pari ad euro 483,34 mensili, dovranno essere corrisposte mensilmente interamente dalla SI.ra , sino alla scadenza contrattuale quale unica proprietaria ed Parte_2 assegnataria dell'appartamento.
6. ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri;
7. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
8. il SI.ri e dichiarano sin da ora di rinunciare all'appello della Parte_2 Parte_1 sentenza”.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, poiché è decorso il termine previsto dalla legge dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970, non è intervenuta riconciliazione e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono recepirsi le condizioni proposte, che appaiono conformi agli interessi delle parti e della prole, e non presentano criticità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni estranee al contenuto tipico del giudizio matrimoniale, di cui il collegio si limita a prendere atto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11689/2024 R.G.A.C., così decide: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 29/09/2002 tra
[...]
(ROMA, 16/06/1976) e (ROMA, 30/07/1969) trascritto nel Registro Parte_1 Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 01691, Parte II, Serie A03, Anno 2002, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in parte motiva. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp att cpc. Roma, 02/12/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi La Presidente
MA NZ