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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/11/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Elvira Palma - Consigliere
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1052/2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to MINUTI MADDALENA
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 2885/2024 del 25.10.2024 il Tribunale del lavoro di Foggia rigettava la domanda di proposta nei confronti dell' e condannava il Parte_1 CP_2 ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 1.314,00, oltre accessori di legge.
2.Avverso la suddetta sentenza interponeva gravame in data 22.11.2024, Parte_1 dolendosi del fatto che il giudice di prime cure aveva rilevato la mancata indicazione della sede di lavoro e dell'orario iniziale della prestazione, nonostante nel ricorso introduttivo avesse fornito i prospetti dell' con tutti dati ritenuti mancanti dal primo giudice. CP_2
Sosteneva, inoltre, che nell'atto introduttivo egli aveva specificato correttamente i luoghi e i posti di lavoro in cui mancavano i servizi igienici, contrariamente a quanto detto nella sentenza impugnata dal giudice di prime cure.
Non si costituiva in giudizio l' . Controparte_3
3.Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 30.10.2025 nessuno è comparso;
è stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348 co. 2 c.p.c., ritualmente comunicato, all'udienza odierna del
18.11.2025, allorquando nuovamente nessuno è comparso, sicché la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della 1. 29 dicembre 2022, n. 197).
4.Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che la parte appellata non si è costituita e non vi è prova del fatto che parte appellante abbia provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 3.12.2024 e comunicato in pari data;
del resto, nessuna delle parti è comparsa all' udienza del 30.10.2025 né all'odierna udienza cui la causa è stata rinviata ex art. 348 co. 2 c.p.c.
4.1.Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. 1 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale
2 omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022).
Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "La disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ovvero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art.
348 cod. proc. civ." (Cass. sez. lav. sentenza del 19/12/2024, n. 33353).
5.Nessuna statuizione viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
6.Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l.
n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 22.11.2024 da Pt_1
nei confronti dell' , avverso la sentenza n. 2885/2024 del
[...] Controparte_3
25.10.2024, così provvede:
3 - dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, 18.11.2025
Il Presidente relatore
Dott. Manuela Saracino
4
In nome del popolo italiano
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott. Manuela Saracino - Presidente relatore
Dott. Elvira Palma - Consigliere
Dott. Pietro Mastrorilli - Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta sul ruolo generale al n. 1052/2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to MINUTI MADDALENA
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 2885/2024 del 25.10.2024 il Tribunale del lavoro di Foggia rigettava la domanda di proposta nei confronti dell' e condannava il Parte_1 CP_2 ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 1.314,00, oltre accessori di legge.
2.Avverso la suddetta sentenza interponeva gravame in data 22.11.2024, Parte_1 dolendosi del fatto che il giudice di prime cure aveva rilevato la mancata indicazione della sede di lavoro e dell'orario iniziale della prestazione, nonostante nel ricorso introduttivo avesse fornito i prospetti dell' con tutti dati ritenuti mancanti dal primo giudice. CP_2
Sosteneva, inoltre, che nell'atto introduttivo egli aveva specificato correttamente i luoghi e i posti di lavoro in cui mancavano i servizi igienici, contrariamente a quanto detto nella sentenza impugnata dal giudice di prime cure.
Non si costituiva in giudizio l' . Controparte_3
3.Acquisiti i documenti prodotti dall'appellante e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 30.10.2025 nessuno è comparso;
è stato dunque disposto rinvio ai sensi dell'art. 348 co. 2 c.p.c., ritualmente comunicato, all'udienza odierna del
18.11.2025, allorquando nuovamente nessuno è comparso, sicché la causa è stata decisa con la presente sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c., come sostituito dall'art. 3, comma 31 lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabile ratione temporis al presente giudizio in quanto trattasi di impugnazione proposta successivamente al 28 febbraio 2023 (cfr. art. 35 co. 4 d.lgs. 149/22, come modificato dall'art. 1, comma 380 lettera a, della 1. 29 dicembre 2022, n. 197).
4.Va dichiarata l'improcedibilità dell'appello, atteso che la parte appellata non si è costituita e non vi è prova del fatto che parte appellante abbia provveduto alla notifica del ricorso d'appello e del decreto di fissazione dell'udienza emesso il 3.12.2024 e comunicato in pari data;
del resto, nessuna delle parti è comparsa all' udienza del 30.10.2025 né all'odierna udienza cui la causa è stata rinviata ex art. 348 co. 2 c.p.c.
4.1.Al riguardo occorre ricordare che nelle controversie di lavoro in grado d'appello la mancata notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'impugnazione, senza possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi, in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l'instaurazione del contraddittorio (v. Cass. sez. un. n. 20604 del 2008; in senso conforme cfr. ex multis Cass. n. 9597 del 2001, n. 20613 del 2013 e n. 6159 del 2018; v. anche Cass. 1 27079 del 2020, relativa a una fattispecie in cui l'improcedibilità per omessa notificazione del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza era stata pronunciata all'udienza di rinvio della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c.).
I giudici di legittimità hanno pure chiarito che la mancata notificazione, intesa come totale
2 omissione dell'adempimento, e l'impossibilità per il giudice di riscontrarne l'esistenza, hanno identico rilievo preclusivo dell'ulteriore corso del procedimento e, pur nella loro ontologica differenza, egualmente si configurano come un non compiuto assolvimento degli oneri di impulso gravanti sulla parte. Pertanto, nel caso in cui il giudice dell'appello si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione dell'atto di appello notificato, senza che sia allegata e comprovata una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa, il procedimento, come nella specie, va definito con una pronunzia di mero rito (Cass. Sez.
6 - L, ordinanza n. 5577 del 2022).
Con specifico riferimento alla declaratoria di improcedibilità adottata all'udienza di rinvio ex art. 348 co. 2 c.p.c., la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "La disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 348 cod. proc. civ. trova applicazione anche nelle controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e ss. cod. proc. civ., non ostandovi la specialità del rito introdotto dalla legge n. 533 del 1973. Ne consegue che, in caso di mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ., va disposto il rinvio della causa ad una prossima udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale va dichiarata l'improcedibilità dell'appello ove si ripeta la mancata comparizione ovvero difetti la prova della tempestiva notificazione del ricorso e del decreto di fissazione per l'udienza originaria, a nulla rilevando la notificazione eseguita nel periodo intermedio fra la prima e la seconda udienza, cui la causa sia stata rinviata ai sensi dell'art.
348 cod. proc. civ." (Cass. sez. lav. sentenza del 19/12/2024, n. 33353).
5.Nessuna statuizione viene emessa sulle spese, considerato l'esito della lite e tenuto conto della mancata costituzione della parte appellata.
6.Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l.
n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 22.11.2024 da Pt_1
nei confronti dell' , avverso la sentenza n. 2885/2024 del
[...] Controparte_3
25.10.2024, così provvede:
3 - dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese del presente grado di giudizio.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, 18.11.2025
Il Presidente relatore
Dott. Manuela Saracino
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