TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 24/11/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2179/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. DEL Parte_1 C.F._1 ZOTTO MARCO elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. DEL ZOTTO MARCO ATTORE/I contro
URATORE EREDITÀ CP_1 Controparte_2 (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. elettivamente C.F._2 CP_1 domiciliato in via f. bandiera, 40 PORDENONE presso lo studio dell'avv. CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio l'avv. in qualità di curatore CP_1 dell'eredità giacente della sig.ra al fine di Controparte_2 accertare la sua accettazione tacita dell'eredità della de cuius
. Persona_1 Ha dedotto, in fatto, di essere creditore di quanto vantato, in qualità di debitore solidale, nei confronti di Persona_1 Ha dedotto di avere notificato, in conseguenza del decesso di quest'ultima e dell'inadempimento riscontrato nel pagamento dell'importo preteso, atto di pignoramento nei confronti di
[...]
in qualità di erede del de cuius. CP_2
Ha dedotto pertanto, in ragione della mancanza di accettazione espressa dell'eredità, di aver instaurato il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento della sua qualità di erede in ragione della sussistenza di comportamenti concludenti, a suo carico, idonei a rivelare l'esistenza di una accettazione dell'eredità in ragione della gestione dei beni di proprietà della de cuius senza redazione di inventario ex art 485 c.c. pagina 1 di 3 Si è costituita in giudizio La curatela dell'eredità giacente non opponendosi alla suddetta pretesa, alla luce dei comportamenti concludenti tenuti da Controparte_2
La causa è stata trattenuta in decisione in data 21.11.2025, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda di parte attrice è fondata per i motivi di seguito indicati. Si rammenta, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che “in tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (ex multis C. 10525/2010; C. 3696/2003). Tanto premesso, nel caso di specie, deve ritenersi meritevole di accoglimento la domanda attorea con riferimento al convenuto , xxx, dovendosi ritenere che quest'ultimo abbia accettato ope legis, ex art. 485 c.c., l'eredità del de cuius. Si rammenta, infatti, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, che “se è vero infatti che il possesso di beni ereditari non presuppone di per sè la volontà di chi li possiede di accettare la eredità (Cass. 178/96; 12753/99), potendo anche dipendere da un mero intento conservativo del chiamato, così come la semplice delazione non è sufficiente, pur costituendone il presupposto, all'acquisto della qualità di erede (Cass. 6479/2002), tuttavia tali circostanze
[…] debbono essere valutate […] in una con la mancata redazione dell'inventario, che di per sé ha comportato accettazione dell'eredità ex lege, fattispecie di cui sono elementi costitutivi, appunto, l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario “(ex multis C. 16507/2006; C. 11634/91; C. 6479/2002; C. 3696/2003). Nel caso di specie, come da rendiconti dell'Amministratore di sostegno in atti, è stato accertato che ha Controparte_2 incassato i canoni di affitto dei beni di proprietà della sorella,
, trasferiti sul conto corrente della stessa, nonché Persona_1 è risultato accertato che ha incassato anche i Controparte_2 ratei della pensione della sorella, provvedendo altresì al pagamento pagina 2 di 3 delle spese condominiali sugli immobili di proprietà di Persona_1
.
[...]
Tale circostanza, unitamente a quella temporale rappresentata dall'inutile decorso del termine trimestrale previsto per la tempestiva redazione dell'inventario, consentono di ritenere accertato, ai sensi dell'art 485 c.c., in capo a Controparte_2 la qualità di erede del de cuius. In ragione della rinuncia alle spese ( essendo stata richiesta la vittoria di spese solo in caso di opposizione di parte convenuta), nulla dovrà disporsi sul punto (tra le tante Sez. L, Sentenza n. 4922 del 05/06/1987).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che nata a [...] il [...] Controparte_2
è erede di (nata a [...] il [...] e Persona_1 deceduta il 22.09.2021)
- nulla sulle spese
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 281 sexies ult. Co. c.p.c..
Pordenone, 24 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2179/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. DEL Parte_1 C.F._1 ZOTTO MARCO elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'avv. DEL ZOTTO MARCO ATTORE/I contro
URATORE EREDITÀ CP_1 Controparte_2 (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. elettivamente C.F._2 CP_1 domiciliato in via f. bandiera, 40 PORDENONE presso lo studio dell'avv. CP_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha Parte_1 convenuto in giudizio l'avv. in qualità di curatore CP_1 dell'eredità giacente della sig.ra al fine di Controparte_2 accertare la sua accettazione tacita dell'eredità della de cuius
. Persona_1 Ha dedotto, in fatto, di essere creditore di quanto vantato, in qualità di debitore solidale, nei confronti di Persona_1 Ha dedotto di avere notificato, in conseguenza del decesso di quest'ultima e dell'inadempimento riscontrato nel pagamento dell'importo preteso, atto di pignoramento nei confronti di
[...]
in qualità di erede del de cuius. CP_2
Ha dedotto pertanto, in ragione della mancanza di accettazione espressa dell'eredità, di aver instaurato il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento della sua qualità di erede in ragione della sussistenza di comportamenti concludenti, a suo carico, idonei a rivelare l'esistenza di una accettazione dell'eredità in ragione della gestione dei beni di proprietà della de cuius senza redazione di inventario ex art 485 c.c. pagina 1 di 3 Si è costituita in giudizio La curatela dell'eredità giacente non opponendosi alla suddetta pretesa, alla luce dei comportamenti concludenti tenuti da Controparte_2
La causa è stata trattenuta in decisione in data 21.11.2025, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
La domanda di parte attrice è fondata per i motivi di seguito indicati. Si rammenta, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, che “in tema di successioni mortis causa, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità” (ex multis C. 10525/2010; C. 3696/2003). Tanto premesso, nel caso di specie, deve ritenersi meritevole di accoglimento la domanda attorea con riferimento al convenuto , xxx, dovendosi ritenere che quest'ultimo abbia accettato ope legis, ex art. 485 c.c., l'eredità del de cuius. Si rammenta, infatti, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, che “se è vero infatti che il possesso di beni ereditari non presuppone di per sè la volontà di chi li possiede di accettare la eredità (Cass. 178/96; 12753/99), potendo anche dipendere da un mero intento conservativo del chiamato, così come la semplice delazione non è sufficiente, pur costituendone il presupposto, all'acquisto della qualità di erede (Cass. 6479/2002), tuttavia tali circostanze
[…] debbono essere valutate […] in una con la mancata redazione dell'inventario, che di per sé ha comportato accettazione dell'eredità ex lege, fattispecie di cui sono elementi costitutivi, appunto, l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario “(ex multis C. 16507/2006; C. 11634/91; C. 6479/2002; C. 3696/2003). Nel caso di specie, come da rendiconti dell'Amministratore di sostegno in atti, è stato accertato che ha Controparte_2 incassato i canoni di affitto dei beni di proprietà della sorella,
, trasferiti sul conto corrente della stessa, nonché Persona_1 è risultato accertato che ha incassato anche i Controparte_2 ratei della pensione della sorella, provvedendo altresì al pagamento pagina 2 di 3 delle spese condominiali sugli immobili di proprietà di Persona_1
.
[...]
Tale circostanza, unitamente a quella temporale rappresentata dall'inutile decorso del termine trimestrale previsto per la tempestiva redazione dell'inventario, consentono di ritenere accertato, ai sensi dell'art 485 c.c., in capo a Controparte_2 la qualità di erede del de cuius. In ragione della rinuncia alle spese ( essendo stata richiesta la vittoria di spese solo in caso di opposizione di parte convenuta), nulla dovrà disporsi sul punto (tra le tante Sez. L, Sentenza n. 4922 del 05/06/1987).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che nata a [...] il [...] Controparte_2
è erede di (nata a [...] il [...] e Persona_1 deceduta il 22.09.2021)
- nulla sulle spese
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ex art 281 sexies ult. Co. c.p.c..
Pordenone, 24 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 3 di 3