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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/10/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1934/2018 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 17.10.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 1934/2018 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Cerignola alla via Gubbio n. 10, presso lo studio dell'avv.
SA TO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE-
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Foggia al viale Ofanto n. 171, presso lo studio dell'avv. Angela
Zagaria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Josephine Romano e Cesare
NI IN, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.2.2018, Parte_1
costituitosi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c. (cfr. Cass. civ.
[...]
n. 849/2000 e Cass. civ. n. 1663/2016), ha proposto tempestivamente TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
opposizione avverso il d.i. n. 25/2018, notificato in data 1.2.2018, chiedendo di revocare l'ingiunzione per essere l'avversa pretesa infondata in fatto ed in diritto.
costituendosi, oltre a chiedere la concessione della provvisoria CP_1 esecuzione, ha domandato di rigettare l'avversa opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., istruito il processo in via documentale, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato – subentrato nella titolarità del presente fascicolo in fase decisoria, dal
30.11.2022, in virtù del decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
§ Sulle questioni preliminari
In via preliminare, va superata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo perché emesso in carenza dei presupposti ex art. 633 cod. proc. civ., dal momento che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura impugnatoria, ma è un ordinario giudizio di cognizione sul merito della pretesa creditoria. Il giudice dell'opposizione non deve più verificare se il decreto ingiuntivo sia stato correttamente emesso (ossia se i presupposti ex art. 633 c.p.c. sussistano al momento dell'emissione), ma deve valutare nel merito se il creditore ha diritto o meno alla somma richiesta (cfr. Sez
Un. n. 758/2022).
§ Sul merito
Nel merito, va rilevato quanto segue.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di € 20.829,24, oltre interessi e spese, a titolo di fattura a conguaglio per prelievo di energia elettrica irregolare mediante manomissione del cavo di alimentazione con bypass del contatore elettronico presente, come da verbale di accertamento redatto dal tecnico incaricato da Enel Distribuzione s.p.a..
L'opponente ha contestato la mancata prova del credito, per avere l'opposta
Proc. n. 1934/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 4 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
depositato in giudizio esclusivamente la fattura che, in quanto atto unilaterale, non ha valore probatorio tra le parti in causa.
Tuttavia, va rilevato che il credito risulta pienamente provato perché in atti non vi è solamente la fattura, ma anche il verbale di accertamento del prelievo irregolare del 10 ottobre 2014 oltre alla ricostruzione dei consumi eseguita dal distributore competente, sulla base della quale l'opposta ha eseguito i conteggi dell'importo da pagare.
L'opponente, inoltre, ha contestato i consumi negando l'addebito rispetto alla manomissione del contatore e affermando che lo stesso risulta ubicato in aperta campagna, fuori da ogni suo controllo.
Dagli atti risulta che in data 10 ottobre 2014 è stata accertata dal distributore territorialmente competente Enel Distribuzione S.p.a. (ora E-
Distribuzione S.p.a.) la manomissione del cavo di alimentazione della rete con bypass del contatore elettronico presente che ha, pertanto, CP_1 determinato un prelievo irregolare di energia elettrica per il periodo dall'11 ottobre 2009 al 10 ottobre 2014. Il verbale di verifica è stato redatto in contraddittorio con l'opponente.
Risponde ai criteri ordinari civilistici in materia di responsabilità da custodia,
l'orientamento giurisprudenziale secondo cui qualora sia stata accertata la manomissione del contatore, anche quando l'alterazione dell'apparecchio sia avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente, quest'ultimo è incolpevole solo ove dimostri di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore;
sicché, in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, dell'utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza (Cass. Civ. n. 13605 del
2019).
Ne deriva, quindi, che la mera affermazione che il contatore si trovi in aperta campagna non giova all'opponente, il quale – proprio considerando l'ubicazione del contatore – avrebbe dovuto adottare maggiori misure di
Proc. n. 1934/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 4 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
vigilanza.
Consegue il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass.
Sez. Un. n. 32061/2022), per cui l'opponente, siccome soccombente, va condannato, in favore dell'opposta, al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n.
2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co.
2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori medi (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore del decisum non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.),
P . Q . M .
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. in accoglimento della domanda monitoria, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
25/2018;
B. condanna l'opponente, al rimborso in favore dell'opposta, delle spese di lite del presente giudizio, pari all'importo di € 5.077,00 dovuti a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 1934/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 17.10.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 1934/2018 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Cerignola alla via Gubbio n. 10, presso lo studio dell'avv.
SA TO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE-
CONTRO
c.f. , in persona del l.r.p.t., elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliata in Foggia al viale Ofanto n. 171, presso lo studio dell'avv. Angela
Zagaria, rappresentata e difesa dagli avv.ti Josephine Romano e Cesare
NI IN, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 28.2.2018, Parte_1
costituitosi entro il termine di cui all'art. 165 c.p.c. (cfr. Cass. civ.
[...]
n. 849/2000 e Cass. civ. n. 1663/2016), ha proposto tempestivamente TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
opposizione avverso il d.i. n. 25/2018, notificato in data 1.2.2018, chiedendo di revocare l'ingiunzione per essere l'avversa pretesa infondata in fatto ed in diritto.
costituendosi, oltre a chiedere la concessione della provvisoria CP_1 esecuzione, ha domandato di rigettare l'avversa opposizione e di confermare il decreto ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., istruito il processo in via documentale, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato – subentrato nella titolarità del presente fascicolo in fase decisoria, dal
30.11.2022, in virtù del decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 – per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c..
§ Sulle questioni preliminari
In via preliminare, va superata l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo perché emesso in carenza dei presupposti ex art. 633 cod. proc. civ., dal momento che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha natura impugnatoria, ma è un ordinario giudizio di cognizione sul merito della pretesa creditoria. Il giudice dell'opposizione non deve più verificare se il decreto ingiuntivo sia stato correttamente emesso (ossia se i presupposti ex art. 633 c.p.c. sussistano al momento dell'emissione), ma deve valutare nel merito se il creditore ha diritto o meno alla somma richiesta (cfr. Sez
Un. n. 758/2022).
§ Sul merito
Nel merito, va rilevato quanto segue.
Il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di € 20.829,24, oltre interessi e spese, a titolo di fattura a conguaglio per prelievo di energia elettrica irregolare mediante manomissione del cavo di alimentazione con bypass del contatore elettronico presente, come da verbale di accertamento redatto dal tecnico incaricato da Enel Distribuzione s.p.a..
L'opponente ha contestato la mancata prova del credito, per avere l'opposta
Proc. n. 1934/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 4 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
depositato in giudizio esclusivamente la fattura che, in quanto atto unilaterale, non ha valore probatorio tra le parti in causa.
Tuttavia, va rilevato che il credito risulta pienamente provato perché in atti non vi è solamente la fattura, ma anche il verbale di accertamento del prelievo irregolare del 10 ottobre 2014 oltre alla ricostruzione dei consumi eseguita dal distributore competente, sulla base della quale l'opposta ha eseguito i conteggi dell'importo da pagare.
L'opponente, inoltre, ha contestato i consumi negando l'addebito rispetto alla manomissione del contatore e affermando che lo stesso risulta ubicato in aperta campagna, fuori da ogni suo controllo.
Dagli atti risulta che in data 10 ottobre 2014 è stata accertata dal distributore territorialmente competente Enel Distribuzione S.p.a. (ora E-
Distribuzione S.p.a.) la manomissione del cavo di alimentazione della rete con bypass del contatore elettronico presente che ha, pertanto, CP_1 determinato un prelievo irregolare di energia elettrica per il periodo dall'11 ottobre 2009 al 10 ottobre 2014. Il verbale di verifica è stato redatto in contraddittorio con l'opponente.
Risponde ai criteri ordinari civilistici in materia di responsabilità da custodia,
l'orientamento giurisprudenziale secondo cui qualora sia stata accertata la manomissione del contatore, anche quando l'alterazione dell'apparecchio sia avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente, quest'ultimo è incolpevole solo ove dimostri di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore;
sicché, in difetto di tale prova, l'utilizzo, anche se abusivo, dell'utenza con manomissione del contatore collocato, ad esempio, in una abitazione, da parte di soggetti autorizzati ad accedervi determina egualmente l'imputazione di tali consumi al titolare della utenza (Cass. Civ. n. 13605 del
2019).
Ne deriva, quindi, che la mera affermazione che il contatore si trovi in aperta campagna non giova all'opponente, il quale – proprio considerando l'ubicazione del contatore – avrebbe dovuto adottare maggiori misure di
Proc. n. 1934/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 3 a 4 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
vigilanza.
Consegue il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono i principi di soccombenza e causalità (Cfr. Cass.
Sez. Un. n. 32061/2022), per cui l'opponente, siccome soccombente, va condannato, in favore dell'opposta, al pagamento delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n.
2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co.
2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte, ai valori medi (art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore del decisum non superiore ad € 26.000,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.),
P . Q . M .
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. in accoglimento della domanda monitoria, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
25/2018;
B. condanna l'opponente, al rimborso in favore dell'opposta, delle spese di lite del presente giudizio, pari all'importo di € 5.077,00 dovuti a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 1934/2018 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 4 a 4