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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/12/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5346/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/11/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ELENA BECONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Garibaldi n.4, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove creda la propria residenza, dimora o domicilio;
2. la casa familiare, sita in Camaiore (LU), Via del Moscatello, 139, rimarrà assegnata alla sig.ra ; Parte_1
3. le figlie minori e , nonché il nipote Persona_1 Persona_2 Parte_3 resteranno affidati in modo condiviso ad entrambe le parti, con collocamento paritario dei medesimi presso ciascuno di essi e residenza presso la sig.ra , disponendo la collocazione Parte_1 paritaria secondo il c.d. schema “2-2-3, ovvero: la prima e la terza settimana di ciascun mese i minori staranno il Lunedì ed il Martedì con il padre/ sig. ; il Mercoledì ed il Giovedì con la Pt_2 mamma/ sig.ra il Venerdì, il Sabato e la Domenica con il padre/ sig. ; la seconda e la Pt_1 Pt_2 quarta settimana di ciascun mese la minore starà il Lunedì ed il Martedì con la mamma/ sig.ra Pt_1
1 il Mercoledì ed il Giovedì con il padre/ sig. ; il Venerdì, il Sabato e la Domenica con la mamma/ Pt_2 sig.ra per le Festività di Natale, Capodanno, Befana e Pasqua verrà seguito il criterio Pt_1 dell'alternanza; durante le vacanze estive ad entrambi i genitori / le parti spetteranno 15 giorni, anche non continuativi, da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno. Il tutto salvo diversi accordi tra le parti, tenuto conto anche degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
4. disporre che, stante il collocamento paritario dei minori, ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei medesimi, mentre le spese straordinarie, come da Protocollo del CNF, siano ripartite tra le parti in ragione del 50% ciascuno. L'importo dell'Assegno Unico sarà interamente percepito dalla sig.ra . Parte_1
5. In ogni caso i coniugi, a definizione di ogni rapporto di dare e avere, e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si obbligano nei modi di seguito indicati: a) il sig. trasferirà alla sig.ra , quale una tantum in Parte_4 Parte_1 sostituzione dell'assegno di mantenimento in favore della medesima, che accetta, i diritti di proprietà pari ad 1/2, di cui lo stesso è titolare sull'immobile sito in Camaiore (LU), Via del Moscatello, 139, acquistato dalle parti con atto a rogito Notaio di Camaiore, rep. n. 58714, e già ristrutturato, Per_3 nei termini di seguito indicati:
- il valore dei diritti vantati dal sig. sull'immobile è dalle parti concordato in € 380.000,00, di Pt_2 cui € 200.000,00 da considerarsi quale una tantum in sostituzione dell'assegno di mantenimento, mentre i restanti € 180.000,00 verranno pagati dalla sig.ra al sig. Parte_1 Parte_4 anche mediante retratto di mutuo fondiario;
- Il sig. s'impegna ad estinguere il mutuo gravante sul predetto immobile, Parte_4 nonché lo scoperto di conto corrente ad oggi utilizzato per € 3.700,00 ma affidato per € 5.000,00 presso Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 1 di Viareggio;
Per il trasferimento dei diritti dal sig. a favore della sig.ra verrà stipulato, entro 90 giorni Pt_2 Pt_1 dall'emissione del provvedimento di omologa, atto notarile ricognitivo del presente accordo di separazione con spese a totale carico della sig.ra Pt_1
____________ Ai fini fiscali le parti precisano che il trasferimento dei diritti immobiliari dal sig. Parte_4
trasferirà alla sig.ra , di cui al presente ricorso e di cui all'atto notarile da
[...] Parte_1 stipularsi, ricognitivo del presente accordo, costituiscono patto essenziale e funzionale per il raggiungimento dell'accordo - ad oggetto la separazione personale dei coniugi - avanzato, con il presente ricorso, in forma congiunta dalle parti ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, quindi, attratti nell'ambito impositivo per ciò che concerne la tassazione degli atti in esenzione da imposte di bollo, di registro e di ogni altra tassa ai sensi di quanto disposto dalla norma di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e come ulteriormente precisato anche nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2012, n.27, nella circolare della Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2013 n. 18 e della circolare della Agenzia delle Entrate n.2/E del 21 febbraio 2014; 6. Spese legale compensate». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 21/3/2013, dal quale sono nate le due figlie Persona_1
e (nate il 22/1/2021), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di Persona_2
2 ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti sono, altresì, tutore (il sig. ) e protutore (la sig.ra del minore Pt_2 Pt_1 [...]
, quali prozii materni dello stesso, così nominati dapprima in via provvisoria dal Tribunale Parte_3 per i Minorenni di Firenze in data 11/8/2020 e poi confermati dal Tribunale di Lucca con decreto del 3/5/2021 depositato in data 5/5/2021. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 21/3/2013, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 5, Parte 1, dell'Anno 2013, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 10/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 27/11/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ELENA BECONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Garibaldi n.4, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove creda la propria residenza, dimora o domicilio;
2. la casa familiare, sita in Camaiore (LU), Via del Moscatello, 139, rimarrà assegnata alla sig.ra ; Parte_1
3. le figlie minori e , nonché il nipote Persona_1 Persona_2 Parte_3 resteranno affidati in modo condiviso ad entrambe le parti, con collocamento paritario dei medesimi presso ciascuno di essi e residenza presso la sig.ra , disponendo la collocazione Parte_1 paritaria secondo il c.d. schema “2-2-3, ovvero: la prima e la terza settimana di ciascun mese i minori staranno il Lunedì ed il Martedì con il padre/ sig. ; il Mercoledì ed il Giovedì con la Pt_2 mamma/ sig.ra il Venerdì, il Sabato e la Domenica con il padre/ sig. ; la seconda e la Pt_1 Pt_2 quarta settimana di ciascun mese la minore starà il Lunedì ed il Martedì con la mamma/ sig.ra Pt_1
1 il Mercoledì ed il Giovedì con il padre/ sig. ; il Venerdì, il Sabato e la Domenica con la mamma/ Pt_2 sig.ra per le Festività di Natale, Capodanno, Befana e Pasqua verrà seguito il criterio Pt_1 dell'alternanza; durante le vacanze estive ad entrambi i genitori / le parti spetteranno 15 giorni, anche non continuativi, da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno. Il tutto salvo diversi accordi tra le parti, tenuto conto anche degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
4. disporre che, stante il collocamento paritario dei minori, ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei medesimi, mentre le spese straordinarie, come da Protocollo del CNF, siano ripartite tra le parti in ragione del 50% ciascuno. L'importo dell'Assegno Unico sarà interamente percepito dalla sig.ra . Parte_1
5. In ogni caso i coniugi, a definizione di ogni rapporto di dare e avere, e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, si obbligano nei modi di seguito indicati: a) il sig. trasferirà alla sig.ra , quale una tantum in Parte_4 Parte_1 sostituzione dell'assegno di mantenimento in favore della medesima, che accetta, i diritti di proprietà pari ad 1/2, di cui lo stesso è titolare sull'immobile sito in Camaiore (LU), Via del Moscatello, 139, acquistato dalle parti con atto a rogito Notaio di Camaiore, rep. n. 58714, e già ristrutturato, Per_3 nei termini di seguito indicati:
- il valore dei diritti vantati dal sig. sull'immobile è dalle parti concordato in € 380.000,00, di Pt_2 cui € 200.000,00 da considerarsi quale una tantum in sostituzione dell'assegno di mantenimento, mentre i restanti € 180.000,00 verranno pagati dalla sig.ra al sig. Parte_1 Parte_4 anche mediante retratto di mutuo fondiario;
- Il sig. s'impegna ad estinguere il mutuo gravante sul predetto immobile, Parte_4 nonché lo scoperto di conto corrente ad oggi utilizzato per € 3.700,00 ma affidato per € 5.000,00 presso Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 1 di Viareggio;
Per il trasferimento dei diritti dal sig. a favore della sig.ra verrà stipulato, entro 90 giorni Pt_2 Pt_1 dall'emissione del provvedimento di omologa, atto notarile ricognitivo del presente accordo di separazione con spese a totale carico della sig.ra Pt_1
____________ Ai fini fiscali le parti precisano che il trasferimento dei diritti immobiliari dal sig. Parte_4
trasferirà alla sig.ra , di cui al presente ricorso e di cui all'atto notarile da
[...] Parte_1 stipularsi, ricognitivo del presente accordo, costituiscono patto essenziale e funzionale per il raggiungimento dell'accordo - ad oggetto la separazione personale dei coniugi - avanzato, con il presente ricorso, in forma congiunta dalle parti ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, quindi, attratti nell'ambito impositivo per ciò che concerne la tassazione degli atti in esenzione da imposte di bollo, di registro e di ogni altra tassa ai sensi di quanto disposto dalla norma di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito e come ulteriormente precisato anche nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2012, n.27, nella circolare della Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2013 n. 18 e della circolare della Agenzia delle Entrate n.2/E del 21 febbraio 2014; 6. Spese legale compensate». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Pietrasanta (LU) il 21/3/2013, dal quale sono nate le due figlie Persona_1
e (nate il 22/1/2021), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di Persona_2
2 ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti sono, altresì, tutore (il sig. ) e protutore (la sig.ra del minore Pt_2 Pt_1 [...]
, quali prozii materni dello stesso, così nominati dapprima in via provvisoria dal Tribunale Parte_3 per i Minorenni di Firenze in data 11/8/2020 e poi confermati dal Tribunale di Lucca con decreto del 3/5/2021 depositato in data 5/5/2021. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Pietrasanta (LU) in data 21/3/2013, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pietrasanta (LU) all'Atto Numero 5, Parte 1, dell'Anno 2013, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pietrasanta (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 10/12/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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