Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/05/2025, n. 1365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1365 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
RG 10747/2023
Tribunale di Taranto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 9.05.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Tonia Scatigna Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Ernesto Aprile Resistente
Oggetto: infortunio sul lavoro - aggravamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'1.12.2023 parte ricorrente, premesso di aver ottenuto il riconoscimento della malattia professionale “ernia discale lombare”, con una valutazione complessiva del danno biologico pari al 6%, asseriva di aver riportato esiti invalidanti di maggiore entità rispetto a quella riconosciuta in sede amministrativa.
Con il presente ricorso, pertanto, il ricorrente conveniva in giudizio l' per CP_1 ottenere l'accertamento della maggiore entità dei postumi invalidanti già accertati nell'an in sede amministrativa e la conseguente corresponsione del beneficio nella misura corrispondente al grado di invalidità psico-fisica da accertare in corso di causa.
Si costituiva in giudizio l' che, con propria memoria, contestava gli avversi CP_1 assunti e concludeva per il rigetto del ricorso.
Istruita a mezzo produzione documentale e CTU, la causa veniva discussa all'odierna udienza e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il dott. nell'elaborato peritale depositato, le cui motivazioni si Per_1 condividono, ha accertato che il ricorrente è affetto da “ernie discali del tratto lombare” e che il danno biologico sofferto è da valutarsi nella misura del 7% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
In altri termini, all'esito delle operazioni peritali, la domanda deve ritenersi fondata con riferimento alla maggiore entità dei postumi derivati al ricorrente, avendo il ctu accertato un aggravamento riguardo alla limitazione funzionale dei movimenti della colonna lombare, quantificando un grado complessivo di invalidità pari al 7%, a fronte di quello accertato in sede amministrativa (6%).
Ai fini della liquidazione del beneficio, l'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000 definisce il danno biologico come “lesione all'integrità psicofisica suscettibile di valutazione medico legale” e ne sancisce il ristoro, se conseguente a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
Il nuovo sistema indennitario dell'invalidità permanente prevede una franchigia per gradi di menomazione inferiori al 6 % e si attua attraverso tre tabelle (v. d.m.
12.7.2000):
1) “tabella delle menomazioni” comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, che sostituisce le due tabelle dell'industria e dell'agricoltura previste nel Testo Unico e basate sulla perdita dell'attitudine al lavoro;
2) “tabella di indennizzo del danno biologico”, da applicare in riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica, per l'indennizzo di menomazioni uguali o superiori al 16 % ed erogate in rendita. Le menomazioni inferiori al 16 % sono erogate in capitale;
3) “tabella dei coefficienti” che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso.
Alla luce di siffatti elementi deve pertanto ritenersi che il danno biologico, comportante una invalidità permanente globale del 7%, può rientrare nell'indennizzo e, pertanto, la domanda va accolta con la condanna dell CP_1 CP_1 al pagamento di un indennizzo in capitale complessivamente pari al 7% di inabilità permanente, a decorrere dalla domanda amministrativa. Il credito per sorte capitale va maggiorato degli interessi legali, ovvero rivalutato, qualora la svalutazione monetaria dovesse essere stata nel tempo superiore al tasso legale di interesse (v. C. Cost. n° 156/91 e art. 16, comma 6, della legge n° 412/91).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre quelle di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo in capitale pari al 7% di inabilità, con decorrenza dalla data dell'infortunio e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre interessi legali e/o rivalutazione sino al CP_1 soddisfo.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00, CP_1 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sull'importo del compenso con distrazione;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate in separato CP_1 decreto.
Taranto, 9.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli