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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1323/2022 promossa
Da
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Bernocchi e Marco Di Gloria. Pt_1
APPELLANTE Contro
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Walter Gulotta. Controparte_1
APPELLATA
All'udienza del 13 febbraio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 12/5/2021 conveniva in giudizio l' Controparte_1 Pt_1 innanzi al Tribunale di Palermo, Sezione lavoro, al fine di opporsi alla richiesta di ripetizione della somma di € 20.742,16 sulla pensione di invalidità civile ricevuta dall'Istituto in data 11/3/2021. Tanto aveva preteso l' , sul presupposto che , a seguito della visita di revisione del CP_2
6/12/2017 diretta alla verifica della sussistenza del requisito sanitario per la persistenza dell'invalidità civile, rilevato che erano venute meno le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con la nota sopra richiamata aveva chiesto la ripetizione dell'indebito a far data dal gennaio 2018.
Riteneva di contro il G.L. che, operando nella materia il principio proprio del settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, doveva trovare applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che escludeva la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo denominatore comune la non addebitabilità al percipiente delle erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento, nella fattispecie in esame , la parte resistente, costituendosi, aveva depositato sia il provvedimento di riliquidazione che i verbali di visita relativi alla posizione della ricorrente, non producendo però alcuna prova della comunicazione dell'esito della visita di revisione abolitiva della prestazione. La sentenza di primo grado è stata appellata dall' nel punto in cui il G.L. avrebbe Pt_1 erroneamente escluso la mala fede della ricorrente , resa viceversa evidente dalla circostanza – documentata in questa sede mediante la produzione della prova della notifica del verbale di visita - che la stessa era stata resa edotta dell'esito della visita di revisione sicchè legittimamente l'Istituto aveva recuperato quanto indebitamente corrisposto a partire dal gennaio 2018. Resiste la che chiede il rigetto dell'impugnazione. CP_1
La causa è stata decisa come da dispositivo, in atti L'appello è fondato. Non ignora questa Corte di Appello l'astratta applicabilità alla fattispecie del disposto dell'art. 5 D.P.R. 698/1994 - recante il Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici - a mente del quale “Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si da' luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. ll successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti”. Tale regola deve oggi confrontarsi con il percorso ermeneutico tracciato dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 9/11/2018 n. 28771 e Cass. 16/4/2019 n. 10642) e tendente a sottrarre il c.d. indebito assistenziale dalla disciplina generale dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c.. Sulle premesse dalla inapplicabilità alla pensione di invalidità della disciplina di favore dettata per le prestazioni previdenziali dagli artt. 52 Legge n. 88/89 e 13 Legge 412/91 per effetto dei quali la ripetibilità dell'indebito trova limite nell'assenza di dolo dell'interessato, la giurisprudenza della S.C. sopra citata ha nondimeno riconosciuto l'esistenza di una comune cornice giuridica caratterizzante tanto l'una che l'altra categoria di indebito e che trova nel principio dell'affidamento e nella presunzione di destinazione delle somme ai bisogni ed al sostentamento della propria famiglia, il minimo comune denominatore dei due istituti. Ha affermato, pertanto , l'applicabilità della regola mutuata dal combinato disposto degli artt.
3-ter D.L. n. 850/1976 e 3 comma 9° D.L. 173/88 ai sensi del quale , l'eventuale revoca delle concessioni dei benefici assistenziali ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte . Sicchè, soggiunge la S.C., “la regola che ne deriva è quella per cui l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento , come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens”. Rispetto a tale ultima condizione è noto che il dolo configura un stato soggettivo consistente nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente (Cass. 3/2/2004 n. 1978). Orbene ,le circostanze di fatto acquisite al giudizio espongono che la beneficiaria CP_1 di pensione di invalidità n. 07148977 e di indennità di accompagnamento venne sottoposta in data 6/12/2017a visita di revisione all'esito della quale era stato accertato il venir meno delle condizioni per il mantenimento dell'indennità di accompagnamento. Sul punto la Corte di Cassazione ha condivisibilmente chiarito che “…pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venire meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento…” (Cass. Ordinanza n.
24180/2022). Di tale sopravvenienza la venne resa edotta prontamente essendole stato CP_1 notificato personalmente il verbale di visita in data 22/01/2018 . Deve allora convenirsi che la consapevolezza dell'esito sfavorevole della visita ha costituito un fatto ostativo alla formazione del legittimo affidamento meritevole di tutela , con il corollario che, quanto percepito indebitamente da tale momento deve ritenersi lucrato in mala fede. Non appare sostenibile che il solo fatto di avere continuato a percepire la pensione possa avere indotto in errore la beneficiaria circa la persistenza della titolarità del diritto, evidentemente inciso dalla rideterminazione della misura dell'invalidità come “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 Legge n. 118/1971” essendo ciò significativo del venir meno delle condizioni per il riconoscimento della indennità di accompagnamento alla quale è riconducibile la diversa e più grave condizione di chi versi nella impossibilità permanente di camminare senza un accompagnatore ovvero nella necessità di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita. Nè appare opponibile nella fattispecie, rispetto all'introduzione nella presente fase della prova della notificazione, il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova operante rispetto al giudizio di appello , atteso che, come è noto, nel rito del lavoro la rigidità del principio trova un limite nell'esistenza di una pista probatoria già delineatasi nel contesto del giudizio di primo grado tale che l'acquisizione ex officio del documento tardivamente prodotto si palesa indispensabile all' accertamento della verità materiale cui il processo è preordinato (cfr. Cass. n. 33393 del 17/12/2019 Nel rito del lavoro, la produzione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile solo nel caso di documenti formati
o giunti nella disponibilità della parte dopo lo spirare dei termini preclusivi ovvero se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui;
peraltro, l'acquisizione documentale può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova). Alla luce di tutto quanto sopra sussistono allora i presupposti per la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto del ricorso di primo grado proposto dalla CP_1
Stante la sussistenza della clausola di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. nulla deve essere disposto in ordine alle spese del giudizio
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 3510/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 31 ottobre 2022, rigetta il ricorso proposto da CP_1 nei confronti dell'
[...] Pt_1
Dichiara non dovute dall'appellata le spese dei due gradi del giudizio. Controparte_1
Palermo 13 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco