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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 08/07/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro DE NE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 325/2025 promossa da elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti SERNIA SABINO e Parte_1
SO TE che lo rappresenta e difendono come da procura
ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dall'Avv.to CITRIGNO GAETANO resistente OGGETTO: indennità sostitutiva ferie non godute All'udienza del 08/07/2025 le parti concludevano come in atti IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 29.04.2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio il , chiedendo al Giudice: Controparte_1
1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2021/2022; 2022/2023, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022). 2) Per l'effetto, condannare il al pagamento, in Controparte_1 favore della ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie effettivamente non fruite, e precisamente n. 12,8 giorni per l'annualità 2021/2022 e n. 14,5 giorni per l'annualità 2022/2023. 3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di essere una docente e di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente in forza dei contratti di lavoro CP_1
a tempo determinato indicato in ricorso, in particolare negli a.s. 2021/22 e 2022/23; di aver fruito nell'a.s. 2021/22 di 12 giorni di ferie e nell'a.s. 2022/23 di 10 giorni di ferie;
di non aver fruito negli a.s. in considerazione delle residue ferie maturate e di avere pertanto diritto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva. Si è costituito il , contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 chiedendo al Giudice il rigetto del ricorso, formulando le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare che parte ricorrente è stata espressamente invitata ad usufruire delle ferie e che in ogni caso ha fruito ex lege dei suoi giorni di ferie nei giorni di sospensione dell'attività didattica, che si presumono conosciuti alla stregua del fatto notorio e che questi ha comunque il dovere professionale di conoscere;
Accertare, contrariis reiectis, che nei giorni di sospensione delle attività didattiche parte ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa e che pertanto l'attribuzione dell'indennità per ferie non godute va comunque negata per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Respingere il ricorso Dichiarare in ogni caso intervenuta prescrizione delle somme odiernamente richieste Con vittoria di spese del presente giudizio All'udienza dell'8.07.2025 le parti hanno ha discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Ciò premesso in fatto, si osserva quanto segue.
3.Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.Procedendo al richiamo della normativa di riferimento, l'art. 13 CCNL 2006- 2009 ha previsto: “(…)
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. (…)
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.”. 4.1Il successivo art. 19, co. 2 CCNL ha inoltre stabilito: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata
Pag. 2 di 6 del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico»” (v. ad es. Cass., ord. n. 16715 del 2024). 4.2Il Legislatore è intervenuto con l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, conv. con modif., dalla L. 135/2012, così disponendo: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ((nonché delle autorità)) indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”. 4.3Sempre nel 2012, il Legislatore ha introdotto una speciale deroga all'art. 5, co. 8 cit. con riferimento al personale scolastico assunto a tempo determinato;
in particolare, l'art. 1 co. 54-56 L. n. 228/2012 ha così disposto: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine
Pag. 3 di 6 delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.». Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.”. 5.Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, di seguito richiamato e integralmente condiviso da questo Giudice anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. La Corte di Cassazione ha in particolare osservato: “la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Pag. 4 di 6 Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. In realtà (…) ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo (…) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (così, ex multis, Cass., ord. n. 16715 del 2024 già richiamata;
v. nello stesso senso anche la recente Cass. ord. n. 11968 del 2025).
6.Nel caso di specie, è incontestato oltre che documentale che negli a.s. 2021/22 e 2022/23 la ricorrente abbia prestato servizio presso istituti scolastici statali.
7.Risulta inoltre che in tali a.s. la ricorrente abbia fruito in via esclusiva dei giorni di ferie indicati in ricorso (vale a dire, nell'a.s. 2021/22 di 12 giorni di ferie e nell'a.s. 2022/23 di 10 giorni di ferie), non avendo il resistente allegato e CP_1 documentato alcuna ulteriore richiesta di fruizione delle residue ferie da parte della docente in tali periodi.
8.A fronte di quanto ora rilevato e alla luce del contesto normativo e interpretativo sopra richiamato, era dunque onere del resistente di allegare e CP_1 provare di aver provveduto ad inoltrare specifica richiesta alla docente volta alla fruizione delle ferie annualmente spettanti, con l'avvertimento della conseguenza della Cont perdita delle stesse in caso di mancata fruizione;
onere al quale il ha mancato di assolvere.
9.La ricorrente ha pertanto dritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute negli a.s. 2021/22 e 2022/23.
10.Con riferimento al numero di giorni di ferie spettanti, il Giudice ritiene di condividere la quantificazione contenuta in ricorso, in quanto effettuata sulla base degli
Pag. 5 di 6 analitici conteggi esposti in atti, in applicazione della disciplina contrattuale applicabile, Cont conteggi non oggetto di specifica contestazione da parte del . 10.1La pretesa attorea ammonta in particolare a n. 12,8 giorni per l'a.s. 2021/22 e n. 14,5 giorni per l'a.s. 2022/23, calcolati secondo il procedimento analiticamente indicato in ricorso e sulla base dei giorni di servizio prestati, avuto riguardo alla durata dei contratti e con scomputo dei giorni di ferie già fruiti.
11.In conclusione, tutto ciò complessivamente considerato, il ricorso va accolto e il Giudice pertanto dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute con riferimento agli a.s. 2021/22 (n. 12,8 giorni di ferie) e 2022/23 (n. 14,5 giorni di ferie); per l'effetto, il resistente va CP_1 condannato a corrispondere in favore della ricorrente l'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute con riferimento agli a.s. 2021/22 (n. 12,8 giorni di ferie) e 2022/23 (n. 14,5 giorni di ferie). 12.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale e seriale della causa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.dichiara il diritto della ricorrente a percepire e, per l'effetto, condanna il CP_1 resistente a corrispondere in favore della ricorrente l'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute con riferimento agli a.s. 2021/22 (n. 12,8 giorni di ferie) e 2022/23 (n. 14,5 giorni di ferie);
2.condanna il resistente a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate CP_1 in €1.100,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Varese, 8.07.2025
Il Giudice
DE NE
Pag. 6 di 6
Il Giudice del Lavoro DE NE ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 325/2025 promossa da elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti SERNIA SABINO e Parte_1
SO TE che lo rappresenta e difendono come da procura
ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, elettivamente domiciliato come in atti, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dall'Avv.to CITRIGNO GAETANO resistente OGGETTO: indennità sostitutiva ferie non godute All'udienza del 08/07/2025 le parti concludevano come in atti IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 29.04.2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio il , chiedendo al Giudice: Controparte_1
1) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per ferie non fruite per le annualità 2021/2022; 2022/2023, per effetto della corretta interpretazione della normativa interna (art. 1, comma 55 della legge n. 228/2012) alla luce della Giurisprudenza della Corte di Giustizia e delle plurime sentenze della Corte di Cassazione (n. 16715 del 17.06.2024; n. 15415 del 03.06.2024; n. 14268 del 05.05.2022). 2) Per l'effetto, condannare il al pagamento, in Controparte_1 favore della ricorrente, dell'indennità per le ferie non godute, relativamente al numero di giorni di ferie effettivamente non fruite, e precisamente n. 12,8 giorni per l'annualità 2021/2022 e n. 14,5 giorni per l'annualità 2022/2023. 3) Con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari. A sostegno delle proprie pretese, parte attrice ha dedotto: di essere una docente e di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente in forza dei contratti di lavoro CP_1
a tempo determinato indicato in ricorso, in particolare negli a.s. 2021/22 e 2022/23; di aver fruito nell'a.s. 2021/22 di 12 giorni di ferie e nell'a.s. 2022/23 di 10 giorni di ferie;
di non aver fruito negli a.s. in considerazione delle residue ferie maturate e di avere pertanto diritto alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva. Si è costituito il , contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 chiedendo al Giudice il rigetto del ricorso, formulando le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare che parte ricorrente è stata espressamente invitata ad usufruire delle ferie e che in ogni caso ha fruito ex lege dei suoi giorni di ferie nei giorni di sospensione dell'attività didattica, che si presumono conosciuti alla stregua del fatto notorio e che questi ha comunque il dovere professionale di conoscere;
Accertare, contrariis reiectis, che nei giorni di sospensione delle attività didattiche parte ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa e che pertanto l'attribuzione dell'indennità per ferie non godute va comunque negata per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.. Respingere il ricorso Dichiarare in ogni caso intervenuta prescrizione delle somme odiernamente richieste Con vittoria di spese del presente giudizio All'udienza dell'8.07.2025 le parti hanno ha discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Ciò premesso in fatto, si osserva quanto segue.
3.Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.Procedendo al richiamo della normativa di riferimento, l'art. 13 CCNL 2006- 2009 ha previsto: “(…)
2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. (…)
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2.”. 4.1Il successivo art. 19, co. 2 CCNL ha inoltre stabilito: “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata
Pag. 2 di 6 del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico»” (v. ad es. Cass., ord. n. 16715 del 2024). 4.2Il Legislatore è intervenuto con l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, conv. con modif., dalla L. 135/2012, così disponendo: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ((nonché delle autorità)) indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”. 4.3Sempre nel 2012, il Legislatore ha introdotto una speciale deroga all'art. 5, co. 8 cit. con riferimento al personale scolastico assunto a tempo determinato;
in particolare, l'art. 1 co. 54-56 L. n. 228/2012 ha così disposto: “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine
Pag. 3 di 6 delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.». Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.”. 5.Ciò premesso, la domanda è fondata e va accolta, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, di seguito richiamato e integralmente condiviso da questo Giudice anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. La Corte di Cassazione ha in particolare osservato: “la questione di causa deve essere decisa tenendo conto della necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione. La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
Pag. 4 di 6 Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Con specifico riferimento alla controversia in esame, deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012. In realtà (…) ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo (…) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (così, ex multis, Cass., ord. n. 16715 del 2024 già richiamata;
v. nello stesso senso anche la recente Cass. ord. n. 11968 del 2025).
6.Nel caso di specie, è incontestato oltre che documentale che negli a.s. 2021/22 e 2022/23 la ricorrente abbia prestato servizio presso istituti scolastici statali.
7.Risulta inoltre che in tali a.s. la ricorrente abbia fruito in via esclusiva dei giorni di ferie indicati in ricorso (vale a dire, nell'a.s. 2021/22 di 12 giorni di ferie e nell'a.s. 2022/23 di 10 giorni di ferie), non avendo il resistente allegato e CP_1 documentato alcuna ulteriore richiesta di fruizione delle residue ferie da parte della docente in tali periodi.
8.A fronte di quanto ora rilevato e alla luce del contesto normativo e interpretativo sopra richiamato, era dunque onere del resistente di allegare e CP_1 provare di aver provveduto ad inoltrare specifica richiesta alla docente volta alla fruizione delle ferie annualmente spettanti, con l'avvertimento della conseguenza della Cont perdita delle stesse in caso di mancata fruizione;
onere al quale il ha mancato di assolvere.
9.La ricorrente ha pertanto dritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute negli a.s. 2021/22 e 2022/23.
10.Con riferimento al numero di giorni di ferie spettanti, il Giudice ritiene di condividere la quantificazione contenuta in ricorso, in quanto effettuata sulla base degli
Pag. 5 di 6 analitici conteggi esposti in atti, in applicazione della disciplina contrattuale applicabile, Cont conteggi non oggetto di specifica contestazione da parte del . 10.1La pretesa attorea ammonta in particolare a n. 12,8 giorni per l'a.s. 2021/22 e n. 14,5 giorni per l'a.s. 2022/23, calcolati secondo il procedimento analiticamente indicato in ricorso e sulla base dei giorni di servizio prestati, avuto riguardo alla durata dei contratti e con scomputo dei giorni di ferie già fruiti.
11.In conclusione, tutto ciò complessivamente considerato, il ricorso va accolto e il Giudice pertanto dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute con riferimento agli a.s. 2021/22 (n. 12,8 giorni di ferie) e 2022/23 (n. 14,5 giorni di ferie); per l'effetto, il resistente va CP_1 condannato a corrispondere in favore della ricorrente l'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute con riferimento agli a.s. 2021/22 (n. 12,8 giorni di ferie) e 2022/23 (n. 14,5 giorni di ferie). 12.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura documentale e seriale della causa, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.dichiara il diritto della ricorrente a percepire e, per l'effetto, condanna il CP_1 resistente a corrispondere in favore della ricorrente l'indennità sostitutiva per le ferie maturate e non godute con riferimento agli a.s. 2021/22 (n. 12,8 giorni di ferie) e 2022/23 (n. 14,5 giorni di ferie);
2.condanna il resistente a rifondere la ricorrente delle spese di lite, liquidate CP_1 in €1.100,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Varese, 8.07.2025
Il Giudice
DE NE
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