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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14684 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4048 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 22.5.2025
e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Napoli, Via dei Mille n. 1, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Mario Polizzy che la rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Salerno, Via Luigi Cacciatore n. 3, presso lo studio dell'Avv. Consiglia Fortunato che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
e
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Chiana n. 35,
pagina 1 di 8 presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Miele che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, proponeva opposizione ex Parte_1
art. 615 avverso la cartella di pagamento n. 09720200109818837003 dell'importo di euro 613.091,27 emessa dal Controparte_2
per surroga legale conseguente all'escussione del Fondo di Garanzia ex
[...]
legge n. 662/96.
L'opponente eccepiva con unico motivo l'assenza di titolo esecutivo, trattandosi di rapporti di natura privatistica.
Si costituiva il , Controparte_2
eccependo la correttezza della procedura di riscossione e l'infondatezza dell'opposizione, nonché la sussistenza di titolo esecutivo, mentre la
[...]
, costituendosi, evidenziava la tardività Controparte_1 dell'impugnazione, il difetto di legittimazione passiva e la infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 22.5.2025 l'opponente concludeva per l'annullamento della cartella di pagamento, il e la Controparte_2
” concludevano per il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 quest'ultima anche per il difetto di legittimazione passiva, ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.
DIRITTO
Preliminarmente si osserva che parte attrice in sede di comparsa conclusionale eccepisce per la prima volta la nullità della fideiussione e della garanzia sotto vari profili.
pagina 2 di 8 Orbene, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza di tale domanda, il processo civile è caratterizzato da precise fasi concettualmente distinte tra loro e con precise scansioni temporali, dove la prima udienza di trattazione è diretta alla fissazione del “thema decidendum“, inteso come insieme di eccezioni e domande, salvo la rettifica dello stesso a seguito dello scambio di memorie di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.
Dopo la scadenza dei termini concessi dal giudice ai sensi dell'art. 183, 6° comma,
c.p.c., nuove domande o eccezioni o rettifiche delle stesse non sono più ammissibili, essendo consentite solo le c.d. eccezioni in senso ampio o improprie e quelle rilevabili di ufficio.
Questa impostazione è conforme al principio di preclusione (con connessa divisione in fasi del processo e relativo divieto di regresso alla fase precedente) dettato da motivi di interesse pubblico ad un corretto, celere ed ordinato svolgimento del giudizio e risponde anche ad una esigenza di tutela del contraddittorio.
Ne consegue che la domanda di nullità della fideiussione sollevata in comparsa conclusionale, la quale, peraltro, ha il solo scopo di sottoporre e di riassumere al giudice le domande e le eccezioni già proposte e non consente alle parti né domande nuove, né un ampliamento del “thema decidendum” (Cass. civ., 3 aprile
1987, n. 3234; Cass. civ., 13 febbraio 1987, n. 1584; Cass. civ., 12 marzo 1984, n.
1698), è dichiarata inammissibile.
Sempre in via preliminare è accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva,
“recte” di estraneità rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, avanzata dalla ”, atteso che trattasi di soggetto che si è Controparte_1 limitato a comunicare l'atto opposto e che, come vedremo, non vengono in considerazione vizi di notifica o di forma imputabili al concessionario.
pagina 3 di 8 Nel merito, e precisato che parte attrice non contesta il proprio inadempimento, in via generale l'art. 17), primo comma, del d.l.vo n. 46 del 26.2.1999 dispone che
“Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”, mentre il successivo art. 21) precisa che “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
L'attivazione della procedura di riscossione mediante ruolo di entrate di natura privatistica da parte dell'amministrazione impone, dunque, che la procedura medesima sia preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo (Cass. civ. Sez. V
Sent., 03/03/2017, n. 5439; Cass. civ. Sez. III Ord., 29/08/2011, n. 17628).
Peraltro, l'art. 9, 5° comma, del d.l.vo. 31.3.1998, n. 123 dispone che “Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
L'Allegato 1, parte II, art. 3, del D.M. del 23.11.2012, recante “Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, al punto H.1 prevede poi che “In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A/R o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di invio, al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza,
pagina 4 di 8 al , l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione CP_3
per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora”, precisando al punto
H.2 a) che “Per data di inadempimento si intende: b) nel caso di operazioni di durata pari o inferiori a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, la data della risoluzione o della revoca” ed al punto H.3) che “Per avvio delle procedure di recupero si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste: a) nel caso di finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi, nella revoca o risoluzione dell'operazione contenente l'intimazione al pagamento”.
A sua volta, l'art. 2, 4° comma, del D.M. 20.6.2005, recante “Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, dispone che: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Infine, l'art. 8 bis del d.l. del 24.1.2015, n. 3, convertito con modificazioni con la l.
24.3.2015, n. 33, ha ribadito che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 co. 100 lett. a della L. 23/12/96
n.662, costituisce credito privilegiato che prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione pagina 5 di 8 spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, e successive modificazioni”.
Occorre inoltre precisare sotto il profilo temporale che “la "norma della L. n. 33 del
2015, art. 8 bis, non va considerata nè come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, nè come disposizione innovativa", come per contro inteso dal giudice del merito (cfr. sopra, nel primo capoverso del n. 4). Si tratta, in effetti, di disposizione solo "ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente"
(Cass., 31 maggio 2019, n. 14915). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del
1998, art. 9, comma 5: posto in specie che le più e "diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario", senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle "ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste" (cfr., in specie, Cass., 30 gennaio 2019, n. 2664)” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., (data ud. 10/09/2019) 25/11/2019, n. 30621).
Infine, di recente è stato ribadito che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di Controparte_2
detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità
pagina 6 di 8 della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/01/2023, n. 1005).
E la surroga opera anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, anche se riferita ad importi già coperti da garanzia statale, senza che sia ravvisabile alcuna nullità: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di G.P.M., ex L. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del
D.Lgs. n. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del
2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” Cass. Civ. ordinanza n. 36513 del
29/12/2023; Cass. Civ. ordinanza n. 9657 del 10/04/2024; Cass. Civ. sentenza n.
32148 del 12/12/2024).
Si precisa, poi, che la norma secondaria di cui ai D.M. 20.6.2005, art. 2, comma 4,
e D.M. 23.9.2005 esclude il cumulo con le garanzie reali, assicurative e bancarie, e non con quelle personali, come è quella in esame, e, in ogni caso, non è prevista alcuna nullità della garanzia eventualmente prestata e dell'atto fideiussorio (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 06/11/2023) 29/12/2023, n. 36513).
In conclusione il credito derivante dal finanziamento garantito dal Fondo di
Garanzia PMI, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ha natura pubblicistica e può essere recuperato mediante la procedura esattoriale ex art. 17
pagina 7 di 8 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, senza la necessità di precostituirsi un titolo esecutivo giudiziario.
L'opposizione è conseguentemente rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione; b) condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore della ”, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, che liquida in euro 8.000,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre iva, cpa ed ulteriori accessori di legge;
c) condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro
50,00 per spese, oltre iva, cpa ed ulteriori accessori di legge.
Roma, 22.10.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4048 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 22.5.2025
e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Napoli, Via dei Mille n. 1, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Mario Polizzy che la rappresenta e difende per procura in atti,
- attore -
e
”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Salerno, Via Luigi Cacciatore n. 3, presso lo studio dell'Avv. Consiglia Fortunato che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
e
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Chiana n. 35,
pagina 1 di 8 presso lo studio dell'Avv. Gianmarco Miele che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto -
FATTO
Con citazione ritualmente notificata, proponeva opposizione ex Parte_1
art. 615 avverso la cartella di pagamento n. 09720200109818837003 dell'importo di euro 613.091,27 emessa dal Controparte_2
per surroga legale conseguente all'escussione del Fondo di Garanzia ex
[...]
legge n. 662/96.
L'opponente eccepiva con unico motivo l'assenza di titolo esecutivo, trattandosi di rapporti di natura privatistica.
Si costituiva il , Controparte_2
eccependo la correttezza della procedura di riscossione e l'infondatezza dell'opposizione, nonché la sussistenza di titolo esecutivo, mentre la
[...]
, costituendosi, evidenziava la tardività Controparte_1 dell'impugnazione, il difetto di legittimazione passiva e la infondatezza dell'opposizione.
All'udienza del 22.5.2025 l'opponente concludeva per l'annullamento della cartella di pagamento, il e la Controparte_2
” concludevano per il rigetto dell'opposizione, Controparte_1 quest'ultima anche per il difetto di legittimazione passiva, ed il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190, primo comma, c.p.c. per il deposito di comparse e memorie.
DIRITTO
Preliminarmente si osserva che parte attrice in sede di comparsa conclusionale eccepisce per la prima volta la nullità della fideiussione e della garanzia sotto vari profili.
pagina 2 di 8 Orbene, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza di tale domanda, il processo civile è caratterizzato da precise fasi concettualmente distinte tra loro e con precise scansioni temporali, dove la prima udienza di trattazione è diretta alla fissazione del “thema decidendum“, inteso come insieme di eccezioni e domande, salvo la rettifica dello stesso a seguito dello scambio di memorie di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.
Dopo la scadenza dei termini concessi dal giudice ai sensi dell'art. 183, 6° comma,
c.p.c., nuove domande o eccezioni o rettifiche delle stesse non sono più ammissibili, essendo consentite solo le c.d. eccezioni in senso ampio o improprie e quelle rilevabili di ufficio.
Questa impostazione è conforme al principio di preclusione (con connessa divisione in fasi del processo e relativo divieto di regresso alla fase precedente) dettato da motivi di interesse pubblico ad un corretto, celere ed ordinato svolgimento del giudizio e risponde anche ad una esigenza di tutela del contraddittorio.
Ne consegue che la domanda di nullità della fideiussione sollevata in comparsa conclusionale, la quale, peraltro, ha il solo scopo di sottoporre e di riassumere al giudice le domande e le eccezioni già proposte e non consente alle parti né domande nuove, né un ampliamento del “thema decidendum” (Cass. civ., 3 aprile
1987, n. 3234; Cass. civ., 13 febbraio 1987, n. 1584; Cass. civ., 12 marzo 1984, n.
1698), è dichiarata inammissibile.
Sempre in via preliminare è accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva,
“recte” di estraneità rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, avanzata dalla ”, atteso che trattasi di soggetto che si è Controparte_1 limitato a comunicare l'atto opposto e che, come vedremo, non vengono in considerazione vizi di notifica o di forma imputabili al concessionario.
pagina 3 di 8 Nel merito, e precisato che parte attrice non contesta il proprio inadempimento, in via generale l'art. 17), primo comma, del d.l.vo n. 46 del 26.2.1999 dispone che
“Salvo quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici”, mentre il successivo art. 21) precisa che “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
L'attivazione della procedura di riscossione mediante ruolo di entrate di natura privatistica da parte dell'amministrazione impone, dunque, che la procedura medesima sia preceduta dalla formazione di un titolo esecutivo (Cass. civ. Sez. V
Sent., 03/03/2017, n. 5439; Cass. civ. Sez. III Ord., 29/08/2011, n. 17628).
Peraltro, l'art. 9, 5° comma, del d.l.vo. 31.3.1998, n. 123 dispone che “Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
L'Allegato 1, parte II, art. 3, del D.M. del 23.11.2012, recante “Approvazione delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, al punto H.1 prevede poi che “In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito inviando, tramite raccomandata A/R o con altri mezzi che possano comprovare la data certa di invio, al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza,
pagina 4 di 8 al , l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione CP_3
per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora”, precisando al punto
H.2 a) che “Per data di inadempimento si intende: b) nel caso di operazioni di durata pari o inferiori a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, la data della risoluzione o della revoca” ed al punto H.3) che “Per avvio delle procedure di recupero si intende l'invio di un'intimazione di pagamento che consiste: a) nel caso di finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi, nella revoca o risoluzione dell'operazione contenente l'intimazione al pagamento”.
A sua volta, l'art. 2, 4° comma, del D.M. 20.6.2005, recante “Rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, dispone che: “In caso di inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziché continuare a perseguire il debitore principale. Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica, così come previsto dall'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, così come sostituita dall'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Infine, l'art. 8 bis del d.l. del 24.1.2015, n. 3, convertito con modificazioni con la l.
24.3.2015, n. 33, ha ribadito che “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia di cui all'art. 2 co. 100 lett. a della L. 23/12/96
n.662, costituisce credito privilegiato che prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c., fatti salvi i precedenti diritti di prelazione pagina 5 di 8 spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, e successive modificazioni”.
Occorre inoltre precisare sotto il profilo temporale che “la "norma della L. n. 33 del
2015, art. 8 bis, non va considerata nè come una disposizione di interpretazione autentica, e dunque retroattiva, nè come disposizione innovativa", come per contro inteso dal giudice del merito (cfr. sopra, nel primo capoverso del n. 4). Si tratta, in effetti, di disposizione solo "ripetitiva, e confermativa, del regime già vigente"
(Cass., 31 maggio 2019, n. 14915). Infatti, già nel previgente regime doveva ritenersi che anche gli interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia godevano del privilegio di cui al D.Lgs. n. 123 del
1998, art. 9, comma 5: posto in specie che le più e "diverse forme di intervento pubblico in favore delle attività produttive individuate da detto decreto legislativo sono espressione di un disegno di impianto unitario e di una disciplina di segno unitario", senza che emergano - in punto di privilegio, in particolare - delle "ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda della diverse forme di intervento ivi previste" (cfr., in specie, Cass., 30 gennaio 2019, n. 2664)” (Cass. civ., Sez. VI - 1, Ord., (data ud. 10/09/2019) 25/11/2019, n. 30621).
Infine, di recente è stato ribadito che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, l'avvenuta escussione di quest'ultima nei confronti di determina la surrogazione di Controparte_2
detto garante nella posizione del garantito, con la nascita di un diritto di natura privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla disponibilità del fondo per le piccole e medie imprese, con conseguente legittimità
pagina 6 di 8 della riscossione esattoriale ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/01/2023, n. 1005).
E la surroga opera anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, anche se riferita ad importi già coperti da garanzia statale, senza che sia ravvisabile alcuna nullità: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di G.P.M., ex L. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del
D.Lgs. n. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del D.L. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla L. n. 33 del
2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” Cass. Civ. ordinanza n. 36513 del
29/12/2023; Cass. Civ. ordinanza n. 9657 del 10/04/2024; Cass. Civ. sentenza n.
32148 del 12/12/2024).
Si precisa, poi, che la norma secondaria di cui ai D.M. 20.6.2005, art. 2, comma 4,
e D.M. 23.9.2005 esclude il cumulo con le garanzie reali, assicurative e bancarie, e non con quelle personali, come è quella in esame, e, in ogni caso, non è prevista alcuna nullità della garanzia eventualmente prestata e dell'atto fideiussorio (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 06/11/2023) 29/12/2023, n. 36513).
In conclusione il credito derivante dal finanziamento garantito dal Fondo di
Garanzia PMI, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ha natura pubblicistica e può essere recuperato mediante la procedura esattoriale ex art. 17
pagina 7 di 8 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, senza la necessità di precostituirsi un titolo esecutivo giudiziario.
L'opposizione è conseguentemente rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta l'opposizione; b) condanna al pagamento delle spese Parte_1 processuali in favore della ”, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, che liquida in euro 8.000,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre iva, cpa ed ulteriori accessori di legge;
c) condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro
50,00 per spese, oltre iva, cpa ed ulteriori accessori di legge.
Roma, 22.10.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
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