Versione
21 febbraio 2018
21 febbraio 2018
Art. 16. Referente del testimone di giustizia 1. Il testimone di giustizia, insieme con il relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato del Servizio centrale di protezione che mantenga un rapporto costante, diretto e personale con gli interessati per tutta la durata delle misure speciali.
2. Il referente deve:
a) informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri protetti sulle misure speciali applicate, sulle loro conseguenze, sulle loro possibili modifiche, sulla loro attuazione, nonche' sui diritti, patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma di protezione;
b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo, e le obbligazioni del testimone di giustizia e degli altri protetti;
c) informare periodicamente la commissione centrale sull'andamento del programma di protezione, sull'eventuale necessita' di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'interessato, nonche' sulla condotta e sull'osservanza degli impegni assunti;
d) assistere gli interessati, con il loro consenso, nella gestione del patrimonio e dei beni aziendali, delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale del testimone di giustizia e degli altri protetti se questi non possono provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione del programma di protezione;
e) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione;
f) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella concreta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale dell'utilizzazione delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g);
g) collaborare tempestivamente per assicurare l'esercizio di diritti che potrebbero subire limitazione dall'applicazione delle speciali misure di protezione.
3. La titolarita' delle decisioni di cui al comma 2 resta attribuita al testimone di giustizia e agli altri protetti.
4. L'assistenza del referente si protrae per la durata del programma di protezione e, comunque, finche' il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria autonomia economica.
2. Il referente deve:
a) informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri protetti sulle misure speciali applicate, sulle loro conseguenze, sulle loro possibili modifiche, sulla loro attuazione, nonche' sui diritti, patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma di protezione;
b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo, e le obbligazioni del testimone di giustizia e degli altri protetti;
c) informare periodicamente la commissione centrale sull'andamento del programma di protezione, sull'eventuale necessita' di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'interessato, nonche' sulla condotta e sull'osservanza degli impegni assunti;
d) assistere gli interessati, con il loro consenso, nella gestione del patrimonio e dei beni aziendali, delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale del testimone di giustizia e degli altri protetti se questi non possono provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione del programma di protezione;
e) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione;
f) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella concreta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale dell'utilizzazione delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g);
g) collaborare tempestivamente per assicurare l'esercizio di diritti che potrebbero subire limitazione dall'applicazione delle speciali misure di protezione.
3. La titolarita' delle decisioni di cui al comma 2 resta attribuita al testimone di giustizia e agli altri protetti.
4. L'assistenza del referente si protrae per la durata del programma di protezione e, comunque, finche' il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria autonomia economica.
Giurisprudenza • 3
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