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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/09/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1578/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art.127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Riommi (foro di Perugia), dall'avv.
Daniele Verduchi (foro di Roma) e dall'avv. Gianluca Trombadore (foro di
Brescia)
- RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore
rappresentato e difeso in proprio ex art. 417-bis c.p.c. dal dr. dal dr. CP_2
Remo Zanchi e dalla dr. Arianna Di Marco
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione.
All'udienza di discussione, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte, tempestivamente depositate. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 25 agosto 2023) conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, siccome lamentava l'erronea ricostruzione della Controparte_1 carriera, poiché non era stato considerato in modo integrale il servizio da lei prestato alle sue dipendenze pre-ruolo e nel ruolo della scuola primaria, donde mancato inserimento nel corretto gradone stipendiale e maturazione di differenze retributive per complessivi euro 19.264,80.
Più precisamente, la ricorrente esponeva che:
- era stata assunta dell'Amministrazione convenuta con molteplici contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze nel ruolo di docente di scuola elementare e, per un breve periodo, anche di docente scuola materna, presso vari istituti scolastici statali della Lombardia nel periodo dal 23 ottobre 1992 fino al 15 giugno 1998, come meglio elencati in ricorso, per complessivi 522 giorni di servizio pre-ruolo effettivamente prestato a orario completo, pari ad anni uno, mesi cinque e giorni sette - cfr. certificato di servizio (doc. 1) e stato matricolare
(doc. 2) da lei prodotti;
- con decorrenza giuridica dall'1 settembre 1998 ed economica dal 23 settembre
1998 era stata assunta alle dipendenze del , Parte_1 Controparte_1 previa sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il
Provveditore agli Studi di Brescia, in qualità di docente di scuola elementare (ora primaria) presso la provincia di Brescia;
- con decreto n. 13 del 30 novembre 2002 il Dirigente Scolastico del
[...]
provvedeva alla ricostruzione di carriera di al Controparte_3 Parte_1 fine di valutare al momento della sua assunzione in ruolo il servizio prestato come insegnante non di ruolo con contratti di lavoro a tempo determinato (doc. 3).
In particolare, le era riconosciuta, alla data dell'1 settembre 1999 di conferma in ruolo all'esito dell'anno di prova, un'anzianità di servizio pre-ruolo di anni due, calcolati ai sensi e per gli effetti dell'art. 489 d. lgs. n. 297/1994, nonché
2 un'anzianità di ruolo di anni uno e, così, un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di complessivi anni tre, collocandola alla predetta data (1 settembre
1999) nella seconda posizione stipendiale, corrispondente all'anzianità da anni tre a otto (doc. 3);
- a decorrere dall'1 settembre 2016 la ricorrente era destinataria di un passaggio di ruolo per l'insegnamento in qualità di docente laureato nella scuola secondaria di II grado, dapprima presso il Liceo Scientifico di Ghedi e poi presso l'Istituto
Superiore “V. Capirola” di Ghedi, ove prestava servizio alla data del ricorso (cfr. doc. 2);
- in data 23 ottobre 2017 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore “V.
Capirola” emetteva il decreto n. 536 con il quale sviluppava la progressione di carriera della docente. Muoveva dal precedente decreto fino alla data del predetto passaggio di ruolo e le riconosceva la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità da anni nove a quattordici a decorrere dall'1 settembre 2005 per effetto del compimento dell'anzianità di servizio di anni nove, nonché la successiva la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità da anni quindici a venti a decorrere dall'1 settembre 2011, per effetto del compimento dell'anzianità di servizio di anni quindici (doc. 4);
- sempre in data 23 ottobre 2017 il medesimo Dirigente Scolastico emetteva anche il decreto n. 537 (doc. 5), con il quale:
1) alla luce dell'avvenuto passaggio di ruolo e dato atto che alla data del passaggio la parte ricorrente “è in godimento di posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 15 …”, le riconosceva alla medesima data dell'1 settembre
2016, secondo il meccanismo della c.d. “temporizzazione” ai sensi dell'art. 4 commi 8, 9 e 10 d.P.R. 399/88, un'anzianità di servizio di anni undici, mesi quattro e giorni sei, con inquadramento nella fascia stipendiale con anzianità da anni nove a quattordici e attribuzione di un assegno personale riassorbibile di €
918,50;
2) provvedeva anche alla ricostruzione di carriera della parte ricorrente alla data dell'1 settembre 2017 di conferma nel ruolo della scuola secondaria di II grado
3 all'esito del periodo di prova, riconoscendole un'anzianità di servizio antecedente al predetto ruolo di anni diciotto, calcolati ai sensi e per gli effetti dell'art. 489 d. lgs. n. 297/1994, computandoli ai fini giuridici ed economici in anni tredici, mesi quattro e, ai soli fini economici, in anni quattro, mesi otto, oltre ad un'anzianità nel medesimo ruolo di anni uno e, dunque, un'anzianità complessiva utile ai fini giuridici ed economici alla predetta data dell'1 settembre 2017 di anni quattordici, mesi quattro;
3) per l'effetto, dava atto che “poiché il trattamento retributivo derivante dall'anzianità così valutata (anni 14 mesi 4 giorni 0) non è migliorativo rispetto
a quello derivante dall'anzianità attribuita in applicazione dell'art. 4, commi 8,
9 e 10 del DPR 399/1988, sono confermati le anzianità, l'inquadramento ed il trattamento economico in godimento” e, quindi, l'anzianità riconosciuta nel precedente art. 1 mediante “temporizzazione” del ruolo precedente di anni undici, mesi quattro e giorni sei alla data dell'1 settembre 2016 con conferma della posizione stipendiale con anzianità da anni nove a quattordici e del predetto
“assegno personale riassorbibile”;
- con tale decreto, pertanto, l'Amministrazione valutava solo parzialmente il servizio pre-ruolo e il servizio nel ruolo della scuola primaria prestato dalla ricorrente ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera.
Per questa ragione conseguiva il passaggio alla posizione stipendiale con Parte_1 anzianità da anni quindici a venti soltanto a decorrere dall'1 aprile 2020, con il compimento dell'anzianità di anni quindici alla data del 25 aprile 2020, non considerando a tal fine il servizio prestato nell'anno 2013 in quanto non utile (cfr. busta paga, doc. 6).
Inoltre, la docente avrebbe maturato il passaggio alla posizione stipendiale con anzianità da anni ventuno a ventisette soltanto a decorrere dall'1 aprile 2026, con il compimento dell'anzianità di anni ventuno;
- con racc. a/r ricevuta il 19 settembre 2022 la ricorrente diffidava il
[...]
a provvedere al riconoscimento integrale, ai fini della Controparte_1 ricostruzione di carriera e dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, sia
4 del servizio pre-ruolo prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, sia del servizio prestato nel precedente ruolo della scuola primaria (doc. 8);
- poiché non otteneva alcun riscontro, la medesima diffida era inoltrata Parte_1
a mezzo di difensore con P.E.C. dell'11 novembre 2022 anche all'istituto scolastico ove la parte ricorrente prestava servizio (doc. 9), il quale ribadiva la correttezza del decreto di ricostruzione carriera n. 537 del 23 ottobre 2017 (doc. 10).
La ricorrente assumeva che se l'Amministrazione scolastica avesse correttamente valutato l'anzianità di servizio da lei maturata sia nel pre-ruolo, sia nel ruolo della scuola primaria al momento del suo passaggio al ruolo della scuola secondaria di
II grado, avrebbe avuto alla data dell'1 settembre 2016 un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni diciotto, mesi quattro e giorni quindici (e, più precisamente, anni uno, mesi cinque e giorni sette derivanti dal computo dei periodi pre-ruolo e anni sedici, mesi undici e giorni otto di ruolo nella scuola primaria, con detrazione del servizio prestato nell'anno 2013).
Conseguentemente, avrebbe avuto diritto a conservare anche nel nuovo ruolo la posizione stipendiale con anzianità da anni quindici a venti (già correttamente attribuitole nel precedente ruolo a decorrere dalla data dell'1 settembre 2011 con il decreto n. 536 del 23 ottobre 2017) e avrebbe maturato alla data del 16 aprile
2017 l'anzianità di servizio di anni diciannove, con diritto al passaggio alla posizione stipendiale con anzianità da anni ventuno a ventisette già a decorrere dalla data del 16 aprile 2019, per il compimento dell'anzianità di anni ventuno.
Per questi motivi
, si erano determinate delle differenze retributive al lordo pari a
€ 19.264,80.
denunciava l'evidente pregiudizio economico subìto, atto a ripercuotersi Parte_1 anche sul calcolo del trattamento di fine servizio, nonché su quello del trattamento pensionistico.
Chiedeva la condanna del al pagamento dell'importo complessivo di euro CP_4
19.264,80 determinato sino al 15 aprile 2023, oltre alle successive differenze maturande a decorrere dal 16 aprile 2023, sino alla regolarizzazione della sua
5 posizione giuridica ed economica mediante inserimento nel corretto gradone stipendiale.
In diritto, la docente ricostruiva in modo puntuale e minuzioso le disposizioni normative e contrattuali collettive succedutesi nel tempo e applicabili alla fattispecie.
Precisava di aver determinato i conteggi sia tenuto conto della prescrizione quinquennale, con decorrenza dalla data della diffida ad adempiere inoltrata al convenuto (ricevuta in data 19 settembre 2022), sia del blocco stipendiale per l'anno 2013 di cui all'art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo e 21, ultimo periodo d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, l. 30 luglio 2010, n. 122 e dell'art. 16, comma 1, lettere b) e c) d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 l. 15 luglio 2011, n. 111.
La ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
contrariis reiectis, previa disapplicazione di tutti gli atti necessari ed, in particolare, del decreto di ricostruzione della carriera n. 537 del 23.10.2017
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo prestato dalla parte ricorrente quale insegnante di scuola primaria e dell'infanzia pubblica con riferimento agli anni scolastici dal
23.10.1992 fino al 15.06.1998 pari ad anni 1 mesi 5 giorni 7 di servizio pre-ruolo effettivamente prestato ad orario completo, salva la diversa misura che dovesse risultare di giustizia, nonché l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio di ruolo prestato dalla parte ricorrente quale insegnante di scuola primaria dal 23.09.1998 fino al 31.08.2016 pari ad anni 16 mesi 11 giorni
8 di servizio utile ai fini giuridici ed economici (detratto il servizio prestato nell'anno 2013) e, pertanto, l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero dell'anzianità complessiva di anni 18 mesi 4 giorni 15 maturata alla data del
01.09.2016 di passaggio nel ruolo della scuola secondaria di II grado, salva la diversa misura che dovesse risultare di giustizia
6 - condannare conseguentemente il al Controparte_1 riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, del servizio pre-ruolo e del servizio di ruolo nella scuola primaria prestati dalla parte ricorrente all'atto del suo passaggio nel ruolo della scuola secondaria di II grado a decorrere dal
01.09.2016, pari a complessivi anni 18 mesi 4 giorni 15 di servizio utile (detratto quello prestato nell'anno 2013), salva la diversa misura che dovesse risultare di giustizia e, per l'effetto
- condannare il alla collocazione della Controparte_1 parte ricorrente già a decorrere dal suo passaggio nel ruolo della scuola secondaria di II grado in data 01.09.2016 nel gradone stipendiale corrispondente ad una anzianità ricompresa tra anni 15 e 20 di servizio previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con la predetta anzianità complessiva di anni 18 mesi 4 giorni 15, con conseguente passaggio già a decorrere dal 16.04.2019 nel gradone stipendiale corrispondente ad una anzianità ricompresa tra anni 21 e 27 di servizio previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con una anzianità di anni 21, ovvero dalle diverse date ritenute di giustizia o con la diversa anzianità ritenuta di giustizia
- condannare il al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente valutata per intero la sua anzianità di servizio pre-ruolo e di ruolo, pari alla data del 15.04.2023 a complessivi €. 19.264,80, salva la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre le ulteriori differenze retributive maturate e maturande dal 16 aprile 2023 fino alla regolarizzazione della sua posizione giuridica ed economica mediante inserimento nel corretto gradone stipendiale, con la maggiorazione, altresì, degli interessi legali ovvero della rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo
7 - condannare il alla regolarizzazione, in Controparte_1 base agli importi dovuti, del trattamento di fine rapporto e della posizione contributiva della parte ricorrente.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato versato>.
2. Con memoria depositata su Consolle il 23 febbraio 2024 si costituiva tempestivamente l'Amministrazione resistente, la quale in via preliminare eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti vantati da , con termine Parte_1 iniziale di decorrenza da individuarsi nella data di notifica del provvedimento n.
537 del 23 ottobre 2017 dell'Istituto Scolastico “Capirola” di Leno (BS) o, con rigore ancora maggiore, dell'1 settembre 2016, in corrispondenza della conferma in ruolo dell'insegnante nel ruolo della scuola secondaria di secondo grado.
Infatti, invocava la pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. Lav., ordinanza n.
27021 del 6 ottobre 2021, secondo la quale il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 4 5 c.c. (…) decorre … per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza>.
Infatti, già dalla notifica del decreto di applicazione della c.d. “temporizzazione”, in luogo della ricostruzione di carriera per il riconoscimento del servizio nel ruolo pregresso, la ricorrente aveva avuto contezza dell'accoglimento solo parziale della sua domanda, con limitato riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa.
Pertanto, ad avviso del resistente, il protratto disinteresse di , perdurato Parte_1 dalla notificazione del decreto n. 537 sino alla diffida del 19 settembre 2022, comportava l'estinzione del diritto al riconoscimento dei benefici della progressione economica reclamata.
Nel merito, sosteneva la correttezza dell'operato del , poiché riteneva CP_1 corretta l'esclusione dal computo dell'anzianità di servizio dei periodi di supplenza e di ruolo prestati come docente di scuola materna e primaria;
inoltre,
8 il meccanismo di calcolo dell'anzianità della c.d. “temporizzazione” di cui all'art. 6
d.P.R. n. 345/1983 era più favorevole rispetto alla ricostruzione di carriera sollecitata dalla docente, poiché implicava il riconoscimento immediato - mediante assegno ad personam - del valore economico dell'anzianità maturata nel ruolo inferiore.
Contestava, infine, il quantum delle pretese economiche avversarie.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
In via preliminare di merito: per le causali tutte sopra esposte, dichiararsi prescritte dall'insorgenza del credito fino all'01/09/2021 o, in estremo subordine, fino al quinto anno antecedente alla data della diffida del
20/09/2022 o di deposito del presente ricorso, tutte le pretese economiche dell'odierna ricorrente destinate ad avere causa od effetto nell'odierno riconoscimento del suo servizio.
In via principale: per le causali tutte esposte in narrativa, accertarsi e dichiararsi l'insussistenza in diritto, anche parziale, del credito di parte ricorrente e, per l'effetto, rigettarsi l'avversa domanda siccome inammissibile, illegittima o infondata con condanna della predetta parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio.
Sempre nel merito: per le ragioni di cui in premessa, nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, escludersi il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412>.
3. In vista dell'udienza del 23 settembre 2025, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano note scritte con cui ribadivano le proprie argomentazioni e si riportavano alle conclusioni già esposte nell'atto introduttivo.
La Giudice, ritenuta la causa documentale e non bisognosa di compimento di attività istruttoria, la tratteneva in decisione.
9 4. Reputa la Decidente che il ricorso sia fondato e che meriti accoglimento, per le ragioni di cui si dirà.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Un primo rilievo: i servizi svolti dalla ricorrente e indicati in ricorso sono pacifici tra le parti e il convenuto non ha contestato la ricostruzione CP_1 dell'inserimento nei gradoni stipendiali operata in ricorso.
6. Ciò posto, con riferimento all'eccezione preliminare svolta da parte convenuta di prescrizione del credito vantato da , si osserva che, secondo Parte_1
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità - richiamato e condiviso integralmente da questa Giudice - l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano.
Per la sua particolare attinenza al caso che occupa, si veda Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 2232 del 30 gennaio 2020 (Rv. 656767 - 01), così massimata:
L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti>.
Si legge infatti in motivazione: questa Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione,
10 anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71;
Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto
2003, n. 12354; Cass. 10 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n.
4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986,
Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché la più recente
Cass. 26 aprile 2018, n. 10131); è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n.
3559-)>.
Pertanto, la corretta attribuzione dell'anzianità di servizio non si prescrive, mentre il diritto alle conseguenti differenze retributive soggiace al termine quinquennale determinato a ritroso dal primo atto interruttivo, nella specie la diffida inoltrata dalla professoressa e pervenuta al il 19 settembre 2022. CP_1
Invece, si condivide l'assunto su cui vi è convergenza tre le parti processuali, secondo cui in effetti le differenze retributive che la ricorrente avrebbe potuto vantare a partire dalla data della ricostruzione di carriera si sono via via prescritte
11 in corso di rapporto - stante la stabilità dell'impiego - sino al momento in cui la prescrizione è stata interrotta.
Perciò, va riconosciuta la prescrizione estintiva quinquennale del credito ex art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. Cass. n. 12443/2020).
Tuttavia, si evidenzia che la ricorrente ha già correttamente elaborato i propri conteggi, poiché ha domandato le differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente alla diffida stragiudiziale del 19 settembre 2022, di talché il quantum domandato da non è coperto da prescrizione. Parte_1
La doglianza, così come formulata dall'Amministrazione, va allora rigettata.
7. Nel merito, reputa la Giudice di dover dare continuità al consolidato orientamento, avallato e ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio di pre-ruolo e di ruolo in grado scolastico inferiore a quello conseguito.
Invero, la tesi dell'Amministrazione convenuta si fonda sulla ritenuta applicabilità della c.d. “temporizzazione”, in quanto essa opina che l'ottavo punto della lettera g) del primo comma dell'art. 146 del C.C.N.L. Comparto Scuola del
29 novembre 2007 e il decimo comma dell'art. 1 del successivo C.C.N.L. del 19 aprile 2018, vigenti ratione temporis, abbiano fatta salva l'applicazione dell'art.
66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95>. Questa, infatti, è la norma contrattuale diretta a conservare, pure nel vigore della contrattazione collettiva, le disposizioni dell'ottavo e del nono comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 399/1988.
Il richiamava la disciplina della c.d. “temporizzazione”, contenuta nei CP_1 commi otto, nove e dieci dell'art. 4 d.P.R. n. 399/1988.
In particolare, l'ottavo comma attribuisce, al personale transitato in una qualifica funzionale superiore in data successiva al 30 giugno 1988, lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale>.
12 Il successivo nono comma regolamenta l'ipotesi di collocazione del nuovo stipendio fra due posizioni stipendiali, disponendo da un canto l'inquadramento del personale interessato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore> e, dall'altro, la corresponsione ad personam> della differenza.
Prescrive, inoltre, l'utilità della differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione … ai fini dell'ulteriore progressione economica>.
Il decimo comma, infine, esclude la possibilità di cumulare i benefici economici di cui al comma 8 … con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni>.
Di particolare rilievo appare la prescrizione del decimo comma dell'art. 4 d.P.R. n.
399/1988. Essa, infatti, preclude il ricorso congiunto alla temporizzazione e alla ricostruzione della carriera dell'art. 485 d. lgs. n. 297/1994, per la disciplina della progressione economica del personale scolastico che non abbia maturato l'intera anzianità di servizio nel ruolo di attuale titolarità.
Osserva la Decidente che il principio su cui si fonda l'istituto della c.d.
“temporizzazione” consiste nel divieto che il personale statale transitato un ruolo a un altro possa percepire uno stipendio inferiore a quello già in godimento nel ruolo di provenienza.
Infatti, l'art. 4 d.P.R. 399/1988, così testualmente recita:
8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
13 10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni>.
A quest'ultimo riguardo, è sufficiente rilevare che parte ricorrente non ha affatto chiesto il cumulo dei benefici, ma si è limitata a sostenere che non era stata correttamente valutata la sua anzianità di servizio e, oltre a richiedere la ricostruzione corretta della sua anzianità, ha conseguentemente determinato le differenze retributive non prescritte.
Un condivisibile orientamento di merito, in applicazione all'autorevole insegnamento della Corte di Cassazione, ha chiarito altresì che, benché
l'Amministrazione abbia proceduto alla ricostruzione di carriera previa applicazione della c.d. “temporizzazione” per il riallineamento stipendiale, il docente ha comunque il diritto di richiedere la ricostituzione di carriera ove la ritenga più favorevole (ex multis Tribunale di Brescia, Sez. Lav., sentenze n.
437/2023, pubblicata il 13 marzo 2024 e n. 711/2024, pubblicata il 13 giugno
2024).
Ciò posto, quanto alla anzianità da considerare per la ricostruzione della carriera della ricorrente, si deve richiamare innanzitutto l'art. 77 d.P.R. n. 417/1974
(“Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato”), rubricato
Passaggi di ruolo>, il quale prevede: Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni>.
Il successivo art. 83 del medesimo d.P.R., rubricato Passaggio ad altro ruolo>, dispone: In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera>.
14 L'art. 57 l. n. 312/1980 (“Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato”), rubricato Passaggi di ruolo>, stabilisce: I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. La tabella H allegata al citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, s'intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto>.
Successivamente, l'art. 485 d. lgs. 297/1994 (“Testo Unico della Scuola”), rubricato Personale scolastico>, ha prescritto:
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali,
15 o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo>.
Infine, l'art. 487 del suddetto d. lgs. n. 297/1994 afferma: In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo>.
Le disposizioni in esame sono state vagliate sia dal Consiglio di Stato, sia dalla
Corte di Cassazione.
Secondo il Consiglio di Stato, … il D.P.R. 31.5.1974, n. 417 ha consentito, a determinate condizioni, la mobilità orizzontale fra ruoli docenti delle scuole di grado superiore, con valutazione per intero, nel nuovo ruolo, del servizio prestato nel ruolo inferiore;
il successivo art. 57 della legge 11.7.1980, n. 312, inoltre, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggi fra ruoli in senso sia orizzontale che verticale (in quest'ultimo caso, sia dal basso verso l'alto che viceversa), con instaurazione di una vera e propria osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola, non esclusa quella materna. Il citato art.
57 L. n. 312/80, d'altra parte, non potrebbe non implicare - per qualsiasi passaggio di ruolo dal medesimo consentito - l'applicazione dell'art. 83 del
16 D.P.R. 31.5.1974, n. 417, secondo cui "in caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera". Una lettura restrittiva di quest'ultima disposizione (testualmente riferita al personale delle scuole di istruzione secondaria), in modo tale da ammettere alla predetta ricostruzione di carriera solo i passaggi nella stessa previsti - e non anche tutti quelli, ammessi dalla sopravvenuta legge n. 312/80 - implicherebbe incostituzionalità della norma stessa, per irrazionale disparità di trattamento;
una lettura costituzionalmente orientata, invece, non può che implicare un generalizzato riconoscimento dei servizi pregressi, purché si tratti di servizi "di ruolo", come il dettato della disposizione in esame suggerisce, con esclusione di quelli "non di ruolo …"> (ex multis, da ultimo Consiglio di Stato, sent. n. 1878/2009).
In seguito, la Suprema Corte, pronunciatasi anche a Sezioni Unite in relazione alla fattispecie in esame, ha confermato a più riprese l'indirizzo del Consiglio di
Stato e ha così statuito: Sebbene il dato testuale dell'art. 57, L. n. 312 del 1980, non sia chiarissimo, la esegesi delle norme in esso contenute induce a ritenere che vi siano contemplati tutti e tre i casi di mobilità sopra indicati;
in particolare:
1) la mobilità orizzontale tra ruoli superiori è prevista dall'inciso secondo cui "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore (...)" (art. 57, comma 1);
2) la mobilità verticale verso il basso da ruolo superiore a ruolo inferiore è prevista dall'inciso: "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti (...) da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi" (art. 57, comma 1);
3) la mobilità verticale verso l'alto da ruolo inferiore a ruolo superiore è prevista dall'inciso secondo cui: "Detti passaggi sono consentiti altresì (...) al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, citato art. 77" (art. 57, comma 2).
17 Quanto, in particolare, alla L. n. 312 del 1980, art. 57, comma 2, è chiaro che nella parte in cui consente il passaggio di ruolo dei docenti delle scuole materne, non può che riferirsi alla mobilità verticale verso l'alto, non esistendo ruoli di docenti inferiori a quello della scuola materna.
Vi è da aggiungere che il Consiglio di Stato ha già avuto modo di statuire che
l'art. 57 della legge 11 luglio 1980 n. 312 ha esteso l'ambito del personale della scuola materna avente titolo a fruire della possibilità di passaggio di ruolo, creando come un'osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola e consentendo, in particolare, anche agli insegnanti di scuola materna, in possesso dei prescritti requisiti, l'accesso, oltre che ai ruoli della scuola elementare, a quelli della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica" (C. Stato, sez. 6, 8 luglio 1992, n. 536; C. Stato, sez.
6, 17 febbraio 1999, n. 151; C. Stato, sez. 6, 27 dicembre 2000, n. 6861; C.
Stato, sez. 6, 27 agosto 2001, n. 4712).
Il Consiglio di Stato ha anche chiarito che in applicazione del combinato disposto degli artt. 57, L. n. 312 del 1980 e 83 D.P.R. n. 417 del 1974, deve essere riconosciuta ai docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola superiore la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna (C.
Stato, sez. 6, 27 dicembre 2000, n. 6861). Vero è che l'art. 57 L. n. 312 del 1980, non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente, ma l'art. 57, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al D.P.R. n. 417 del 1974, contribuisce a ritenere che opera un rinvio anche all'art. 83 D.P.R. n. 417 del 1974, che prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad altro.
Mutato il quadro normativo, in virtù del sopravvenire dell'art. 57, L. n. 312 del
1980, l'art. 83 previgente va letto, pena la incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo, e dunque interpretato nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici.
18 Dunque, se in passato gli artt. 1 e 2, D.L. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57 L. n. 312 del 1980 e
l'art. 83 D.P.R. n. 417 del 1974, generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo>
(Corte di Cassazione, sent. n. 2037 del 29.01.2013).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nel ribadire quanto dalla medesima già statuito, hanno ulteriormente precisato: In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli
(necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni>.
Conclusivamente, ha affermato il seguente principio di diritto: In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione> - Cass. Civ., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 (Rv. 639532 - 01).
Tale conclusione è stata nuovamente ribadita dalla Suprema Corte nella sentenza della Sezione Lavoro del 19 novembre 2018, n. 29791.
19 Non vi è motivo di discostarsi da tali persuasivi approdi, di talché al caso di specie vanno applicati i principi di diritto sopra enunciati.
8. Per quanto concerne la posizione di , risulta Parte_1 documentalmente provato che essa svolgeva anni uno, mesi cinque e giorni sette di servizio pre-ruolo nella scuola materna e primaria, nonché anni sedici, mesi undici e giorni otto di servizio di ruolo nella scuola primaria, per un'anzianità immediatamente utile ai fini giuridici ed economici di anni diciotto, mesi quattro e giorni quindici alla data di passaggio in ruolo dell'1 settembre 2016, non considerando il servizio prestato nell'anno 2013 in quanto non utile per legge.
Conseguentemente, la docente avrebbe avuto diritto a conservare la posizione stipendiale 15 - 20, già correttamente attribuitale con decreto n. 536 del 23 ottobre 2017 con decorrenza 1 settembre 2011 (doc. 4 fasc. ricorrente), maturando alla data del 16 aprile 2017 un'anzianità di servizio di anni diciannove, con conseguente diritto al passaggio nella fascia stipendiale 21 - 27 già a decorrere dal
16 aprile 2019, con un'anzianità di anni ventuno.
Per tutto quanto esposto e argomentato, il ricorso merita dunque accoglimento.
Pertanto, il Tribunale accerta e dichiara il diritto di al Parte_1 riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio pre- ruolo prestato quale insegnante di scuola primaria e di scuola dell'infanzia, nonché del servizio di ruolo svolto quale insegnante di scuola primaria.
Per l'effetto, il va condannato a operare la suddetta ricostruzione di CP_1 carriera, attribuendo alla ricorrente un'anzianità immediatamente utile ai fini giuridici ed economici di anni diciotto, mesi quattro e giorni quindici alla data di passaggio in ruolo dell'1 settembre 2016, collocandola nella corrispondente fascia stipendiale.
Segue quindi la condanna del al pagamento Controparte_1 di quanto dovuto a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento conseguente, maturate sino al 15 aprile 2023 e nei limiti della prescrizione quinquennale a ritroso dal 19 settembre 2022, data del primo atto interruttivo
20 (doc. 8 fascicolo ricorrente), pari a euro 19.068,66, oltre accessori ex art. 22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n. 724 dal dì del dovuto al saldo, trattandosi di ente pubblico non economico al quale si applica l'art. 22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, che richiama l'art. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991, a mente del quale L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito>.
Si sottolinea che già i patroni della lavoratrice per il calcolo tenevano in considerazione il solo quinquennio antecedente alla data di costituzione in mora, come pure il blocco stipendiale per l'anno 2013 di cui all'art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo e 21, ultimo periodo d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 l. 30 luglio 2010, n. 122 e dell'art. 16, comma 1, lettere b) e c) d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 l.
15 luglio 2011, n. 111.
Perciò, i conteggi non vanno ulteriormente depurati e sono pienamente condivisibili, con la precisazione che - in adesione a quanto chiesto dall'Amministrazione - viene solo defalcato l'importo di euro 196,14 dalla quota di
“retribuzione professionale docenti” per il periodo 16 aprile 2017 - 19 settembre
2017, giacché erroneamente conteggiato dalla docente, benché prescritto (come pure ammesso da nella tabella riepilogativa pag. 31 del ricorso). Parte_1
9. Sulla scorta di quanto sopra argomentato, merita altresì accoglimento la domanda della lavoratrice tesa alla condanna del alla regolarizzazione, CP_1 in base agli importi effettivamente dovuti, anche del trattamento di fine rapporto, nonché della posizione contributiva di . Parte_1
10. Da ultimo, si osserva che le censure relative alle domande di condanna in futuro avanzata dalla ricorrente al pagamento delle ulteriori somme eventualmente maturate e maturande a decorrere dal 16 aprile 2023, con gli accessori di legge, devono considerarsi assorbite dall'accoglimento delle domande svolte in principalità di accertamento e dichiarazione di illegittimità del mancato
21 riconoscimento per intero di tutti i servizi pre-ruolo (nella scuola dell'infanzia e primaria) e in ruolo nella scuola primaria da lei prestati e di inserimento nel corretto gradone stipendiale.
11. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante, Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nel caso che occupa, soccombente è parte resistente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Va tenuto conto del numero limitato e della medio - bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, nonché del valore della causa, della serialità del contenzioso e della univocità dell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in materia.
Per queste ragioni si applicano i parametri forensi minimi.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate in euro 2.695,00 complessivi, che vanno aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b) D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del ricorso con la presenza di collegamenti ipertestuali, sicché la somma complessiva
è pari a euro 3.503,50 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, nonché rimborso C.U. ove versato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento, ai fini Parte_1 della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio pre-ruolo prestato quale insegnante di scuola primaria e di scuola dell'infanzia, nonché del servizio di ruolo svolto quale insegnante di scuola dell'infanzia e di scuola primaria;
2) per l'effetto, condanna il ad operare la Controparte_1 suddetta ricostruzione di carriera attribuendo alla ricorrente, alla data del 1
22 settembre 2016, un'anzianità di servizio di anni diciotto, mesi quattro e giorni quindici, collocandola nella corrispondente fascia stipendiale;
3) condanna altresì il al pagamento, in Controparte_1 favore della parte ricorrente, al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive e arretrati sulle retribuzioni maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento conseguente, maturate sino al 15 aprile 2023 e nei limiti della prescrizione quinquennale a ritroso dal 19 settembre
2022, liquidato in € 19.068,66, oltre accessori ex art. 22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n. 724 dal dì del dovuto al saldo;
4) per l'effetto, condanna parte resistente alla regolarizzazione, in base agli importi effettivamente dovuti, del trattamento di fine rapporto di Parte_1
e della posizione contributiva della docente;
[...]
5) condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.503,50 per compensi professionali
[così aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b) D.M. n. 37 del 2018], oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, nonché rimborso del
Contributo Unificato ove versato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 24 settembre 2025
La Giudice
dr. Elena Stefana
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art.127-ter c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Riommi (foro di Perugia), dall'avv.
Daniele Verduchi (foro di Roma) e dall'avv. Gianluca Trombadore (foro di
Brescia)
- RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore
rappresentato e difeso in proprio ex art. 417-bis c.p.c. dal dr. dal dr. CP_2
Remo Zanchi e dalla dr. Arianna Di Marco
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione.
All'udienza di discussione, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte, tempestivamente depositate. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 25 agosto 2023) conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
, siccome lamentava l'erronea ricostruzione della Controparte_1 carriera, poiché non era stato considerato in modo integrale il servizio da lei prestato alle sue dipendenze pre-ruolo e nel ruolo della scuola primaria, donde mancato inserimento nel corretto gradone stipendiale e maturazione di differenze retributive per complessivi euro 19.264,80.
Più precisamente, la ricorrente esponeva che:
- era stata assunta dell'Amministrazione convenuta con molteplici contratti di lavoro a tempo determinato per supplenze nel ruolo di docente di scuola elementare e, per un breve periodo, anche di docente scuola materna, presso vari istituti scolastici statali della Lombardia nel periodo dal 23 ottobre 1992 fino al 15 giugno 1998, come meglio elencati in ricorso, per complessivi 522 giorni di servizio pre-ruolo effettivamente prestato a orario completo, pari ad anni uno, mesi cinque e giorni sette - cfr. certificato di servizio (doc. 1) e stato matricolare
(doc. 2) da lei prodotti;
- con decorrenza giuridica dall'1 settembre 1998 ed economica dal 23 settembre
1998 era stata assunta alle dipendenze del , Parte_1 Controparte_1 previa sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con il
Provveditore agli Studi di Brescia, in qualità di docente di scuola elementare (ora primaria) presso la provincia di Brescia;
- con decreto n. 13 del 30 novembre 2002 il Dirigente Scolastico del
[...]
provvedeva alla ricostruzione di carriera di al Controparte_3 Parte_1 fine di valutare al momento della sua assunzione in ruolo il servizio prestato come insegnante non di ruolo con contratti di lavoro a tempo determinato (doc. 3).
In particolare, le era riconosciuta, alla data dell'1 settembre 1999 di conferma in ruolo all'esito dell'anno di prova, un'anzianità di servizio pre-ruolo di anni due, calcolati ai sensi e per gli effetti dell'art. 489 d. lgs. n. 297/1994, nonché
2 un'anzianità di ruolo di anni uno e, così, un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di complessivi anni tre, collocandola alla predetta data (1 settembre
1999) nella seconda posizione stipendiale, corrispondente all'anzianità da anni tre a otto (doc. 3);
- a decorrere dall'1 settembre 2016 la ricorrente era destinataria di un passaggio di ruolo per l'insegnamento in qualità di docente laureato nella scuola secondaria di II grado, dapprima presso il Liceo Scientifico di Ghedi e poi presso l'Istituto
Superiore “V. Capirola” di Ghedi, ove prestava servizio alla data del ricorso (cfr. doc. 2);
- in data 23 ottobre 2017 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore “V.
Capirola” emetteva il decreto n. 536 con il quale sviluppava la progressione di carriera della docente. Muoveva dal precedente decreto fino alla data del predetto passaggio di ruolo e le riconosceva la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità da anni nove a quattordici a decorrere dall'1 settembre 2005 per effetto del compimento dell'anzianità di servizio di anni nove, nonché la successiva la fascia stipendiale corrispondente all'anzianità da anni quindici a venti a decorrere dall'1 settembre 2011, per effetto del compimento dell'anzianità di servizio di anni quindici (doc. 4);
- sempre in data 23 ottobre 2017 il medesimo Dirigente Scolastico emetteva anche il decreto n. 537 (doc. 5), con il quale:
1) alla luce dell'avvenuto passaggio di ruolo e dato atto che alla data del passaggio la parte ricorrente “è in godimento di posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni 15 …”, le riconosceva alla medesima data dell'1 settembre
2016, secondo il meccanismo della c.d. “temporizzazione” ai sensi dell'art. 4 commi 8, 9 e 10 d.P.R. 399/88, un'anzianità di servizio di anni undici, mesi quattro e giorni sei, con inquadramento nella fascia stipendiale con anzianità da anni nove a quattordici e attribuzione di un assegno personale riassorbibile di €
918,50;
2) provvedeva anche alla ricostruzione di carriera della parte ricorrente alla data dell'1 settembre 2017 di conferma nel ruolo della scuola secondaria di II grado
3 all'esito del periodo di prova, riconoscendole un'anzianità di servizio antecedente al predetto ruolo di anni diciotto, calcolati ai sensi e per gli effetti dell'art. 489 d. lgs. n. 297/1994, computandoli ai fini giuridici ed economici in anni tredici, mesi quattro e, ai soli fini economici, in anni quattro, mesi otto, oltre ad un'anzianità nel medesimo ruolo di anni uno e, dunque, un'anzianità complessiva utile ai fini giuridici ed economici alla predetta data dell'1 settembre 2017 di anni quattordici, mesi quattro;
3) per l'effetto, dava atto che “poiché il trattamento retributivo derivante dall'anzianità così valutata (anni 14 mesi 4 giorni 0) non è migliorativo rispetto
a quello derivante dall'anzianità attribuita in applicazione dell'art. 4, commi 8,
9 e 10 del DPR 399/1988, sono confermati le anzianità, l'inquadramento ed il trattamento economico in godimento” e, quindi, l'anzianità riconosciuta nel precedente art. 1 mediante “temporizzazione” del ruolo precedente di anni undici, mesi quattro e giorni sei alla data dell'1 settembre 2016 con conferma della posizione stipendiale con anzianità da anni nove a quattordici e del predetto
“assegno personale riassorbibile”;
- con tale decreto, pertanto, l'Amministrazione valutava solo parzialmente il servizio pre-ruolo e il servizio nel ruolo della scuola primaria prestato dalla ricorrente ai fini della progressione stipendiale e della ricostruzione di carriera.
Per questa ragione conseguiva il passaggio alla posizione stipendiale con Parte_1 anzianità da anni quindici a venti soltanto a decorrere dall'1 aprile 2020, con il compimento dell'anzianità di anni quindici alla data del 25 aprile 2020, non considerando a tal fine il servizio prestato nell'anno 2013 in quanto non utile (cfr. busta paga, doc. 6).
Inoltre, la docente avrebbe maturato il passaggio alla posizione stipendiale con anzianità da anni ventuno a ventisette soltanto a decorrere dall'1 aprile 2026, con il compimento dell'anzianità di anni ventuno;
- con racc. a/r ricevuta il 19 settembre 2022 la ricorrente diffidava il
[...]
a provvedere al riconoscimento integrale, ai fini della Controparte_1 ricostruzione di carriera e dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, sia
4 del servizio pre-ruolo prestato con contratti di lavoro a tempo determinato, sia del servizio prestato nel precedente ruolo della scuola primaria (doc. 8);
- poiché non otteneva alcun riscontro, la medesima diffida era inoltrata Parte_1
a mezzo di difensore con P.E.C. dell'11 novembre 2022 anche all'istituto scolastico ove la parte ricorrente prestava servizio (doc. 9), il quale ribadiva la correttezza del decreto di ricostruzione carriera n. 537 del 23 ottobre 2017 (doc. 10).
La ricorrente assumeva che se l'Amministrazione scolastica avesse correttamente valutato l'anzianità di servizio da lei maturata sia nel pre-ruolo, sia nel ruolo della scuola primaria al momento del suo passaggio al ruolo della scuola secondaria di
II grado, avrebbe avuto alla data dell'1 settembre 2016 un'anzianità utile ai fini giuridici ed economici di anni diciotto, mesi quattro e giorni quindici (e, più precisamente, anni uno, mesi cinque e giorni sette derivanti dal computo dei periodi pre-ruolo e anni sedici, mesi undici e giorni otto di ruolo nella scuola primaria, con detrazione del servizio prestato nell'anno 2013).
Conseguentemente, avrebbe avuto diritto a conservare anche nel nuovo ruolo la posizione stipendiale con anzianità da anni quindici a venti (già correttamente attribuitole nel precedente ruolo a decorrere dalla data dell'1 settembre 2011 con il decreto n. 536 del 23 ottobre 2017) e avrebbe maturato alla data del 16 aprile
2017 l'anzianità di servizio di anni diciannove, con diritto al passaggio alla posizione stipendiale con anzianità da anni ventuno a ventisette già a decorrere dalla data del 16 aprile 2019, per il compimento dell'anzianità di anni ventuno.
Per questi motivi
, si erano determinate delle differenze retributive al lordo pari a
€ 19.264,80.
denunciava l'evidente pregiudizio economico subìto, atto a ripercuotersi Parte_1 anche sul calcolo del trattamento di fine servizio, nonché su quello del trattamento pensionistico.
Chiedeva la condanna del al pagamento dell'importo complessivo di euro CP_4
19.264,80 determinato sino al 15 aprile 2023, oltre alle successive differenze maturande a decorrere dal 16 aprile 2023, sino alla regolarizzazione della sua
5 posizione giuridica ed economica mediante inserimento nel corretto gradone stipendiale.
In diritto, la docente ricostruiva in modo puntuale e minuzioso le disposizioni normative e contrattuali collettive succedutesi nel tempo e applicabili alla fattispecie.
Precisava di aver determinato i conteggi sia tenuto conto della prescrizione quinquennale, con decorrenza dalla data della diffida ad adempiere inoltrata al convenuto (ricevuta in data 19 settembre 2022), sia del blocco stipendiale per l'anno 2013 di cui all'art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo e 21, ultimo periodo d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, l. 30 luglio 2010, n. 122 e dell'art. 16, comma 1, lettere b) e c) d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1 l. 15 luglio 2011, n. 111.
La ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
contrariis reiectis, previa disapplicazione di tutti gli atti necessari ed, in particolare, del decreto di ricostruzione della carriera n. 537 del 23.10.2017
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo prestato dalla parte ricorrente quale insegnante di scuola primaria e dell'infanzia pubblica con riferimento agli anni scolastici dal
23.10.1992 fino al 15.06.1998 pari ad anni 1 mesi 5 giorni 7 di servizio pre-ruolo effettivamente prestato ad orario completo, salva la diversa misura che dovesse risultare di giustizia, nonché l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero del servizio di ruolo prestato dalla parte ricorrente quale insegnante di scuola primaria dal 23.09.1998 fino al 31.08.2016 pari ad anni 16 mesi 11 giorni
8 di servizio utile ai fini giuridici ed economici (detratto il servizio prestato nell'anno 2013) e, pertanto, l'illegittimità del mancato riconoscimento per intero dell'anzianità complessiva di anni 18 mesi 4 giorni 15 maturata alla data del
01.09.2016 di passaggio nel ruolo della scuola secondaria di II grado, salva la diversa misura che dovesse risultare di giustizia
6 - condannare conseguentemente il al Controparte_1 riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inserimento nel corretto gradone stipendiale, del servizio pre-ruolo e del servizio di ruolo nella scuola primaria prestati dalla parte ricorrente all'atto del suo passaggio nel ruolo della scuola secondaria di II grado a decorrere dal
01.09.2016, pari a complessivi anni 18 mesi 4 giorni 15 di servizio utile (detratto quello prestato nell'anno 2013), salva la diversa misura che dovesse risultare di giustizia e, per l'effetto
- condannare il alla collocazione della Controparte_1 parte ricorrente già a decorrere dal suo passaggio nel ruolo della scuola secondaria di II grado in data 01.09.2016 nel gradone stipendiale corrispondente ad una anzianità ricompresa tra anni 15 e 20 di servizio previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con la predetta anzianità complessiva di anni 18 mesi 4 giorni 15, con conseguente passaggio già a decorrere dal 16.04.2019 nel gradone stipendiale corrispondente ad una anzianità ricompresa tra anni 21 e 27 di servizio previsto dalle tabelle retributive applicabili ratione temporis con una anzianità di anni 21, ovvero dalle diverse date ritenute di giustizia o con la diversa anzianità ritenuta di giustizia
- condannare il al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive tra quanto percepito dalla parte ricorrente e quanto avrebbe dovuto percepire se fosse stata correttamente valutata per intero la sua anzianità di servizio pre-ruolo e di ruolo, pari alla data del 15.04.2023 a complessivi €. 19.264,80, salva la diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, oltre le ulteriori differenze retributive maturate e maturande dal 16 aprile 2023 fino alla regolarizzazione della sua posizione giuridica ed economica mediante inserimento nel corretto gradone stipendiale, con la maggiorazione, altresì, degli interessi legali ovvero della rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione di ogni credito fino al saldo
7 - condannare il alla regolarizzazione, in Controparte_1 base agli importi dovuti, del trattamento di fine rapporto e della posizione contributiva della parte ricorrente.
Con vittoria delle spese e del compenso professionale dovuto per il presente giudizio maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, oltre al rimborso forfettario spese generali 15%, CAP ed IVA come per legge ed oltre al rimborso del contributo unificato versato>.
2. Con memoria depositata su Consolle il 23 febbraio 2024 si costituiva tempestivamente l'Amministrazione resistente, la quale in via preliminare eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti vantati da , con termine Parte_1 iniziale di decorrenza da individuarsi nella data di notifica del provvedimento n.
537 del 23 ottobre 2017 dell'Istituto Scolastico “Capirola” di Leno (BS) o, con rigore ancora maggiore, dell'1 settembre 2016, in corrispondenza della conferma in ruolo dell'insegnante nel ruolo della scuola secondaria di secondo grado.
Infatti, invocava la pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. Lav., ordinanza n.
27021 del 6 ottobre 2021, secondo la quale il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 4 5 c.c. (…) decorre … per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza>.
Infatti, già dalla notifica del decreto di applicazione della c.d. “temporizzazione”, in luogo della ricostruzione di carriera per il riconoscimento del servizio nel ruolo pregresso, la ricorrente aveva avuto contezza dell'accoglimento solo parziale della sua domanda, con limitato riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa.
Pertanto, ad avviso del resistente, il protratto disinteresse di , perdurato Parte_1 dalla notificazione del decreto n. 537 sino alla diffida del 19 settembre 2022, comportava l'estinzione del diritto al riconoscimento dei benefici della progressione economica reclamata.
Nel merito, sosteneva la correttezza dell'operato del , poiché riteneva CP_1 corretta l'esclusione dal computo dell'anzianità di servizio dei periodi di supplenza e di ruolo prestati come docente di scuola materna e primaria;
inoltre,
8 il meccanismo di calcolo dell'anzianità della c.d. “temporizzazione” di cui all'art. 6
d.P.R. n. 345/1983 era più favorevole rispetto alla ricostruzione di carriera sollecitata dalla docente, poiché implicava il riconoscimento immediato - mediante assegno ad personam - del valore economico dell'anzianità maturata nel ruolo inferiore.
Contestava, infine, il quantum delle pretese economiche avversarie.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
In via preliminare di merito: per le causali tutte sopra esposte, dichiararsi prescritte dall'insorgenza del credito fino all'01/09/2021 o, in estremo subordine, fino al quinto anno antecedente alla data della diffida del
20/09/2022 o di deposito del presente ricorso, tutte le pretese economiche dell'odierna ricorrente destinate ad avere causa od effetto nell'odierno riconoscimento del suo servizio.
In via principale: per le causali tutte esposte in narrativa, accertarsi e dichiararsi l'insussistenza in diritto, anche parziale, del credito di parte ricorrente e, per l'effetto, rigettarsi l'avversa domanda siccome inammissibile, illegittima o infondata con condanna della predetta parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio.
Sempre nel merito: per le ragioni di cui in premessa, nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, escludersi il cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 36, della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412>.
3. In vista dell'udienza del 23 settembre 2025, celebrata ex art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano note scritte con cui ribadivano le proprie argomentazioni e si riportavano alle conclusioni già esposte nell'atto introduttivo.
La Giudice, ritenuta la causa documentale e non bisognosa di compimento di attività istruttoria, la tratteneva in decisione.
9 4. Reputa la Decidente che il ricorso sia fondato e che meriti accoglimento, per le ragioni di cui si dirà.
Questa sentenza si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
5. Un primo rilievo: i servizi svolti dalla ricorrente e indicati in ricorso sono pacifici tra le parti e il convenuto non ha contestato la ricostruzione CP_1 dell'inserimento nei gradoni stipendiali operata in ricorso.
6. Ciò posto, con riferimento all'eccezione preliminare svolta da parte convenuta di prescrizione del credito vantato da , si osserva che, secondo Parte_1
l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità - richiamato e condiviso integralmente da questa Giudice - l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano.
Per la sua particolare attinenza al caso che occupa, si veda Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 2232 del 30 gennaio 2020 (Rv. 656767 - 01), così massimata:
L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti>.
Si legge infatti in motivazione: questa Corte ha già da tempo fissato, con plurimi precedenti, un principio generale che, seppure dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, non può non valere, dopo la contrattualizzazione,
10 anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro scolastico;
l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 1986, n. 4812 cui adde, ex plurimis, Cass. 19 gennaio 1990, n. 281; Cass. 8 gennaio 1991, n. 71;
Cass. 19 gennaio 1999, n. 477; Cass. 23 maggio 2003, n. 8228; Cass. 22 agosto
2003, n. 12354; Cass. 10 settembre 2003, n. 12756; Cass. 27 febbraio 2004, n.
4076; Cass. 12 maggio 2004, n. 9060; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893; Cass. 21 luglio 2009, n. 16958; Cass. 17 luglio 2007, n. 15893) e pertanto, nella fattispecie, del diritto ad una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio di ruolo svolto quale docente di scuola materna;
essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (v. le citate Cass., Sez. Un., n. 4812/1986,
Cass. n. 281/1999, Cass. n. 477/1999 e Cass. n. 12756/2003 nonché la più recente
Cass. 26 aprile 2018, n. 10131); è insuscettibile di un'autonoma prescrizione - distinta, in quanto tale, da quella dei diritti, a contenuto patrimoniale, che su di essa si fondano (posto che "non esiste ... un diritto all'anzianità di ignoto contenuto autonomamente prescrivibile, ma esiste una anzianità, che costituisce presupposto di fatto per l'attribuzione di alcuni diritti, questi sì soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio" - cfr. Cass. 27 maggio 1986, n.
3559-)>.
Pertanto, la corretta attribuzione dell'anzianità di servizio non si prescrive, mentre il diritto alle conseguenti differenze retributive soggiace al termine quinquennale determinato a ritroso dal primo atto interruttivo, nella specie la diffida inoltrata dalla professoressa e pervenuta al il 19 settembre 2022. CP_1
Invece, si condivide l'assunto su cui vi è convergenza tre le parti processuali, secondo cui in effetti le differenze retributive che la ricorrente avrebbe potuto vantare a partire dalla data della ricostruzione di carriera si sono via via prescritte
11 in corso di rapporto - stante la stabilità dell'impiego - sino al momento in cui la prescrizione è stata interrotta.
Perciò, va riconosciuta la prescrizione estintiva quinquennale del credito ex art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. Cass. n. 12443/2020).
Tuttavia, si evidenzia che la ricorrente ha già correttamente elaborato i propri conteggi, poiché ha domandato le differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente alla diffida stragiudiziale del 19 settembre 2022, di talché il quantum domandato da non è coperto da prescrizione. Parte_1
La doglianza, così come formulata dall'Amministrazione, va allora rigettata.
7. Nel merito, reputa la Giudice di dover dare continuità al consolidato orientamento, avallato e ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di differenze retributive per effetto dell'inquadramento nella fascia stipendiale corrispondente al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio di pre-ruolo e di ruolo in grado scolastico inferiore a quello conseguito.
Invero, la tesi dell'Amministrazione convenuta si fonda sulla ritenuta applicabilità della c.d. “temporizzazione”, in quanto essa opina che l'ottavo punto della lettera g) del primo comma dell'art. 146 del C.C.N.L. Comparto Scuola del
29 novembre 2007 e il decimo comma dell'art. 1 del successivo C.C.N.L. del 19 aprile 2018, vigenti ratione temporis, abbiano fatta salva l'applicazione dell'art.
66, commi 6 e 7, del CCNL 4.08.95>. Questa, infatti, è la norma contrattuale diretta a conservare, pure nel vigore della contrattazione collettiva, le disposizioni dell'ottavo e del nono comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 399/1988.
Il richiamava la disciplina della c.d. “temporizzazione”, contenuta nei CP_1 commi otto, nove e dieci dell'art. 4 d.P.R. n. 399/1988.
In particolare, l'ottavo comma attribuisce, al personale transitato in una qualifica funzionale superiore in data successiva al 30 giugno 1988, lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale>.
12 Il successivo nono comma regolamenta l'ipotesi di collocazione del nuovo stipendio fra due posizioni stipendiali, disponendo da un canto l'inquadramento del personale interessato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore> e, dall'altro, la corresponsione ad personam> della differenza.
Prescrive, inoltre, l'utilità della differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione … ai fini dell'ulteriore progressione economica>.
Il decimo comma, infine, esclude la possibilità di cumulare i benefici economici di cui al comma 8 … con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni>.
Di particolare rilievo appare la prescrizione del decimo comma dell'art. 4 d.P.R. n.
399/1988. Essa, infatti, preclude il ricorso congiunto alla temporizzazione e alla ricostruzione della carriera dell'art. 485 d. lgs. n. 297/1994, per la disciplina della progressione economica del personale scolastico che non abbia maturato l'intera anzianità di servizio nel ruolo di attuale titolarità.
Osserva la Decidente che il principio su cui si fonda l'istituto della c.d.
“temporizzazione” consiste nel divieto che il personale statale transitato un ruolo a un altro possa percepire uno stipendio inferiore a quello già in godimento nel ruolo di provenienza.
Infatti, l'art. 4 d.P.R. 399/1988, così testualmente recita:
8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
13 10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni>.
A quest'ultimo riguardo, è sufficiente rilevare che parte ricorrente non ha affatto chiesto il cumulo dei benefici, ma si è limitata a sostenere che non era stata correttamente valutata la sua anzianità di servizio e, oltre a richiedere la ricostruzione corretta della sua anzianità, ha conseguentemente determinato le differenze retributive non prescritte.
Un condivisibile orientamento di merito, in applicazione all'autorevole insegnamento della Corte di Cassazione, ha chiarito altresì che, benché
l'Amministrazione abbia proceduto alla ricostruzione di carriera previa applicazione della c.d. “temporizzazione” per il riallineamento stipendiale, il docente ha comunque il diritto di richiedere la ricostituzione di carriera ove la ritenga più favorevole (ex multis Tribunale di Brescia, Sez. Lav., sentenze n.
437/2023, pubblicata il 13 marzo 2024 e n. 711/2024, pubblicata il 13 giugno
2024).
Ciò posto, quanto alla anzianità da considerare per la ricostruzione della carriera della ricorrente, si deve richiamare innanzitutto l'art. 77 d.P.R. n. 417/1974
(“Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato”), rubricato
Passaggi di ruolo>, il quale prevede: Possono essere disposti passaggi del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore secondo quanto previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni>.
Il successivo art. 83 del medesimo d.P.R., rubricato Passaggio ad altro ruolo>, dispone: In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera>.
14 L'art. 57 l. n. 312/1980 (“Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato”), rubricato Passaggi di ruolo>, stabilisce: I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. La tabella H allegata al citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, s'intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto>.
Successivamente, l'art. 485 d. lgs. 297/1994 (“Testo Unico della Scuola”), rubricato Personale scolastico>, ha prescritto:
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali,
15 o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali.
4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici.
5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università.
6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo>.
Infine, l'art. 487 del suddetto d. lgs. n. 297/1994 afferma: In caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo>.
Le disposizioni in esame sono state vagliate sia dal Consiglio di Stato, sia dalla
Corte di Cassazione.
Secondo il Consiglio di Stato, … il D.P.R. 31.5.1974, n. 417 ha consentito, a determinate condizioni, la mobilità orizzontale fra ruoli docenti delle scuole di grado superiore, con valutazione per intero, nel nuovo ruolo, del servizio prestato nel ruolo inferiore;
il successivo art. 57 della legge 11.7.1980, n. 312, inoltre, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggi fra ruoli in senso sia orizzontale che verticale (in quest'ultimo caso, sia dal basso verso l'alto che viceversa), con instaurazione di una vera e propria osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola, non esclusa quella materna. Il citato art.
57 L. n. 312/80, d'altra parte, non potrebbe non implicare - per qualsiasi passaggio di ruolo dal medesimo consentito - l'applicazione dell'art. 83 del
16 D.P.R. 31.5.1974, n. 417, secondo cui "in caso di passaggio, anche a seguito di concorso, del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera". Una lettura restrittiva di quest'ultima disposizione (testualmente riferita al personale delle scuole di istruzione secondaria), in modo tale da ammettere alla predetta ricostruzione di carriera solo i passaggi nella stessa previsti - e non anche tutti quelli, ammessi dalla sopravvenuta legge n. 312/80 - implicherebbe incostituzionalità della norma stessa, per irrazionale disparità di trattamento;
una lettura costituzionalmente orientata, invece, non può che implicare un generalizzato riconoscimento dei servizi pregressi, purché si tratti di servizi "di ruolo", come il dettato della disposizione in esame suggerisce, con esclusione di quelli "non di ruolo …"> (ex multis, da ultimo Consiglio di Stato, sent. n. 1878/2009).
In seguito, la Suprema Corte, pronunciatasi anche a Sezioni Unite in relazione alla fattispecie in esame, ha confermato a più riprese l'indirizzo del Consiglio di
Stato e ha così statuito: Sebbene il dato testuale dell'art. 57, L. n. 312 del 1980, non sia chiarissimo, la esegesi delle norme in esso contenute induce a ritenere che vi siano contemplati tutti e tre i casi di mobilità sopra indicati;
in particolare:
1) la mobilità orizzontale tra ruoli superiori è prevista dall'inciso secondo cui "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore (...)" (art. 57, comma 1);
2) la mobilità verticale verso il basso da ruolo superiore a ruolo inferiore è prevista dall'inciso: "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti (...) da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi" (art. 57, comma 1);
3) la mobilità verticale verso l'alto da ruolo inferiore a ruolo superiore è prevista dall'inciso secondo cui: "Detti passaggi sono consentiti altresì (...) al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, citato art. 77" (art. 57, comma 2).
17 Quanto, in particolare, alla L. n. 312 del 1980, art. 57, comma 2, è chiaro che nella parte in cui consente il passaggio di ruolo dei docenti delle scuole materne, non può che riferirsi alla mobilità verticale verso l'alto, non esistendo ruoli di docenti inferiori a quello della scuola materna.
Vi è da aggiungere che il Consiglio di Stato ha già avuto modo di statuire che
l'art. 57 della legge 11 luglio 1980 n. 312 ha esteso l'ambito del personale della scuola materna avente titolo a fruire della possibilità di passaggio di ruolo, creando come un'osmosi fra i distinti ruoli del personale della scuola e consentendo, in particolare, anche agli insegnanti di scuola materna, in possesso dei prescritti requisiti, l'accesso, oltre che ai ruoli della scuola elementare, a quelli della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica" (C. Stato, sez. 6, 8 luglio 1992, n. 536; C. Stato, sez.
6, 17 febbraio 1999, n. 151; C. Stato, sez. 6, 27 dicembre 2000, n. 6861; C.
Stato, sez. 6, 27 agosto 2001, n. 4712).
Il Consiglio di Stato ha anche chiarito che in applicazione del combinato disposto degli artt. 57, L. n. 312 del 1980 e 83 D.P.R. n. 417 del 1974, deve essere riconosciuta ai docenti della scuola materna che transitano nei ruoli della scuola superiore la pregressa anzianità di ruolo maturata nella scuola materna (C.
Stato, sez. 6, 27 dicembre 2000, n. 6861). Vero è che l'art. 57 L. n. 312 del 1980, non si occupa espressamente del problema della conservazione o meno dell'anzianità maturata nel ruolo precedente, ma l'art. 57, nel consentire i passaggi di ruolo alle condizioni di cui al D.P.R. n. 417 del 1974, contribuisce a ritenere che opera un rinvio anche all'art. 83 D.P.R. n. 417 del 1974, che prevede la conservazione della pregressa anzianità in caso di passaggio da un ruolo ad altro.
Mutato il quadro normativo, in virtù del sopravvenire dell'art. 57, L. n. 312 del
1980, l'art. 83 previgente va letto, pena la incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo, e dunque interpretato nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici.
18 Dunque, se in passato gli artt. 1 e 2, D.L. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57 L. n. 312 del 1980 e
l'art. 83 D.P.R. n. 417 del 1974, generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo>
(Corte di Cassazione, sent. n. 2037 del 29.01.2013).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nel ribadire quanto dalla medesima già statuito, hanno ulteriormente precisato: In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli
(necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base (77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna. Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni>.
Conclusivamente, ha affermato il seguente principio di diritto: In tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57 della l. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione> - Cass. Civ., Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9144 (Rv. 639532 - 01).
Tale conclusione è stata nuovamente ribadita dalla Suprema Corte nella sentenza della Sezione Lavoro del 19 novembre 2018, n. 29791.
19 Non vi è motivo di discostarsi da tali persuasivi approdi, di talché al caso di specie vanno applicati i principi di diritto sopra enunciati.
8. Per quanto concerne la posizione di , risulta Parte_1 documentalmente provato che essa svolgeva anni uno, mesi cinque e giorni sette di servizio pre-ruolo nella scuola materna e primaria, nonché anni sedici, mesi undici e giorni otto di servizio di ruolo nella scuola primaria, per un'anzianità immediatamente utile ai fini giuridici ed economici di anni diciotto, mesi quattro e giorni quindici alla data di passaggio in ruolo dell'1 settembre 2016, non considerando il servizio prestato nell'anno 2013 in quanto non utile per legge.
Conseguentemente, la docente avrebbe avuto diritto a conservare la posizione stipendiale 15 - 20, già correttamente attribuitale con decreto n. 536 del 23 ottobre 2017 con decorrenza 1 settembre 2011 (doc. 4 fasc. ricorrente), maturando alla data del 16 aprile 2017 un'anzianità di servizio di anni diciannove, con conseguente diritto al passaggio nella fascia stipendiale 21 - 27 già a decorrere dal
16 aprile 2019, con un'anzianità di anni ventuno.
Per tutto quanto esposto e argomentato, il ricorso merita dunque accoglimento.
Pertanto, il Tribunale accerta e dichiara il diritto di al Parte_1 riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio pre- ruolo prestato quale insegnante di scuola primaria e di scuola dell'infanzia, nonché del servizio di ruolo svolto quale insegnante di scuola primaria.
Per l'effetto, il va condannato a operare la suddetta ricostruzione di CP_1 carriera, attribuendo alla ricorrente un'anzianità immediatamente utile ai fini giuridici ed economici di anni diciotto, mesi quattro e giorni quindici alla data di passaggio in ruolo dell'1 settembre 2016, collocandola nella corrispondente fascia stipendiale.
Segue quindi la condanna del al pagamento Controparte_1 di quanto dovuto a titolo di differenze retributive ed arretrati sulle retribuzioni maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento conseguente, maturate sino al 15 aprile 2023 e nei limiti della prescrizione quinquennale a ritroso dal 19 settembre 2022, data del primo atto interruttivo
20 (doc. 8 fascicolo ricorrente), pari a euro 19.068,66, oltre accessori ex art. 22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n. 724 dal dì del dovuto al saldo, trattandosi di ente pubblico non economico al quale si applica l'art. 22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, che richiama l'art. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991, a mente del quale L'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito>.
Si sottolinea che già i patroni della lavoratrice per il calcolo tenevano in considerazione il solo quinquennio antecedente alla data di costituzione in mora, come pure il blocco stipendiale per l'anno 2013 di cui all'art. 9, commi 1, 2-bis, 17, primo periodo e 21, ultimo periodo d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 l. 30 luglio 2010, n. 122 e dell'art. 16, comma 1, lettere b) e c) d.l. 6 luglio 2011, n. 98 (“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 l.
15 luglio 2011, n. 111.
Perciò, i conteggi non vanno ulteriormente depurati e sono pienamente condivisibili, con la precisazione che - in adesione a quanto chiesto dall'Amministrazione - viene solo defalcato l'importo di euro 196,14 dalla quota di
“retribuzione professionale docenti” per il periodo 16 aprile 2017 - 19 settembre
2017, giacché erroneamente conteggiato dalla docente, benché prescritto (come pure ammesso da nella tabella riepilogativa pag. 31 del ricorso). Parte_1
9. Sulla scorta di quanto sopra argomentato, merita altresì accoglimento la domanda della lavoratrice tesa alla condanna del alla regolarizzazione, CP_1 in base agli importi effettivamente dovuti, anche del trattamento di fine rapporto, nonché della posizione contributiva di . Parte_1
10. Da ultimo, si osserva che le censure relative alle domande di condanna in futuro avanzata dalla ricorrente al pagamento delle ulteriori somme eventualmente maturate e maturande a decorrere dal 16 aprile 2023, con gli accessori di legge, devono considerarsi assorbite dall'accoglimento delle domande svolte in principalità di accertamento e dichiarazione di illegittimità del mancato
21 riconoscimento per intero di tutti i servizi pre-ruolo (nella scuola dell'infanzia e primaria) e in ruolo nella scuola primaria da lei prestati e di inserimento nel corretto gradone stipendiale.
11. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante, Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
Nel caso che occupa, soccombente è parte resistente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Va tenuto conto del numero limitato e della medio - bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, nonché del valore della causa, della serialità del contenzioso e della univocità dell'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in materia.
Per queste ragioni si applicano i parametri forensi minimi.
Pertanto, le spese processuali sono liquidate in euro 2.695,00 complessivi, che vanno aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b) D.M. n. 37 del 2018, stante la redazione del ricorso con la presenza di collegamenti ipertestuali, sicché la somma complessiva
è pari a euro 3.503,50 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, nonché rimborso C.U. ove versato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento, ai fini Parte_1 della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio pre-ruolo prestato quale insegnante di scuola primaria e di scuola dell'infanzia, nonché del servizio di ruolo svolto quale insegnante di scuola dell'infanzia e di scuola primaria;
2) per l'effetto, condanna il ad operare la Controparte_1 suddetta ricostruzione di carriera attribuendo alla ricorrente, alla data del 1
22 settembre 2016, un'anzianità di servizio di anni diciotto, mesi quattro e giorni quindici, collocandola nella corrispondente fascia stipendiale;
3) condanna altresì il al pagamento, in Controparte_1 favore della parte ricorrente, al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive e arretrati sulle retribuzioni maturate a seguito dell'esatta ricostruzione di carriera e dell'inquadramento conseguente, maturate sino al 15 aprile 2023 e nei limiti della prescrizione quinquennale a ritroso dal 19 settembre
2022, liquidato in € 19.068,66, oltre accessori ex art. 22, comma 36 della l. 23 dicembre 1994, n. 724 dal dì del dovuto al saldo;
4) per l'effetto, condanna parte resistente alla regolarizzazione, in base agli importi effettivamente dovuti, del trattamento di fine rapporto di Parte_1
e della posizione contributiva della docente;
[...]
5) condanna parte convenuta al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.503,50 per compensi professionali
[così aumentate del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis D.M. n. 55/2014, come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b) D.M. n. 37 del 2018], oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, nonché rimborso del
Contributo Unificato ove versato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 24 settembre 2025
La Giudice
dr. Elena Stefana
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