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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 248/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1294/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920210002448981000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella la cartella di pagamento in atti indicata, notificata il 26.6.2025 e relativa a tassa automobilistica richiesta per il 2016.
Ha dedotto l'illegittimità dell'atto in quanto già annullato con sentenza di questa AG (n. 520/2025 del
17.4.2025).
Ha quindi chiesto accogliersi il ricorso con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi).
Il concessionario (ADER) si è costituito e riconoscendo le ragioni della ricorrente, a fronte della definitività della decisione di annullamento sopra già richiamata ed intervenuta sulla medesima pretesa, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Con successiva memoria parte ricorrente, evidenziando come il concessionario fosse stato parte anche nel precedente giudizio, ha insistito per la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto delle conclusioni del concessionario, che ha riconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree circa l'illegittimità della pretesa creditoria azionata con l'atto impugnato, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vanno poste a carico del concessionario in base al principio della soccombenza virtuale e trattandosi di vizio originario (e no sopravvenuto) dell'atto. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio perché cessata la materia del contendere.
Condanna il concessionario al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 150,00 (oltre accessori dovuti per legge), con distrazione ex art. 93 cpc.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
MINNITI MASSIMO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1294/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920210002448981000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato la cartella la cartella di pagamento in atti indicata, notificata il 26.6.2025 e relativa a tassa automobilistica richiesta per il 2016.
Ha dedotto l'illegittimità dell'atto in quanto già annullato con sentenza di questa AG (n. 520/2025 del
17.4.2025).
Ha quindi chiesto accogliersi il ricorso con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi).
Il concessionario (ADER) si è costituito e riconoscendo le ragioni della ricorrente, a fronte della definitività della decisione di annullamento sopra già richiamata ed intervenuta sulla medesima pretesa, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
Con successiva memoria parte ricorrente, evidenziando come il concessionario fosse stato parte anche nel precedente giudizio, ha insistito per la condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto delle conclusioni del concessionario, che ha riconosciuto la fondatezza delle deduzioni attoree circa l'illegittimità della pretesa creditoria azionata con l'atto impugnato, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vanno poste a carico del concessionario in base al principio della soccombenza virtuale e trattandosi di vizio originario (e no sopravvenuto) dell'atto. Le stesse vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio perché cessata la materia del contendere.
Condanna il concessionario al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 150,00 (oltre accessori dovuti per legge), con distrazione ex art. 93 cpc.