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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 02/10/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Imperia
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 495/2023
Il Giudice Evelina Iaquinti, visto il provvedimento emesso in data 23/9/2025 con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 1/10/2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc;
rilevato che soltanto il difensore di parte ricorrente ha provveduto al deposito di note scritte
PQM
provvede all'emissione della sentenza che segue, mandando alla Cancelleria per quanto di competenza
Il Giudice dott. Evelina Iaquinti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Imperia
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Iaquinti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di I grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIANNATTASIO ANDREA
ricorrente e
PRESSO AVVOCATURA ONroparte_1
DISTRETTUALE (C.F. ), CP_2 P.IVA_1 resistente contumace
Parte ricorrente ha concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'11/10/2023 , docente precario con titolo idoneo Parte_1 per l'accesso all'insegnamento richiesto, utilizzato per attività di supplenza in virtù di contratti a termine, attualmente in servizio presso l'istituto comprensivo "FERMI-
POLO-MONTALE - IMIS001005”, sito nel Comune di Ventimiglia (IM), ha lamentato di non essersi visto corrispondere la cd. retribuzione professionale per l' a.s. 2021/2022.
Lo stesso, pertanto, richiamando il CCNL 15.3.2001 – avente istituito l'indennità per cui è causa – e richiamando la giurisprudenza formatasi in ordine al divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro Ces Unice e Ceep sul lavoro ON a tempo determinato, ha chiesto la condanna del l pagamento dell'importo maturato
2 in ragione dei giorni non correttamente retribuiti nell'a.s. 2021/2022, pari complessivamente ad euro 1.425,08.
Il ricorrente, in particolare, ha quantificato la suddetta somma prendendo come riferimento l'importo di euro 174,50 per ogni mese di servizio, utilizzando come modalità di calcolo quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, secondo cui il compenso spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato e per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese lo stesso compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e tenuto, quindi, conto che l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari ad euro 5,82 (euro 174,50: 30 giorni) dal 1° marzo 2018.
Posto che non gli è stata corrisposta la retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2021/2022, che durante l'a.s. 2021/2022 sono stati stipulati quattro contratti di lavoro a tempo determinato, il Rao ha indicato il complessivo importo dovuto in euro
1.425,08.
Malgrado la tempestività della notifica del ricorso, nessuno si è costituito in giudizio per ON il , di cui è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 2/10/2024.
Senza ricorso all'istruttoria orale, attesa la natura documentale della controversia, è emersa la fondatezza del ricorso, che viene, quindi, accolto, per le ragioni che seguono.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo
3 determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio
o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La spettanza della retribuzione professionale docenti - avente natura fissa e continuativa e non collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo - anche ai docenti assunti con contratti a tempo determinato è stata affermata dalla Suprema Corte (Cass. n. 20015/18).
La Cassazione, in tale pronuncia – che si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – ha, infatti, affermato “2.L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che
«con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999...»;
2.1.quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che Io stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o Situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio
4 inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio», 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non é collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20 17);
4. non vi è dubbio, pertanto, che Io stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5.la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generate e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.20 15 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass.
17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tu tte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1.in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparita di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, EL CE;
8.9.2011, causa C-177/ 10 Rosado Santana); b) il principio Per_1
5 di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (EL CE , cit., punto 42); c) non Per_1
è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che
“contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/ 11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi); 5.2.
L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente CP_1 limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della “RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale
6 stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/ 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui CP_1 la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di
«periodi di servizio inferiori al mese»; 10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui “motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»”.
7 Il condivisibile e condiviso principio di diritto sopra enunciato, peraltro, è stato ribadito dalla stessa Corte di Legittimità con l'ordinanza n. 629/2020, ove si afferma che risulta
“conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla
Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del
15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alia titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (cfr., Cass.,
Lav., Ord. 629/2020).
Pur essendo vero che in ipotesi di supplenze brevi e saltuarie il docente non necessariamente partecipa ai consigli di classe, agli incontri con i genitori o agli scrutini, tuttavia queste non sono attività strettamente didattiche;
sulla scorta di tale considerazione, tenendo conto dell'attività che l'emolumento di cui si discute intende valorizzare, non si ravvisano significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici.
Al riguardo, anche la recente giurisprudenza di merito ha evidenziato che
“La retribuzione professionale docenti è stata introdotta dall'art. 7 del c.c.n.l. 15 marzo
8 2001 al fine di valorizzare la funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori e per riconoscere il ruolo determinante dei docenti nel miglioramento del servizio scolastico. Si tratta di una misura avente natura fissa e continuativa, non collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente e che, in ragione del principio di non discriminazione, va dunque attribuita anche agli insegnanti assunti con contratti a tempo determinato” ( v. Tribunale Savona sez. lav.,
09/01/2024, n.2).
Nel caso in esame emerge dalla documentazione allegata al ricorso che ha Parte_1 prestato servizio quale docente in favore del , in forza di vari ONroparte_1 contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2021/22.
Lo stesso ha dedotto di non aver percepito, per tali annualità, l'emolumento ex art. 7
CCNL ed il , con la scelta di non costituirsi, non ha fornito nel presente CP_1 giudizio elementi di segno contrario rispetto alla predetta circostanza (ovvero attestanti il versamento al ricorrente del compenso accessorio richiesto).
La domanda merita, quindi, accoglimento.
In ordine alla quantificazione delle somme dovute, attesa la contumacia di parte resistente e considerato che i conteggi effettuati dal ricorrente sono rispettosi della normativa e delle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento, si reputa di ON disporre la condanna del lla corresponsione dell'importo di euro 1.425,08 a titolo di retribuzione professionale docenti per l'a.s. 2021/2022, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione legale, stante il divieto di cumulo sancito dall' art. 22, comma
36, Legge 724/1994 (cfr. Cass., SS.UU., 4 luglio 2016 n. 13573, nonché Cass., Lav., 2 luglio 2020 n. 13624, secondo cui il divieto di cumulo si applica anche ai crediti di natura risarcitoria riferibili al rapporto di lavoro).
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e vengono poste a suo carico, giusto il D.M. 147/2022, scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00, valori minimi attesa la non complessità della controversia e la sua natura documentale, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c.,
9 il Giudice Unico del Tribunale di Imperia quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Dichiara il diritto del ricorrente alla percezione per l'a.s. 2021/2022 della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.8.1999 e conseguentemente ON condanna il lla corresponsione della somma di euro 1.425,08, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione legale dalla debenza al saldo.
Condanna parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro
1.314,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 2/10/2025
Il Giudice
Evelina Iaquinti
10
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 495/2023
Il Giudice Evelina Iaquinti, visto il provvedimento emesso in data 23/9/2025 con cui è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 1/10/2025 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc;
rilevato che soltanto il difensore di parte ricorrente ha provveduto al deposito di note scritte
PQM
provvede all'emissione della sentenza che segue, mandando alla Cancelleria per quanto di competenza
Il Giudice dott. Evelina Iaquinti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Imperia
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Evelina Iaquinti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di I grado tra
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GIANNATTASIO ANDREA
ricorrente e
PRESSO AVVOCATURA ONroparte_1
DISTRETTUALE (C.F. ), CP_2 P.IVA_1 resistente contumace
Parte ricorrente ha concluso come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato l'11/10/2023 , docente precario con titolo idoneo Parte_1 per l'accesso all'insegnamento richiesto, utilizzato per attività di supplenza in virtù di contratti a termine, attualmente in servizio presso l'istituto comprensivo "FERMI-
POLO-MONTALE - IMIS001005”, sito nel Comune di Ventimiglia (IM), ha lamentato di non essersi visto corrispondere la cd. retribuzione professionale per l' a.s. 2021/2022.
Lo stesso, pertanto, richiamando il CCNL 15.3.2001 – avente istituito l'indennità per cui è causa – e richiamando la giurisprudenza formatasi in ordine al divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro Ces Unice e Ceep sul lavoro ON a tempo determinato, ha chiesto la condanna del l pagamento dell'importo maturato
2 in ragione dei giorni non correttamente retribuiti nell'a.s. 2021/2022, pari complessivamente ad euro 1.425,08.
Il ricorrente, in particolare, ha quantificato la suddetta somma prendendo come riferimento l'importo di euro 174,50 per ogni mese di servizio, utilizzando come modalità di calcolo quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, secondo cui il compenso spetta al personale docente in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato e per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese lo stesso compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio, e tenuto, quindi, conto che l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti è pari ad euro 5,82 (euro 174,50: 30 giorni) dal 1° marzo 2018.
Posto che non gli è stata corrisposta la retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2021/2022, che durante l'a.s. 2021/2022 sono stati stipulati quattro contratti di lavoro a tempo determinato, il Rao ha indicato il complessivo importo dovuto in euro
1.425,08.
Malgrado la tempestività della notifica del ricorso, nessuno si è costituito in giudizio per ON il , di cui è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 2/10/2024.
Senza ricorso all'istruttoria orale, attesa la natura documentale della controversia, è emersa la fondatezza del ricorso, che viene, quindi, accolto, per le ragioni che seguono.
L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente
a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo
3 determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, disciplina le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che “per i periodi di servizio
o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
La spettanza della retribuzione professionale docenti - avente natura fissa e continuativa e non collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo - anche ai docenti assunti con contratti a tempo determinato è stata affermata dalla Suprema Corte (Cass. n. 20015/18).
La Cassazione, in tale pronuncia – che si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – ha, infatti, affermato “2.L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che
«con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999...»;
2.1.quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che Io stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o Situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio
4 inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio», 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non é collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20 17);
4. non vi è dubbio, pertanto, che Io stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5.la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generate e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.20 15 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass.
17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tu tte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1.in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparita di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, EL CE;
8.9.2011, causa C-177/ 10 Rosado Santana); b) il principio Per_1
5 di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (EL CE , cit., punto 42); c) non Per_1
è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che
“contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/ 11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi); 5.2.
L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente CP_1 limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della “RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale
6 stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/ 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle
«modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui CP_1 la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di
«periodi di servizio inferiori al mese»; 10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui “motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: « l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle
“modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»”.
7 Il condivisibile e condiviso principio di diritto sopra enunciato, peraltro, è stato ribadito dalla stessa Corte di Legittimità con l'ordinanza n. 629/2020, ove si afferma che risulta
“conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla
Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del
15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alia titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (cfr., Cass.,
Lav., Ord. 629/2020).
Pur essendo vero che in ipotesi di supplenze brevi e saltuarie il docente non necessariamente partecipa ai consigli di classe, agli incontri con i genitori o agli scrutini, tuttavia queste non sono attività strettamente didattiche;
sulla scorta di tale considerazione, tenendo conto dell'attività che l'emolumento di cui si discute intende valorizzare, non si ravvisano significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici.
Al riguardo, anche la recente giurisprudenza di merito ha evidenziato che
“La retribuzione professionale docenti è stata introdotta dall'art. 7 del c.c.n.l. 15 marzo
8 2001 al fine di valorizzare la funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori e per riconoscere il ruolo determinante dei docenti nel miglioramento del servizio scolastico. Si tratta di una misura avente natura fissa e continuativa, non collegata a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente e che, in ragione del principio di non discriminazione, va dunque attribuita anche agli insegnanti assunti con contratti a tempo determinato” ( v. Tribunale Savona sez. lav.,
09/01/2024, n.2).
Nel caso in esame emerge dalla documentazione allegata al ricorso che ha Parte_1 prestato servizio quale docente in favore del , in forza di vari ONroparte_1 contratti a tempo determinato nell'anno scolastico 2021/22.
Lo stesso ha dedotto di non aver percepito, per tali annualità, l'emolumento ex art. 7
CCNL ed il , con la scelta di non costituirsi, non ha fornito nel presente CP_1 giudizio elementi di segno contrario rispetto alla predetta circostanza (ovvero attestanti il versamento al ricorrente del compenso accessorio richiesto).
La domanda merita, quindi, accoglimento.
In ordine alla quantificazione delle somme dovute, attesa la contumacia di parte resistente e considerato che i conteggi effettuati dal ricorrente sono rispettosi della normativa e delle previsioni della contrattazione collettiva di riferimento, si reputa di ON disporre la condanna del lla corresponsione dell'importo di euro 1.425,08 a titolo di retribuzione professionale docenti per l'a.s. 2021/2022, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione legale, stante il divieto di cumulo sancito dall' art. 22, comma
36, Legge 724/1994 (cfr. Cass., SS.UU., 4 luglio 2016 n. 13573, nonché Cass., Lav., 2 luglio 2020 n. 13624, secondo cui il divieto di cumulo si applica anche ai crediti di natura risarcitoria riferibili al rapporto di lavoro).
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e vengono poste a suo carico, giusto il D.M. 147/2022, scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00, valori minimi attesa la non complessità della controversia e la sua natura documentale, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c.,
9 il Giudice Unico del Tribunale di Imperia quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Dichiara il diritto del ricorrente alla percezione per l'a.s. 2021/2022 della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.8.1999 e conseguentemente ON condanna il lla corresponsione della somma di euro 1.425,08, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione legale dalla debenza al saldo.
Condanna parte resistente a rimborsare al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro
1.314,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso il 2/10/2025
Il Giudice
Evelina Iaquinti
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