CGT2
Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1430/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5300/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 4 e pubblicata il 19/10/2023
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. 251VI2019AA03734 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, , in persona del legale rappresentante pro tempore Nominativo_1, ha impugnato l'atto di recupero N. 251VI2019AA03734 emesso dal CENTRO OPERATIVO DI VENEZIA dell'Agenzia Delle Entrate, per indebito utilizzo in compensazione di un credito
IVA. Con il suddetto atto, notificato al contribuente in data 14.11.2019 si intimava il pagamento della somma di € 23.008,64 oltre e 3513,64 per interessi . € 6902,61 per sanzioni ed € 8,75 per diritti di notifica. In particolare dal controllo dei modelli di pagamento unificato F24, acquisiti al Sistema
Informativo dell'Anagrafe Tributaria degli anni 2015 e 2016, è risultato l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 del credito IVA annuale relativo all'anno d'imposta 2014. Con il provvedimento impositivo de quo l'Ufficio quindi procedeva:
1. al recupero del credito Iva annuale relativo al periodo d'imposta 2014, utilizzato in compensazione in violazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), numero 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78; 2. al recupero degli interessi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, commisurati al credito IVA indebitamente utilizzato in compensazione;
3. alla irrogazione della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Le ragioni poste a fondamento della pretesa erariale risiedono in una serie di compensazioni poste in essere dalla società, in violazione dell'art. 10, comma 1, lettera a), numero 7 del D.L. n. 78/2009. Tale disposizione, nella versione vigente alla data della violazione, stabilisce che il credito IVA annuale può essere utilizzato in compensazione, per importi superiori a 15.000,00 euro annui, previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito, oppure, in alternativa, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis del codice civile, previa attestazione, nella medesima dichiarazione, dell'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle Finanze n. 164/1999. Avverso il suddetto atto la Resistente_1 SRL proponeva ricorso alla allora competente CTP di CS sollevando le seguenti eccezioni :
1. incompetenza della
Direzione Provinciale di Cosenza;
2. erroneità dell'atto utilizzato e decadenza;
3. natura del visto di conformità ed inapplicabilità delle sanzioni;
4. assenza di contraddittorio preventivo.
5. violazione dell'art. 6, secondo comma, della legge 212/2000. I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso.
Rispetto alla decisione proponeva appello l'Agenzia delle entrate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le motivazione dell'appello non convincono per cui il gravame non puo' trovare accoglimento.
La decisione dei Giudici di prime cure non è fondata, come sembra arguirsi dal'atto di appello sull'asserita natura formale della violazione o meglio che la violazione contestata sia meramente formale non è un assunto indimostrato perché affonda le ragioni sulla conformazione del visto di conformità effettuata dalla
Cassazione La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 25736/2022 del 1° settembre 2022 ha stabilito che: la funzione del visto di conformità richiesto per poter operare la compensazione dei crediti d'imposta è quella di assicurare un controllo anticipato dell'esistenza e spettanza del credito compensabile mediante verifica da parte di un professionista abilitato. L'inosservanza di tale adempimento è: · inidonea a pregiudicare l'esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell'Ente accertatore;
· inidonea a incidere negativamente in danno del fisco sia rispetto alla determinazione della base imponibile sia sul versamento del tributo.
Ma allora non v'è alcuna offensività nella condotta del contribuente perché il credito è stato dalla stessa
Agenzia valutato come esistente . Attesa la mancata costituzione della parte resistente nulla per le spese
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata, nulla per le spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
DE SIMONE GIANCARLO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1430/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5300/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 4 e pubblicata il 19/10/2023
Atti impositivi:
- ATTO DI RECUPER n. 251VI2019AA03734 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, , in persona del legale rappresentante pro tempore Nominativo_1, ha impugnato l'atto di recupero N. 251VI2019AA03734 emesso dal CENTRO OPERATIVO DI VENEZIA dell'Agenzia Delle Entrate, per indebito utilizzo in compensazione di un credito
IVA. Con il suddetto atto, notificato al contribuente in data 14.11.2019 si intimava il pagamento della somma di € 23.008,64 oltre e 3513,64 per interessi . € 6902,61 per sanzioni ed € 8,75 per diritti di notifica. In particolare dal controllo dei modelli di pagamento unificato F24, acquisiti al Sistema
Informativo dell'Anagrafe Tributaria degli anni 2015 e 2016, è risultato l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 del credito IVA annuale relativo all'anno d'imposta 2014. Con il provvedimento impositivo de quo l'Ufficio quindi procedeva:
1. al recupero del credito Iva annuale relativo al periodo d'imposta 2014, utilizzato in compensazione in violazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), numero 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78; 2. al recupero degli interessi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, commisurati al credito IVA indebitamente utilizzato in compensazione;
3. alla irrogazione della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Le ragioni poste a fondamento della pretesa erariale risiedono in una serie di compensazioni poste in essere dalla società, in violazione dell'art. 10, comma 1, lettera a), numero 7 del D.L. n. 78/2009. Tale disposizione, nella versione vigente alla data della violazione, stabilisce che il credito IVA annuale può essere utilizzato in compensazione, per importi superiori a 15.000,00 euro annui, previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito, oppure, in alternativa, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'art. 2409-bis del codice civile, previa attestazione, nella medesima dichiarazione, dell'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle Finanze n. 164/1999. Avverso il suddetto atto la Resistente_1 SRL proponeva ricorso alla allora competente CTP di CS sollevando le seguenti eccezioni :
1. incompetenza della
Direzione Provinciale di Cosenza;
2. erroneità dell'atto utilizzato e decadenza;
3. natura del visto di conformità ed inapplicabilità delle sanzioni;
4. assenza di contraddittorio preventivo.
5. violazione dell'art. 6, secondo comma, della legge 212/2000. I Giudici di prime cure accoglievano il ricorso.
Rispetto alla decisione proponeva appello l'Agenzia delle entrate
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le motivazione dell'appello non convincono per cui il gravame non puo' trovare accoglimento.
La decisione dei Giudici di prime cure non è fondata, come sembra arguirsi dal'atto di appello sull'asserita natura formale della violazione o meglio che la violazione contestata sia meramente formale non è un assunto indimostrato perché affonda le ragioni sulla conformazione del visto di conformità effettuata dalla
Cassazione La Corte di Cassazione con Ordinanza n. 25736/2022 del 1° settembre 2022 ha stabilito che: la funzione del visto di conformità richiesto per poter operare la compensazione dei crediti d'imposta è quella di assicurare un controllo anticipato dell'esistenza e spettanza del credito compensabile mediante verifica da parte di un professionista abilitato. L'inosservanza di tale adempimento è: · inidonea a pregiudicare l'esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell'Ente accertatore;
· inidonea a incidere negativamente in danno del fisco sia rispetto alla determinazione della base imponibile sia sul versamento del tributo.
Ma allora non v'è alcuna offensività nella condotta del contribuente perché il credito è stato dalla stessa
Agenzia valutato come esistente . Attesa la mancata costituzione della parte resistente nulla per le spese
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata, nulla per le spese.