Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 02/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 833/2024
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Pordenone
In Nome del Popolo Italiano
Il giudice dott. Giorgio Cozzarini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 833/2024 R.G. del Tribunale di Pordenone in data
07/05/2024, promossa:
d a
- nato a [...] il [...] (C.F. ) e residente Parte_1 C.F._1 in STRADA CALISELLE 1/A 33077 IL ITALIA, rappresentato e difeso dall'Avv.
BACCHETTI MICHELA
r i c o r r e n t e
c o n t r o
- nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2
- nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_3 C.F._3
- nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_4 C.F._4
- nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_5 C.F._5
- nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_6 C.F._6
r e s i s t e n t i - c o n t u m a c i
OGGETTO: Usucapione trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 6 marzo 2025, nella quale parte ricorrente, ha così concluso, come da ricorso:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare
1
quota indivisa di 36/540 del terreno - e quindi proprietario l totale proprietà - del terreno sito in
Comune di Sacile e distino nel catasto Terreni fg 34 particella 138 in virtù del possesso pubblico,
pacifico e continuato per oltre venti anni. Ordinare alla competente conservatoria dei Registri
Immobiliari la trascrizione dell'emendo provvedimento e all'Ufficio Tecnico Erariale di effettuare le volture. Con vittoria di spese diritti e onorari di causa solo in caso di opposizione”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, il ricorrente ha rappresentato di aver esercitato, per un periodo superiore a vent'anni, il possesso esclusivo uti dominus sul terreno agricolo censito nel Comune di Sacile e catastalmente distinto al fg. 34 particella n. 138. Tale terreno, originariamente di proprietà, per metà ciascuno, di e della di lui madre SO
era stato ereditato dai figli e nipoti ma, secondo la ricostruzione del ricorrente, Persona_2
era rimasto nella sua disponibilità esclusiva, in quanto gli altri comproprietari se n'erano completamente disinteressati. Il ricorrente ha anche allegato di aver acquistato, nel corso del tempo, alcune delle quote indivise del terreno, risultando attualmente proprietario per la quota di 504/540.
Ha quindi agito per ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione della quota residua.
La causa, svoltasi nella contumacia dei convenuti, è stata istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale ed è stata discussa e trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 6/3/2025, nella quale è stato riservato il deposito della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
2. Com'è noto, ai sensi dell'art. 1158 c.c., per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto per almeno vent'anni, univocamente corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (o altro diritto reale), acquistato pacificamente e senza spoglio. Oltre agli elementi oggettivi della continuità e non interruzione, la legge richiede un elemento psicologico, che viene individuato nell'animus possidendi. Con esso si indica l'intenzione del possessore di comportarsi come proprietario della res, esercitando facoltà corrispondenti a quel diritto e facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare
(Cass. 9671/2014). La giurisprudenza, con indirizzo costante, ha precisato che l'animus possidendi deve esteriorizzarsi in un potere di fatto sulla cosa, palesato pubblicamente e consistente nell'intenzione di comportarsi come titolare del diritto reale stesso, esercitando le corrispondenti facoltà dominicali. Tuttavia, dalla presunzione discendente dall'art. 1141, comma 1, c.c. deriva
2 un'inversione dell'onore probatorio in punto di animus possidendi, cosicché non spetta al possessore dimostrare l'esistenza di tale elemento soggettivo, ma alla parte che si opponga all'avvenuta maturazione dell'usucapione dimostrarne la mancanza (Cass. 25095/2022).
In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune. La dimostrazione di aver utilizzato un bene del quale si è comproprietari, dunque, non è di per sé sufficiente ai fini dell'usucapione, dovendosi fornire la prova di un quid pluris, rappresentato dalla volontà di escludere la possibilità di godimento da parte del comproprietario e dall'assenza di un contesto di mera tolleranza, da parte del contitolare, degli atti di gestione posti in essere da un altro comproprietario (Cass. 23042/2023).
3. Il ricorrente ha provato, mediante le deposizioni testimoniali di e Testimone_1 Tes_2
di aver esercitato il possesso pubblico, pacifico e ininterrotto per più di vent'anni sul terreno
[...]
oggetto di causa.
Il testimone vicino di casa del signor , dopo aver premesso di essere Tes_1 Pt_1
proprietario di una vicina particella (n. 227), nella quale da più di quarant'anni si trova la sua abitazione, ha riferito di aver sempre visto solo il ricorrente coltivare e manutenere il terreno. Il teste ha inoltre specificato che per accedervi è necessario passare per altri terreni di proprietà dello stesso . Parte_1
Il testimone dopo aver dichiarato di conoscere i luoghi di cui è causa perché per Testimone_2
anni ha coltivato, in affitto, i terreni adiacenti, ha affermato che il signor da decenni ha il Pt_1
possesso del terreno intercluso individuato dalla particella n. 138. Fino a circa dieci anni addietro il terreno era stato coltivato, mentre ora è adibito a prato. Anche il secondo testimone ha dichiarato che al fondo in esame si può accedere solamente attraversando terreni di proprietà di
[...]
e che, per quanto a sua conoscenza, nessun altro ha mai utilizzato o reclamato il terreno. Pt_1
Gli elementi probatori riassunti denotano l'esercizio da parte del ricorrente per Parte_1
tutto il tempo previsto dalla legge, di un potere corrispondente a quello del proprietario esclusivo
3 sull'immobile in oggetto, comportamento idoneo a manifestare, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria, che non risulta essere stata contestata e che è stata esercitata uti dominus e non uti condominus. Basti considerare che il terreno è stato coltivato e manutenuto dal solo ricorrente e che, essendo il fondo intercluso, nessuno ha potuto farvi accesso senza il suo permesso.
In definitiva, è stato accertato che ha esercitato sull'immobile, per il tempo Parte_1
necessario a usucapire, il pieno possesso quale proprietario e non solo quale comproprietario, per cui la domanda deve essere accolta. Le spese di lite vanno integralmente compensate, in assenza di effettivo contenzioso tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Giorgio
Cozzarini, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 833/2024, così decide:
1. accerta e dichiara che , nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) e residente in [...] IL è titolare esclusivo C.F._1
dell'intera piena proprietà del bene immobile così censito:
Comune di Sacile – Catasto Terreni – fg. 34 particella 138, per intervenuta usucapione ventennale, in aggiunta alla quota di cui è già titolare, delle residue quote di 36/540 intestate ai convenuti;
2. autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pordenone dell'acquisto a favore del ricorrente;
3. spese del presente giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Pordenone, il 2/4/2025
Il Giudice
dott. Giorgio Cozzarini
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