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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/07/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 520/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
BARTOLOMEO BOSCO, N. 45/1, GENOVA, presso lo studio degli Avv.ti ALESSANDRO
MASSA e MASSIMILIANO COSTAMAGNA che lo rappresentano e difendono in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P. I.V.A.: ), in persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
legale pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA DON LUIGI ORIONE, N. 18, MILANO, presso lo studio dell'Avv. ANNAMARIA GALLO che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza e rifiutato il contraddittorio su eventuali domande nuove, riformare in tutto o in parte la sentenza n. 2798/2023 del 13/11/2023 - Rep. 3005/2023 del 14/11/2023, pubblicata in data 13/11/2023, resa dal Tribunale di Genova, Sezione Sesta Civile, G.U. Dott. A. Del Nevo, a conclusione del procedimento n.
9319/2021 r.g. per i motivi, in fatto ed in diritto, sopra esposti, come segue:
1 - in via principale: in riforma dell'impugnanda sentenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1463
Cod. Civ. o comunque per le ragioni di diritto meglio viste e ritenute da Codesta Ecc.ma Corte, condannare (P.IVA e C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, sedente in Milano, via Brera 8, al pagamento e/o alla restituzione in favore dell'appellante della somma di € 7.500,00 quale prezzo originariamente versato dall'appellante per l'iscrizione al corso per cui è causa o della diversa somma meglio vista e ritenuta, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- in via subordinata: in riforma dell'impugnanda sentenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1464 Cod. Civ. o comunque per le ragioni di diritto meglio viste e ritenute da Codesta Ecc.ma
Corte, condannare (P.IVA e C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, sedente in Milano, via Brera 8, al pagamento e/o alla restituzione in favore dell'appellante della somma di € 5.500,00 o altro importo meglio visto e ritenuto congruo, anche secondo equità, quale riduzione del prezzo originariamente versato dall'appellante per l'iscrizione al corso per cui è causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- in caso di mancato accoglimento delle domande sopra proposte e in ogni caso in riforma dell'impugnanda sentenza, ridurre congruamente la condanna alle spese di lite nel precedente grado di giudizio.
Con vittoria di compensi professionali, rimborso forfettario, spese generali, I.V.A. se dovuta e
C.P.A. come per legge per entrambi i gradi di giudizio.”;
Per la parte appellata:
“- Rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto integralmente infondato in Parte_1
fatto e in diritto per i motivi di cui in atti, e confermare la sentenza n. 2798/2023 resa dal Tribunale di Genova in ogni sua parte.
- Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche del secondo grado di giudizio.”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione notificato il 12/10/2021, conveniva in giudizio, nanti il Parte_1
Tribunale di Genova, deducendo che: Controparte_1
- nel dicembre 2019, si era iscritto ad un corso di pasticceria professionale organizzato dalla società convenuta, per il quale aveva provveduto al versamento di € 7.500,00 di cui € 500,00 per l'iscrizione;
- prima di saldare la quota, aveva svolto un incontro conoscitivo con l'istituto convenuto, durante il quale aveva ricevuto informazioni sull'offerta del corso che comprendeva: diverse ore di lezioni pratiche presso la struttura ospitante, diverse lezioni frontali tenute da professionisti del settore, uno
2 stage formativo di circa 500 ore presso note realtà operative nella pasticceria e un'attività di tutoring da parte degli insegnanti in favore dei partecipanti;
- durante l'incontro, aveva rappresentato agli organizzatori di aver sostenuto un colloquio di lavoro nelle settimane precedenti presso una ditta di Rapallo, con l'impegno di essere assunto come dipendente all'inizio della stagione estiva, a partire da luglio 2020, e aveva ricevuto dagli organizzatori del corso rassicurazioni circa il rischio di possibili interferenze e/o sovrapposizioni con il corso, in quanto esso sarebbe iniziato alla fine di gennaio 2020 e terminato prima dell'inizio dell'estate del medesimo anno;
- al fine di poter frequentare il corso che doveva svolgersi a Milano, aveva preso ivi un alloggio in locazione e seguito la prima lezione in data 27/01/2020;
- nelle settimane successive e fino alla fine di febbraio 2020, quando era scoppiata l'emergenza pandemica Covid 19, si erano verificati diversi disguidi inerenti allo svolgimento del corso. In particolare, deduceva che gli organizzatori avevano pianificato lo svolgimento di lezioni di sole due giornate settimanali di tre ore ciascuna, con il rischio di far terminare il corso oltre il termine inizialmente prospettato;
- le richieste di chiarimenti rispetto a tali disguidi non avevano avuto una risposta soddisfacente, in quanto gli organizzatori non si erano mai premurati di comunicare agli allievi una pianificazione completa del corso;
- alla fine di febbraio 2020, con l'avvento della pandemia da Covid 19, la convenuta aveva comunicato ai partecipanti l'impossibilità di fruire in presenza delle lezioni, che quindi sarebbero proseguite in modalità telematica e, nei mesi di marzo e aprile 2020, le lezioni si erano effettivamente svolte solo in tale modalità;
- in vista della fine del c.d. “lockdown”, preannunciata per l'inizio di maggio 2020, insieme agli altri partecipanti, aveva chiesto informazioni circa la possibilità della ripresa delle lezioni in presenza e gli organizzatori rispondevano in modo affermativo, comunicando agli allievi che avrebbero ricevuto indicazioni operative al riguardo, tuttavia, solo alla fine del mese, la società organizzatrice aveva comunicato la ripresa delle lezioni a far data dal 9/06/2020, peraltro sempre da remoto;
- considerato l'imminente inizio dell'attività lavorativa stagionale e la risposta negativa alla propria richiesta di poter riprendere le lezioni dopo l'estate aveva chiesto alla convenuta il rimborso del prezzo versato e il risarcimento dei danni subiti consistiti nella mancata esperienza formativa e nelle spese sostenute per poter seguire il corso;
- aveva risposto negativamente a tali richieste e la negoziazione assistita, Controparte_1
iniziata in data 22/06/2020, aveva avuto esito negativo.
3 Pertanto, chiedeva:
- in via principale, di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di iscrizione al corso per sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1463 c.c. a causa dell'inizio dell'attività lavorativa stagionale, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del prezzo versato di € 7.500,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- in via subordinata, di accertare e dichiarare la legittimità del proprio recesso dal contratto ex art. 1464 c.c. e, per l'effetto, di condannare la convenuta al pagamento della somma di € 5.500,00, o diverso importo meglio visto, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado eccependo: Controparte_1
- di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto e che lo stravolgimento del programma del corso e delle modalità di fruizione delle lezioni era dipeso dalle misure restrittive emanate dall'Autorità Pubblica in ragione dell'emergenza pandemica da Covid 19;
- che, tuttavia, erano stati aggiunti contenuti formativi extra rispetto a quelli indicati nell'inziale programma di formazione;
- che mancavano i presupposti per l'accoglimento delle domande ex artt. 1463 e 1464 c.c., non avendo il manifestato l'impossibilità di seguire le lezioni oltre il mese di giugno 2020 al Pt_1 momento dell'iscrizione.
Pertanto, chiedeva il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate e la condanna dell'attore al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
3. Il Tribunale, istruiva la causa mediante l'escussione di testi ed all'esito, con sentenza n.
2798/2023 del 13/11/2023, rigettava tutte le domande attoree e la domanda ex art. 96 c.p.c. della convenuta, condannando il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
In particolare riteneva infondata la domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione dal momento che il corso era proseguito, nonostante la pandemia, e giunto a conclusione con la consegna dei diplomi agli altri allievi e che la circostanza dell'assunzione di un impegno lavorativo per l'estate 2020 da parte dell'attore (della cui comunicazione alla convenuta non vi era prova) poteva rappresentare, tutt'al più, una circostanza personale e soggettiva di impossibilità a seguire il corso, non rilevante ai fini dell'art. 1463 c.c.
Inoltre, riteneva infondata la domanda di accertamento dell'intervenuto legittimo recesso dal contratto, in quanto, pur considerata vessatoria la clausola contrattuale che stabiliva la possibilità di recedere dal contratto entro 7 giorni dalla sua sottoscrizione, risultava essere comunque inutilmente decorso il termine più lungo di 14 giorni stabilito dall'art. 52, c. 1 cod. cons.
4 Quanto all'applicabilità dell'art. 1464 c.c., il Tribunale non riteneva sussisterne i presupposti, perché, da un lato, l'impossibilità temporanea e parziale della prosecuzione del corso era venuta meno a partire dal 9/06/2020 e, dall'altro, non poteva ritenersi sussistere un'apprezzabile mancanza di interesse da parte del creditore alla prosecuzione del corso stesso. Pt_1
Infine, il Tribunale non riteneva sussistenti i presupposti per la condanna dell'attore al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
5. In data 10/05/2024, proponeva appello avverso detta sentenza, formulando tre Parte_1
motivi di impugnazione.
5.1 Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione per aver rigettato la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1463 c.c. e conseguente richiesta di restituzione del prezzo versato, in violazione dell'art. 1256 c.c. che prevede che l'impossibilità della prestazione possa configurarsi anche quando viene a mancare un interesse del creditore all'esecuzione della prestazione. Infatti, secondo l'appellante, nel caso di specie, l'inadeguatezza dei contenuti formativi offerti da controparte solo mediante lezioni da remoto e l'inizio di un'attività lavorativa stagionale già prefissata, confliggente con la prosecuzione del corso, erano elementi sufficienti a giustificare l'applicabilità dell'art. 1256 c.c.
Inoltre, l'appellante lamenta la mancata considerazione, da parte del Giudice di prime cure, delle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio, volte a provare che il aveva comunicato al Pt_1 momento dell'iscrizione la circostanza dell'inizio di un'attività lavorativa nell'estate 2020.
5.2 Con il secondo motivo di censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda subordinata di recesso e di restituzione di parte del prezzo versato per impossibilità temporanea ex art. 1464 c.c., osservando che il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali che attestavano il rifiuto di
[...] di concedere agli allievi la possibilità di riprendere le lezioni dopo l'estate, in date Controparte_1
compatibili con le loro esigenze lavorative e che aveva erroneamente ritenuto dirimente il termine di 14 giorni per il recesso dalla conclusione del contratto, mentre l'art. 1464 c.c. consente alla parte di recedere dal contratto nel caso di impossibilità parziale di eseguire la prestazione, circostanza che, per sua natura, non può che maturare in un tempo successivo alla stipulazione del contratto stesso. Conseguentemente il recesso doveva considerarsi legittimo e altrettanto legittima doveva considerarsi la richiesta di restituzione di una parte del prezzo versato.
5.3 Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione del
Tribunale sulla condanna al pagamento delle spese di lite, deducendo l'eccessività della loro
5 quantificazione avuto riguardo al D.M. 147/2022. In ogni caso, chiede la riforma del regolamento delle spese di lite del primo grado in conseguenza dell'accoglimento del proprio appello.
6. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello avversario e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado.
Preliminarmente, l'appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello per aver l'appellante mutato, in appello, la qualificazione normativa del caso di specie, affermando, per la prima volta,
l'applicabilità dell'art. 1256 c.c., i cui presupposti differiscono da quelli previsti dall'art. 1463 c.c. e per essersi l'appellante limitato a riproporre le argomentazioni dedotte in primo grado.
Nel merito, l'appellata eccepisce l'infondatezza dell'appello, deducendo che:
- non si era verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1256 c.c., in quanto il corso era proseguito senza interruzioni, se pur in modalità alternative rispetto a quelle inizialmente promesse, in ragione dello scoppio della pandemia da Covid 19, con la conseguenza che l'interesse del creditore doveva ritenersi soddisfatto;
Pt_1
- il Tribunale aveva correttamente valorizzato le dichiarazioni testimoniali, in quanto, a parte la teste – unico teste presente al primo incontro il che, peraltro, aveva negato la Tes_1 Pt_1
circostanza – gli altri testi si sono limitati a rilasciare dichiarazioni de relato;
- nella mail del 12/05/2020 del , avente ad oggetto la richiesta di rimborso, quest'ultimo non Pt_1
aveva menzionato l'impegno lavorativo estivo;
- in ogni caso, il patto formativo sottoscritto dall'appellante prevedeva espressamente che al termine del percorso d'aula e laboratorio vi sarebbe stato uno stage curriculare di 3 mesi da concludersi entro il 30/10/2020, con l'esame finale da svolgersi entro il 30/11/2020;
- non sussistevano i presupposti per il recesso ex art. 1464 c.c. mancando un'impossibilità sopravvenuta tale da giustificarlo, considerato, altresì, che l'interruzione della frequenza delle lezioni da parte del era da imputarsi ad una sua scelta libera ed unilaterale;
Pt_1
- infine, il Giudice di prime cure aveva correttamente applicato lo scaglione previsto dal D.M.
147/2022 per la liquidazione delle spese di lite.
7. All'udienza del 12/06/2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali, il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
8. L'appello va accolto nei limiti di cui infra.
I primi due motivi di appello vanno esaminati congiuntamente riguardando il corretto inquadramento normativo della fattispecie e delle conseguenze dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione.
6 8.1 In via generale si osserva che la legislazione vigente disciplina i rimedi conseguenti alle sopravvenienze che incidono sull'equilibrio del contratto o sulla possibilità di eseguirne la prestazione, aventi natura demolitiva e non conservativa del contratto mediante la previsione di cui all'art. 1463 c.c., per l'impossibilità totale della prestazione, che dispone lo scioglimento del contratto previa restituzione della porzione di prestazione già ricevuta;
l'art. 1464 c.c. nel caso in cui l'impossibilità di adempiere alla prestazione da parte di uno dei contraenti sia solo parziale, che dà alla controparte il diritto di scegliere tra la corrispondente riduzione della propria prestazione ed il recesso dal contratto. Si tratta di un'impossibilità parziale ma, pur sempre, definitiva, posto che l'impossibilità temporanea, non imputabile, è regolata dall'art. 1256, comma 2, c.c.
La Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di risoluzione del contratto,
l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione”. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8766 del 29/03/2019).
Al riguardo, va precisato che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione ( Cassazione civile, sez.
III, 20/12/2007, n. 26959; cfr. altresì Cass., 24/7/2007, n. 163151. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 8766 del 29/03/2019).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha statuito che “Nei contratti a prestazioni corrispettive,
l'impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore non determina la risoluzione, ma la sola sospensione del contratto, per la cui ripresa non è necessaria una messa in mora, pur occorrendo che sussista ancora l'interesse del debitore a conseguire la prestazione e che il contraente fosse a conoscenza della causa di impossibilità temporanea.
(Fattispecie relativa all'interruzione temporanea della somministrazione di energia elettrica a causa del furto dei cavi elettrici perpetrato da terzi)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20811 del 02/10/2014).
7 8.2 Nella specie l'emergenza coronavirus ha comportato un ritardo nella tempistica di svolgimento del corso che, tuttavia, almeno per la parte relativa alle lezioni formative risulta essere stato svolto
(cfr patto formativo, doc 2 appellata;
planning lezioni a distanza, registro presenze, doc 8-10-12).
8.3 Tuttavia, mentre secondo il patto formativo le lezioni avrebbero dovuto essere completate entro l'8 aprile 2020, le stesse hanno subito un inevitabile slittamento con conseguente modifica del calendario per cui sono state parzialmente svolte a distanza (per circa 40 ore) e il completamento delle lezioni in presenza è stato svolto nei mesi di giugno e luglio 2020.
Non risulta peraltro essere stato svolto lo stage formativo di tre mesi che si sarebbe dovuto concludere entro il mese di ottobre 2020 atteso che dal registro prodotto da risulta che CP_1
l'esame finale è stato sostenuto in data 23/7/2020.
Non è contestato che gli altri iscritti al corso lo abbiano completato, abbiano sostenuto l'esame e ricevuto il relativo attestato.
8.4 Quanto alla posizione del , seppure debba condividersi la decisione impugnata nella Pt_1
parte in cui ha ritenuto non provata la avvenuta comunicazione agli organizzatori del corso durante il colloquio conoscitivo avvenuto nel novembre 2019, attesa l'inattendibilità dei testi Testimone_2
e che hanno riferito de relato la circostanza in quanto appresa dallo stesso Testimone_3
appellante, e smentita dalla teste presente al colloquio, tuttavia risulta che questi, con Tes_1
lettera del legale in data 28/5/2020 ha comunicato la volontà di recedere non avendo più interesse alla prosecuzione del corso per la concretizzazione di impegno lavorativo a far data dal 1/7/2020.
Ipotesi che effettivamente è stata provata mediante la produzione del relativo contratto di lavoro.
Pertanto, in epoca antecedente la ripresa delle lezioni in presenza, avvenuta a decorrere dal
9/6/2020, e quindi in un momento in cui era evidente che il corso non avrebbe potuto essere terminato entro il 30 giugno successivo, il , in ragione dell'occasione di lavoro non ha avuto Pt_1
più interesse alla prestazione del debitore.
8.5 Conseguentemente ha legittimamente esercitato il recesso con diritto a ricevere, come da domanda, la corresponsione di parte del prezzo versato in ragione della parziale prestazione ricevuta, come da domanda.
Quanto all'importo oggetto di domanda nessuna doglianza è stata espressa sul punto da controparte.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento dell'appello
[...]
deve essere condannata al pagamento in favore di dell'importo di € CP_1 Parte_1
5.500,00 oltre interessi legali dalla della domanda al saldo.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da determinarsi in ragione della riformata decisione, pare equo compensarle in ragione di un terzo atteso
8 l'accoglimento solo parziale della domanda, dovendo essere poste a carico di parte appellata in ragione dei due terzi nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, scaglione di riferimento da € 5.200,00 a € 26.000,00 secondo i valori minimi tenuto conto dell'oggetto della causa e del tenue valore della condanna.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Genova n. n. 2798/2023 del 13/11/2023 e per l'effetto
2) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
dell'importo di € 5.500,00 oltre interessi nella misura legale dalla data della
[...]
domanda al saldo effettivo;
3) Condanna al pagamento dei 2/3 delle spese di lite di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio in favore di che liquida per la frazione: Parte_1 per il primo grado in € 1.693,00 oltre 15% per spese generali e oltre IVA e accessori di legge;
per il grado di appello in € 1.937,00 oltre 15% per spese generali e oltre IVA e accessori di legge;
4) Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio per il restante terzo.
Genova, 18 giugno 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott.ssa Rossella Atzeni
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 520/2024 R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
BARTOLOMEO BOSCO, N. 45/1, GENOVA, presso lo studio degli Avv.ti ALESSANDRO
MASSA e MASSIMILIANO COSTAMAGNA che lo rappresentano e difendono in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLANTE
CONTRO
C.F. e P. I.V.A.: ), in persona del rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
legale pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA DON LUIGI ORIONE, N. 18, MILANO, presso lo studio dell'Avv. ANNAMARIA GALLO che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adìta, respinta ogni contraria istanza e rifiutato il contraddittorio su eventuali domande nuove, riformare in tutto o in parte la sentenza n. 2798/2023 del 13/11/2023 - Rep. 3005/2023 del 14/11/2023, pubblicata in data 13/11/2023, resa dal Tribunale di Genova, Sezione Sesta Civile, G.U. Dott. A. Del Nevo, a conclusione del procedimento n.
9319/2021 r.g. per i motivi, in fatto ed in diritto, sopra esposti, come segue:
1 - in via principale: in riforma dell'impugnanda sentenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1463
Cod. Civ. o comunque per le ragioni di diritto meglio viste e ritenute da Codesta Ecc.ma Corte, condannare (P.IVA e C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, sedente in Milano, via Brera 8, al pagamento e/o alla restituzione in favore dell'appellante della somma di € 7.500,00 quale prezzo originariamente versato dall'appellante per l'iscrizione al corso per cui è causa o della diversa somma meglio vista e ritenuta, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- in via subordinata: in riforma dell'impugnanda sentenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
1464 Cod. Civ. o comunque per le ragioni di diritto meglio viste e ritenute da Codesta Ecc.ma
Corte, condannare (P.IVA e C.F. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, sedente in Milano, via Brera 8, al pagamento e/o alla restituzione in favore dell'appellante della somma di € 5.500,00 o altro importo meglio visto e ritenuto congruo, anche secondo equità, quale riduzione del prezzo originariamente versato dall'appellante per l'iscrizione al corso per cui è causa, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- in caso di mancato accoglimento delle domande sopra proposte e in ogni caso in riforma dell'impugnanda sentenza, ridurre congruamente la condanna alle spese di lite nel precedente grado di giudizio.
Con vittoria di compensi professionali, rimborso forfettario, spese generali, I.V.A. se dovuta e
C.P.A. come per legge per entrambi i gradi di giudizio.”;
Per la parte appellata:
“- Rigettare l'appello proposto dal sig. in quanto integralmente infondato in Parte_1
fatto e in diritto per i motivi di cui in atti, e confermare la sentenza n. 2798/2023 resa dal Tribunale di Genova in ogni sua parte.
- Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche del secondo grado di giudizio.”.
MOTIVAZIONE
1. Con atto di citazione notificato il 12/10/2021, conveniva in giudizio, nanti il Parte_1
Tribunale di Genova, deducendo che: Controparte_1
- nel dicembre 2019, si era iscritto ad un corso di pasticceria professionale organizzato dalla società convenuta, per il quale aveva provveduto al versamento di € 7.500,00 di cui € 500,00 per l'iscrizione;
- prima di saldare la quota, aveva svolto un incontro conoscitivo con l'istituto convenuto, durante il quale aveva ricevuto informazioni sull'offerta del corso che comprendeva: diverse ore di lezioni pratiche presso la struttura ospitante, diverse lezioni frontali tenute da professionisti del settore, uno
2 stage formativo di circa 500 ore presso note realtà operative nella pasticceria e un'attività di tutoring da parte degli insegnanti in favore dei partecipanti;
- durante l'incontro, aveva rappresentato agli organizzatori di aver sostenuto un colloquio di lavoro nelle settimane precedenti presso una ditta di Rapallo, con l'impegno di essere assunto come dipendente all'inizio della stagione estiva, a partire da luglio 2020, e aveva ricevuto dagli organizzatori del corso rassicurazioni circa il rischio di possibili interferenze e/o sovrapposizioni con il corso, in quanto esso sarebbe iniziato alla fine di gennaio 2020 e terminato prima dell'inizio dell'estate del medesimo anno;
- al fine di poter frequentare il corso che doveva svolgersi a Milano, aveva preso ivi un alloggio in locazione e seguito la prima lezione in data 27/01/2020;
- nelle settimane successive e fino alla fine di febbraio 2020, quando era scoppiata l'emergenza pandemica Covid 19, si erano verificati diversi disguidi inerenti allo svolgimento del corso. In particolare, deduceva che gli organizzatori avevano pianificato lo svolgimento di lezioni di sole due giornate settimanali di tre ore ciascuna, con il rischio di far terminare il corso oltre il termine inizialmente prospettato;
- le richieste di chiarimenti rispetto a tali disguidi non avevano avuto una risposta soddisfacente, in quanto gli organizzatori non si erano mai premurati di comunicare agli allievi una pianificazione completa del corso;
- alla fine di febbraio 2020, con l'avvento della pandemia da Covid 19, la convenuta aveva comunicato ai partecipanti l'impossibilità di fruire in presenza delle lezioni, che quindi sarebbero proseguite in modalità telematica e, nei mesi di marzo e aprile 2020, le lezioni si erano effettivamente svolte solo in tale modalità;
- in vista della fine del c.d. “lockdown”, preannunciata per l'inizio di maggio 2020, insieme agli altri partecipanti, aveva chiesto informazioni circa la possibilità della ripresa delle lezioni in presenza e gli organizzatori rispondevano in modo affermativo, comunicando agli allievi che avrebbero ricevuto indicazioni operative al riguardo, tuttavia, solo alla fine del mese, la società organizzatrice aveva comunicato la ripresa delle lezioni a far data dal 9/06/2020, peraltro sempre da remoto;
- considerato l'imminente inizio dell'attività lavorativa stagionale e la risposta negativa alla propria richiesta di poter riprendere le lezioni dopo l'estate aveva chiesto alla convenuta il rimborso del prezzo versato e il risarcimento dei danni subiti consistiti nella mancata esperienza formativa e nelle spese sostenute per poter seguire il corso;
- aveva risposto negativamente a tali richieste e la negoziazione assistita, Controparte_1
iniziata in data 22/06/2020, aveva avuto esito negativo.
3 Pertanto, chiedeva:
- in via principale, di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di iscrizione al corso per sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1463 c.c. a causa dell'inizio dell'attività lavorativa stagionale, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del prezzo versato di € 7.500,00, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- in via subordinata, di accertare e dichiarare la legittimità del proprio recesso dal contratto ex art. 1464 c.c. e, per l'effetto, di condannare la convenuta al pagamento della somma di € 5.500,00, o diverso importo meglio visto, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado eccependo: Controparte_1
- di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni derivanti dal contratto e che lo stravolgimento del programma del corso e delle modalità di fruizione delle lezioni era dipeso dalle misure restrittive emanate dall'Autorità Pubblica in ragione dell'emergenza pandemica da Covid 19;
- che, tuttavia, erano stati aggiunti contenuti formativi extra rispetto a quelli indicati nell'inziale programma di formazione;
- che mancavano i presupposti per l'accoglimento delle domande ex artt. 1463 e 1464 c.c., non avendo il manifestato l'impossibilità di seguire le lezioni oltre il mese di giugno 2020 al Pt_1 momento dell'iscrizione.
Pertanto, chiedeva il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate e la condanna dell'attore al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
3. Il Tribunale, istruiva la causa mediante l'escussione di testi ed all'esito, con sentenza n.
2798/2023 del 13/11/2023, rigettava tutte le domande attoree e la domanda ex art. 96 c.p.c. della convenuta, condannando il al pagamento delle spese di lite. Pt_1
In particolare riteneva infondata la domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione dal momento che il corso era proseguito, nonostante la pandemia, e giunto a conclusione con la consegna dei diplomi agli altri allievi e che la circostanza dell'assunzione di un impegno lavorativo per l'estate 2020 da parte dell'attore (della cui comunicazione alla convenuta non vi era prova) poteva rappresentare, tutt'al più, una circostanza personale e soggettiva di impossibilità a seguire il corso, non rilevante ai fini dell'art. 1463 c.c.
Inoltre, riteneva infondata la domanda di accertamento dell'intervenuto legittimo recesso dal contratto, in quanto, pur considerata vessatoria la clausola contrattuale che stabiliva la possibilità di recedere dal contratto entro 7 giorni dalla sua sottoscrizione, risultava essere comunque inutilmente decorso il termine più lungo di 14 giorni stabilito dall'art. 52, c. 1 cod. cons.
4 Quanto all'applicabilità dell'art. 1464 c.c., il Tribunale non riteneva sussisterne i presupposti, perché, da un lato, l'impossibilità temporanea e parziale della prosecuzione del corso era venuta meno a partire dal 9/06/2020 e, dall'altro, non poteva ritenersi sussistere un'apprezzabile mancanza di interesse da parte del creditore alla prosecuzione del corso stesso. Pt_1
Infine, il Tribunale non riteneva sussistenti i presupposti per la condanna dell'attore al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
5. In data 10/05/2024, proponeva appello avverso detta sentenza, formulando tre Parte_1
motivi di impugnazione.
5.1 Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione per aver rigettato la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1463 c.c. e conseguente richiesta di restituzione del prezzo versato, in violazione dell'art. 1256 c.c. che prevede che l'impossibilità della prestazione possa configurarsi anche quando viene a mancare un interesse del creditore all'esecuzione della prestazione. Infatti, secondo l'appellante, nel caso di specie, l'inadeguatezza dei contenuti formativi offerti da controparte solo mediante lezioni da remoto e l'inizio di un'attività lavorativa stagionale già prefissata, confliggente con la prosecuzione del corso, erano elementi sufficienti a giustificare l'applicabilità dell'art. 1256 c.c.
Inoltre, l'appellante lamenta la mancata considerazione, da parte del Giudice di prime cure, delle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio, volte a provare che il aveva comunicato al Pt_1 momento dell'iscrizione la circostanza dell'inizio di un'attività lavorativa nell'estate 2020.
5.2 Con il secondo motivo di censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda subordinata di recesso e di restituzione di parte del prezzo versato per impossibilità temporanea ex art. 1464 c.c., osservando che il Giudice di prime cure non aveva tenuto conto delle dichiarazioni testimoniali che attestavano il rifiuto di
[...] di concedere agli allievi la possibilità di riprendere le lezioni dopo l'estate, in date Controparte_1
compatibili con le loro esigenze lavorative e che aveva erroneamente ritenuto dirimente il termine di 14 giorni per il recesso dalla conclusione del contratto, mentre l'art. 1464 c.c. consente alla parte di recedere dal contratto nel caso di impossibilità parziale di eseguire la prestazione, circostanza che, per sua natura, non può che maturare in un tempo successivo alla stipulazione del contratto stesso. Conseguentemente il recesso doveva considerarsi legittimo e altrettanto legittima doveva considerarsi la richiesta di restituzione di una parte del prezzo versato.
5.3 Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione del
Tribunale sulla condanna al pagamento delle spese di lite, deducendo l'eccessività della loro
5 quantificazione avuto riguardo al D.M. 147/2022. In ogni caso, chiede la riforma del regolamento delle spese di lite del primo grado in conseguenza dell'accoglimento del proprio appello.
6. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello avversario e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado.
Preliminarmente, l'appellata eccepisce l'inammissibilità dell'appello per aver l'appellante mutato, in appello, la qualificazione normativa del caso di specie, affermando, per la prima volta,
l'applicabilità dell'art. 1256 c.c., i cui presupposti differiscono da quelli previsti dall'art. 1463 c.c. e per essersi l'appellante limitato a riproporre le argomentazioni dedotte in primo grado.
Nel merito, l'appellata eccepisce l'infondatezza dell'appello, deducendo che:
- non si era verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1256 c.c., in quanto il corso era proseguito senza interruzioni, se pur in modalità alternative rispetto a quelle inizialmente promesse, in ragione dello scoppio della pandemia da Covid 19, con la conseguenza che l'interesse del creditore doveva ritenersi soddisfatto;
Pt_1
- il Tribunale aveva correttamente valorizzato le dichiarazioni testimoniali, in quanto, a parte la teste – unico teste presente al primo incontro il che, peraltro, aveva negato la Tes_1 Pt_1
circostanza – gli altri testi si sono limitati a rilasciare dichiarazioni de relato;
- nella mail del 12/05/2020 del , avente ad oggetto la richiesta di rimborso, quest'ultimo non Pt_1
aveva menzionato l'impegno lavorativo estivo;
- in ogni caso, il patto formativo sottoscritto dall'appellante prevedeva espressamente che al termine del percorso d'aula e laboratorio vi sarebbe stato uno stage curriculare di 3 mesi da concludersi entro il 30/10/2020, con l'esame finale da svolgersi entro il 30/11/2020;
- non sussistevano i presupposti per il recesso ex art. 1464 c.c. mancando un'impossibilità sopravvenuta tale da giustificarlo, considerato, altresì, che l'interruzione della frequenza delle lezioni da parte del era da imputarsi ad una sua scelta libera ed unilaterale;
Pt_1
- infine, il Giudice di prime cure aveva correttamente applicato lo scaglione previsto dal D.M.
147/2022 per la liquidazione delle spese di lite.
7. All'udienza del 12/06/2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali, il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
8. L'appello va accolto nei limiti di cui infra.
I primi due motivi di appello vanno esaminati congiuntamente riguardando il corretto inquadramento normativo della fattispecie e delle conseguenze dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione.
6 8.1 In via generale si osserva che la legislazione vigente disciplina i rimedi conseguenti alle sopravvenienze che incidono sull'equilibrio del contratto o sulla possibilità di eseguirne la prestazione, aventi natura demolitiva e non conservativa del contratto mediante la previsione di cui all'art. 1463 c.c., per l'impossibilità totale della prestazione, che dispone lo scioglimento del contratto previa restituzione della porzione di prestazione già ricevuta;
l'art. 1464 c.c. nel caso in cui l'impossibilità di adempiere alla prestazione da parte di uno dei contraenti sia solo parziale, che dà alla controparte il diritto di scegliere tra la corrispondente riduzione della propria prestazione ed il recesso dal contratto. Si tratta di un'impossibilità parziale ma, pur sempre, definitiva, posto che l'impossibilità temporanea, non imputabile, è regolata dall'art. 1256, comma 2, c.c.
La Corte di Cassazione ha statuito che “In tema di risoluzione del contratto,
l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione”. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8766 del 29/03/2019).
Al riguardo, va precisato che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione ( Cassazione civile, sez.
III, 20/12/2007, n. 26959; cfr. altresì Cass., 24/7/2007, n. 163151. Cass. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 8766 del 29/03/2019).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha statuito che “Nei contratti a prestazioni corrispettive,
l'impossibilità temporanea sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore non determina la risoluzione, ma la sola sospensione del contratto, per la cui ripresa non è necessaria una messa in mora, pur occorrendo che sussista ancora l'interesse del debitore a conseguire la prestazione e che il contraente fosse a conoscenza della causa di impossibilità temporanea.
(Fattispecie relativa all'interruzione temporanea della somministrazione di energia elettrica a causa del furto dei cavi elettrici perpetrato da terzi)” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 20811 del 02/10/2014).
7 8.2 Nella specie l'emergenza coronavirus ha comportato un ritardo nella tempistica di svolgimento del corso che, tuttavia, almeno per la parte relativa alle lezioni formative risulta essere stato svolto
(cfr patto formativo, doc 2 appellata;
planning lezioni a distanza, registro presenze, doc 8-10-12).
8.3 Tuttavia, mentre secondo il patto formativo le lezioni avrebbero dovuto essere completate entro l'8 aprile 2020, le stesse hanno subito un inevitabile slittamento con conseguente modifica del calendario per cui sono state parzialmente svolte a distanza (per circa 40 ore) e il completamento delle lezioni in presenza è stato svolto nei mesi di giugno e luglio 2020.
Non risulta peraltro essere stato svolto lo stage formativo di tre mesi che si sarebbe dovuto concludere entro il mese di ottobre 2020 atteso che dal registro prodotto da risulta che CP_1
l'esame finale è stato sostenuto in data 23/7/2020.
Non è contestato che gli altri iscritti al corso lo abbiano completato, abbiano sostenuto l'esame e ricevuto il relativo attestato.
8.4 Quanto alla posizione del , seppure debba condividersi la decisione impugnata nella Pt_1
parte in cui ha ritenuto non provata la avvenuta comunicazione agli organizzatori del corso durante il colloquio conoscitivo avvenuto nel novembre 2019, attesa l'inattendibilità dei testi Testimone_2
e che hanno riferito de relato la circostanza in quanto appresa dallo stesso Testimone_3
appellante, e smentita dalla teste presente al colloquio, tuttavia risulta che questi, con Tes_1
lettera del legale in data 28/5/2020 ha comunicato la volontà di recedere non avendo più interesse alla prosecuzione del corso per la concretizzazione di impegno lavorativo a far data dal 1/7/2020.
Ipotesi che effettivamente è stata provata mediante la produzione del relativo contratto di lavoro.
Pertanto, in epoca antecedente la ripresa delle lezioni in presenza, avvenuta a decorrere dal
9/6/2020, e quindi in un momento in cui era evidente che il corso non avrebbe potuto essere terminato entro il 30 giugno successivo, il , in ragione dell'occasione di lavoro non ha avuto Pt_1
più interesse alla prestazione del debitore.
8.5 Conseguentemente ha legittimamente esercitato il recesso con diritto a ricevere, come da domanda, la corresponsione di parte del prezzo versato in ragione della parziale prestazione ricevuta, come da domanda.
Quanto all'importo oggetto di domanda nessuna doglianza è stata espressa sul punto da controparte.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento dell'appello
[...]
deve essere condannata al pagamento in favore di dell'importo di € CP_1 Parte_1
5.500,00 oltre interessi legali dalla della domanda al saldo.
9. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio da determinarsi in ragione della riformata decisione, pare equo compensarle in ragione di un terzo atteso
8 l'accoglimento solo parziale della domanda, dovendo essere poste a carico di parte appellata in ragione dei due terzi nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, scaglione di riferimento da € 5.200,00 a € 26.000,00 secondo i valori minimi tenuto conto dell'oggetto della causa e del tenue valore della condanna.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Genova n. n. 2798/2023 del 13/11/2023 e per l'effetto
2) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_1
dell'importo di € 5.500,00 oltre interessi nella misura legale dalla data della
[...]
domanda al saldo effettivo;
3) Condanna al pagamento dei 2/3 delle spese di lite di Controparte_1
entrambi i gradi di giudizio in favore di che liquida per la frazione: Parte_1 per il primo grado in € 1.693,00 oltre 15% per spese generali e oltre IVA e accessori di legge;
per il grado di appello in € 1.937,00 oltre 15% per spese generali e oltre IVA e accessori di legge;
4) Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio per il restante terzo.
Genova, 18 giugno 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott.ssa Rossella Atzeni
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