Ordinanza collegiale 12 febbraio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00569/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01219/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2025, proposto da
SI ES, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Nunziata e Cinzia Nunziata, e Gaetano Nunziata, rappresentato e difeso in proprio e dall’avvocato Cinzia Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 9.1.2024, n. 6, passata in giudicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026, la dott.ssa IL ET e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la professoressa SI ES, insegnante non di ruolo con contratti a tempo determinato, e l’avvocato Gaetano Nunziata hanno presentato congiuntamente ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 9 gennaio 2024, n. 6, passata in giudicato, la quale ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito:
i) ad emettere in favore della professoressa SI ES la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ogni anno scolastico, con riferimento agli a.s. 2019/20 e 2020/21 e, quindi, ad erogarle l’importo complessivo di € 1.000,00, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei singoli diritti di accredito al saldo;
ii) a rifondere le spese di lite alla docente, liquidate in € 1.133,00 per onorari, oltre spese forfettarie del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avvocato Gaetano Nunziata;
Rilevato in primo luogo che:
- la professoressa ES, titolare del diritto sostanziale all’attivazione della carta del docente, ha chiesto la messa a disposizione dello strumento formativo con l’importo di € 1.000,00 oltre accessori;
- è decorso il termine dilatorio (c.d. di grazia) di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, avendo la parte ricorrente notificato la decisione presso la sede reale dell’Amministrazione in data 14 febbraio 2024;
- il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non ha svolto alcuna contestazione, onde non ha assolto all’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.;
Ritenuto, pertanto, che l’ actio iudicati sia fondata in relazione alla domanda della professoressa ES e che, quindi, debba ordinarsi all’Amministrazione scolastica il compimento degli atti giuridici e materiali necessari per dare esecuzione al giudicato, rilasciando alla ricorrente la carta del docente ed accreditando sulla stessa la somma di € 1.000,00 con i relativi accessori, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
Ritenuto, per il caso di perdurante inadempienza, di nominare commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente;
Ritenuto, inoltre, di accogliere la domanda di irrogazione di un’ astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., fissando la penalità di mora nella misura di € 10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato e assumendo:
- quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice, essendo necessaria un’attività aggiuntiva rispetto al versamento di somme di denaro, costituita dall’emissione della carta elettronica intestata alla docente;
- quale dies ad quem il giorno dell’adempimento o, in difetto, quello dell’insediamento del commissario ad acta ;
Rilevato in secondo luogo che:
- l’avvocato Nunziata, titolare del credito antistatario ex art. 93 c.p.c., ha agito in proprio, in qualità di difensore distrattario, instando per il versamento delle spese processuali;
- a pag. 2 del ricorso in ottemperanza, però, egli ha dato atto di avere ricevuto il pagamento dell’onorario da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito: di conseguenza, con ordinanza n. 175 del 12 febbraio 2026, questo T.A.R. ha chiesto chiarimenti in proposito, sollecitando il procuratore a precisare se avesse o meno ottenuto il rimborso delle spese di lite da parte dell’Amministrazione;
- l’avvocato Nunziata non ha fornito i richiesti chiarimenti, astenendosi da qualsivoglia spiegazione;
Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda dell’avvocato Nunziata di ottemperanza della sentenza nella parte in cui ha disposto il pagamento delle spese giudiziali, per la contraddizione delle allegazioni attoree sul punto e per il comportamento processuale omissivo del difensore agente in proprio, valutabile quale argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.;
Ritenuto, infine, che le spese di lite debbano seguire, come di regola, la soccombenza sulla domanda della ricorrente SI ES, determinandone l’importo in considerazione della natura e del carattere seriale della controversia, nonché della riconosciuta assimilazione, a questi fini, del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive (Cons. St., sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247), con liquidazione in dispositivo e con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
i) accoglie la domanda della ricorrente SI ES e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di ottemperare al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 9 gennaio 2024, n. 6, rilasciando alla professoressa SI ES la carta del docente con accredito della somma di € 1.000,00 (mille//00) e relativi accessori, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronunzia;
- per il caso di perdurante inadempimento, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una penalità di mora per l’eventuale ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura e con le modalità indicate in motivazione;
ii) rigetta la domanda del ricorrente avvocato Gaetano Nunziata;
iii) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente SI ES, liquidandole forfettariamente nell’importo di € 500,00 (cinquecento//00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore degli avvocati Gaetano Nunziata e Cinzia Nunziata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
CA BE, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
IL ET, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IL ET | CA BE |
IL SEGRETARIO