Sentenza breve 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 16/03/2026, n. 4798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4798 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04798/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13830/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13830 del 2025, proposto da TI RI DE SA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuliano Giannini, Giovanni Morelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. n. 56018 del 16/10/2025, di rigetto della domanda della ricorrente acquisita al protocollo con n. 27080 in data 17/10/2022, volta al riconoscimento in Italia del titolo di studio di specializzazione conseguito all'Estero (Romania) ai fini dell'insegnamento su posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado (ADSS);
- di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso, ivi compreso ove occorra il parere sfavorevole reso dal MUR, trasmesso con nota DGINTCO n. 12486 del 20/8/2024 ed acquisito dalla Direzione Generale degli Ordinamenti scolastici prot. n. DGOSV n. 35917 del 20/8/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa LA CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto che, con memoria del 04.03.2026, l’Amministrazione resistente ha depositato l’atto della ricorrente di rinuncia all’istanza n. 18153 del 30/05/2022, acquisita con prot. n. 27080 del 17/10/2022, con la quale era stato richiesto il riconoscimento del titolo conseguito all’estero per l’insegnamento su posto sostegno, al fine di partecipare ai percorsi “INDIRE” di cui al Decreto Interministeriale n. 77/2025;
Considerato che con la sentenza n. 7668, pubblicata in data 1° ottobre 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Settima, in un caso analogo a quello in esame, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio per sopravvenuto difetto di interesse in capo all’originario ricorrente, precisando che la rinuncia all’istanza di riconoscimento «impone l’annullamento senza rinvio, come detto, della sentenza impugnata, per sopravvenuto difetto di interesse in capo all’originario ricorrente (…), stante il venir meno di un interesse concreto ed attuale alla decisione;
Trattenuta la causa in decisione all’udienza del giorno 4 marzo 2026;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., stante il fatto che la rinuncia all’istanza di riconoscimento comporta il sopravvenuto difetto di interesse in capo all’originaria ricorrente, per il venir meno di un interesse concreto ed attuale alla decisione;
Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE AN, Presidente
Marco Arcuri, Referendario
LA CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA CI | IE AN |
IL SEGRETARIO