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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva assunta dal Giudice istruttore all'udienza del 13/6/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3612/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Tiziana Lamberti, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso l'avv. Giancarlo Ciccarello, rappresentante e difensore;
– resistente –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
_______________
Con ricorso depositato il 27/2/2023, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 4/8/1999 a Monreale, in costanza del quale CP_1 sono nati i figli (il 9/6/2003) e (il 3/6/2005), ha chiesto la pronuncia della Per_1 Per_2
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con memoria di costituzione del 10/5/2023, si è costituita chiedendo, CP_1
parimenti, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla memoria di costituzione.
All'udienza del 22/5/2023 le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente
f.f. che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 10/6/2023, ha: autorizzato i coniugi a continuare vivere separati;
posto a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di € 150,00 a titolo di Parte_1 mantenimento ordinario della figlia oltre al 50% delle spese extra assegno. Per_2
All'udienza del 22/4/2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia immediata sulla sola questione di stato e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle domande di contenuto economico.
La causa è stata pertanto assunta in decisione sulla sola questione prospettata e, con sentenza non definitiva n. 2245/2024 del 24/4/2024, il Tribunale ha accolto la domanda tendente ad ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Proseguito il giudizio, con ordinanza del 13/1/2025, il Giudice istruttore ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“• obbligo a carico di entrambe le parti di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente in favore della figlia la somma di € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento Per_2 della stessa;
• obbligo a carico di ciascun genitore di sostenere le spese straordinarie relative alla figlia nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;
• assegno unico come per legge”.
All'udienza del 13/6/2025, le parti hanno rappresentato la volontà di aderire alla suddetta proposta.
Pertanto, preso atto che tra le parti è già stata pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, può senz'altro disporsi che i rapporti tra le stesse siano regolati alle condizioni di cui all'ordinanza del 13/1/2025.
Infine, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, vista la sentenza non definitiva n. 2245/2024 del 24/4/2024 già emessa tra le parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni riportate in parte motiva;
• nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 16 giugno 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva assunta dal Giudice istruttore all'udienza del 13/6/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3612/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Tiziana Lamberti, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso l'avv. Giancarlo Ciccarello, rappresentante e difensore;
– resistente –
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
_______________
Con ricorso depositato il 27/2/2023, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 4/8/1999 a Monreale, in costanza del quale CP_1 sono nati i figli (il 9/6/2003) e (il 3/6/2005), ha chiesto la pronuncia della Per_1 Per_2
1 cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con memoria di costituzione del 10/5/2023, si è costituita chiedendo, CP_1
parimenti, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla memoria di costituzione.
All'udienza del 22/5/2023 le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente
f.f. che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 10/6/2023, ha: autorizzato i coniugi a continuare vivere separati;
posto a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a la somma mensile di € 150,00 a titolo di Parte_1 mantenimento ordinario della figlia oltre al 50% delle spese extra assegno. Per_2
All'udienza del 22/4/2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia immediata sulla sola questione di stato e la prosecuzione del giudizio per la definizione delle domande di contenuto economico.
La causa è stata pertanto assunta in decisione sulla sola questione prospettata e, con sentenza non definitiva n. 2245/2024 del 24/4/2024, il Tribunale ha accolto la domanda tendente ad ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Proseguito il giudizio, con ordinanza del 13/1/2025, il Giudice istruttore ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“• obbligo a carico di entrambe le parti di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, direttamente in favore della figlia la somma di € 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento Per_2 della stessa;
• obbligo a carico di ciascun genitore di sostenere le spese straordinarie relative alla figlia nella misura del 50% ciascuno, secondo il Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019;
• assegno unico come per legge”.
All'udienza del 13/6/2025, le parti hanno rappresentato la volontà di aderire alla suddetta proposta.
Pertanto, preso atto che tra le parti è già stata pronunciata la sentenza non definitiva sullo status, può senz'altro disporsi che i rapporti tra le stesse siano regolati alle condizioni di cui all'ordinanza del 13/1/2025.
Infine, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
2 Il Tribunale, vista la sentenza non definitiva n. 2245/2024 del 24/4/2024 già emessa tra le parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dispone che i rapporti tra le parti siano regolati alle condizioni riportate in parte motiva;
• nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 16 giugno 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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