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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 18/12/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3261/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3261/2025 R.G. V.G. avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento del matrimonio”, promossa da:
, nata in [...] il [...], C.F. residente a [...]Parte_1 C.F._1
(RA), via Piangipane n. 128
e
, nato in [...] il [...], C.F. , residente a [...]Parte_2 C.F._2
(RA), via Piangipane n. 128
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Eleonora Sgrò, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 21, in virtù di procure allegate al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“…Voglia pronunciare la separazione personale fra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
− dichiarare la separazione dei coniugi e ordinando all'ufficiale di stato Parte_1 Parte_2
civile di procedere alla relativa annotazione nei Registri del Comune di Ravenna. − disporre che l'immobile sito in Ravenna via Piangipane n. 128 di proprietà della sig.ra Pt_1
rimanga nella disponibilità della stessa.
[...]
− disporre che nulla sia dovuto reciprocamente tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
− disporre che nulla sia dovuto alla figlia maggiorenne in quanto economicamente Per_1
autosufficiente.
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario, cpa come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/07/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto omologarsi la separazione consensuale tra di loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, celebrato il 23.10.1998 in Albania, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Ravenna dell'anno 2008, atto n. 110, p. II, serie C, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fosse nata, in data 10.06.2001, la figlia , maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente.
Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata in data 10/12/2025 il
Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3261/2025 R.G.V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi , nata in [...] il [...], Parte_1
C.F. e , nato in [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo, avendo i C.F._2 coniugi contratto matrimonio il 23.10.1998 in Albania, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 2008, atto n.
110, p. II, serie C;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3261/2025 R.G. V.G. avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– scioglimento del matrimonio”, promossa da:
, nata in [...] il [...], C.F. residente a [...]Parte_1 C.F._1
(RA), via Piangipane n. 128
e
, nato in [...] il [...], C.F. , residente a [...]Parte_2 C.F._2
(RA), via Piangipane n. 128
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Eleonora Sgrò, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 21, in virtù di procure allegate al ricorso congiunto
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“…Voglia pronunciare la separazione personale fra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
− dichiarare la separazione dei coniugi e ordinando all'ufficiale di stato Parte_1 Parte_2
civile di procedere alla relativa annotazione nei Registri del Comune di Ravenna. − disporre che l'immobile sito in Ravenna via Piangipane n. 128 di proprietà della sig.ra Pt_1
rimanga nella disponibilità della stessa.
[...]
− disporre che nulla sia dovuto reciprocamente tra i coniugi essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
− disporre che nulla sia dovuto alla figlia maggiorenne in quanto economicamente Per_1
autosufficiente.
− con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfetario, cpa come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 29/07/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto omologarsi la separazione consensuale tra di loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49 c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, celebrato il 23.10.1998 in Albania, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Ravenna dell'anno 2008, atto n. 110, p. II, serie C, alle condizioni di cui al ricorso, deducendo in particolare che dall'unione fosse nata, in data 10.06.2001, la figlia , maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente.
Acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata in data 10/12/2025 il
Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo.
Quanto alla domanda di scioglimento del matrimonio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3261/2025 R.G.V.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi , nata in [...] il [...], Parte_1
C.F. e , nato in [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, alle condizioni da loro concordate e sopra riportate in corsivo, avendo i C.F._2 coniugi contratto matrimonio il 23.10.1998 in Albania, in regime patrimoniale di separazione dei beni, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 2008, atto n.
110, p. II, serie C;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 17/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè