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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 14/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2643/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2643/2024 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. INGRID Parte_1 C.F._1
BONAVIRI ed elettivamente domiciliato in Arezzo, Corso Italia, 275
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ) nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: affido super-esclusivo del figlio minore
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.03.2025, il ricorrente ha concluso come da ricorso, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “
1. Disporre l'affidamento super esclusivo del minore a favore del padre con Per_1
collocamento e residenza anagrafica presso lo stesso;
2. Tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte dal padre, tenendo
pagina 1 di 6 conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso, con eventuale comunicazione alla madre, nel caso in cui la stessa si rendesse reperibile;
3. Alla luce del comportamento materno, si chiede sin d'ora che, nel caso in cui la madre dovesse rientrare in Italia e chiedesse di vedere il figlio, si dia mandato ai Servizi Sociali, al fine di verificare lo stato di salute psicofisica della stessa e valutare le modalità di riavvicinamento al figlio minore.
4. Disporre che la madre contribuisca al mantenimento del figlio minore, mediante versamento al padre dell'importo di
Euro 350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al rimborso delle spese straordinarie, sostenute dal padre nell'esclusivo interesse di nella quota del 50%, con riferimento, per la definizione delle Per_1
stesse, ai protocolli di intesa, sottoscritti dal Tribunale di Arezzo.
5. Autorizzare il sig. , alla Pt_1
luce della collocazione del figlio minore presso lo stesso, a incassare l'assegno unico universale al
100%.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, il ricorrente ha convenuto in Parte_1 giudizio la resistente al fine di ottenere l'affidamento esclusivo c.d. Controparte_1 rafforzato, in deroga all'art. 337-quater c.c., del figlio minore , nato ad [...] il Persona_2
06.03.2020 dalla relazione more uxorio intrattenuta dal ricorrente con la resistente, in ragione del totale disinteresse mostrato dalla madre nei confronti del figlio e del suo recente allontanamento dal figlio.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di essersi sempre occupato da solo del figlio minore, con l'aiuto della nonna paterna, in quanto la madre si sarebbe allontanata dall'Italia dal mese di novembre 2024, non mostrando interesse né per gli aspetti economici né morali a tutela del figlio minore.
Per tali motivi, il sig. ha chiesto che venisse disposto l'affidamento super-esclusivo del figlio Pt_1
minore allo stesso, con collocamento prevalente presso il padre, nonché che venisse posto a carico della un assegno di mantenimento pari ad € 350,00 mensili, da versare al padre entro il giorno 20 di CP_1
ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore di come da Protocollo Per_1
attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo. Il ricorrente ha altresì chiesto di poter godere integralmente dell'assegno unico.
Con riguardo al regime di visita madre-figlio, il ricorrente ha chiesto che qualora la madre dovesse rientrare in Italia e chiedesse di vedere il figlio, venisse dato mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di verificare lo stato di salute psicofisica della stessa e dunque valutare le modalità di riavvicinamento al figlio minore.
pagina 2 di 6 All'udienza del 06.03.2025, verificata la regolarità della notifica alla resistente, veniva dichiarata la contumacia di e, sentito il ricorrente, quest'ultimo ha chiesto che la causa Controparte_1
venisse trattenuta in decisione.
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Con riguardo alla domanda di affidamento super esclusivo del figlio minore al padre, Persona_2
con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso lo stesso, il Tribunale ritiene di dover accogliere tale domanda per le ragioni che seguono.
Sul punto, occorre evidenziare che il recente allontanamento della sig.ra dall'Italia, e dunque CP_1
dal figlio minore di soli cinque anni, costituisce una conferma delle circostanze poste dal Per_1
ricorrente a fondamento del ricorso e rende opportuno il suo accoglimento. Difatti, il ricorrente, all'udienza del 06.02.2025, ha dichiarato che “Da quando non stiamo più insieme il bambino inizialmente stava quasi sempre con me, anche se stava a casa della madre, però dopo la madre non
l'ho più né vista né sentita, quindi il bambino da quel momento è stato sempre con me. (…) La madre non vede suo figlio da novembre 2024, da allora non ha mai chiamato per sapere come stava Per_1
Mio figlio inizialmente chiedeva della madre, perché lei lo vedeva circa una volta ogni due o tre settimane, quando aveva tempo, e adesso invece non chiede più di sua madre. La mia ex Per_1
compagna credo che si trovi in Germania perché me lo ha riferito la mamma della mia ex compagna, che si trova in Italia.” (cfr. verbale di udienza del 06.03.2025).
Da quanto emerso dagli atti del giudizio, è apparso con evidenza che la madre di non possa Per_1
svolgere adeguatamente il ruolo di madre e di figura genitoriale presente nella vita del minore, tenuto conto della sua lontananza e del suo totale disinteresse alla partecipazione attiva alla vita del figlio;
ciò appare suffragato anche dal fatto che la stessa si è resa totalmente irreperibile e non vi è certezza del luogo ove la stessa si trovi attualmente.
Tutto ciò considerato, ritiene il Collegio che la domanda avanzata dal ricorrente, tesa ad ottenere l'affidamento c.d. super-esclusivo del figlio minore , nato ad [...] il [...], Persona_2
con collocamento prevalente presso il padre, sia da accogliere in ragione della preminente esigenza di tutelare l'interesse del minore, tenuto conto anche della sua tenera età anagrafica (cinque anni). Alla luce degli elementi probatori raccolti, infatti, l'affido esclusivo di quest'ultimo al padre appare il regime di maggior tutela dell'interesse dello stesso, considerato anche che l'assunzione di decisioni concordate, risulta, nel concreto e secondo le condizioni del momento, impraticabile, stante il completo disinteresse della madre nei confronti del figlio e la sua obiettiva lontananza e totale irreperibilità.
Dunque, considerato quanto emerso dalla documentazione in atti, nonché in ragione di quanto allegato dal ricorrente, appare fondata la richiesta di quest'ultimo a che il figlio minore venga affidato allo pagina 3 di 6 stesso in via super-esclusiva, atteso che la sola necessità per il padre di tentare di interpellare la madre per le decisioni di maggiore importanza da assumere nell'interesse del figlio darebbe luogo ad una compromissione del benessere psico-fisico dello stesso, attesi il suo disinteresse, la sua lontananza e la sua sostanziale irreperibilità.
Per quanto attiene ai rapporti madre-figlio, considerata la totale assenza di contatti, appare altresì opportuno disporre che qualora la madre manifesti la volontà di rivedere il figlio minore, la stessa dovrà preventivamente mettersi in contatto con i Servizi Sociali di Arezzo, i quali valuteranno, sentito il padre e tenuto conto anche della volontà del minore, le più idonee tempistiche e modalità di visita della madre con Per_1
Il regime di affidamento maggiormente corrispondente alle necessità del minore appare quindi senza dubbio quello dell'affido super-esclusivo al padre.
In tal senso, la giurisprudenza ritiene che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, o di obiettiva lontananza, come nel caso di specie).
In definitiva, il principio su cui si fondano le decisioni di legittimità, è che si può legittimamente derogare alla regola dell'affidamento condiviso in favore dell'affidamento esclusivo, quando l'affidamento condiviso si rivela contrario all'interesse del minore, considerato che nel mentre la disciplina dell'affidamento condiviso impone sempre più frequentemente l'accordo dei genitori, la sottoscrizione degli atti da parte di entrambi, pena l'impossibilità di affrontare molte delle attività proposte dalla scuola, ovvero affrontare cure ed interventi medici non di routine.
Nel caso di specie, infatti, considerato che la madre è apparsa totalmente disinteressata al figlio minore, tale condizione non permetterebbe a quest'ultimo di vedere pienamente soddisfatte le sue necessità, che, con un affido condiviso, richiederebbero costantemente l'approvazione dell'altro genitore.
Pertanto, nel caso in esame, risulta che la forma di affidamento già applicata in concreto, stante la situazione materna, è quella dell'affido monogenitoriale, sì che la forma dell'affidamento “super- esclusivo” o “rafforzato” del figlio minore al padre, anche in deroga all'art. 337-quater c.c., può dirsi conforme alla tutela dell'interesse del minore.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario attribuire al padre l'affidamento esclusivo, ex art. 337 ter co. II° c.c. e 337 quater co. I° c.c., del figlio minore , nato ad [...] il [...], Persona_2 tenuto conto che l'affidamento condiviso è allo stato inattuato ed inattuabile e, quindi, determina obiettivi problemi per le decisioni che riguardano il minore.
pagina 4 di 6 Per quanto attiene, infine, alle questioni economiche, il ricorrente ha chiesto che venisse posto a carico della resistente contumace un contributo al mantenimento pari ad € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e che lo stesso potesse godere integralmente dell'assegno unico.
Il ricorrente, quanto alla propria situazione economica, all'udienza del 06.03.2025, ha dichiarato che
“Ho una ditta di trasporti, vivo ad Arezzo in una casa in affitto, per la quale pago € 500 mensili;
ogni mese guadagno circa € 4.000.” (cfr. verbale d'udienza del 06.03.2025).
Tenuto conto della presumibile capacità lavorativa della resistente contumace, anche in relazione alla non avanzata età della stessa (nata nel 1992), e in assenza di un più approfondito riscontro documentale sulle disponibilità economiche della madre, il Tribunale ritiene congruo disporre a carico della resistente contumace, , quale contributo al mantenimento del figlio minore Controparte_1
, di anni 5, la somma di euro 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli Persona_2
indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese al ricorrente , oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo. Il Collegio ritiene inoltre di dover disporre che l'assegno unico in favore del figlio minore , qualora ve ne sia diritto, venga percepito integralmente dal Persona_2
padre , in quanto genitore prevalentemente collocatario del figlio minore. Parte_1
Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, nonché la contumacia della resistente, ritiene il Collegio opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone l'affidamento esclusivo cd. rafforzato del figlio minore , nato ad Persona_2
Arezzo il 06.03.2020, al padre , anche per le decisioni di maggior Parte_1 interesse, in deroga all'art. 337-quater, comma terzo c.c., collocamento prevalente dello stesso presso il padre;
- dispone che qualora la madre manifesti la volontà di rivedere il figlio minore, la stessa dovrà preventivamente mettersi in contatto con i Servizi Sociali di Arezzo, i quali valuteranno, sentito il padre e tenuto conto anche della volontà del minore le più idonee tempistiche e Per_1
modalità di visita della madre con il figlio minore;
- pone a carico della resistente contumace quale contributo al Controparte_1
mantenimento del figlio minore , di anni 5, la somma di euro 150,00 mensili, Persona_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese pagina 5 di 6 al ricorrente , oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute Parte_1 nell'interesse del figlio minore, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di
Arezzo;
- dispone che l'assegno unico in favore del figlio minore , qualora ve ne sia Persona_2
diritto, venga percepito integralmente dal padre;
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente dott.ssa Alessia Caprio Giudice relatore ed estensore dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2643/2024 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. INGRID Parte_1 C.F._1
BONAVIRI ed elettivamente domiciliato in Arezzo, Corso Italia, 275
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( ) nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
OGGETTO: affido super-esclusivo del figlio minore
CONCLUSIONI
All'udienza del 06.03.2025, il ricorrente ha concluso come da ricorso, ovvero secondo le seguenti conclusioni: “
1. Disporre l'affidamento super esclusivo del minore a favore del padre con Per_1
collocamento e residenza anagrafica presso lo stesso;
2. Tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte dal padre, tenendo
pagina 1 di 6 conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso, con eventuale comunicazione alla madre, nel caso in cui la stessa si rendesse reperibile;
3. Alla luce del comportamento materno, si chiede sin d'ora che, nel caso in cui la madre dovesse rientrare in Italia e chiedesse di vedere il figlio, si dia mandato ai Servizi Sociali, al fine di verificare lo stato di salute psicofisica della stessa e valutare le modalità di riavvicinamento al figlio minore.
4. Disporre che la madre contribuisca al mantenimento del figlio minore, mediante versamento al padre dell'importo di
Euro 350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese. La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al rimborso delle spese straordinarie, sostenute dal padre nell'esclusivo interesse di nella quota del 50%, con riferimento, per la definizione delle Per_1
stesse, ai protocolli di intesa, sottoscritti dal Tribunale di Arezzo.
5. Autorizzare il sig. , alla Pt_1
luce della collocazione del figlio minore presso lo stesso, a incassare l'assegno unico universale al
100%.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, il ricorrente ha convenuto in Parte_1 giudizio la resistente al fine di ottenere l'affidamento esclusivo c.d. Controparte_1 rafforzato, in deroga all'art. 337-quater c.c., del figlio minore , nato ad [...] il Persona_2
06.03.2020 dalla relazione more uxorio intrattenuta dal ricorrente con la resistente, in ragione del totale disinteresse mostrato dalla madre nei confronti del figlio e del suo recente allontanamento dal figlio.
Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di essersi sempre occupato da solo del figlio minore, con l'aiuto della nonna paterna, in quanto la madre si sarebbe allontanata dall'Italia dal mese di novembre 2024, non mostrando interesse né per gli aspetti economici né morali a tutela del figlio minore.
Per tali motivi, il sig. ha chiesto che venisse disposto l'affidamento super-esclusivo del figlio Pt_1
minore allo stesso, con collocamento prevalente presso il padre, nonché che venisse posto a carico della un assegno di mantenimento pari ad € 350,00 mensili, da versare al padre entro il giorno 20 di CP_1
ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore di come da Protocollo Per_1
attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo. Il ricorrente ha altresì chiesto di poter godere integralmente dell'assegno unico.
Con riguardo al regime di visita madre-figlio, il ricorrente ha chiesto che qualora la madre dovesse rientrare in Italia e chiedesse di vedere il figlio, venisse dato mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti al fine di verificare lo stato di salute psicofisica della stessa e dunque valutare le modalità di riavvicinamento al figlio minore.
pagina 2 di 6 All'udienza del 06.03.2025, verificata la regolarità della notifica alla resistente, veniva dichiarata la contumacia di e, sentito il ricorrente, quest'ultimo ha chiesto che la causa Controparte_1
venisse trattenuta in decisione.
Ciò premesso, rileva il Collegio quanto segue.
Con riguardo alla domanda di affidamento super esclusivo del figlio minore al padre, Persona_2
con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso lo stesso, il Tribunale ritiene di dover accogliere tale domanda per le ragioni che seguono.
Sul punto, occorre evidenziare che il recente allontanamento della sig.ra dall'Italia, e dunque CP_1
dal figlio minore di soli cinque anni, costituisce una conferma delle circostanze poste dal Per_1
ricorrente a fondamento del ricorso e rende opportuno il suo accoglimento. Difatti, il ricorrente, all'udienza del 06.02.2025, ha dichiarato che “Da quando non stiamo più insieme il bambino inizialmente stava quasi sempre con me, anche se stava a casa della madre, però dopo la madre non
l'ho più né vista né sentita, quindi il bambino da quel momento è stato sempre con me. (…) La madre non vede suo figlio da novembre 2024, da allora non ha mai chiamato per sapere come stava Per_1
Mio figlio inizialmente chiedeva della madre, perché lei lo vedeva circa una volta ogni due o tre settimane, quando aveva tempo, e adesso invece non chiede più di sua madre. La mia ex Per_1
compagna credo che si trovi in Germania perché me lo ha riferito la mamma della mia ex compagna, che si trova in Italia.” (cfr. verbale di udienza del 06.03.2025).
Da quanto emerso dagli atti del giudizio, è apparso con evidenza che la madre di non possa Per_1
svolgere adeguatamente il ruolo di madre e di figura genitoriale presente nella vita del minore, tenuto conto della sua lontananza e del suo totale disinteresse alla partecipazione attiva alla vita del figlio;
ciò appare suffragato anche dal fatto che la stessa si è resa totalmente irreperibile e non vi è certezza del luogo ove la stessa si trovi attualmente.
Tutto ciò considerato, ritiene il Collegio che la domanda avanzata dal ricorrente, tesa ad ottenere l'affidamento c.d. super-esclusivo del figlio minore , nato ad [...] il [...], Persona_2
con collocamento prevalente presso il padre, sia da accogliere in ragione della preminente esigenza di tutelare l'interesse del minore, tenuto conto anche della sua tenera età anagrafica (cinque anni). Alla luce degli elementi probatori raccolti, infatti, l'affido esclusivo di quest'ultimo al padre appare il regime di maggior tutela dell'interesse dello stesso, considerato anche che l'assunzione di decisioni concordate, risulta, nel concreto e secondo le condizioni del momento, impraticabile, stante il completo disinteresse della madre nei confronti del figlio e la sua obiettiva lontananza e totale irreperibilità.
Dunque, considerato quanto emerso dalla documentazione in atti, nonché in ragione di quanto allegato dal ricorrente, appare fondata la richiesta di quest'ultimo a che il figlio minore venga affidato allo pagina 3 di 6 stesso in via super-esclusiva, atteso che la sola necessità per il padre di tentare di interpellare la madre per le decisioni di maggiore importanza da assumere nell'interesse del figlio darebbe luogo ad una compromissione del benessere psico-fisico dello stesso, attesi il suo disinteresse, la sua lontananza e la sua sostanziale irreperibilità.
Per quanto attiene ai rapporti madre-figlio, considerata la totale assenza di contatti, appare altresì opportuno disporre che qualora la madre manifesti la volontà di rivedere il figlio minore, la stessa dovrà preventivamente mettersi in contatto con i Servizi Sociali di Arezzo, i quali valuteranno, sentito il padre e tenuto conto anche della volontà del minore, le più idonee tempistiche e modalità di visita della madre con Per_1
Il regime di affidamento maggiormente corrispondente alle necessità del minore appare quindi senza dubbio quello dell'affido super-esclusivo al padre.
In tal senso, la giurisprudenza ritiene che perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, o di obiettiva lontananza, come nel caso di specie).
In definitiva, il principio su cui si fondano le decisioni di legittimità, è che si può legittimamente derogare alla regola dell'affidamento condiviso in favore dell'affidamento esclusivo, quando l'affidamento condiviso si rivela contrario all'interesse del minore, considerato che nel mentre la disciplina dell'affidamento condiviso impone sempre più frequentemente l'accordo dei genitori, la sottoscrizione degli atti da parte di entrambi, pena l'impossibilità di affrontare molte delle attività proposte dalla scuola, ovvero affrontare cure ed interventi medici non di routine.
Nel caso di specie, infatti, considerato che la madre è apparsa totalmente disinteressata al figlio minore, tale condizione non permetterebbe a quest'ultimo di vedere pienamente soddisfatte le sue necessità, che, con un affido condiviso, richiederebbero costantemente l'approvazione dell'altro genitore.
Pertanto, nel caso in esame, risulta che la forma di affidamento già applicata in concreto, stante la situazione materna, è quella dell'affido monogenitoriale, sì che la forma dell'affidamento “super- esclusivo” o “rafforzato” del figlio minore al padre, anche in deroga all'art. 337-quater c.c., può dirsi conforme alla tutela dell'interesse del minore.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario attribuire al padre l'affidamento esclusivo, ex art. 337 ter co. II° c.c. e 337 quater co. I° c.c., del figlio minore , nato ad [...] il [...], Persona_2 tenuto conto che l'affidamento condiviso è allo stato inattuato ed inattuabile e, quindi, determina obiettivi problemi per le decisioni che riguardano il minore.
pagina 4 di 6 Per quanto attiene, infine, alle questioni economiche, il ricorrente ha chiesto che venisse posto a carico della resistente contumace un contributo al mantenimento pari ad € 350,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e che lo stesso potesse godere integralmente dell'assegno unico.
Il ricorrente, quanto alla propria situazione economica, all'udienza del 06.03.2025, ha dichiarato che
“Ho una ditta di trasporti, vivo ad Arezzo in una casa in affitto, per la quale pago € 500 mensili;
ogni mese guadagno circa € 4.000.” (cfr. verbale d'udienza del 06.03.2025).
Tenuto conto della presumibile capacità lavorativa della resistente contumace, anche in relazione alla non avanzata età della stessa (nata nel 1992), e in assenza di un più approfondito riscontro documentale sulle disponibilità economiche della madre, il Tribunale ritiene congruo disporre a carico della resistente contumace, , quale contributo al mantenimento del figlio minore Controparte_1
, di anni 5, la somma di euro 150,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli Persona_2
indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese al ricorrente , oltre al Parte_1
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio minore, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di Arezzo. Il Collegio ritiene inoltre di dover disporre che l'assegno unico in favore del figlio minore , qualora ve ne sia diritto, venga percepito integralmente dal Persona_2
padre , in quanto genitore prevalentemente collocatario del figlio minore. Parte_1
Quanto al profilo delle spese di lite, attesa la natura della causa e l'esito del giudizio, nonché la contumacia della resistente, ritiene il Collegio opportuno disporre l'integrale compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone l'affidamento esclusivo cd. rafforzato del figlio minore , nato ad Persona_2
Arezzo il 06.03.2020, al padre , anche per le decisioni di maggior Parte_1 interesse, in deroga all'art. 337-quater, comma terzo c.c., collocamento prevalente dello stesso presso il padre;
- dispone che qualora la madre manifesti la volontà di rivedere il figlio minore, la stessa dovrà preventivamente mettersi in contatto con i Servizi Sociali di Arezzo, i quali valuteranno, sentito il padre e tenuto conto anche della volontà del minore le più idonee tempistiche e Per_1
modalità di visita della madre con il figlio minore;
- pone a carico della resistente contumace quale contributo al Controparte_1
mantenimento del figlio minore , di anni 5, la somma di euro 150,00 mensili, Persona_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese pagina 5 di 6 al ricorrente , oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute Parte_1 nell'interesse del figlio minore, come da protocollo attualmente in uso presso il Tribunale di
Arezzo;
- dispone che l'assegno unico in favore del figlio minore , qualora ve ne sia Persona_2
diritto, venga percepito integralmente dal padre;
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Alessia Caprio dott.ssa Lucia Faltoni
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