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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 15/07/2024, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile Collegio B– riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Silvia Blasi presidente relatore dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice dott.ssa Giovanna Di Meo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 257/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta.
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata Parte_1
e difesa giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. Angela
Cuomo;
E
nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_2 difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, all'Avv. Rosaria
Cinque.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: all'udienza del 10-7-2024 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso. Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 17-1-2024 i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in data 8-7-1979, in
Castellammare di Stabia (Na), e il relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile di detto Comune al n. 250, parte II serie A, e che dalla loro unione sono nati tre figli:
nata il [...] a [...]; nato il Persona_1 Persona_2
27/06/1983 a Castellammare di Stabia;
nata il [...] a [...] Persona_3
Stabia, tutti maggiorenni ed autosufficienti.
Hanno allegato che nel corso degli anni è progressivamente venuta a mancare la comunione morale e materiale tra i coniugi, i quali intendono addivenire ad una pronuncia giudiziale di formalizzazione della separazione, regolando le relative condizioni sulla base degli accordi raggiunti.
All'udienza del 10-7-2024, preso atto che le parti hanno concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per l'omologa.
2.La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, poiché esse non contrastano con norme.
3.Trattandosi di procedura su ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il tribunale sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Parte_2 così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi ai seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale, di proprietà della moglie, viene assegnata alla stessa con i beni e gli arredi ivi contenuti e, il marito risulta già essersi allontanato.
3. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
4. I figli risultano tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
5. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Atto n. 250, parte 2, serie A, anno
1979).
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 10-7-2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvia Blasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile Collegio B– riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Silvia Blasi presidente relatore dott.ssa Mariacristina Carpinelli giudice dott.ssa Giovanna Di Meo giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 257/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta.
TRA
, nata il [...] a [...], rappresentata Parte_1
e difesa giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. Angela
Cuomo;
E
nato il [...] a [...], rappresentato e Parte_2 difeso, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio, all'Avv. Rosaria
Cinque.
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: all'udienza del 10-7-2024 le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi e hanno chiesto l'omologa della separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso. Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso congiunto depositato in data 17-1-2024 i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario in data 8-7-1979, in
Castellammare di Stabia (Na), e il relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio di Stato
Civile di detto Comune al n. 250, parte II serie A, e che dalla loro unione sono nati tre figli:
nata il [...] a [...]; nato il Persona_1 Persona_2
27/06/1983 a Castellammare di Stabia;
nata il [...] a [...] Persona_3
Stabia, tutti maggiorenni ed autosufficienti.
Hanno allegato che nel corso degli anni è progressivamente venuta a mancare la comunione morale e materiale tra i coniugi, i quali intendono addivenire ad una pronuncia giudiziale di formalizzazione della separazione, regolando le relative condizioni sulla base degli accordi raggiunti.
All'udienza del 10-7-2024, preso atto che le parti hanno concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per l'omologa.
2.La domanda è fondata.
Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, poiché esse non contrastano con norme.
3.Trattandosi di procedura su ricorso congiunto, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
P.Q.M.
Il tribunale sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Parte_2 così provvede:
A. omologa la separazione dei coniugi ai seguenti patti e condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale, di proprietà della moglie, viene assegnata alla stessa con i beni e gli arredi ivi contenuti e, il marito risulta già essersi allontanato.
3. I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento.
4. I figli risultano tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
5. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Atto n. 250, parte 2, serie A, anno
1979).
C. nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata nella camera di consiglio del 10-7-2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvia Blasi