TAR Firenze, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 668
TAR
Sentenza 3 aprile 2026

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  • Accolto
    Ammissibilità del ricorso per ottemperanza

    La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso in quanto la sentenza ottemperanda n. 183 del 24 maggio 2023, munita di attestazione di conformità, è stata notificata al Ministero in data 25 maggio 2023, è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e la sentenza è passata in giudicato.

  • Accolto
    Fondatezza del ricorso per ottemperanza

    Il ricorso è fondato e va accolto, limitatamente alla sorte capitale, atteso che la richiesta degli interessi legali esula dal perimetro del giudicato della sentenza ottemperanda. Di conseguenza, va ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ove nelle more non abbia ancora provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato di cui in epigrafe, con esclusione della condanna alle spese di lite, ivi disposta, in quanto esulante dalla domanda di ottemperanza, provvedendo nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.

  • Accolto
    Nomina del commissario ad acta

    Per il caso di persistente inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla scadenza del termine assegnato, si nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, il quale provvederà come indicato in motivazione nell’ulteriore termine di 60 giorni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 03/04/2026, n. 668
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 668
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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