CA
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1363 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Milano, in persona dei magistrati:
Marianna Galioto Presidente relatore
Lorenzo Orsenigo Consigliere
Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 2619/2023 R.G. tra
( ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante , assistita e difesa dall'avvocato Parte_1
Antonio Bagnato ed elettivamente domiciliata presso il difensore, appellante e
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, assistito e difeso dagli avvocati Paola Giovanna Brambilla, Maria
Assunta Banza, Stefano Fabrizio Boeche dell'Avvocatura del Comune di
Monza, presso i quali è elettivamente domiciliato appellato
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI per parte appellante:
“Voglia l'adita Corte d'Appello così provvedere: Nel merito, in via principale: riformare la sentenza impugnata.
Nel merito, in via principale: ridurre la sanzione al minimo edittale, come indicato in narrativa, non sussistendo ragione alcuna per irrogare sanzioni superiori al minimo.
Con vittoria di spese e compensi, da liquidarsi e distrarsi direttamente in favore del sottoscritto difensore antistatario.” per parte appellata:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, attesa la narrativa che precede,
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'Appello proposto da Parte_1 inammissibile per le motivazioni esposte;
[...]
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'Appello e le domande tutte formulate dall'appellante in quanto infondate e confermare la sentenza del
Tribunale di Monza, Dott.ssa Gaia Caldarini, n. 506/2023 emessa in data
06/03/2023, in accoglimento delle domande proposte in primo grado dal
, con condanna dell'appellante Controparte_1 Parte_1 al pagamento in favore del della somma di €. Parte_1 Controparte_1
3.327,65, di cui €. 3.300.,00 per sanzioni ed €. 27,65 per spese di notifica.
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa per il presente grado di giudizio, oltre accessori di legge fiscali, assistenziali e previdenziali
( , 0,45%, IRAP 8,5%) nonché rimborso spese generali C.F._1 CP_2
15%.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia concerne l'opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa per violazione amministrativa delle disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili, ossia per la violazione dell'art. 23, comma 5, lett. A ed L del D.G.R.N. XI/3502/2020.
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ritualmente notificato, la (di seguito anche Parte_1 solo “la società” o “ ) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1
pag. 2/11 di Monza il (di seguito anche solo il “ o Controparte_1 CP_1
“ ”), opponendosi all'ordinanza n. 1595 emessa da Controparte_3 quest'ultimo, con la quale era stato ingiunto alla ricorrente il pagamento dell'importo di € 3.300,00 oltre spese di notificazione, per violazione dell'art. 23, comma 5, lett. A ed L del D.G.R.N. XI/3502/2020, e chiedendone l'annullamento.
In particolare, la società deduceva:
- la nullità dell'ordinanza impugnata per la violazione degli art. 3 e 10 d.lgs.
n. 39/1993, non essendo stata la stessa sottoscritta da “un dirigente generale o equiparato … quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati” ed essendo priva di certificazione di conformità all'originale, stante il recapito di una “mera copia informe fotostatica”;
- l'illegittimità dell'accertamento, non essendo stata contestata alcuna violazione all'atto del presunto accesso, come invece previsto dall'art. 14 L.
n. 681/1981;
- l'eccessiva onerosità della sanzione, priva della motivazione in violazione dell'art. 11 L. n. 689/1981;
- la mancata previa comunicazione dell'accertamento della violazione al fine di consentire all'opponente di conformarsi alle prescrizioni ed evitare le sanzioni, come previsto dall'art. 23, comma 2, L. n. 681/1981.
Si è costituito il il quale ha contestato la pretesa avversaria ed ha CP_1 chiesto il rigetto della domanda.
In particolare, l'Amministrazione, costituendosi solo in forma cartacea, affermava:
- di aver notificato di data 17.12.2021 il verbale di contestazione presupposto, il quale, rimasto privo di contestazione ed opposizione, doveva ritenersi ormai definitivo;
- che i due atti notificati all'opponente erano entrambi sottoscritti dal responsabile dati/procedimento informatico, ossia il Comm. Capo P.L. Per_1
pag. 3/11 per il primo verbale e il Comm. Capo per il Per_2 Persona_3 secondo;
- che non era stato eseguito un accesso in loco, trattandosi di accertamento effettuato tramite consultazione del C.U.R.I.T.;
- che l'opponente, mediante il verbale di contestazione presupposto, era stata ammessa al pagamento in misura ridotta e che la stessa aveva ritenuto di non aderire all'agevolazione riconosciutale in osservanza dell'art. 16 L. n.
689/1981.
Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 506/2023 del 06.03.2023, ha rigettato l'opposizione, confermando l'ordinanza n. 1595 del ed ha CP_1 compensato integralmente le spese di lite.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto:
- ammissibile la costituzione dell'Amministrazione, nonostante fosse stata presentata solo in forma cartacea;
- che la documentazione versata in atti esclude una violazione di legge da parte del dato che: CP_1
i) la lamentata violazione degli artt. 3 e 10 del d.lgs. n. 39/1993, da ricondursi all'asserita mancata indicazione del dirigente responsabile del procedimento informatico, è smentita dall'espressa indicazione del nominativo a pag. 2 dell'ordinanza impugnata - dove si legge: “Responsabile del procedimento informatico…: Commissario Capo Ferdinando Iengo” -, sicché deve ritenersi che la stessa sia stata ritualmente sottoscritta;
ii) l'affermazione secondo cui l'accertamento della violazione è avvenuto in loco mediante procedure “fumose ed ingannevoli” è smentita dallo stesso accertatore, il quale ha evidenziato come la violazione sia stata accertata presso i locali del comando di P.L. (evidentemente mediante consultazione del C.U.R.I.T.), e non presso i locali dell'opponente;
iii) l'affermazione secondo cui all'opponente non è stato notificato il verbale di accertamento presupposto al fine di conformarsi ed evitare la sanzione è stata smentita da prova documentale, emergendo dagli atti che in data pag. 4/11 17.12.2021, tale sig. “Shcnouda”, qualificatosi come “commesso incaricato di ricevere le notificazioni”, abbia ritirato il verbale, al quale non è seguito né il pagamento in forma ridotta (esplicitamente ammesso proprio in mancanza di contestazione immediata), né la conformazione dell'impianto da parte dell'ingiunta;
- non condivisibile la lamentata onerosità della sanzione, dal momento che la condotta omissiva dell'opponente e l'assenza della prova di una qualsivoglia attività riparatoria non consente di ridurre la sanzione irrogata dal CP_1 tanto più considerando la gravità della mancata manutenzione annuale dell'impianto termico.
L'appello
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la quale, con Parte_1 un unico motivo di impugnazione, ha censurato la decisione del primo
Giudice nella parte in cui quest'ultimo ha integralmente confermato la sanzione irrogata alla società, lamentandosi dell'eccessività di quest'ultima e riproponendo le argomentazioni svolte nel ricorso in opposizione.
Pertanto, l'appellante ha concluso per la riforma della sentenza impugnata e per la riduzione della sanzione al minimo edittale, con vittoria di spese e compensi.
Si è costituito il il quale: CP_1
i) ha preliminarmente osservato l'inammissibilità dell'appello per riproposizione dei motivi del ricorso in primo grado, non avendo Parte_1 sviluppato delle specifiche e puntuali critiche o confutazione ai capi della sentenza impugnati, contravvenendo in tal modo al principio di specificità;
ii) ha sostenuto l'infondatezza delle argomentazioni riguardanti l'asserita eccessiva onerosità della sanzione confermata dal Tribunale.
Pertanto, l'appellato ha concluso, in via preliminare, per l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, per il rigetto dello stesso, con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
pag. 5/11 All'udienza celebrata il 10 aprile 2024, la Corte ha rinviato la causa all'udienza del 14 maggio 2025 per la discussione e la lettura del dispositivo avanti al Collegio. Le parti, all'udienza, hanno proceduto alla discussione, riportandosi ai rispettivi atti difensivi ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
All'esito, la Corte ha pronunciato sentenza dando lettura del dispositivo.
***
Preliminarmente, va osservato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dal da intendersi ai sensi dell'art. 342 c.p.c., è infondata. CP_1
La Corte ritiene che l'appellante abbia sufficientemente indicato le parti della motivazione della sentenza che intende impugnare, argomentando per ciascuna i motivi di doglianza, mettendo il Collegio in condizione di individuare il perimetro delle sue censure, e consentendo alla controparte di sviluppare il contraddittorio, come dimostrano le diffuse argomentazioni spese dall'Amministrazione appellata nel proprio scritto difensivo. Pertanto,
l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. formulata dal CP_1 appellato non può essere accolta.
Venendo al merito, con l'unico motivo di gravame svolto, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha integralmente confermato la sanzione irrogata all'appellante per le tre violazioni contestate, riproponendo le argomentazioni esposte nel giudizio di primo grado, ovvero:
i) la nullità/inesistenza del provvedimento per difetto di sottoscrizione dell'ordinanza impugnata n. 1595 e di autenticazione della copia fotostatica pervenuta alla società;
ii) l'inesistenza/nullità/illegittimità delle contestazioni per mancato accertamento in loco e per mancata contestazione immediata delle asserite violazioni, così come invece previsto ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/1981;
iii) l'inesistenza di istruttoria e difetto di prova degli illeciti;
iv) il difetto di motivazione e l'incongruità/eccessività della sanzione irrogata, in quanto totalmente illegittima e svincolata da qualsiasi riferimento normativo. pag. 6/11 Ad avviso della Corte, l'appello non merita accoglimento.
Appare opportuno, al fine di maggior chiarezza d'esposizione, descrivere brevemente l'illecito contestato all'appellante, come risultante dal verbale di accertamento di violazione normativa n. 149/E2021 del 13.10.2021 (doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione in primo grado e riprodotto dall'appellato), ove si legge che la società si è resa responsabile della violazione:
- dell'art. 23, comma 5, lett. A, D.G.R. XI/3502/2020 del 05.08.2020 per assenza del libretto relativo all'impianto termico n. 2248970;
- dell'art. 23, comma 5, lett. L, D.G.R. XI/3502/2020 del 05.08.2020 per mancata effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico n. 2248970 in relazione alla stagione termica
2018/2019;
- dell'art. 23, comma 5, lett. L, D.G.R. XI/3502/2020 del 05.08.2020 per mancata effettuazione delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico n. 2248970 in relazione alla stagione termica
2020/2021.
Con riferimento all'asserita mancata indicazione del dirigente responsabile del procedimento informatico, la Corte rileva che dalla lettura dei documenti versati in atti risulta che sia il verbale di accertamento, sia l'ingiunzione di pagamento recano l'indicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n.
39/1993, del nominativo del responsabile stesso mediante la seguente dicitura: “Responsabile del procedimento informatico – Legge N.80 del
15/03/91: Commissario Capo Ferdinando Iengo”.
Allo stesso modo, risulta priva di fondamento anche la doglianza relativa all'eccepita notifica all'appellante della sola copia fotostatica dell'ordinanza.
Invero, non solo nella stessa ordinanza si legge che l'atto notificato è conforme all'originale, ma la stessa appellante non ha in alcun modo dedotto o argomentato in merito alla specifica eventuale difformità che la copia notificata presenterebbe rispetto al provvedimento autentico. In ogni caso,
pag. 7/11 nel dubbio, la parte interessata avrebbe potuto visionare presso gli uffici comunali, l'originale dell'ordinanza contestata, ai sensi della normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/1990.
Venendo alle censure relative all'istruttoria, la Corte osserva che:
- come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, l'accertamento delle violazioni contestate non è avvenuto nei locali della società appellante, bensì presso i locali del comando di P.L. (come premesso nella stessa ordinanza in cui si legge “Violazione n. 149E/2021 accertata il 13/10/2021 alle ore 09:45 in VIA MARSALA 13 C/O COMANDO P.L.”), apparendo verosimile che l'accertamento in esame si sia fondato non solo sul verbale di ispezione, ma anche sui dati desunti dal catasto regionale degli impianti termici (C.U.R.I.T.);
- nonostante la contestazione non immediata, si deve dare comunque atto che l'ispettore degli impianti termici ha accertato nel verbale Testimone_1 di controllo la sussistenza delle violazioni;
- appare priva di rilievo la contestazione della società in ordine alla carenza di competenze della persona, qualificatasi come “responsabile del condominio”, presentatasi al fine di eseguire i controlli. Invero, non solo la scelta del funzionario è lasciata alla discrezionalità della P.A., ma si ritiene altresì che, nel caso di specie, l'accertamento dell'assenza della documentazione relativa all'impianto termico (libretto e certificazioni di avvenuta manutenzione) non richieda specifiche competenze tecniche;
- il verbale di accertamento prodotto in atti è sufficiente di per sé a fornire prova degli illeciti contestati, essendo un atto dotato di fede privilegiata sino a querela di falso (cfr. Cass. civile n. 693/1999 e n. 6773/2004);
- in ogni caso, la società appellante non ha mai prodotto in causa o chiesto di allegare nel corso del procedimento né il libretto, né le note del manutentore, documenti che avrebbero invece permesso di accertare la regolare manutenzione dell'impianto termico.
pag. 8/11 Infine, la Corte ritiene non meritevole di accoglimento la censura dell'appellante in ordine alla incongruità e illegittimità della sanzione irrogata. Sul punto va premesso che, come correttamente rilevato dal primo
Giudice, l'eccepita mancata notifica del verbale di accertamento alla società, al fine di permettere alla stessa di conformarsi alla normativa ed evitare la sanzione, è stata smentita dai documenti versati in atti. Da questi, infatti, emerge che in data 17.12.2021 il sig. Shcnouda, qualificatosi come
“commesso incaricato di ricevere le notificazioni”, ha ritirato il verbale;
a ciò, tuttavia, non è seguito né il pagamento in forma ridotta della sanzione da parte dell'appellante, pur essendo esplicitamente ammesso proprio in mancanza di contestazione immediata, né la conformazione dell'impianto da parte di Parimenti, a nulla rileva il fatto che non sia stato dato Parte_1 alla società alcun preavviso dell'accesso che avrebbe permesso alla stessa di mettersi in regola e di conformarsi alla normativa in materia, dato che non è contemplato alcun obbligo dell'amministrazione in tal senso.
Fatte queste premesse, la Corte ritiene – da ultimo - di non condividere la lamentata onerosità della sanzione irrogata. Questa, infatti, appare conforme al dettato normativo, risultando corrispondente ai valori medi previsti per ciascuna contestazione rivolta alla società appellante. Invero, a fronte dell'accertamento delle tre violazioni precedentemente ricordate da parte di
(assenza del libretto e mancata effettuazione delle operazioni di Parte_1 controllo e manutenzione dell'impianto termico in relazione alle Stagioni termiche 2018/2019 e 2020/2021), la D.G.R. XI/3502/2020 del 05.08.2020 prevede espressamente che:
- “L'inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro
100,00 a Euro 600,00, prevista dall'art. 27, comma 1, della L.R. 24/2006”
(art. 23, comma 5, lett. A, D.G.R. XI/3502/2020);
- “Il Responsabile dell'impianto, l'Amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera agli obblighi di
pag. 9/11 controllo e di manutenzione cui al punto 14, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., non inferiore a Euro 500,00 e non superiore a Euro 3.000,00” (art. 23, comma 5, lett. L, D.G.R. XI/3502/2020).
Appare evidente, dunque, che la sanzione irrogata dal in CP_1 complessivi € 3.300,00 sia di gran lunga inferiore ai massimi edittali previsti dalla normativa in esame e non può che essere confermata, anche nel quantum, dalla Corte.
Peraltro, come correttamente rilevato dal primo Giudice, la società ha mostrato di non avere compreso la natura della violazione riscontrata, non essendosi in alcun modo adoperata per conformarsi alle prescrizioni di legge.
Appare dunque evidente che la condotta omissiva di e l'assenza Parte_1 della prova di una qualsivoglia attività riparatoria non consente di ridurre la sanzione irrogata, tanto più considerando che definire “bagatellare” la mancata manutenzione annuale dell'impianto termico evidenzia come la società non sia consapevole della sua potenziale pericolosità quanto a possibili disfunzioni.
***
Alla luce dei rilievi che precedono, l'appello va pertanto respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, determinata con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento1, dato dal valore della controversia introdotta in appello (valore indicato € 3.327,65), come previsti dal D.M. n. 147 del 13.08.2022.
Sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis del citato art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
pag. 10/11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti del avverso la sentenza
[...] Controparte_1
n. 506/2023 del Tribunale di Monza, pubblicata il 06/03/2023, così decide:
a) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante alla rifusione in favore del Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre IVA se dovuta, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, in data 14/05/2025.
Il Presidente estensore Marianna Galioto
pag. 11/11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tra 1.101,00 e 5.200,00 euro.