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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/11/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'esito dell'udienza del 19.11.2025 celebrata nelle forme della TRATTAZIONE , lette le note, ha pronunciato Pt_1 e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e d lla decisione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 494/2025 R.G.L. TRA P. IVA: ), in persona del legale rapp.te Parte_2 P.IVA_1 app.ta e a procura allegata al ricorso Controparte_1 introduttivo, dagli avv.ti Vinc cesco Graniero, con i quali elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
, CF: , nato in [...] il [...]; Controparte_2 C.F._1
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ARTT. 132 E 429 C.P.C.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato il 03.04.2025 la società in epigrafe indicata, in persona del suo legale rapp.te p.t., adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 29/2025, emesso il 28.02.2025 nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. 294/2025, notificatogli in pari data, per la somma pari ad euro 1.915,22 a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione e interessi, a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo depositato dall'odierno convenuto, . Controparte_2 A sostegno della propo e, a seguito di assenza ingiustificata, il lavoratore era stato licenziato con decorrenza dal 28.02.2025 e che le somme ancora dovute a titolo di retribuzione e TFR ammontavano ad euro 1.728,54, cifra differente rispetto al superiore importo richiesto. Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del provvedimento monitorio opposto.
Con note depositate il 01.09.2025 l'odierna ricorrente dava prova della rituale notifica all'opposto allegando, altresì, dichiarazione di rinuncia al giudizio e all'azione recante sottoscrizione attribuita all'ingiungente e al difensore nominato nel procedimento monitorio. Chiedeva, dunque, alla luce del fatto sopravvenuto, dichiararsi cessata la materia del contendere, senz'altro provvedimento in ordine alle spese e competenze del giudizio introdotto.
All'esito dell'udienza del 22.10.2025, preso atto della mancata costituzione in giudizio dell'odierno convenuto e rilevato il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 306 c.p.c., il GdL invitava parte opponente a precisare se la rinuncia riguardasse anche il provvedimento monitorio. Esaminate le deduzioni di parte opponente sul punto e preso atto della reiterata richiesta di cessazione della materia del contendere, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse a contendere tra le parti. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Orbene, nel caso di specie la parte ricorrente ha dedotto circa l'intervenuta rinuncia al giudizio e all'azione, operata dal lavoratore, non costituito, per il tramite del difensore patrocinante (cfr. allegato alle note del 01.09.2025). Si segnala, al riguardo, che a seguito di istanza di visibilità del fascicolo telematico relativo al presente giudizio, depositata l'11.04.2025, parte resistente non ha provveduto alla sua costituzione in giudizio. Tuttavia, in data 20.11.2025 nel procedimento monitorio la parte ricorrente ha depositato l'atto di rinuncia al giudizio. Pertanto, quanto dedotto dall'opponente in ordine alla rinuncia di controparte, non intervenuta nelle forme previste dall'art. 306 c.p.c. ma accettata dalla debitrice, deve ritenersi corretto. Di conseguenza, essendo venuto meno l'interesse ad agire va dichiarata cessata la materia del contendere. Parte opponente ha dedotto che
“tale dichiarazione, relativa al credito vantato nel predetto monitorio, costituisce rinuncia anche agli effetti del Decreto Ingiuntivo emesso ed opposto, considerato che il lavoratore, benché “convenuto” formale nel Giudizio di opposizione, rimane “attore” sostanziale della intera controversia, per cui essa afferisce sia l'uno che l'altro procedimento”. La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata dal ricorrente il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa l'espressa richiesta dell'unica parte costituita sul punto.
P Q M
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Lagonegro, il 21.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP
RICORRENTE E
, CF: , nato in [...] il [...]; Controparte_2 C.F._1
RESISTENTE Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ARTT. 132 E 429 C.P.C.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. (come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato il 03.04.2025 la società in epigrafe indicata, in persona del suo legale rapp.te p.t., adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 29/2025, emesso il 28.02.2025 nell'ambito del procedimento iscritto al R.G. 294/2025, notificatogli in pari data, per la somma pari ad euro 1.915,22 a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione e interessi, a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo depositato dall'odierno convenuto, . Controparte_2 A sostegno della propo e, a seguito di assenza ingiustificata, il lavoratore era stato licenziato con decorrenza dal 28.02.2025 e che le somme ancora dovute a titolo di retribuzione e TFR ammontavano ad euro 1.728,54, cifra differente rispetto al superiore importo richiesto. Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del provvedimento monitorio opposto.
Con note depositate il 01.09.2025 l'odierna ricorrente dava prova della rituale notifica all'opposto allegando, altresì, dichiarazione di rinuncia al giudizio e all'azione recante sottoscrizione attribuita all'ingiungente e al difensore nominato nel procedimento monitorio. Chiedeva, dunque, alla luce del fatto sopravvenuto, dichiararsi cessata la materia del contendere, senz'altro provvedimento in ordine alle spese e competenze del giudizio introdotto.
All'esito dell'udienza del 22.10.2025, preso atto della mancata costituzione in giudizio dell'odierno convenuto e rilevato il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 306 c.p.c., il GdL invitava parte opponente a precisare se la rinuncia riguardasse anche il provvedimento monitorio. Esaminate le deduzioni di parte opponente sul punto e preso atto della reiterata richiesta di cessazione della materia del contendere, la causa veniva decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere essendo venuto meno l'interesse a contendere tra le parti. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Orbene, nel caso di specie la parte ricorrente ha dedotto circa l'intervenuta rinuncia al giudizio e all'azione, operata dal lavoratore, non costituito, per il tramite del difensore patrocinante (cfr. allegato alle note del 01.09.2025). Si segnala, al riguardo, che a seguito di istanza di visibilità del fascicolo telematico relativo al presente giudizio, depositata l'11.04.2025, parte resistente non ha provveduto alla sua costituzione in giudizio. Tuttavia, in data 20.11.2025 nel procedimento monitorio la parte ricorrente ha depositato l'atto di rinuncia al giudizio. Pertanto, quanto dedotto dall'opponente in ordine alla rinuncia di controparte, non intervenuta nelle forme previste dall'art. 306 c.p.c. ma accettata dalla debitrice, deve ritenersi corretto. Di conseguenza, essendo venuto meno l'interesse ad agire va dichiarata cessata la materia del contendere. Parte opponente ha dedotto che
“tale dichiarazione, relativa al credito vantato nel predetto monitorio, costituisce rinuncia anche agli effetti del Decreto Ingiuntivo emesso ed opposto, considerato che il lavoratore, benché “convenuto” formale nel Giudizio di opposizione, rimane “attore” sostanziale della intera controversia, per cui essa afferisce sia l'uno che l'altro procedimento”. La richiesta di cessazione della materia del contendere, nel caso di specie, è stata formulata dal ricorrente il che esonera il Tribunale da ulteriori verifiche. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa l'espressa richiesta dell'unica parte costituita sul punto.
P Q M
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Lagonegro, il 21.11.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP